Limitando la mia analisi allo strumento della transazione fiscale nel corso del procedimento di composizione negoziata, occorre da subito chiarire che la finalità dell’istituto è quella di rendere percorribile il risanamento complessivo dell’impresa ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria parte del sacrificio cui concorreranno altresì gli altri stakeholder (Banche, Fornitori, altri creditori).
Già la fase preliminare di accesso alla CNC, attraverso la richiesta preventiva delle certificazione dei debiti maturati, scaduti e iscritti a ruolo concorre a comporre il quadro complessivo dell’indebitamento consente all’esperto nominato di valutare in modo autonomo ed indipendente le concrete prospettive di risanamento dell’impresa proponente.
Il creditore fiscale pertanto, nell’ambito dell’analisi che qui interessa, risulterà sicuramente tra i creditori con cui avviare il confronto e l’esperto non potrà esimersi dal farlo.
In questa prima fase l’amministrazione finanziaria prenderà cognizione del piano e da esso potrà desumere se siano previsti, in linea generale, degli stralci o delle maggiori dilazioni.
L’esperto dovrà avere cura di esprimere un proprio parere sul piano offrendo anche un contributo all’eventuale perfezionamento del medesimo e potrà prospettare che, qualora la composizione negoziata non abbia un esito positivo si schiudono per l’impresa proponente tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi così come sarà possibile un concordato semplificato in chiave liquidatoria.
Le novità del decreto correttivo ter impongono però che il prosieguo delle attività ovvero la vera e propria instaurazione del procedimento di transazione fiscale nell’ambito della composizione (articolo 23 comma 2 bis CCII), abbiano inizio con la presentazione di una apposita istanza che deve essere accompagnata da una duplice relazione che attesti:
A. La convenienza della proposta rispetto alla ipotesi della liquidazione giudiziaria;
B. La veridicità dei dati contabili su cui si basa il piano.
Da un punto di vista procedurale appare chiaro quindi che l’impresa proponente dopo aver avviato un primo confronto con l’amministrazione finanziaria tramite l’esperto, debba dar corso velocemente alla formalizzazione della proposta e questo per poter disporre del massimo tempo utile in caso di diniego della proposta medesima.
Infatti qualora l’impresa proponente volesse riservarsi la possibilità di accedere al concordato semplificato, dovrebbe ricevere il diniego di accettazione in tempo utile affinchè lo stesso diniego possa essere recepito nella relazione finale dell’esperto.
Volendo invece muoversi nella normale “dialettica” della CNC ho motivo di ritenere che l’amministrazione finanziaria non si possa sottrarre ai doveri di collaborazione leale e sollecita con l’imprenditore assumendo l’obbligo di dare riscontro alle richieste con risposta tempestiva e motivata (art. 16 comma 6 CCII); questo a mio sommesso parere significa che l’ADE non potrà applicare per analogia dei termini di risposta desunti da altre normative e dovrà quindi rispettare la tempistica ed il dovere di collaborazione.
Tra l’altro è compito dell’esperto quello di richiamare tutte le parti al rispetto di questi generali principi di buona fede e correttezza previsti dall’art 4 del CCII.
La proposta che l’impresa presenterà sarà tesa alla dimostrazione della convenienza della medesima rispetto alla liquidazione giudiziaria. Nell’ambito di questa analisi si darà rilevanza ad una proposta di risanamento con continuità.
Parte della giurisprudenza non esclude che la composizione negoziata possa essere rivolta al risanamento del debito di una società già sottoposta a liquidazione o che verrà messa in liquidazione e pertanto, secondo una interpretazione estensiva della normativa, non è escluso che una proposta di piano liquidatorio con apporto di finanza esterna possa essere presentato per una transazione fiscale a carattere liquidatorio (l’espressa esclusione di questa fattispecie risulta infatti prevista solo per il cram down degli ADR).
La proposta di risanamento in continuità sarà tanto più conveniente quanto meno rilevante sia il patrimonio di liquidazione della società istante.
Non è escluso che la proposta possa prevedere delle premialità aggiuntive rispetto alla proposta base, magari agganciate ad una migliore performance aziendale, fermo restando che la proposta deve essere definita ed articolata nelle modalità e nei tempi.
Ma il dato che maggiormente conta è la valutazione indiretta che gli uffici dovranno fare rispetto alle relazioni ed asseverazioni presentate dai professionisti in quanto tali relazioni devono accompagnare dall’inizio l’istanza.
E’ la relazione del professionista, la sua articolazione logica, le sue motivazioni e la conformità degli standard alle migliori prassi che possono costituire il presupposto dell’affidamento che le agenzia fiscali devono riporre nella proposta; dovranno sulla base di queste risultanze e delle preliminari riunioni con l’esperto, convincersi che la proposta sia migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria.
Occorre che le agenzie fiscali facciano anche loro quello sforzo “culturale” imposto dalla Direttiva Insolvency e dal nuovo CCII: la salvaguardia del valore dell’impresa e il principio dell’efficienza dell’ azione amministrativa possono prevalere sul principio della capacità contributiva.
A mio sommesso giudizio se altre norme (in specie quelle che governano il cram down negli ADR ad esempio) regolamentano la possibilità che il Tribunale omologhi degli accordi pur in assenza dell’approvazione delle agenzie fiscali, significa, a maggior ragione, che le agenzie fiscali non devono rinunciare alla valutazione interna delle istanze presentate esprimendo parere negativo nei casi in cui possano motivare tale giudizio, ma procedendo alla stipula degli accordi dove questo giudizio positivo, avvalorato dalle asseverazioni richieste dalla normativa, vada espresso.