
Matteo Binelli, Avvocato in Mantova
La rottamazione dei ruoli e le conseguenze sulle procedure concorsuali
27 Agosto 2021
Tra le ultime vi è quella prevista dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018 convertito con modifiche con L. n. 136/2018, c.d. rottamazione - ter. In precedenza analoga disposizione era contenuta nell'art. 6 D.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016 (c.d. rottamazione - bis) e già si parla di una rottamazione - quater.
La disposizione in estrema sintesi (co. 1) consente al contribuente di estinguere i carichi di riscossione iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il versamento di tali importi può essere fatto dal contribuente in un'unica soluzione (entro il 31.7.2019) oppure con rateazione di massimo diciotto ratei con scadenze che decorrono anche dal 2020 e quindi non sono ancora scadute.
L'adesione a tale forma di definizione doveva essere fatta dal contribuente entro il 30.4.2019 (co. 5), dichiarando il numero di ratei prescelto.
Senza addentrarsi nelle disposizioni di dettaglio della normativa, è rilevante sottolineare che il co. 18 stabilisce quanto segue:
"Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bisdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
In sostanza ad una prima lettura pare di comprendere che crediti aventi grado di privilegio non particolarmente elevato (es. art. 2752 c.c., per il quale è previsto il grado 18° o 19°) o addirittura chirografario (es. aggio) divengano prededucibili e quindi destinati ad essere soddisfatti con preferenza rispetto a crediti che prima della decisione di aderire alla rottamazione erano poziori.
Gli esiti normativi paiono sorprendenti e inducono alcuni interrogativi, specie per l'ipotesi in cui l'adesione avvenga nel corso di un concordato preventivo.
Invero, per quanto non mi pare vi siano astratti ostacoli per un'adesione anche da parte delle procedure fallimentari, per le quali si dovrebbero peraltro fare i conti con i principi di definitività e di giudicato endoconcorsuale dell'accertamento del passivo, è difficile che una scelta del genere venga adottata dal curatore.
Al contrario l'imprenditore in concordato preventivo potrebbe essere incentivato a farlo (e risulta che sia avvenuto), ma ciò ha ripercussioni notevoli sull'esecuzione del concordato e sul rispetto degli impegni assunti con la proposta, se è vero che la procedura ha, secondo l'orientamento maggioritario, natura contrattuale.
31 Luglio 2021 12:32
In merito alle problematiche del concordato, mi permetto di avere un’opinione diversa dal redattore dell'intervento in quanto, nella fase ante omologa, vige il dettato dell’art. 167 L.F. (i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato) la cui inosservanza è sanzionata ex art. 173 L.F., ravvisandosi senza dubbio la natura di atto di straordinaria amministrazione nell’eventuale adesione alla normativa agevolativa.
Forse la normativa così detta premiale laddove, al comma 18, fa riferimento alle procedure concorsuali, per le procedure così dette minori, va considerata superata dalla normativa sulla transazione fiscale, ancor di più oggi, alla luce delle modifiche intervenute in merito al soggetto deputato ad esprimersi (Tribunale anche in presenza di diniego dell’Amministrazione Finanziaria).
In conclusione detta normativa sarebbe applicabile al solo fallimento, ma con tutte le problematiche che essa comporta.
Un Legislatore attento alla concretezza e non ai numeri del bilancio dello Stato basato sugli ipotetici quanto irrealistici incassi dei crediti fiscali nei confronti delle procedure concorsuali, emanerebbe, pragmaticamente, delle norme in linea con la realtà, prevedendo la cancellazione di sanzioni interessi e accessori vari per i fallimenti, lasciando all‘attuale normativa della transazione fiscale la soluzione dei crediti erariali nelle procedure minori.
2 Agosto 2021 19:44
3 Agosto 2021 11:44
3 Agosto 2021 17:44
In merito alle problematiche del concordato, mi permetto di avere un’opinione diversa dal redattore dell'intervento in quanto, nella fase ante omologa, vige il dettato dell’art. 167 L.F. (i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato) la cui inosservanza è sanzionata ex art. 173 L.F., ravvisandosi senza dubbio la natura di atto di straordinaria amministrazione nell’eventuale adesione alla normativa agevolativa.
Forse la normativa così detta premiale laddove, al comma 18, fa riferimento alle procedure concorsuali, per le procedure così dette minori, va considerata superata dalla normativa sulla transazione fiscale, ancor di più oggi, alla luce delle modifiche intervenute in merito al soggetto deputato ad esprimersi (Tribunale anche in presenza di diniego dell’Amministrazione Finanziaria).
In conclusione detta normativa sarebbe applicabile al solo fallimento, ma con tutte le problematiche che essa comporta.
Un Legislatore attento alla concretezza e non ai numeri del bilancio dello Stato basato sugli ipotetici quanto irrealistici incassi dei crediti fiscali nei confronti delle procedure concorsuali, emanerebbe, pragmaticamente, delle norme in linea con la realtà, prevedendo la cancellazione di sanzioni interessi e accessori vari per i fallimenti, lasciando all‘attuale normativa della transazione fiscale la soluzione dei crediti erariali nelle procedure minori.
Ma qualora questo avvenga (e mi risulta che vi siano procedure in cui la questione si sia posta) si generano, per effetto di quanto previsto dal comma 18 dell'art. 3 D.l. n. 119/2018, gli inconvenienti e le incongruenze che ho cercato di segnalare nell'intervento.