
Luigi Bottai, Avvocato in Roma
La possibile modifica dei piani concordatari
22 Giugno 2021
La necessità di apportare modifiche sostanziali ai piani di concordato omologati in questo periodo post pandemico si sta rivelando un problema sempre più ricorrente e diffuso.
Capita, infatti, di verificare che le imprese non riescano a rispettare gli obiettivi prefissati (anche per ragioni che esulano dal Covid) e debbano, quindi, mettere mano al business plan e, di conseguenza, al piano concordatario, se non anche alla proposta.
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai
creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma».
Orbene, se l'orientamento prevalente della Cassazione ritiene ormai gli AdR come una procedura concorsuale, è possibile adattare tale nuova disposizione al concordato preventivo, stante l'evidente analogia di presupposti, di disciplina e di effetti ? si tratterebbe, a mio avviso, di un'interpretazione analogica ammissibile e, anzi, opportuna (ragionevole e proporzionata, secondo i canoni esegetici oggi invalsi), che darebbe respiro alle imprese in difficoltà - si assume per colpe non proprie - e consentirebbe ai creditori di reagire in casi di abuso e di ritenuta non convenienza.
Inoltre, si eviterebbero lunghi procedimenti di risoluzione dei concordati e connesse procedure fallimentari che nulla potrebbero apportare in più o in meglio.
Si potrebbe opporre che nel concordato vi è stata una votazione, un decreto di omologa e non la stipula di accordi singoli con i creditori, ma tale argomento non muta la sostanza del problema: al cospetto di piani divenuti irrealizzabili, perché il debitore, magari con l'ausilio di un assuntore o di un finanziatore - la ricerca di nuovi finanziamenti è questione oggi della massima importanza -, non potrebbe offrire una nuova soluzione della crisi, più aderente alle mutate condizioni economiche e soprattutto realizzabile?
In tal guisa si perseguirebbe quel favor per il mantenimento in vita dell'impresa, riaffermato anche dalla Direttiva 2019/1023, ai cui principi il legislatore interno deve adeguarsi entro luglio 2022.
23 Giugno 2021 13:00
Tema di attualità ‘scottante’ .
E con una chiave di lettura pienamente condivisibile per come prospettata .
Anche in logica di economia processuale ,oltre che di salvaguardia economica verso un Sistema che, cessate le moratorie bancarie ed erariali , barcollerà e vertiginosamente ( volendo per un attimo prescindere dalle turbolenze sociali che lo sblocco dei licenziamenti inevitabilmente , purtroppo , creerà ).
Difatti, già una prima verifica giudiziale - anche circa la fondamentale assenza di atti di frode - vi è stata con l’ammissione e poi con l’omologazione dell’originario concordato .
Dunque , avendo a disposizione l’ opposizione ogni singolo creditore che ritenga che l’emendatio al piano (e,mi sbilancerei, anche rispetto alla proposta purché,direi, non si tratti modifica di rilevante importanza, argomentando a contrariis dall’art.186, co.2, l.fall. ) risulti non preferibile rispetto alle alternative concretamente praticabili,recte non persegua il miglior ( solo suo ?) soddisfacimento ( oramai ‘Stella Polare‘ di ogni Procedura Concorsuale soprattutto negoziale) , non vedrei assenze di tutela , anzi solo , appunto , economie (anche) processuali ( visto che il ricorso all’AGO e ‘ eventuale e comunque piu semplificato ) .
Mi spingo oltre : vi sarebbero addirittura maggiori tutele pro singoli creditori ,atteso che l’opposizione di convenienza ex art.180, co.4,l.fall. sconta , come e’ noto, vuoti di tutela ai limiti della illegittimità costituzionale ( solo per i creditori appartenenti ad una classe dissenziente ovvero , in assenza di classi, solo per i creditori che rappresentino almeno il 20% degli ammessi al voto ).
E maggiori rispetto anche allo stesso giudizio di risoluzione dell’ omologato (originario) piano e proposta
di concordato , atteso che il creditore non sarebbe onerato di alcuna prova sull’inadempimento ,che peraltro neppure potrebbe essersi ancora verificato e comunque potrebbe essere di scarsa importanza .
Anche perché nel caso dell’ opposizione in esame l’onere di provare fattibilità e perseguimento del miglior soddisfacimento rispetto all’emendato piano/proposta dovrebbe ricadere sul debitore o comunque effettuarsi d’ufficio se del caso a mezzo di ausiliario (v. proprio in proposito art.14, co.2, Dir.2019/1023).
Dunque , anche , soprattutto in questo straordinario momento , in cui tra l’altro ci viene richiesta una giustizia civile molto più efficiente ,vogliamo eccedere in quasi sofistici principi e dogmi oppure privilegiare al massimo rapide e ri-nnovate soluzioni di crisi , ritenute serie ( recte da miglior soddisfacimento ) da parte dei soggetti maggiormente interessati che comunque ove abbiano dei dubbi anche con una singola e marginale opposizione potrebbero in ogni caso imporre le verifiche del caso ?
Certo , se l’approccio verso il concordato resta quello quasi aprioristicamente, recte ‘culturalmente’ “contro” come ricavo da Trib . Bologna 6 ottobre 2020 ( in questa Rivista e che mi permetto di invitare davvero a leggere sin dall’inizio ) , beh - e lo dico in generale - la strada che ci attende , che attenderà tanti imprenditori italiani, già drammaticamente provati( perché sani anticovid ) , sarà irta , incredibilmente irta , prima ancora di qualunque valutazione sulla giusta, meritoria allocazione delle nuove Risorse .
Interessanti spunti in LEUZZI, L’impatto della pandemia sui concordati preventivi omologati in continuità diretta: l’indagine , le soluzioni “in AA.VV. “DALLA CRISI ALL’EMERGENZA:
STRUMENTI E PROPOSTE
ANTI-COVID
AL SERVIZIO DELLA CONTINUITÀ D’IMPRESA, 2020, in Archivio proprio su questa Rivista.