
Carlo Pirozzi, Dottore Commercialista in Napoli
La partecipazione delle banche assistite da garanzia MCC nel percorso di composizione negoziata.
12 Marzo 2024
A) Nella fase preliminare di avvio delle trattative la banca creditrice sarà tenuta, ai sensi dell’art. 4 e dell'art. 16 CCII 4 a partecipare in modo attivo e informato collaborando con il debitore e con l’esperto.
Una delle prime cose che dovrà fare sarà quella di precisare l’ammontare effettivo del suo credito (vedasi anche paragrafo H.1.2 disposizioni operative MCC) .
In tal senso la soluzione che prospetto è quella che la banca dovrà:
E’ evidente che una simile circostanza impatterebbe sulla qualificazione del credito quale chirografo, non più assistito dalla garanzia pubblica;
c. Dovranno astenersi dal dare seguito alle procedure di escussione della garanzia in loro favore anche in quanto le disposizioni operative di MCC prevedono una sospensione dei relativi termini, nel caso di ricezione di proposta transattiva proveniente dall’impresa debitrice; ciò sempre al fine di contenere al minimo la perdita per il fondo pubblico.
12 Marzo 2024 15:20
sono spunti interessantissimi e che condivido completamente.
In un caso che mi sta proprio occupando professionalmente in queste settimane, però, mi è capitato di riscontrare un atteggiamento frontalmente in contrasto con gli oneri "collaborativi" delle Banche, che hanno omesso di caricare in piattaforma MCC le proposte di accordo, trasmesse dalla società debitrice e ricevute coerentemente con le disposizioni ministeriali operative, dando addirittura corso alle procedure di escussione delle garanzie MCC.
Dal che due interrogativi: i) può tale atteggiamento dirsi distonico rispetto alle misure protettive ottenute (atteso che con la condotta delle banche si sta costituendo una causa di prelazione prima non esistente, senza il consenso del debitore)? ii) esistendo le condizioni per chiudere il percorso di CNC con un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, l'effetto "obbligatorio" dell'accordo è estensibile a questo punto anche a MCC (cui dovrebbe estendersi, oltre che lo stralcio alla percentuale proposta all'unico istituto di credito che ha agito correttamente e accettato la proposta del debitore, anche la rinuncia alla surroga)?
Grazie per gli spunti, la trovo una questione veramente interessante!
13 Marzo 2024 7:11
sono spunti interessantissimi e che condivido completamente.
In un caso che mi sta proprio occupando professionalmente in queste settimane, però, mi è capitato di riscontrare un atteggiamento frontalmente in contrasto con gli oneri "collaborativi" delle Banche, che hanno omesso di caricare in piattaforma MCC le proposte di accordo, trasmesse dalla società debitrice e ricevute coerentemente con le disposizioni ministeriali operative, dando addirittura corso alle procedure di escussione delle garanzie MCC.
Dal che due interrogativi: i) può tale atteggiamento dirsi distonico rispetto alle misure protettive ottenute (atteso che con la condotta delle banche si sta costituendo una causa di prelazione prima non esistente, senza il consenso del debitore)? ii) esistendo le condizioni per chiudere il percorso di CNC con un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, l'effetto "obbligatorio" dell'accordo è estensibile a questo punto anche a MCC (cui dovrebbe estendersi, oltre che lo stralcio alla percentuale proposta all'unico istituto di credito che ha agito correttamente e accettato la proposta del debitore, anche la rinuncia alla surroga)?
Grazie per gli spunti, la trovo una questione veramente interessante!
Le banche che hanno erogato prestiti, in prevalenza chirografi di medio termine, tendono ad escutere la garanzia MCC, prima di collaborare alla composizione negoziata.
Una volta escussa la garanzia, non comprendono che il debitore deve considerare il superprivilegip di MCC.
A mio pare questo atteggiamente viola il principio di collaborazione in buona fede nelle trattative.
La sanzione ‘indiretta’ sta nella relazione dell’esperto che potra’ sancire il motivo del ‘naufragio’ della composizione.
Al debitorre in buona fede restera’ la possibilita’ del concordato semplificafo con buona pace di MCC che potra’ solo impugnare l’omologa
13 Marzo 2024 7:16
sono spunti interessantissimi e che condivido completamente.
In un caso che mi sta proprio occupando professionalmente in queste settimane, però, mi è capitato di riscontrare un atteggiamento frontalmente in contrasto con gli oneri "collaborativi" delle Banche, che hanno omesso di caricare in piattaforma MCC le proposte di accordo, trasmesse dalla società debitrice e ricevute coerentemente con le disposizioni ministeriali operative, dando addirittura corso alle procedure di escussione delle garanzie MCC.
Dal che due interrogativi: i) può tale atteggiamento dirsi distonico rispetto alle misure protettive ottenute (atteso che con la condotta delle banche si sta costituendo una causa di prelazione prima non esistente, senza il consenso del debitore)? ii) esistendo le condizioni per chiudere il percorso di CNC con un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, l'effetto "obbligatorio" dell'accordo è estensibile a questo punto anche a MCC (cui dovrebbe estendersi, oltre che lo stralcio alla percentuale proposta all'unico istituto di credito che ha agito correttamente e accettato la proposta del debitore, anche la rinuncia alla surroga)?
Grazie per gli spunti, la trovo una questione veramente interessante!
Questo sempre che una volta palesatosi il credito di mcc, cio’ impati negativamente sulle necessarie maggioranze
8 Aprile 2024 20:54
sono spunti interessantissimi e che condivido completamente.
In un caso che mi sta proprio occupando professionalmente in queste settimane, però, mi è capitato di riscontrare un atteggiamento frontalmente in contrasto con gli oneri "collaborativi" delle Banche, che hanno omesso di caricare in piattaforma MCC le proposte di accordo, trasmesse dalla società debitrice e ricevute coerentemente con le disposizioni ministeriali operative, dando addirittura corso alle procedure di escussione delle garanzie MCC.
Dal che due interrogativi: i) può tale atteggiamento dirsi distonico rispetto alle misure protettive ottenute (atteso che con la condotta delle banche si sta costituendo una causa di prelazione prima non esistente, senza il consenso del debitore)? ii) esistendo le condizioni per chiudere il percorso di CNC con un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, l'effetto "obbligatorio" dell'accordo è estensibile a questo punto anche a MCC (cui dovrebbe estendersi, oltre che lo stralcio alla percentuale proposta all'unico istituto di credito che ha agito correttamente e accettato la proposta del debitore, anche la rinuncia alla surroga)?
Grazie per gli spunti, la trovo una questione veramente interessante!
L'alternativa (ma al momento si tratta di pronuncia isolata) è quella intrapresa dal Tribunale di Gorizia che, su richiesta del debitore, con ordinanza del 19 marzo 2024, ha imposto un facere a banca (non risolvere il contratto, non escutere la garanzia) ed MCC (non pagare la garanzia e non andare al recupero) di fatto cristallizzando la situazione e sospendendo il decorso di qualsiasi termine.