
Claudio Carlini, Dottore Commercialista in Ceccano
La Disciplina ‘231/01’: una facoltà per le PMI
21 Novembre 2022
Un recente studio di Assonime 5/2019 chiarisce che la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” introdotta dal D. Lgs. 231/2001 è applicabile alle sole strutture complesse in cui si genera una cultura autonoma rispetto a quella delle persone fisiche che ne fanno parte e in cui vengono adottati meccanismi di autoregolazione in grado di contenere le spinte criminogene che si generano al proprio interno.
Il concetto di Assonime peraltro fa il pari con i principi di revisione ISA Italia dedicati alle PMI per cui vige la facoltà in capo al revisore di svolgere il processo revisionale principalmente mediante test di dettaglio sui saldi contabili (procedure di validità), evitando di svolgere test specifici sul sistema di controllo interno (procedure di conformità), quando invece la disciplina 231 basa la propria essenza proprio su quest’ultime.
Il D. Lgs.. 231/2001 che ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità degli enti ad alcune Convenzioni Internazionali ha introdotto una sanzione penale a carico degli enti definibile come “illecito amministrativo dipendente da reato” riconducibile alla commissione di reati da parte di persone fisiche legate all’ente da un rapporto qualificato; la sanzione si assomma alla responsabilità personale del soggetto che ha materialmente posto in essere la condotta criminosa.
La sanzione penale in questione si fonda sulla eventuale inadeguatezza dell’assetto organizzativo dell’ente (colpa di organizzazione) grazie al quale un soggetto qualificato (ad esempio l’amministratore) ha potuto compiere un illecito nell’interesse o a vantaggio (patrimoniale o non) dell’ente stesso.
Il catalogo di reati idonei a far scattare l’illecito amministrativo dipendente da reato anche in capo all’ente è ampio; la dottrina ci indica alcune macroclassi tra cui, ad esempio, i reati commessi nei rapporti con la P.A., reati informatici e trattamento illecito dei dati, reati di criminalità organizzata, reati societari, reati contro l’industria e il commercio.
L’entrata in vigore del nuovo art. 2086 c.c. in tema di “adeguati assetti organizzativi” ha destato numerose perplessità in capo agli addetti circa l’applicazione o meno della disciplina 231 ai fini dell’adeguamento degli assetti organizzativi delle imprese, ma a ben vedere, l’inadeguatezza degli assetti organizzativi è ormai da tempo oggetto di studio rappresentando peraltro in diversi casi il fulcro delle azioni di responsabilità esperite nelle procedure concorsuali.
Il nuovo articolo 2086 c.c. rappresenta dunque un piedistallo in vista di future riforme o semplicemente il legislatore ha voluto evidenziare quanto già previsto dagli artt. 2409 bis, 2477 c.c.?