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Francesco Pannella, Avvocato in Napoli

LA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO E L’EFFICACIA DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA NEI CONFRONTI DI MCC.

23 Dicembre 2025

Il presente scritto è volto a dimostrare che i contratti perfezionati tra una società debitrice ed i creditori finanziari sottoposti alla condizione sospensiva di accettazione del garante pubblico MCC possono considerarsi conclusi ai sensi dell'art. 1326 c.c. e, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento prevista dall'art. 57, comma 1, CCII, con necessità ed urgenza di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione depositati dall’imprenditore.

1. La conclusione dell'accordo secondo la disciplina civilistica della formazione del contratto
Premessa

L’art. 57 CCII prevede che [..] “gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditor minore, in stato di crisi o insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’art. 48”.

L’art. 1326 comma 1 c.c. stabilisce che: “il contratto è concluso quando la parte proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell’altra parte” ed il quinto comma recita “un’accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta”.

Tale disposizione trova applicazione quando il destinatario della proposta manifesta un consenso che si discosta dagli elementi essenziali dell'offerta originaria, configurando così una controproposta che necessita di accettazione da parte del proponente originario.

Nel contesto delle procedure di risanamento aziendale, e in particolare nell’ambito della ristrutturazione dei debiti, accade frequentemente che il creditore finanziario, garantito da MCC, subordini l’accettazione della proposta avanzata dall’imprenditore al consenso del garante pubblico.

La frequente mancata risposta da parte del garante comporta un rallentamento significativo dell’iter di risanamento previsto dal codice della crisi ed un reale problema per il calcolo della quota del sessanta per cento previsto dalla norma al fine di procedere all’omologazione da parte del Tribunale.

Nella prassi vi è sequenza negoziale articolata in tre momenti distinti che, secondo lo scrivente, correttamente interpretati alla luce dei principi civilistici in materia di formazione del contratto, conducono alla conclusione secondo quanto richiesto dall’art. 57 CCII.

La società debitrice presenta una proposta di transazione alle banche che sono garantite da MCC.

Le banche, accettando la proposta, ne subordinano l'accordo all'approvazione di MCC senza modificarne i contenuti principali. La società debitrice, accettando questa condizione, conclude il contratto.

Capita spesso che l’imprenditore accetti questa condizione e poi rimane tutto in “sospeso” per il silenzio del garante pubblico MCC.

2. La conformità della controproposta e l'accettazione del debitore

La presente analisi concerne la verifica della corrispondenza tra la proposta formulata dagli istituti bancari e quella originariamente presentata dalla società debitrice.

L'accettazione condizionata da parte del creditore finanziario, pur non alterando gli aspetti fondamentali dell'accordo relativi all'ammontare del credito, alle modalità di pagamento e ai termini di esecuzione, ha introdotto una condizione sospensiva di approvazione da parte di MCC.

Tale modifica non incide sulla sostanza economica dell'intesa, ma subordina l'efficacia contrattuale all'avveramento di un evento futuro e incerto, determinando significative criticità nel percorso di risanamento aziendale.

3. Conclusione del contratto ed efficacia

Il punto centrale della presente argomentazione è quello tra perfezionamento del contratto ed efficacia dello stesso.

Il perfezionamento (quindi la conclusione) si realizza nel momento in cui si verifica l'incontro delle volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto, mentre l'efficacia attiene alla produzione degli effetti giuridici tipici del negozio.

Nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, il perfezionamento si realizza immediatamente con l'accordo delle parti, mentre l'efficacia rimane sospesa fino al verificarsi della condizione.

4. Il perfezionamento dell'accordo ai fini dell'art. 57 CCII

Il momento di impasse che deve essere affrontato riguarda la possibilità di computare gli accordi perfezionati ma sottoposti a condizione sospensiva ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento prevista dall'art. 57, comma 1, CCII.

Tale norma richiede che gli accordi siano "conclusi" con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, rispettando in pieno quanto previsto dall’art. 1326 c.c., ossia gli accordi rispetto ai quali si è realizzato l'incontro delle volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell’art. 1325 c.c.

La distinzione tra perfezionamento ed efficacia del contratto assume rilevanza fondamentale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 57, comma 1, CCII richiede che gli accordi siano conclusi, non che siano efficaci.

Questa interpretazione trova conferma nella ratio della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 57 CCII mira a consentire all'imprenditore in crisi di raggiungere un accordo con la maggioranza dei creditori, vincolando anche i creditori estranei al rispetto di determinate regole.

Tale vincolo può essere giustificato solo in presenza di accordi effettivamente conclusi, ossia di accordi rispetto ai quali si è realizzato l'incontro delle volontà delle parti.

La subordinazione dell'efficacia dell'accordo ad una condizione sospensiva non impedisce di considerare l'accordo come concluso ai fini del computo del sessanta percento, purché il perfezionamento sia effettivo e non meramente apparente spettando al Tribunale ed a tutti gli “attori” della procedura di valutare se tali accordi siano idonei al superamento della crisi ed al maggiore soddisfacimento dei creditori.

5. Le disposizioni operative di escussione della garanzia e la rilevanza dell'omologazione quale evento di rischio ai fini dell’avveramento della condizione

Vi è un passaggio fondamentale contenuto nelle disposizioni operative di MCC ai fini dell’avveramento della condizione proposta dagli istituti di credito e della conseguente efficacia della garanzia.

Il garante pubblico dovrebbe svolgere un’istruttoria che, in maniera logica, abbia ad oggetto la verifica dell’alternativa liquidatoria in caso di non accettazione degli accordi proposti.
 
Nella maggior parte dei casi tale verifica non avviene ed il garante del fondo pubblico rimane inerte.

Nella dinamica delle disposizioni operative emerge che la istruttoria circa la transazione (Paragrafo VI lettera c) proposta dal debitore dev’essere compiuta dagli istituti di credito che mediante la compilazione di un modello predisposto da MCC, il fantomatico modello 16, devono rispondere circa il vantaggio della transazione proposta dal debitore per MCC, che, richiesta l’escussione, non corrisponderebbe l’intero importo al creditore garantito ma un importo in percentuale detratto di quanto proposto nell’accordo e corrisposto dal debitore.

Trattandosi di crediti di natura pubblica, come più volte affermato dalla giurisprudenza, (Cass. Civ. n. 5786/2025, Cass. n. 34674/2024,) si ritiene che tale verifica di MCC possa coincidere con la verifica della fattibilità del piano ad opera degli organi della procedura e del Tribunale, dall’espressione della volontà dei creditori i quali, nell’ipotesi di accettazione degli accordi proposti, valutano che il piano (quindi la transazione proposta dall’imprenditore) li soddisfi maggiormente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Un profilo decisivo e fondamentale che conduce all’avveramento della condizione del contratto concluso tra l’imprenditore ed il creditore finanziario e quindi all’efficacia è contenuto nelle disposizioni operative di MCC (paragrafo F.1.1. lettera F, i.: “l’ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali (data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento, data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data di ammissione alle altre procedure concorsuali, data dalla quale il Tribunale ha disposto il sequestro ai sensi del D.Lgs. 159/11, c.d. “Codice Antimafia”) prevedendo espressamente che l’amissione ad una procedura concorsuale come quella ex art. 57 CCII costituisce evento di rischio che legittima l'escussione della garanzia fideiussoria prestata da MCC.

La stessa previsione del garante MCC determina che, con l'omologazione degli accordi, sorge automaticamente il diritto delle banche di escutere la garanzia, comunicando l'evento di rischio entro tre mesi dall'omologazione.

Tale meccanismo dimostra che l'omologazione stessa costituisce il momento in cui si perfeziona l'obbligazione del garante e, conseguentemente, il momento in cui la condizione sospensiva si avvera rendendo così efficace la procedura di accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII o, quantomeno, diviene certa la possibilità di soddisfacimento del credito attraverso l'escussione della garanzia.

L'omologazione da parte del Tribunale che ha valutato fattibile giuridicamente il piano proposto computando gli accordi conclusi con i creditori finanziari alla soglia del 60%, assicura al garante pubblico la possibilità di ottenere la soddisfazione del proprio credito nella massima misura rispetto all’alternativa liquidatoria senza dover avviare alcuna istruttoria.

6. La computabilità degli accordi condizionati ai fini del raggiungimento del sessanta per cento

Secondo quanto esposto, gli accordi con le banche garantite da MCC, anche se soggetti a condizione sospensiva, devono essere conteggiati ai fini della soglia prevista dall'art. 57, comma 1, CCII.

Questo perché sono considerati conclusi una volta raggiunto l'accordo su tutti gli elementi essenziali tra le parti; la normativa richiede solo che siano conclusi, non già efficaci; infine, escluderli dal conteggio sarebbe contrario allo spirito di favorire il superamento della crisi d'impresa ed alle finalità di tutela dei creditori non coinvolti.

Per ultimo bisogna precisare che MCC non è creditore delle società almeno fino a quando non notificherà le cartelle di pagamento (dopo aver ottenuto il titolo esecutivo) a seguito della escussione della garanzia da parte delle banche.

Conclusione

Partendo da quanto sopra, omologati gli accordi, la società procederà a corrispondere secondo il piano gli importi alle banche. 

Queste ultime potranno escutere la garanzia da MCC, costituendo la omologazione il momento in cui si perfeziona la obbligazione del garante ed il momento in cui la condizione sospensiva si avvera. 

MCC potrà o decidere di accettare la transazione (cosa che avrebbe dovuto fare in 30 giorni dalla richiesta del modello di valutazione presentato dalle banche così come disposto dalle disposizioni operative del fondo MCC), o allorquando dopo aver corrisposto l’importo garantito alle banche, divenendo solo in quel caso creditore della società, chiederà, ottenuto il titolo esecutivo, di procedere al recupero eventualmente mediante la cartella di pagamento emessa da ADER al debitore. 

Quest’ultimo potrà rateizzare in dieci anni il debito prevedendo un apposito fondo rischi nel piano.

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