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Francesco Pannella, Avvocato in Napoli

LA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO E L’EFFICACIA DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA NEI CONFRONTI DI MCC.

23 Dicembre 2025

Il presente scritto è volto a dimostrare che i contratti perfezionati tra una società debitrice ed i creditori finanziari sottoposti alla condizione sospensiva di accettazione del garante pubblico MCC possono considerarsi conclusi ai sensi dell'art. 1326 c.c. e, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento prevista dall'art. 57, comma 1, CCII, con necessità ed urgenza di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione depositati dall’imprenditore.

1. La conclusione dell'accordo secondo la disciplina civilistica della formazione del contratto
Premessa

L’art. 57 CCII prevede che [..] “gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditor minore, in stato di crisi o insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’art. 48”.

L’art. 1326 comma 1 c.c. stabilisce che: “il contratto è concluso quando la parte proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell’altra parte” ed il quinto comma recita “un’accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta”.

Tale disposizione trova applicazione quando il destinatario della proposta manifesta un consenso che si discosta dagli elementi essenziali dell'offerta originaria, configurando così una controproposta che necessita di accettazione da parte del proponente originario.

Nel contesto delle procedure di risanamento aziendale, e in particolare nell’ambito della ristrutturazione dei debiti, accade frequentemente che il creditore finanziario, garantito da MCC, subordini l’accettazione della proposta avanzata dall’imprenditore al consenso del garante pubblico.

La frequente mancata risposta da parte del garante comporta un rallentamento significativo dell’iter di risanamento previsto dal codice della crisi ed un reale problema per il calcolo della quota del sessanta per cento previsto dalla norma al fine di procedere all’omologazione da parte del Tribunale.

Nella prassi vi è sequenza negoziale articolata in tre momenti distinti che, secondo lo scrivente, correttamente interpretati alla luce dei principi civilistici in materia di formazione del contratto, conducono alla conclusione secondo quanto richiesto dall’art. 57 CCII.

La società debitrice presenta una proposta di transazione alle banche che sono garantite da MCC.

Le banche, accettando la proposta, ne subordinano l'accordo all'approvazione di MCC senza modificarne i contenuti principali. La società debitrice, accettando questa condizione, conclude il contratto.

Capita spesso che l’imprenditore accetti questa condizione e poi rimane tutto in “sospeso” per il silenzio del garante pubblico MCC.

2. La conformità della controproposta e l'accettazione del debitore

La presente analisi concerne la verifica della corrispondenza tra la proposta formulata dagli istituti bancari e quella originariamente presentata dalla società debitrice.

L'accettazione condizionata da parte del creditore finanziario, pur non alterando gli aspetti fondamentali dell'accordo relativi all'ammontare del credito, alle modalità di pagamento e ai termini di esecuzione, ha introdotto una condizione sospensiva di approvazione da parte di MCC.

Tale modifica non incide sulla sostanza economica dell'intesa, ma subordina l'efficacia contrattuale all'avveramento di un evento futuro e incerto, determinando significative criticità nel percorso di risanamento aziendale.

3. Conclusione del contratto ed efficacia

Il punto centrale della presente argomentazione è quello tra perfezionamento del contratto ed efficacia dello stesso.

Il perfezionamento (quindi la conclusione) si realizza nel momento in cui si verifica l'incontro delle volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto, mentre l'efficacia attiene alla produzione degli effetti giuridici tipici del negozio.

Nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, il perfezionamento si realizza immediatamente con l'accordo delle parti, mentre l'efficacia rimane sospesa fino al verificarsi della condizione.

4. Il perfezionamento dell'accordo ai fini dell'art. 57 CCII

Il momento di impasse che deve essere affrontato riguarda la possibilità di computare gli accordi perfezionati ma sottoposti a condizione sospensiva ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento prevista dall'art. 57, comma 1, CCII.

Tale norma richiede che gli accordi siano "conclusi" con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, rispettando in pieno quanto previsto dall’art. 1326 c.c., ossia gli accordi rispetto ai quali si è realizzato l'incontro delle volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell’art. 1325 c.c.

La distinzione tra perfezionamento ed efficacia del contratto assume rilevanza fondamentale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 57, comma 1, CCII richiede che gli accordi siano conclusi, non che siano efficaci.

Questa interpretazione trova conferma nella ratio della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 57 CCII mira a consentire all'imprenditore in crisi di raggiungere un accordo con la maggioranza dei creditori, vincolando anche i creditori estranei al rispetto di determinate regole.

Tale vincolo può essere giustificato solo in presenza di accordi effettivamente conclusi, ossia di accordi rispetto ai quali si è realizzato l'incontro delle volontà delle parti.

La subordinazione dell'efficacia dell'accordo ad una condizione sospensiva non impedisce di considerare l'accordo come concluso ai fini del computo del sessanta percento, purché il perfezionamento sia effettivo e non meramente apparente spettando al Tribunale ed a tutti gli “attori” della procedura di valutare se tali accordi siano idonei al superamento della crisi ed al maggiore soddisfacimento dei creditori.

5. Le disposizioni operative di escussione della garanzia e la rilevanza dell'omologazione quale evento di rischio ai fini dell’avveramento della condizione

Vi è un passaggio fondamentale contenuto nelle disposizioni operative di MCC ai fini dell’avveramento della condizione proposta dagli istituti di credito e della conseguente efficacia della garanzia.

Il garante pubblico dovrebbe svolgere un’istruttoria che, in maniera logica, abbia ad oggetto la verifica dell’alternativa liquidatoria in caso di non accettazione degli accordi proposti.
 
Nella maggior parte dei casi tale verifica non avviene ed il garante del fondo pubblico rimane inerte.

Nella dinamica delle disposizioni operative emerge che la istruttoria circa la transazione (Paragrafo VI lettera c) proposta dal debitore dev’essere compiuta dagli istituti di credito che mediante la compilazione di un modello predisposto da MCC, il fantomatico modello 16, devono rispondere circa il vantaggio della transazione proposta dal debitore per MCC, che, richiesta l’escussione, non corrisponderebbe l’intero importo al creditore garantito ma un importo in percentuale detratto di quanto proposto nell’accordo e corrisposto dal debitore.

Trattandosi di crediti di natura pubblica, come più volte affermato dalla giurisprudenza, (Cass. Civ. n. 5786/2025, Cass. n. 34674/2024,) si ritiene che tale verifica di MCC possa coincidere con la verifica della fattibilità del piano ad opera degli organi della procedura e del Tribunale, dall’espressione della volontà dei creditori i quali, nell’ipotesi di accettazione degli accordi proposti, valutano che il piano (quindi la transazione proposta dall’imprenditore) li soddisfi maggiormente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Un profilo decisivo e fondamentale che conduce all’avveramento della condizione del contratto concluso tra l’imprenditore ed il creditore finanziario e quindi all’efficacia è contenuto nelle disposizioni operative di MCC (paragrafo F.1.1. lettera F, i.: “l’ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali (data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento, data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data di ammissione alle altre procedure concorsuali, data dalla quale il Tribunale ha disposto il sequestro ai sensi del D.Lgs. 159/11, c.d. “Codice Antimafia”) prevedendo espressamente che l’amissione ad una procedura concorsuale come quella ex art. 57 CCII costituisce evento di rischio che legittima l'escussione della garanzia fideiussoria prestata da MCC.

La stessa previsione del garante MCC determina che, con l'omologazione degli accordi, sorge automaticamente il diritto delle banche di escutere la garanzia, comunicando l'evento di rischio entro tre mesi dall'omologazione.

Tale meccanismo dimostra che l'omologazione stessa costituisce il momento in cui si perfeziona l'obbligazione del garante e, conseguentemente, il momento in cui la condizione sospensiva si avvera rendendo così efficace la procedura di accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII o, quantomeno, diviene certa la possibilità di soddisfacimento del credito attraverso l'escussione della garanzia.

L'omologazione da parte del Tribunale che ha valutato fattibile giuridicamente il piano proposto computando gli accordi conclusi con i creditori finanziari alla soglia del 60%, assicura al garante pubblico la possibilità di ottenere la soddisfazione del proprio credito nella massima misura rispetto all’alternativa liquidatoria senza dover avviare alcuna istruttoria.

6. La computabilità degli accordi condizionati ai fini del raggiungimento del sessanta per cento

Secondo quanto esposto, gli accordi con le banche garantite da MCC, anche se soggetti a condizione sospensiva, devono essere conteggiati ai fini della soglia prevista dall'art. 57, comma 1, CCII.

Questo perché sono considerati conclusi una volta raggiunto l'accordo su tutti gli elementi essenziali tra le parti; la normativa richiede solo che siano conclusi, non già efficaci; infine, escluderli dal conteggio sarebbe contrario allo spirito di favorire il superamento della crisi d'impresa ed alle finalità di tutela dei creditori non coinvolti.

Per ultimo bisogna precisare che MCC non è creditore delle società almeno fino a quando non notificherà le cartelle di pagamento (dopo aver ottenuto il titolo esecutivo) a seguito della escussione della garanzia da parte delle banche.

Conclusione

Partendo da quanto sopra, omologati gli accordi, la società procederà a corrispondere secondo il piano gli importi alle banche. 

Queste ultime potranno escutere la garanzia da MCC, costituendo la omologazione il momento in cui si perfeziona la obbligazione del garante ed il momento in cui la condizione sospensiva si avvera. 

MCC potrà o decidere di accettare la transazione (cosa che avrebbe dovuto fare in 30 giorni dalla richiesta del modello di valutazione presentato dalle banche così come disposto dalle disposizioni operative del fondo MCC), o allorquando dopo aver corrisposto l’importo garantito alle banche, divenendo solo in quel caso creditore della società, chiederà, ottenuto il titolo esecutivo, di procedere al recupero eventualmente mediante la cartella di pagamento emessa da ADER al debitore. 

Quest’ultimo potrà rateizzare in dieci anni il debito prevedendo un apposito fondo rischi nel piano.
Pirozzi Carlo, Dottore Commercialista esperto in composizione negoziata della crisi

24 Dicembre 2025 18:06

Pregiatissimo avv. Pannella
Carissimo Francesco

In punto di diritto condivido pienamente l’’impostazione del ragionamento efficacemente sviluppato con la distinzione tra conclusione ed efficacia dell’accordo.

Le conclusioni lasciano una nota amara. 
MCC vede premiata la sua inerzia. 
Non è stimolata a valutare le proposte di accordo che riceve dalle banche e lo spirito di ridurre il danno per lo Stato attraverso una condiivisione della perdita viene meno.
MCC potrebbe infatti restare alla finestra negando sempre il proprio assenso con la certezza di subentrare nella garanzia una volta escussa dalle banche a seguito dell’omologa.

Penso che il tema debba essere valutato anche da una prospettiva di tipo economico e di efficienza della macchina amministrativa statale. 
MCC dovrebbe essere sottoposta ad una sanzione per la violazione del termine di valutazione  della proposta..

Aggiungo poi che la previsione di un fondo rischi nel piano a sostegno dell’accordo pur essendo una soluzione cautelativa (conforme a quella esplicitamente prevista solo nel concordato) conduce ad una soddisfazione finanche integrale del debito in origine chirografo (seppur in dieci anni) con rischi per la tenuta stessa del piano.

Qualora poi il piano prevedesse della finanza esterna anch’essa subordinata all’omologa, il tema della liberazione dal regresso MCC assumerebbe ulteriore dignità di trattazione.
Giovanni La Croce, Dottore commercialista

27 Dicembre 2025 17:42

Si può ritenere omologabile un accordo di ristrutturazione sottoposto alla condizione sospensiva della sua accettazione da parte di MCC o SACE?

Questa è, in estrema sintesi, la questione posta dall’avv. Francesco Pannella nel proprio intervento che ha aperto la discussione, a cui l’autore dà una soluzione positiva, in continuità con quanto ritenuto da tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025 (Pres. est. Ghedini), il quale ha affermato che: «Il mancato rilascio, al momento dell’omologazione, del nulla osta da parte di MCC o di SACE non preclude l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto tale autorizzazione costituisce una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accordo tra le parti, ma non un presupposto legale per l’omologa giudiziale»

Mi permetto sommessamente di dissentire.

Ciò che pare sfuggire sia al tribunale estense, sia all’autore che ha promosso la discussione, è l’intima connessione che l’art. 57 CCII stabilisce tra accordo e piano, laddove, al secondo comma, afferma, condivisibilmente innovando rispetto al passato, che «gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione»; piano la cui fattibilità, ai sensi del successivo quarto comma, deve essere attestata da un professionista indipendente.

Sotto il profilo economico finanziario appare, poi, difficilmente revocabile in dubbio che il piano possa essere giudicato fattibile solo in presenza di accordi pienamente efficaci tra le parti. Circostanza – quella dell’efficacia tra le parti - che lo stesso tribunale estense nel proprio provvedimento esclude sussistere in caso di accordi sottoposti a condizione sospensiva, che non sia l’omologazione stessa.

Alcune domande, allora, sorgono spontanee, difronte all’omologazione di un accordo che, pur concluso tra le parti, non è per le stesse efficace se non al verificarsi di una specifica condizione, nel caso di cui ci occupiamo il consenso di MCC/SACE:

>  “Un simile accordo è idoneo a rimuovere lo stato di crisi?”.  
>  Più precisamente: “consente di assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini previsti dal terzo comma dell’art 57 CCII”?
>  “Quanto è il reale fabbisogno finanziario di piano, applicando la stessa domanda al rovescio economico della medaglia?”
>  Quello che deriverebbe dal verificarsi della condizione o quello superiore che deriverebbe dal suo mancato verificarsi?

Semplificando:

> “Quale piano sarebbe oggetto dell’attestazione da parte del professionista indipendente?”
>  Quello in cui il debito bancario da soddisfare è quello oggetto di stralcio o quello senza stralcio?

È noto come nel concordato preventivo la questione sia stata risolta, ex lege, tramite l’obbligo di appostazione di un fondo rischi in misura pari alla parte di debito finanziario garantito da MCC/SACE non soddisfatto. Negli AdR, dove non vige la regola distributiva dell’RPR, l’appostazione di un fondo si risolve, nella sostanza, nella necessità di disporre di risorse finanziarie sufficienti a pagare integralmente MCC/SACE.

Solo a queste condizioni il piano potrebbe essere giudicato “fattibile” dal professionista indipendente.

Ma se nel piano esistono le risorse sufficienti allo scopo, il consenso di MCC, non solo diventa non necessario, ma neppure potrà mai essere ottenuto:

>  “Perché mai, infatti, un creditore dovrebbe rinunciare ai propri diritti se il suo debitore ha i mezzi finanziari per soddisfarli integralmente?”

Ciò che pare sfuggire ai sostenitori dell’omologabilità di accordi sottoposti a condizione sospensiva, che non sia l’omologazione stessa, è che – anche ammesso e non concesso che la condizione sia estranea all’omologazione – l’attestazione di fattibilità è invece, sì, una condizione di omologabilità.

La patata bollente, dunque, passa nelle mani del professionista indipendente e, personalmente, sconsiglierei qualsiasi collega a valutare positivamente la fattibilità di un piano sottoposto a condizione sospensiva diversa dall’omologazione.

Cosa succederebbe nel caso in cui l’adesione di MCC non pervenisse è una domanda che i sostenitori della tesi dell’omologabilità non mi pare si siano posti. Né in termini di responsabilità del professionista indipendente, né in termini di sorte degli accordi, né tanto meno in termini di responsabilità degli organi gestori:

>  “Quale sarebbe la valutazione delle condotte da parte del Pubblico ministero, in caso di mancato avveramento della condizione?”

Prima, però, va sciolto il nodo del termine di avveramento.

Seppure, infatti, sia pacifico che la fissazione di un termine per l’avveramento della condizione sospensiva non costituisca requisito essenziale per la validità della relativa clausola, appare difficilmente revocabile in dubbio come – in presenza di una situazione di crisi da rimuovere tramite AdR condizionati – la fissazione di un termine per l’avveramento sia un “atto dovuto” a garanzia della responsabilità di tutti gli attori del progetto di risanamento.

Seppure ancora, infatti, in assenza di un termine di avveramento, possa essere chiesta (ed ottenuta) la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva, ciò sarebbe possibile solo nell’ipotesi in cui dovesse essere decorso un lasso di tempo sufficientemente lungo entro il quale l’evento contemplato dalle parti avrebbe dovuto verificarsi (Cass. Civ. 21 luglio 2025, n. 20383; Cass. Civ. 18 aprile 2018, n.9550; Cass. Civ. 8 ottobre 2013, n 22888; Trib Torino 9 aprile 2021, n. 1696). Una situazione di incertezza totale che mal si concilierebbe con la “sicurezza” di cui deve essere connotato un piano di risanamento.

Una volta, poi, accertata la mancata verificazione, o per scadenza del termine di verificazione o per dichiarazione giudiziale, il contratto resterebbe definitivamente inefficace "come se non fosse mai esistito".

Il mancato avveramento della condizione, infatti, attiene all'efficacia iniziale del negozio e determina la mancanza di un suo elemento costitutivo, con la conseguenza che il giudice può rilevarlo d'ufficio purché risulti dagli atti di causa, senza che ciò integri una pronuncia ultra petita o domanda nuova, e la caparra, se versata, deve essere restituita (Cass. Civ. 19 novembre 2021; n. 35524).

Ci troveremmo difronte, dunque, a un AdR omologato costituito da uno o più contratti mai venuti ad esistere nel mondo giuridico. Un vero e proprio ossimoro, con ricadute tutt’altro che marginali: i creditori non aderenti vi sarebbero vincolati, mentre non vi sarebbero vincolati gli aderenti in forza della clausola condizionale non avveratasi.

Difficilmente condivisibile è, in questi termini, l’asserzione del promotore la discussione, secondo cui l’omologazione costituirebbe «il momento in cui la condizione sospensiva si avvera», giacché l’omologazione non determina affatto l’adesione del garante all’accordo stipulato dal creditore garantito.

Che la lettura del tribunale di Ferrara ripresa nel blog sia assai poco appagante anche sotto altri e diversi profili, lo dimostra la rappresentazione contabile che dovrebbe essere data all’accordo di ristrutturazione sottoposto a condizione sospensiva.

Ammettiamo che esso preveda uno stralcio del 60% dei debiti garantiti da MCC/SACE, condizionato al verificarsi della condizione di adesione anche di questi ultimi e non solo del creditore principale. Ebbene, in tal caso, secondo i principi contabili (OIC 34), infatti, sarebbe vietata la rilevazione immediata degli effetti economici dell’esdebitazione fino all'avveramento dell'evento, proprio perché il contratto non è ancora pienamente efficace. Il tutto con le ovvie ricadute negative sulla tenuta del patrimonio netto della debitrice e sulla non non eliminazione dello squilibrio finanziario che l’AdR condizionato, omologato, avrebbe dovuto risolvere. La continuità, come spesso ci fanno giustamente rilevare gli occhiuti revisori, non sarebbe “riconquistata”, stante la condizione.

Un’omologazione che non produce gli effetti propri dell’istituto: non rimuove la crisi!

Ma anche, inter-partes, l’esistenza della condizione pone problemi significativi. Se l’accordo è inefficace sino al verificarsi della condizione, contrariamente a quanto affermato in apertura della discussione, nessuna prestazione sarà dovuta in forza di esso, nonostante la sua omologazione, dato che questa non rimuove la condizione, semplicemente la ritiene estranea al processo di validazione giudiziale dell’accordo. Sicché la banca non potrà esigere i pagamenti previsti nell’accordo omologato sino all’avveramento della condizione.

                                                                    § § §

Molto altro vi sarebbe da aggiungere, ma spazio e tempo non lo consentono. 

Chiudo, allora, affermando che la lettura proposta pare una pericolosa, quanto inutile, fuga in avanti, un tentativo “rivoluzionario” destinato all’insuccesso sul campo, come avrebbe sostenuto Lenin, che di rivoluzioni s’intendeva, sulla scorta del suo pamphlet “Estremismo malattia infantile del comunismo”.

Dal dedalo – disegnato dalla Cassazione – del credito privilegiato MCC/SACE che non esiste sino all’escussione della garanzia da parte della banca chirografa creditrice, che spesso è oggetto di provvedimenti inibitori, si esce solo con un provvedimento legislativo che ne fissi il sorgere al momento della formulazione proposta di ristrutturazione, allorquando questa possa dar luogo in astratto all’escussione della garanzia, cioè offra il soddisfacimento del credito garantito per una percentuale inferiore alla garanzia. A quel punto MCC/SACE, titolari di un credito non più chirografario, bensì privilegiato sarebbero obbligati a partecipare ai negoziati e concludere – se ne convenissero – accordi di ristrutturazione.

Soluzione, tra le tante finzioni giuridiche possibili, condivido, troppo poco barocca per poter trovare accoglimento presso un legislatore innamorato degli arabeschi.
 
Pezzano Antonio, Avvocato in Firenze

28 Dicembre 2025 12:12

Si può ritenere omologabile un accordo di ristrutturazione sottoposto alla condizione sospensiva della sua accettazione da parte di MCC o SACE?

Questa è, in estrema sintesi, la questione posta dall’avv. Francesco Pannella nel proprio intervento che ha aperto la discussione, a cui l’autore dà una soluzione positiva, in continuità con quanto ritenuto da tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025 (Pres. est. Ghedini), il quale ha affermato che: «Il mancato rilascio, al momento dell’omologazione, del nulla osta da parte di MCC o di SACE non preclude l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto tale autorizzazione costituisce una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accordo tra le parti, ma non un presupposto legale per l’omologa giudiziale»

Mi permetto sommessamente di dissentire.

Ciò che pare sfuggire sia al tribunale estense, sia all’autore che ha promosso la discussione, è l’intima connessione che l’art. 57 CCII stabilisce tra accordo e piano, laddove, al secondo comma, afferma, condivisibilmente innovando rispetto al passato, che «gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione»; piano la cui fattibilità, ai sensi del successivo quarto comma, deve essere attestata da un professionista indipendente.

Sotto il profilo economico finanziario appare, poi, difficilmente revocabile in dubbio che il piano possa essere giudicato fattibile solo in presenza di accordi pienamente efficaci tra le parti. Circostanza – quella dell’efficacia tra le parti - che lo stesso tribunale estense nel proprio provvedimento esclude sussistere in caso di accordi sottoposti a condizione sospensiva, che non sia l’omologazione stessa.

Alcune domande, allora, sorgono spontanee, difronte all’omologazione di un accordo che, pur concluso tra le parti, non è per le stesse efficace se non al verificarsi di una specifica condizione, nel caso di cui ci occupiamo il consenso di MCC/SACE:

>  “Un simile accordo è idoneo a rimuovere lo stato di crisi?”.  
>  Più precisamente: “consente di assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini previsti dal terzo comma dell’art 57 CCII”?
>  “Quanto è il reale fabbisogno finanziario di piano, applicando la stessa domanda al rovescio economico della medaglia?”
>  Quello che deriverebbe dal verificarsi della condizione o quello superiore che deriverebbe dal suo mancato verificarsi?

Semplificando:

> “Quale piano sarebbe oggetto dell’attestazione da parte del professionista indipendente?”
>  Quello in cui il debito bancario da soddisfare è quello oggetto di stralcio o quello senza stralcio?

È noto come nel concordato preventivo la questione sia stata risolta, ex lege, tramite l’obbligo di appostazione di un fondo rischi in misura pari alla parte di debito finanziario garantito da MCC/SACE non soddisfatto. Negli AdR, dove non vige la regola distributiva dell’RPR, l’appostazione di un fondo si risolve, nella sostanza, nella necessità di disporre di risorse finanziarie sufficienti a pagare integralmente MCC/SACE.

Solo a queste condizioni il piano potrebbe essere giudicato “fattibile” dal professionista indipendente.

Ma se nel piano esistono le risorse sufficienti allo scopo, il consenso di MCC, non solo diventa non necessario, ma neppure potrà mai essere ottenuto:

>  “Perché mai, infatti, un creditore dovrebbe rinunciare ai propri diritti se il suo debitore ha i mezzi finanziari per soddisfarli integralmente?”

Ciò che pare sfuggire ai sostenitori dell’omologabilità di accordi sottoposti a condizione sospensiva, che non sia l’omologazione stessa, è che – anche ammesso e non concesso che la condizione sia estranea all’omologazione – l’attestazione di fattibilità è invece, sì, una condizione di omologabilità.

La patata bollente, dunque, passa nelle mani del professionista indipendente e, personalmente, sconsiglierei qualsiasi collega a valutare positivamente la fattibilità di un piano sottoposto a condizione sospensiva diversa dall’omologazione.

Cosa succederebbe nel caso in cui l’adesione di MCC non pervenisse è una domanda che i sostenitori della tesi dell’omologabilità non mi pare si siano posti. Né in termini di responsabilità del professionista indipendente, né in termini di sorte degli accordi, né tanto meno in termini di responsabilità degli organi gestori:

>  “Quale sarebbe la valutazione delle condotte da parte del Pubblico ministero, in caso di mancato avveramento della condizione?”

Prima, però, va sciolto il nodo del termine di avveramento.

Seppure, infatti, sia pacifico che la fissazione di un termine per l’avveramento della condizione sospensiva non costituisca requisito essenziale per la validità della relativa clausola, appare difficilmente revocabile in dubbio come – in presenza di una situazione di crisi da rimuovere tramite AdR condizionati – la fissazione di un termine per l’avveramento sia un “atto dovuto” a garanzia della responsabilità di tutti gli attori del progetto di risanamento.

Seppure ancora, infatti, in assenza di un termine di avveramento, possa essere chiesta (ed ottenuta) la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva, ciò sarebbe possibile solo nell’ipotesi in cui dovesse essere decorso un lasso di tempo sufficientemente lungo entro il quale l’evento contemplato dalle parti avrebbe dovuto verificarsi (Cass. Civ. 21 luglio 2025, n. 20383; Cass. Civ. 18 aprile 2018, n.9550; Cass. Civ. 8 ottobre 2013, n 22888; Trib Torino 9 aprile 2021, n. 1696). Una situazione di incertezza totale che mal si concilierebbe con la “sicurezza” di cui deve essere connotato un piano di risanamento.

Una volta, poi, accertata la mancata verificazione, o per scadenza del termine di verificazione o per dichiarazione giudiziale, il contratto resterebbe definitivamente inefficace "come se non fosse mai esistito".

Il mancato avveramento della condizione, infatti, attiene all'efficacia iniziale del negozio e determina la mancanza di un suo elemento costitutivo, con la conseguenza che il giudice può rilevarlo d'ufficio purché risulti dagli atti di causa, senza che ciò integri una pronuncia ultra petita o domanda nuova, e la caparra, se versata, deve essere restituita (Cass. Civ. 19 novembre 2021; n. 35524).

Ci troveremmo difronte, dunque, a un AdR omologato costituito da uno o più contratti mai venuti ad esistere nel mondo giuridico. Un vero e proprio ossimoro, con ricadute tutt’altro che marginali: i creditori non aderenti vi sarebbero vincolati, mentre non vi sarebbero vincolati gli aderenti in forza della clausola condizionale non avveratasi.

Difficilmente condivisibile è, in questi termini, l’asserzione del promotore la discussione, secondo cui l’omologazione costituirebbe «il momento in cui la condizione sospensiva si avvera», giacché l’omologazione non determina affatto l’adesione del garante all’accordo stipulato dal creditore garantito.

Che la lettura del tribunale di Ferrara ripresa nel blog sia assai poco appagante anche sotto altri e diversi profili, lo dimostra la rappresentazione contabile che dovrebbe essere data all’accordo di ristrutturazione sottoposto a condizione sospensiva.

Ammettiamo che esso preveda uno stralcio del 60% dei debiti garantiti da MCC/SACE, condizionato al verificarsi della condizione di adesione anche di questi ultimi e non solo del creditore principale. Ebbene, in tal caso, secondo i principi contabili (OIC 34), infatti, sarebbe vietata la rilevazione immediata degli effetti economici dell’esdebitazione fino all'avveramento dell'evento, proprio perché il contratto non è ancora pienamente efficace. Il tutto con le ovvie ricadute negative sulla tenuta del patrimonio netto della debitrice e sulla non non eliminazione dello squilibrio finanziario che l’AdR condizionato, omologato, avrebbe dovuto risolvere. La continuità, come spesso ci fanno giustamente rilevare gli occhiuti revisori, non sarebbe “riconquistata”, stante la condizione.

Un’omologazione che non produce gli effetti propri dell’istituto: non rimuove la crisi!

Ma anche, inter-partes, l’esistenza della condizione pone problemi significativi. Se l’accordo è inefficace sino al verificarsi della condizione, contrariamente a quanto affermato in apertura della discussione, nessuna prestazione sarà dovuta in forza di esso, nonostante la sua omologazione, dato che questa non rimuove la condizione, semplicemente la ritiene estranea al processo di validazione giudiziale dell’accordo. Sicché la banca non potrà esigere i pagamenti previsti nell’accordo omologato sino all’avveramento della condizione.

                                                                    § § §

Molto altro vi sarebbe da aggiungere, ma spazio e tempo non lo consentono. 

Chiudo, allora, affermando che la lettura proposta pare una pericolosa, quanto inutile, fuga in avanti, un tentativo “rivoluzionario” destinato all’insuccesso sul campo, come avrebbe sostenuto Lenin, che di rivoluzioni s’intendeva, sulla scorta del suo pamphlet “Estremismo malattia infantile del comunismo”.

Dal dedalo – disegnato dalla Cassazione – del credito privilegiato MCC/SACE che non esiste sino all’escussione della garanzia da parte della banca chirografa creditrice, che spesso è oggetto di provvedimenti inibitori, si esce solo con un provvedimento legislativo che ne fissi il sorgere al momento della formulazione proposta di ristrutturazione, allorquando questa possa dar luogo in astratto all’escussione della garanzia, cioè offra il soddisfacimento del credito garantito per una percentuale inferiore alla garanzia. A quel punto MCC/SACE, titolari di un credito non più chirografario, bensì privilegiato sarebbero obbligati a partecipare ai negoziati e concludere – se ne convenissero – accordi di ristrutturazione.

Soluzione, tra le tante finzioni giuridiche possibili, condivido, troppo poco barocca per poter trovare accoglimento presso un legislatore innamorato degli arabeschi.
 
Come non convenire con il commento che precede (fermo che, già allo stato del diritto “posto”, i garanti pubblici , come tutti i creditori e parti interessate, dovrebbero partecipare attivamente e propositivamente alle negoziazioni, alle luce dei chiari precetti di cui all’ art.4 CCII). 

In un solo caso , almeno allo stato del diritto “posto”, i garanti pubblici potrebbero essere messi nell’angolo, forse.

Nello scenario del concordato preventivo.

Difatti, potrebbe venir (anche) loro contestata argomentativamente - grazie anche all’ apporto del CG nella nuova funzione negoziatrice di cui all’ art.92, co.3, CCII - rispetto all’ipotesi di LG (e quindi alla probabile fondatezza dell’ eccezione revocatoria senza tempo del curatore ),  la mancata valutazione del merito creditizio da parte di  banca  e - soprattutto, appunto - del  garante pubblico (ben possibile soprattutto nei casi di sostanziale conversione del credito da chirografo a privilegiato all’80% di cui all’ art.13, co.1,  lett. e) , L. 40/2020)*.

Ed in tale eventualità, la banca creditrice, ad es., di € 100, potrebbe convenire di non poter pretendere, oltre , ad es., che un 20% dal debitore,  il 30%, ad es., dal garante pubblico.

Si potrebbe, dunque, formare una classe  di chirografi  che, se del caso, includa al proprio interno, sia la parte creditrice banca garantita che il soggetto interessato garante pubblico,  in quanto anche quest’ultimo in LG destinato verosimilmente, appunto, a stessa sorte [ si consideri anche che solo il finanziamento “minimo” di cui all’ art. 13, co.1, lett. m) esime(va)  (ed) il (solo) garante pubblico da tale valutazione; Cass. 26248/2024].

E se il cp, con il voto favorevole di tale classe , venisse così approvato , il garante pubblico, per non subire l’effetto sul punto dell’omologazione, sarebbe onerato dell’ opposizione di convenienza  “112/3” che , per quanto supra osservato, difficilmente avrebbe successo.

Certamente, per prudenza,  andrebbe comunque prevista l’appostazione di una fondo per detto 30% (comunque non l’intera quota garantita),  che peraltro, ove non utilizzato, andrà poi  distribuito , a seconda di come costituito, ai sensi dei dettami dell’ art.84, co.6, CCII. 

[*]
Art.13 , co.1, lett. e) :“sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

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