
Giuliano Buffelli, Professore incaricato presso l'Università di Bergamo
La composizione negoziata per la soluzione della crisi: riflessioni su temi che potrebbero metterne in dubbio il successo
5 Agosto 2022
- La prima attiene “all’esonero dalla azione revocatoria” degli atti compiuti dall’imprenditore nel corso della procedura. La dottrina si è orientata a riconoscere il beneficio quando si tratta di atti, pagamenti e garanzie coerenti con l’andamento delle trattative e delle prospettive di risanamento. Il detto beneficio non ricorre per gli atti di straordinaria amministrazione e per i pagamenti per i quali l’esperto abbia manifestato il proprio dissenso inscrivendolo nel registro delle imprese. Ma ci si chiede perché il legislatore non ha considerato tale situazione nell’art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., norma che espressamente prevede, al comma 3, gli atti non soggetti ad azione revocatoria declinandone le caratteristiche la coerenza sarà assimilata a livello interpretativo alle previsioni individuate dalla norma richiamata?
- Rilevano seri dubbi sulla sorte, in termini di prededuzione, dei debiti sorti verso fornitori nel corso del procedimento;
- Il test autovalutativo e il piano così come previsti dal sopra citato decreto dirigenziale sono adempimenti di grande impegno a cui, per pratica conoscenza, le piccole e medie imprese (ricordo che sono classificate in tale ambito quelle con ricavi tra i 2 mln e i 40 mln di euro oltre a limiti nel numero dei dipendenti; tali soggetti, come noto, rappresentano la maggioranza delle imprese italiane) potrebbero avere difficoltà nell’attuarle considerando soprattutto i tempi di esecuzione del nuovo istituto; in ogni caso l’impegno non si discosta da quello richiesto per accedere alle attuali procedure di gestione preconcorsuale e concorsuale delle crisi così come modificate dalla “legge” con le differenze peraltro in questo ambito rilevate;
- I rapporti con gli istituti di credito nell’ambito della composizione negoziata (che spaziano dalla conferma della finanza erogata alla immissione di nuova finanza), pur essendo previsti, nel comma 6 dell’art. 4 e nell’art. 10 della “legge” lasciano aperte considerazioni che attengono, in particolare, alla classificazione della tipologia del credito e ai conseguenti accantonamenti necessitati sulla base delle specifiche normative a cui gli istituti devono soggiacere (da ultime quelle cd emergenziali). L’intervento dell’esperto potrà essere sicuramente utile nell’ambito dei rapporti con le banche ma, forse, un intervento più incisivo (si ricorda anche il potenziale rischio di revocatoria) sarebbe stato utile;
- Le misure premiali di natura fiscale sono sicuramente insufficienti. Si pensi alla transazione fiscale di cui all’art. 182 ter l. fall. sicuramente non consentita nell’ambito della composizione negoziata con la conseguenza che le imprese con debiti tributari e previdenziali di rilievo avranno difficoltà a intraprendere questo percorso.
Ricordo che la citata transazione (ora notevolmente agevolata dai recenti interventi normativi) è attivabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Anche in ambito IVA il legislatore è stato carente: non avere consentito (come era previsto nella bozza del D.L. 118/2021) ai creditori dell’impresa che attiva la composizione negoziata di potere ricorrere all’art. 26, comma 3 bis D.P.R 633/1972 (legge IVA) norma che prevede la possibilità per il cedente dei beni o per il prestatore di servizi di emettere nota di variazione in diminuzione al fine di recuperare l’IVA è sicuramente, a parere di chi scrive, grave lacuna per i soggetti che dovranno partecipare alle trattative.
Ancor più grave se si considera che tale possibilità è consentita nell’ambito del concordato preventivo, del piano attestato e degli accordi di ristrutturazione; - Per ultima, ma per questo non meno rilevante, la circostanza che l’intero processo di composizione assistita della crisi, con positiva conclusione o con le alternative previste dall’art. 11 della “legge” potrebbe comportare costi di natura professionale di gran lunga superiori (pur considerando l’art. 16 della “legge”) rispetto al ricorso a una delle procedure presenti nell’ordinamento; si pensi ai vari attori che opereranno nello specifico settore: consulenti e advisor dell’imprenditore, esperto indipendente che può avvalersi a sue spese di soggetti con specifica competenza, l’ausiliario che il tribunale potrà nominare ex art. 18 della “legge”, gli eventuali organi che seguiranno nel caso di utilizzo delle soluzioni alternative ex art. 11 (legge).
Giuliano Buffelli
29 Novembre 2021 9:40
Personalmente, da operatore nell'ambito delle crisi d'impresa, nell'aprile 2020 mi ero interrogato su come intervenire con semplicità ed efficacia, ricordando il controverso istituto dell'amministrazione controllata, con notevoli luci ed ombre, da me vissuto molto tempo fa. Ho provato a rivedere semplicemente l'art. 161 L.F. nel seguente testo: "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal Tribunale, compreso fra sessanta e trecentosessantacinque giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, sino ad un massimo complessivo di trecentosessantacinque giorni, oltre ai periodi feriali che si applicano anche in pendenza di istanze di fallimento alla data di deposito della domanda prenotativa o pervenute successivamente, ad eccezione di quelle proposte la Pubblico Ministero. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale nomina il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione tutti gli atti del valore superiore ad € ………., ad eccezione dei pagamenti di debiti conseguenti ad operazioni già autorizzate. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile Stabilita dal Tribunale nel decreto che fissa il termine di cui al sesto comma. Il deposito della relazione dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese di riferimento, ovvero dell’ultimo mese, in caso di periodicità maggiore al mese. La relazione deve contenere il rendiconto finanziario del periodo di riferimento, il dettaglio e la spiegazione dei singoli pagamenti effettuati e il conto economico del periodo di riferimento. Il rendiconto finanziario, entro il giorno successivo al deposito, è pubblicato nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. Entro 90 giorni, fatto salvo il periodo feriale, dalla data di pubblicazione del decreto che fissa il termine per il deposito del piano e della domanda, il Commissario Giudiziale provvederà a depositare presso la Cancelleria Fallimentare una relazione attestante l’entità del passivo alla data di deposito della domanda prenotativa. L’impossibilità della redazione di detta relazione per mancanza dei dati imputabile al debitore è causa di improcedibilità della domanda. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma delle spese che si presumono necessarie per il periodo concesso. Il Compenso del Commissario Giudiziale per il periodo prenotativo è stabilito con apposito DM del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento."
Rivendendolo oggi alla luce del DL 118 non mi sembra poi così superato.
P.S.
Chi vive quotidianamente la vita delle aziende e, conseguentemente, la visione degli imprenditori, si rende ben conto che il presupposto della emersione anticipata della crisi è un concetto che stride con violenza con la visione "getto il cuore oltre l'ostacolo" che spesso, per fortuna, contraddistingue l'imprenditore e lo differenzia dalla visione iperrealistica del professionista serio e interessato al bene azienda e non al tornaconto personale. Da qui gli inevitabili ritardi che credo tutti noi riscontriamo anche nei casi virtuosi.
Altro tema che sarebbe interessante indagare è il mondo delle cooperative, con norme speciali sull'insolvenza che spesso favoriscono fenomeni non banali di concorrenza sleale a danno dello stato (mancato versamento di imposte e contributi già programmati ab origine e reiterati nel tempo). A queste si applicherà il DL 118?
Alessandro Tantardini
5 Agosto 2022 13:30
Personalmente, da operatore nell'ambito delle crisi d'impresa, nell'aprile 2020 mi ero interrogato su come intervenire con semplicità ed efficacia, ricordando il controverso istituto dell'amministrazione controllata, con notevoli luci ed ombre, da me vissuto molto tempo fa. Ho provato a rivedere semplicemente l'art. 161 L.F. nel seguente testo: "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal Tribunale, compreso fra sessanta e trecentosessantacinque giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, sino ad un massimo complessivo di trecentosessantacinque giorni, oltre ai periodi feriali che si applicano anche in pendenza di istanze di fallimento alla data di deposito della domanda prenotativa o pervenute successivamente, ad eccezione di quelle proposte la Pubblico Ministero. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale nomina il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione tutti gli atti del valore superiore ad € ………., ad eccezione dei pagamenti di debiti conseguenti ad operazioni già autorizzate. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile Stabilita dal Tribunale nel decreto che fissa il termine di cui al sesto comma. Il deposito della relazione dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese di riferimento, ovvero dell’ultimo mese, in caso di periodicità maggiore al mese. La relazione deve contenere il rendiconto finanziario del periodo di riferimento, il dettaglio e la spiegazione dei singoli pagamenti effettuati e il conto economico del periodo di riferimento. Il rendiconto finanziario, entro il giorno successivo al deposito, è pubblicato nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. Entro 90 giorni, fatto salvo il periodo feriale, dalla data di pubblicazione del decreto che fissa il termine per il deposito del piano e della domanda, il Commissario Giudiziale provvederà a depositare presso la Cancelleria Fallimentare una relazione attestante l’entità del passivo alla data di deposito della domanda prenotativa. L’impossibilità della redazione di detta relazione per mancanza dei dati imputabile al debitore è causa di improcedibilità della domanda. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma delle spese che si presumono necessarie per il periodo concesso. Il Compenso del Commissario Giudiziale per il periodo prenotativo è stabilito con apposito DM del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento."
Rivendendolo oggi alla luce del DL 118 non mi sembra poi così superato.
P.S.
Chi vive quotidianamente la vita delle aziende e, conseguentemente, la visione degli imprenditori, si rende ben conto che il presupposto della emersione anticipata della crisi è un concetto che stride con violenza con la visione "getto il cuore oltre l'ostacolo" che spesso, per fortuna, contraddistingue l'imprenditore e lo differenzia dalla visione iperrealistica del professionista serio e interessato al bene azienda e non al tornaconto personale. Da qui gli inevitabili ritardi che credo tutti noi riscontriamo anche nei casi virtuosi.
Altro tema che sarebbe interessante indagare è il mondo delle cooperative, con norme speciali sull'insolvenza che spesso favoriscono fenomeni non banali di concorrenza sleale a danno dello stato (mancato versamento di imposte e contributi già programmati ab origine e reiterati nel tempo). A queste si applicherà il DL 118?
Alessandro Tantardini