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Carlo Pirozzi, Dottore Commercialista in Napoli

La classificazione del credito durante le trattative nella composizione negoziata. Le valutazioni delle agenzie esterne.

1 Luglio 2024

La partecipazione attiva ed informata degli enti creditizi e finanziari alle trattative che originano dalla composizione negoziata, oltre che essere un dovere da esercitare con diligenza professionale per questo ceto creditorio, rappresenta un presupposto necessario per la concreta realizzabilità del processo di risanamento.

Il recente intervento correttivo ha inteso specificare che l’accesso alla composizione non costituisce, di per sé causa di una diversa classificazione del credito. 

Infatti:

Art. 16, comma 5 dopo il correttivo:

“5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. “

Accade però che non siano soltanto le banche ad attribuire rating e scoring alle imprese. In recenti esperienze si è avuto modo di constatare che, non appena una impresa faccia accesso alla composizione negoziata richiedendo, se del caso, misure protettive, i report emessi da CRIF classificano in modo automatico ed in tempi rapidissimi (incompatibili con una valutazione effettiva della posizione o della concretezza del piano di risanamento) con l’indicatore “DEFAULT”.

Dato il senso difficilmente controvertibile del termine, accade che questo tipo di classificazione esterna della classificazione del credito provochi a catena e sempre in modo automatico, un asettico appiattimento nella valutazione di banche e compagnie di assicurazione del credito in termini peggiorativi e ciò in palese contrasto con lo spirito del comma 5 della  norma e dei generali doveri di buona fede e partecipazione realmente informata che deve coinvolgere tutti i creditori.

Si va così a penalizzare il comportamento attivo dell’imprenditore che ha semplicemente palesato anche soltanto uno stato di pre-crisi che avrebbe già dovuto essere intercettato dalle agenzie di rating esterne.

Resta da chiedersi se un rimedio a tale effetto collaterale negativo ci sia.

Il tema è se si possa agire per una misura cautelare che imponga alle agenzie di rating esterne accreditate dal sistema bancario, di rimuovere pregiudiziali giudizi automatici fondati sulla mera richiesta di composizione, affinando il proprio giudizio su elementi di valutazione effettivi tratti dal piano di risanamento presentato e dal positivo (o meno) giudizio dell’esperto.
Maurizio Spedicato, Ex Resp, F. Precontenzioso BP Pugliese/ Ora Pensionato

4 Luglio 2024 16:21

Il blog in commento, mi offre spunto in questa sede dare avvio ad alcune riflessioni sulla modifica dell’art. 16 comma 5 del CCII, come introdotto dall’art. 5 comma 3 della  più recente bozza di decreto approvata in via preliminare dal CDM del 10/6/2024. 
  
1.Il primo aspetto:l’introduzione del termine “notizia” di accesso alla composizione negoziata della crisi. La formula emendata prevedeva il riferimento al semplice “accesso” alla composizione negoziata della crisi. Sembrerebbe che le banche e gli intermediari finanziari per attenersi alle disposizioni contenute da questo comma non debbano riscontrare la formalizzazione dell’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso alla composizione  negoziata della Crisi (in avanti in sigla CNC), ovvero un coinvolgimento nelle trattative perché vengano applicati i divieti previsti dal comma in esame. 
  
Ho l’impressione che la modifica apportata, contrariamente ai propositi del decreto correttivo, possa generare maggior confusione in proposito. 
  
In altri termini: il creditore bancario a fronte dell’informativa di accesso (o mero intendimento all’accesso?) alla CNC, in assenza di sintomi espliciti di anomalia o insolvenza e di alcuna formalizzazione,  dovrebbe astenersi dal tutelare le proprie ragioni fiduciarie, pur nella consapevolezza che la parte debitrice è in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevole perseguire il risanamento dell’impresa? Appare meno evidente l’obbligo di astenersi dalla revoca, sospensione e classificazione in assenza della formalizzazione di tale ricorso. 
  
Nella recente esperienza applicativa l’annunciato ricorso alla CNC non ha trovato conferma da parte del Tribunale in assenza dell’individuazione dell’esperto (ad es. Trib. Brescia). In tal caso, in attesa delle determinazioni del Tribunale, la notizia o il coinvolgimento alle trattative sarebbero applicabili? Di quale strumento  preventivo dispone il creditore bancario laddove, in assenza dell’iscrizione nel registro delle imprese della CNC ed in mancanza di sintomi espliciti di anomalia o insolvenza, dovesse a seguito della notizia, o del coinvolgimento in trattative, essere diffidato dall’operare la revoca o la sospensione delle linee di credito ovvero ad una diversa classificazione (allo stato UTP: inadempienza probabile?) per il solo annunciato ricorso alla CNC ? 
  
2.Secondo aspetto: Nella relazione illustrativa predisposta a supporto del decreto correttivo approvato dal CDM del 10/6/2024 si legge  che “la composizione negoziata è (omissis) uno strumento utilizzabile anche in una situazione di pre-crisi …omissis….
  
Occorre altresì rammentare che il CCII prevede all’art 12,  comma 1 che presupposto per l’accesso dell’imprenditore commerciale o agricolo alla CNC  è che questi sia in  condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevole perseguire il risanamento dell’impresa
  
Appare, pertanto,   plausibile che lo squilibrio patrimoniale o economico finanziario debba configurarsi per lo meno come un  significativo incremento della rischiosità creditizia ( SICR), rispetto alla rilevazione iniziale, determinando ai fini di bilancio la classificazione in  stage 2, salvo non sussistano concreti rischi  di deterioramento (impairment) con conseguente classificazione nello  stage 3 (UTP o sofferenze.)
  
Lascia perplessi nella predetta relazione illustrativa l’introduzione del termine  pre-crisi che non trova alcun riferimento normativo e non può comunque che intendersi come  una crisi prospettica nell’ottica di  forward looking a cui sembra ispirarsi il CCII. 
  
In presenza del silenzio normativo della Vigilanza a quasi 2 anni dall’entrata in vigore del CCII, per quanto concerne la classificazione dell’esposizione in tali frangenti, è evidente che  il contenuto del progetto del piano, possa orientare più precisamente la classificazione dell’esposizione (a secondo che preveda uno stralcio, una rimodulazione, una riduzione del tasso ma in un’ottica di continuità aziendale (UTP), ovvero la liquidazione o alienazione anche solo di alcuni cespiti (sofferenze). Tuttavia anche in assenza di una  previsione di stralcio (che comporterebbe un deterioramento del credito con conseguente obbligo di classificazione nello stage 3 e classificazione minima a UTP), la semplice rimodulazione dell’articolazione fiduciaria determinerebbe l’assegnazione dell’attributo  Forborne che in un contesto di crisi quale quello previsto dal ricorso alla CNC, non potrà che essere  Non Performing con conseguente classificazione minima a UTP. 
  
Pertanto il solo accesso alla CNC a mio avviso non può che trovare per lo meno  classificazione tra gli UTP (escludendo la classificazione a PD che ha rilevanza esclusivamente parametrica). Tale classificazione appare coerente con la declaratoria di  Inadempienze Probabili  fornita dalla Vigilianza
  
3.Terzo aspetto. Inoltre, quando si parla di classificazione sarebbe utile sapere a quale tipologia di classificazione ci si debba riferire: a)quella del credito deteriorato  prevista  dalla circolare Bankitalia n. 272 sulla qualità del credito o b) alla ripartizione degli stage degli impieghi delle banche e degli intermediari finanziari   (stage 1, 2 e 3) che assumono rilevanza ai fini della corretta determinazione dei bilanci? 
  
Per quanto più sopra già argomentato sembra inverosimile che ai fini della determinazione degli accantonamenti in bilancio di banche ed intermediari finanziari l’accesso di un’impresa affidata alla CNC non determini una diversa classificazione di stage (2 o 3?). Come dovrà confrontarsi su tale tema il creditore bancario nei confronti della Vigilanza?

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