Loading…
Torna alla lista discussioni

Massimo Fabiani, Ordinario presso l'Università del Molise

IMPRESE IN CRISI E COMPLESSITA' DEGLI INTERESSI TUTELABILI

26 Maggio 2021

L'acuto saggio di Giacomo D’Attorre sulla responsabilità sociale dell'impresa in crisi e una scorrevole narrazione di Vittorio Minervini sul dialogo tra par condicio creditorum e par condicio concorrentium, sebbene da diverse angolature pongono una identica esigenza e cioè quella di verificare quanto siano assolute le regole e i principi che accompagnano una società in crisi ovvero quanto debbono essere graduati e proporzionati ad interessi altri. Pensiamo alla sostenibilità sociale da un lato, oppure alla non alterazione delle regole del mercato concorrenziale dall'altro. Dobbiamo, allora, capire quali sono i punti cardinali che segnalano la presenza di interessi a vocazione pubblica nelle procedure giudiziarie. La presenza del pubblico ministero nelle procedure di insolvenza è un segnale importante perché, messi da parte i rilievi penalistici, il pubblico ministero può agire come ‘collettore’ di interessi collettivi e ciò perché ogni qualvolta un'impresa in crisi imbocca un canale procedimentale, l’affare non riguarda solo il debitore e i suoi creditori. La crisi di un'impresa impone che si guardi al rispetto di tutti i principi che appartengono alla garanzia patrimoniale superando il rapporto duale “creditore-debitore”. Il contesto è certamente espressione di pulsioni plurali, perché ciascun creditore è portatore di un interesse diverso forse confliggente con quello degli altri e tuttavia la pluralità di interessi concorrenti muove indubbiamente il coinvolgimento di soggetti distinti, quali i lavoratori o coloro che hanno acquistato una prima casa. Ed ancora, sappiamo che un'impresa in crisi impatta in modo decisivo anche sul mercato concorrenziale e tutta questa variegata complessità deflagra quando si aprono le procedure amministrative laddove gli interessi altri non solo devono essere ponderati ma spesso sono sbattuti in prima pagina ed è proprio la controversa legge sull'amministrazione straordinaria che esibisce il conflitto tra interessi dei creditori e interessi collettivi altri. L’esperienza dell'amministrazione straordinaria ci ha consegnato un sistema instabile privo di una gradazione valoriale sicura; quando si vuole gestire la crisi in coerenza con altri valori primordiali, costituzionalmente protetti, si fa un enorme fatica per cercare un punto di equilibrio. I principi di ragionevolezza e di proporzionalità di impronta unionale rischiano di rivelarsi tanto virtualmente convincenti quanto concretamente inafferrabili e si corre il pericolo di avere a disposizione tanti tasselli di pari pregio ma difficili da comporre in un mosaico armonioso e allora al fondo ci troviamo di fronte all'ormai consueto dilemma: a cosa vanno funzionalizzate le sistemazioni delle crisi ? probabilmente l'aver spesso premuto l'acceleratore sull'interesse dei creditori può essere stato forse anche molto comodo, una soluzione quasi banale e semplicistica quando si parla di tutela dei diritti. Ma in questo periodo emergenziale - di fronte da un lato ad una endemica scarsità di risorse ma dall'altra parte ad un imponente flusso di fondi europei - potrebbe rivelarsi un grimaldello, per operare una selezione virtuosa fra imprese inclusive di valore e altre destinate all'uscita dal mercato, la valorizzazione di questi ricorrenti interessi altri e, perché no, una selezione fondata sulla meritevolezza ai fini della destinazione delle risorse a queste imprese in crisi ma risanabili. In questo potremmo trovare un punto di equilibrio fra interessi dei creditori e interessi altri in un'impresa che giudichiamo meritevole perché persegue determinate finalità (etiche e sostenibili) che vanno oltre il rispetto delle relazioni commerciali bilaterali tra debitore e creditori. Un trattamento preferenziale in termini di afflusso di risorse potrebbe ricomporre in modo virtuoso il mosaico in una virtuale circolarità che premia l’impresa che davvero vuole assecondare il principio costituzionale di utilità sociale.
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

27 Maggio 2021 23:30

Intervento di ampio respiro e condivisibile . In questa particolare fase e’ necessario , infatti, salvaguardare i più centri di interesse in gioco, spesso a valenza anche costituzionale, come opportunamente già accennato .A ciò , d’altro canto , indirizza anche la Dir. 2019/2019. Ed in fondo anche la stessa normativa concorsuale “ordinaria” ove si pensi al disposto dell’art.182quiqnuies co.3 lf. Al contempo e’ importante rimarcare come il fattore “tempo” risulti decisivo, quasi più della nuova finanza , per le imprese sane ante Covid e che sane torneranno post pandemia, solo che gli si dia, appunto, tempo. Senza , dunque, che siano assorbite subito in un vortice concorsuale che potrebbe divenire un tornado, anzi un uragano per le stesse strutture statali, giudiziali in primis , che fossero preposte ad affrontarlo con gli attuali strumenti Inviato da iPhone
Antonio Rossi, Associato di diritto commerciale nell'Università di Bologna

30 Maggio 2021 21:49

Il fascino degli interessi “altri” nelle procedure concorsuali non intercetta necessariamente i temi à la page della sostenibilità e della RSI ma corrisponde al bisogno di corretta funzionalizzazione delle procedure che ci trasciniamo da decenni. Paradossalmente, l’A.S., pur con i problemi che si porta dietro, è la procedura in cui più chiaramente che nelle altre il legislatore ha dichiarato gli obiettivi. Nel fallimento, temo che l’art. 105 l. Fall. / 214 CCII non sia così semplice da superare per affermare la pari concorrenza degli interessi dei creditori e degli “altri” interessi costituzionalmente rilevanti. Parimenti, dubito che la governance del fallimento e, in particolare, la disciplina del comitato dei creditori, sia neutra al fine della individuazione di una graduazione di interessi. Il diritto al lavoro è sicuramente rilevante nella Costituzione ma dubito che un c.c. non abbia il potere di disporre la cessazione di un esercizio provvisorio che conserva posti di lavoro bruciando cassa. Vero senz’altro che la realizzazione degli interessi dei creditori può conciliarsi con la tutela di interessi “altri” e nella prassi del foro bolognese i bandi di vendita dei fallimenti e dei concordati preventivi già prevedono clausole “sociali” (conservazione dei posti di lavoro e divieto di trasferimento della sede aziendale, soprattutto), ma questo non significa che, finché non ci sarà un intervento normativo, la possibilità di conciliazione degli interessi costituisca già un obbligo.
Massimiliano Ratti, Avvocato in La Spezia

31 Maggio 2021 12:28

Il fascino degli interessi “altri” nelle procedure concorsuali non intercetta necessariamente i temi à la page della sostenibilità e della RSI ma corrisponde al bisogno di corretta funzionalizzazione delle procedure che ci trasciniamo da decenni. Paradossalmente, l’A.S., pur con i problemi che si porta dietro, è la procedura in cui più chiaramente che nelle altre il legislatore ha dichiarato gli obiettivi. Nel fallimento, temo che l’art. 105 l. Fall. / 214 CCII non sia così semplice da superare per affermare la pari concorrenza degli interessi dei creditori e degli “altri” interessi costituzionalmente rilevanti. Parimenti, dubito che la governance del fallimento e, in particolare, la disciplina del comitato dei creditori, sia neutra al fine della individuazione di una graduazione di interessi. Il diritto al lavoro è sicuramente rilevante nella Costituzione ma dubito che un c.c. non abbia il potere di disporre la cessazione di un esercizio provvisorio che conserva posti di lavoro bruciando cassa. Vero senz’altro che la realizzazione degli interessi dei creditori può conciliarsi con la tutela di interessi “altri” e nella prassi del foro bolognese i bandi di vendita dei fallimenti e dei concordati preventivi già prevedono clausole “sociali” (conservazione dei posti di lavoro e divieto di trasferimento della sede aziendale, soprattutto), ma questo non significa che, finché non ci sarà un intervento normativo, la possibilità di conciliazione degli interessi costituisca già un obbligo.
E' vero: l'interesse dei creditori è rimasto ancorato a dogmi e ad apparati burocratici, che, lungi dal consentirne "un'accelerazione" satisfattiva, conducono, in una sorta di eterogenesi dei fini, a infettare anche gli interessi di "altri" (sociali, occupazionali etc).
Chi dirige una procedura concorsuale (e mi riferisco in particolare alla figura del Curatore) deve responsabilmente valorizzare il fattore tempo, per evitare l'aggravamento dei fisiologici pregiudizi all'interesse del creditore, cagionati questi ultimi "dal ritardo".
Abbiamo già nel sistema l'art. 104-ter co. 6 che consente di accelerare la liquidazione, prima ancora dell'approvazione del programma di liquidazione: eppure questa virtuosa norma trova rara applicazione nei fallimenti, sebbene siamo tutti ben consci del fatto che la vendita d'un complesso dinamico, qual è l'azienda, diviene appetibile quando ancora "pulsa", altrimenti i costi di riavvio rendono antieconomica l'operazione.
Anche nel concordato con riserva, trova applicazione la norma dell'art. 182-co. 5 l.fall. (i.e. 105/108 l.fall.), eppure molti Tribunali sono ancora restii ad ottimizzare le vendite nella suddetta fase.
Mi permetto, a tal proposito, di rinviare alle ben note vicende Chrysler o Lehman Brothers ed all'esempio metaforico da parte del Giudice Peck dell’immagine del cubetto di ghiaccio come bene che svanisce a vista d’occhio (in Italia, anche il Banco Ambrosiano venne venduto nel 1982, seppur in presenza d'un fondo di garanzia per le banche, pochissimi giorni dopo l’apertura della procedura).
A mio avviso, quindi, il miglior soddisfacimento per i creditori concorsuali e la tutela degli interessi "altri" procedono di pari passo solo a fronte d'una professionale responsabilizzazione di chi amministra la procedura (ovverosia il Curatore), scevra da preconcetti e sin da subito indirizzata nella immediata valorizzazione dell'attivo.
Salvo Leuzzi, Magistrato

9 Giugno 2021 12:55

La rilevanza degli interessi “altri” è ormai calata nel sistema. L'art. 2086 c.c., ora rubricato "Gestione dell'impresa" funzionalizza l'obbligo di istituire gli adeguati assetti, non solo alla natura e alle dimensioni dell'impresa come finora previsto, ma alla rilevazione tempestiva della crisi nell’ottica del salvataggio della continuità aziendale. Significativi due aspetti: che la norma si collochi fuori dal CCII, con una saldatura evidente tra diritto commerciale e diritto della crisi d’impresa; che la norma fissi un novero di obblighi che riguarda l’imprenditore in quanto tale, non l’imprenditore in quanto debitore. La responsabilità del capo dell’impresa è, in tal guisa, proiettata nei riguardi di tutti i soggetti interessati a vario titolo alla conservazione dell’attività economica. L’assetto organizzativo è della società, ma ha per oggetto l’impresa e fissare doveri generali dell’imprenditore verso quest’ultima significa onerarlo di condotte protettive dell’intera gamma degli interessi coinvolti da essa, non solo del suo o di quello dei creditori. Del resto, se nel diritto civile la fenomenologia economica si presta ad essere disciplinata secondo i moduli dell’obbligazione, del contratto e dell’adempimento garantito dal patrimonio, nel teatro della crisi e dell’insolvenza il baricentro fisiologicamente si sposta e si espande. Riduttivo pensare l’impresa alla stregua di microcosmo occupato per competenza esclusiva da debitori e creditori. La crisi si distende sul mercato e le figure in parola ne sono una voce importante, non certo l’unica. Peregrino ipotizzare che tutti i creditori si determinino nelle scelte ignorando la propria specifica posizione nella piattaforma della crisi: essi (in primis lavoratori o fornitori) partecipano alla decisione sull’impresa per crediti maturati nel passato, ma scelgono con lo sguardo lanciato al futuro. L’art. 2086 è il viatico che consente di predicare come acquisita un’esigenza: quella dell’equa, contestuale tutela di due valori: creditori e continuità dell’impresa.
Giovanni La Croce, Dottore commercialista

14 Giugno 2021 11:30

Il tema degli “interessi altri” è indubbiamente coinvolgente. Mi domando, però, se sia questione del diritto e non, invece, della politica economica.
Nella risposta a un’altra domanda la soluzione: a chi spetta la mediazione tra gli interessi e a chi incombe il carico della “funzione sociale dell’impresa” (sempre ammesso che nell’epoca in cui l’uno per cento della popolazione mondiale possiede più del restante novantanove, parlare di “funzione sociale dell’impresa” non costituisca un ossimoro, o, quantomeno, un residuato culturale del ‘900)?
Non mi pare che vi siano spazi costituzionali per accollare il costo della ”socialità” dell’intrapresa economica ai creditori, come accade - con anarchica e intollerabile ingiustizia - nelle procedure di amministrazione straordinaria.
La lettura non mi pare possa cambiare neppure si volesse circoscrivere lo sguardo ai soli creditori pubblici, che il CCII e le recenti modifiche alla legge fallimentare hanno espropriato dei loro legittimi costituzionali diritti. (recte: obblighi)
La “funzione sociale” dell’impresa può trovare spazio solo nella programmazione economica tramite la scelta dei settori, delle filiere, dei territori destinatari di risorse pubbliche per lo sviluppo e il recupero delle imprese funzionali alla “scelta politica”.
La cifra, dunque, non è né giuridica, né trasversale, è politicamente selettiva in funzione della non illimitata dimensione delle risorse.
Le regole del diritto sono semplici strumenti, non governo e la contendibilità dell’impresa in crisi è la regola che manca.
La confusione esistente nel diritto vivente, come negli aneliti di riforma ai tempi attuali della pandemia, tra impresa e imprenditore costituisce il maggior ostacolo all’affermazione del suo, pur limitato, fine sociale.
Il diritto, per altro, può e deve fare di più: abbandonare la Torre di Babele e dotarsi di procedure rapide, efficaci ed efficienti.
La tempestività, come la discontinuità, è condizione ineludibile del risanamento.
Procedure rapide significa anche finalità chiare, attori competenti e specializzati, i cui sforzi siano indirizzati al fine principale del salvataggio dell’impresa o della sua rapida liquidazione e non all’accertamento delle responsabilità dell’insuccesso, mero corollario dello scopo principale.
Solo così, almeno a mio parere, si salvaguarderebbe quel poco di “funzione sociale” cui l’impresa in crisi del terzo millennio può ancora ambire.
In quest’ottica, anche le “clausole sociali” dei bandi di vendita bolognesi si rappresentano come un laccio all’efficienza e all’efficacia delle procedure, laddove pretendono di dirigere giudizialmente l’evoluzione economica di una crisi dell’impresa a dispetto del mercato: il costo del lavoro non è (purtroppo) una variabile indipendente del sistema economico, come, con una certa imberbe ingenuità, sostenevo nel lontano ‘67.
Luigi Bottai, Avvocato

19 Giugno 2021 17:32

Il tema degli “interessi altri” è indubbiamente coinvolgente. Mi domando, però, se sia questione del diritto e non, invece, della politica economica.
Nella risposta a un’altra domanda la soluzione: a chi spetta la mediazione tra gli interessi e a chi incombe il carico della “funzione sociale dell’impresa” (sempre ammesso che nell’epoca in cui l’uno per cento della popolazione mondiale possiede più del restante novantanove, parlare di “funzione sociale dell’impresa” non costituisca un ossimoro, o, quantomeno, un residuato culturale del ‘900)?
Non mi pare che vi siano spazi costituzionali per accollare il costo della ”socialità” dell’intrapresa economica ai creditori, come accade - con anarchica e intollerabile ingiustizia - nelle procedure di amministrazione straordinaria.
La lettura non mi pare possa cambiare neppure si volesse circoscrivere lo sguardo ai soli creditori pubblici, che il CCII e le recenti modifiche alla legge fallimentare hanno espropriato dei loro legittimi costituzionali diritti. (recte: obblighi)
La “funzione sociale” dell’impresa può trovare spazio solo nella programmazione economica tramite la scelta dei settori, delle filiere, dei territori destinatari di risorse pubbliche per lo sviluppo e il recupero delle imprese funzionali alla “scelta politica”.
La cifra, dunque, non è né giuridica, né trasversale, è politicamente selettiva in funzione della non illimitata dimensione delle risorse.
Le regole del diritto sono semplici strumenti, non governo e la contendibilità dell’impresa in crisi è la regola che manca.
La confusione esistente nel diritto vivente, come negli aneliti di riforma ai tempi attuali della pandemia, tra impresa e imprenditore costituisce il maggior ostacolo all’affermazione del suo, pur limitato, fine sociale.
Il diritto, per altro, può e deve fare di più: abbandonare la Torre di Babele e dotarsi di procedure rapide, efficaci ed efficienti.
La tempestività, come la discontinuità, è condizione ineludibile del risanamento.
Procedure rapide significa anche finalità chiare, attori competenti e specializzati, i cui sforzi siano indirizzati al fine principale del salvataggio dell’impresa o della sua rapida liquidazione e non all’accertamento delle responsabilità dell’insuccesso, mero corollario dello scopo principale.
Solo così, almeno a mio parere, si salvaguarderebbe quel poco di “funzione sociale” cui l’impresa in crisi del terzo millennio può ancora ambire.
In quest’ottica, anche le “clausole sociali” dei bandi di vendita bolognesi si rappresentano come un laccio all’efficienza e all’efficacia delle procedure, laddove pretendono di dirigere giudizialmente l’evoluzione economica di una crisi dell’impresa a dispetto del mercato: il costo del lavoro non è (purtroppo) una variabile indipendente del sistema economico, come, con una certa imberbe ingenuità, sostenevo nel lontano ‘67.
Scusate il ritardo, ma non conoscevo questo blog. Il tema della RSI (o CSR per l'UE, oggi esteso a ESG) risale già al 2013 e non mi pare abbia avuto un gran seguito. Nella versione più recente della Proposta di Direttiva si trascende, com'è d'uso a Bruxelles, in legislazione dell'etica (gli amministratori devono tener conto degli interessi di categorie aventi esigenze confliggenti tra loro).... Resta poi non trattato il problema dei costi di tutte le misure astrattamente prescritte, che condurrebbero le imprese europee ligie alle regole fuori mercato rispetto alle concorrenti extra UE. Addirittura bisognerebbe farsi carico dei comportamenti degli altri soggetti che costituiscono le catene del valore: è davvero troppo!!
Oggi la materia riscuote maggiore attenzione per via dell'accentuata sensibilità sociale sui vari profili coinvolti e soprattutto per il penetrante intervento pubblico nel tessuto economico, ma, ferma la condivisione generale degli obiettivi, vorrei rimanere ancorato al principio che l'utilità e i fini sociali dell'impresa, come ricordava Giorgio Oppo, sono rispettati dal semplice suo stare sul mercato in modo regolare, senza dover funzionalizzare la produzione a tali miti. Einaudi ripeteva infatti che il mercato soddisfa domande, non bisogni....
Fabio Onofri, Dottore Commercialista in Bologna

28 Giugno 2021 17:30

Scusate il ritardo, ma non conoscevo questo blog. Il tema della RSI (o CSR per l'UE, oggi esteso a ESG) risale già al 2013 e non mi pare abbia avuto un gran seguito. Nella versione più recente della Proposta di Direttiva si trascende, com'è d'uso a Bruxelles, in legislazione dell'etica (gli amministratori devono tener conto degli interessi di categorie aventi esigenze confliggenti tra loro).... Resta poi non trattato il problema dei costi di tutte le misure astrattamente prescritte, che condurrebbero le imprese europee ligie alle regole fuori mercato rispetto alle concorrenti extra UE. Addirittura bisognerebbe farsi carico dei comportamenti degli altri soggetti che costituiscono le catene del valore: è davvero troppo!!
Oggi la materia riscuote maggiore attenzione per via dell'accentuata sensibilità sociale sui vari profili coinvolti e soprattutto per il penetrante intervento pubblico nel tessuto economico, ma, ferma la condivisione generale degli obiettivi, vorrei rimanere ancorato al principio che l'utilità e i fini sociali dell'impresa, come ricordava Giorgio Oppo, sono rispettati dal semplice suo stare sul mercato in modo regolare, senza dover funzionalizzare la produzione a tali miti. Einaudi ripeteva infatti che il mercato soddisfa domande, non bisogni....
Perdonate la domanda, ma perché mai la Legge, o qualcun altro soggetto designato dalla Legge, che per definizione deve espellere dal mercato imprese inefficienti, nel minor tempo possibile, al minor costo, dovrebbe occuparsi di "diritti altri"? Se sgombriamo il campo dall'italico equivoco della "procedura di risanamento", una farsa che dopo 15 anni di stanche repliche, non fa più nemmeno sorridere, resta solamente la considerazione che, prima di tutto, è il singolo operatore, che deve, in maniera proattiva, pensare a tutelare se stesso. La figura dell'attestatore dovrebbe avere insegnato che se un soggetto economico vuole capire e magari, sapere dove andrà a parare una procedura, ma anche un'azienda in funzionamento, sarà meglio che si cerchi uno bravo che lette le carte gliela spieghi. Il tema che non si affronta mai, ma che è il presupposto di qualsiasi ragionamento in materia, è che, nessuno, obbliga nessun altro, a fare impresa, la cui conseguenza è che se, per qualsiasi motivo, l'azienda non riesce a stare sul mercato deve uscire, per non compromettere il sistema, Le regole sono date, sono funzionali da almeno sei secoli e nessuno ha ancora dimostrato la loro obsolescenza. Fornitori, clienti, banche, artigiani, ma perfino "involontari" come Agenzie fiscali, Enti Previdenziali, persino i sindacati, se solo volessero, prima ancora di dare credito, sarebbero già in grado di capire le condizioni dell'impresa con cui interagiscono e di conseguenza, rimanere irrimediabilmente esposti.
Le banche non hanno forse i mezzi sufficienti? E i fornitori prima di accettare un ordine? I clienti prima di inoltrare una commessa? Fisco e Previdenza? Devono solamente preoccuparsi di incassare a scadenza. I sindacati? possono scaricare i bilanci e rendersi conto dello stato delle aziende e intraprendere le opportune iniziative. Per il patologico c'è il PM, ma ancora prima, c'è il Collegio sindacale e il Revisore. Non credete che se ognuno facesse il proprio mestiere, invece di fare quello di qualcun altro, il problema non si porrebbe? Fisco & Previdenza: 950 miliardi di soli crediti fiscali inesigibili, dell'INPS non si sa. Se tutte le CONF imprenditoriali possibili, CONSOB, Banca d'Italia, ABI e chi volete Voi, non formano e/o supportano le loro imprese associate, chi si deve preoccupare? Il giudice imprenditore,? il curatore manager? L’amministratore ministeriale?
Perdonate il bassissimo profilo, ma si avrà tutela solamente quando i vari soggetti, economici e giuridici, torneranno ad occuparsi efficacemente ed esclusivamente delle questioni di loro competenza, chi applicando la Legge, chi formando i propri iscritti, chi esercitando la vigilanza, chi riscuotendo imposte e contributi. Magari saranno costretti a disertare le sempre piacevoli tavolate oceaniche del "confronto", alle quali abbiamo assistito nell'ultimo decennio, ma spiace dirlo, non è una questione risolvibile scrivendo norme, e men meno coinvolgendo nel processo soggetti che hanno dimostrato, questi si, di avere Interessi Altri, rispetto a quelli che, la Legge, vorrebbe/dovrebbe tutelare.
Grazie per il Vostro tempo.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02