
Massimo Fabiani, Ordinario presso l'Università del Molise
IMPRESE IN CRISI E COMPLESSITA' DEGLI INTERESSI TUTELABILI
26 Maggio 2021
27 Maggio 2021 23:30
30 Maggio 2021 21:49
31 Maggio 2021 12:28
Chi dirige una procedura concorsuale (e mi riferisco in particolare alla figura del Curatore) deve responsabilmente valorizzare il fattore tempo, per evitare l'aggravamento dei fisiologici pregiudizi all'interesse del creditore, cagionati questi ultimi "dal ritardo".
Abbiamo già nel sistema l'art. 104-ter co. 6 che consente di accelerare la liquidazione, prima ancora dell'approvazione del programma di liquidazione: eppure questa virtuosa norma trova rara applicazione nei fallimenti, sebbene siamo tutti ben consci del fatto che la vendita d'un complesso dinamico, qual è l'azienda, diviene appetibile quando ancora "pulsa", altrimenti i costi di riavvio rendono antieconomica l'operazione.
Anche nel concordato con riserva, trova applicazione la norma dell'art. 182-co. 5 l.fall. (i.e. 105/108 l.fall.), eppure molti Tribunali sono ancora restii ad ottimizzare le vendite nella suddetta fase.
Mi permetto, a tal proposito, di rinviare alle ben note vicende Chrysler o Lehman Brothers ed all'esempio metaforico da parte del Giudice Peck dell’immagine del cubetto di ghiaccio come bene che svanisce a vista d’occhio (in Italia, anche il Banco Ambrosiano venne venduto nel 1982, seppur in presenza d'un fondo di garanzia per le banche, pochissimi giorni dopo l’apertura della procedura).
A mio avviso, quindi, il miglior soddisfacimento per i creditori concorsuali e la tutela degli interessi "altri" procedono di pari passo solo a fronte d'una professionale responsabilizzazione di chi amministra la procedura (ovverosia il Curatore), scevra da preconcetti e sin da subito indirizzata nella immediata valorizzazione dell'attivo.
9 Giugno 2021 12:55
14 Giugno 2021 11:30
Nella risposta a un’altra domanda la soluzione: a chi spetta la mediazione tra gli interessi e a chi incombe il carico della “funzione sociale dell’impresa” (sempre ammesso che nell’epoca in cui l’uno per cento della popolazione mondiale possiede più del restante novantanove, parlare di “funzione sociale dell’impresa” non costituisca un ossimoro, o, quantomeno, un residuato culturale del ‘900)?
Non mi pare che vi siano spazi costituzionali per accollare il costo della ”socialità” dell’intrapresa economica ai creditori, come accade - con anarchica e intollerabile ingiustizia - nelle procedure di amministrazione straordinaria.
La lettura non mi pare possa cambiare neppure si volesse circoscrivere lo sguardo ai soli creditori pubblici, che il CCII e le recenti modifiche alla legge fallimentare hanno espropriato dei loro legittimi costituzionali diritti. (recte: obblighi)
La “funzione sociale” dell’impresa può trovare spazio solo nella programmazione economica tramite la scelta dei settori, delle filiere, dei territori destinatari di risorse pubbliche per lo sviluppo e il recupero delle imprese funzionali alla “scelta politica”.
La cifra, dunque, non è né giuridica, né trasversale, è politicamente selettiva in funzione della non illimitata dimensione delle risorse.
Le regole del diritto sono semplici strumenti, non governo e la contendibilità dell’impresa in crisi è la regola che manca.
La confusione esistente nel diritto vivente, come negli aneliti di riforma ai tempi attuali della pandemia, tra impresa e imprenditore costituisce il maggior ostacolo all’affermazione del suo, pur limitato, fine sociale.
Il diritto, per altro, può e deve fare di più: abbandonare la Torre di Babele e dotarsi di procedure rapide, efficaci ed efficienti.
La tempestività, come la discontinuità, è condizione ineludibile del risanamento.
Procedure rapide significa anche finalità chiare, attori competenti e specializzati, i cui sforzi siano indirizzati al fine principale del salvataggio dell’impresa o della sua rapida liquidazione e non all’accertamento delle responsabilità dell’insuccesso, mero corollario dello scopo principale.
Solo così, almeno a mio parere, si salvaguarderebbe quel poco di “funzione sociale” cui l’impresa in crisi del terzo millennio può ancora ambire.
In quest’ottica, anche le “clausole sociali” dei bandi di vendita bolognesi si rappresentano come un laccio all’efficienza e all’efficacia delle procedure, laddove pretendono di dirigere giudizialmente l’evoluzione economica di una crisi dell’impresa a dispetto del mercato: il costo del lavoro non è (purtroppo) una variabile indipendente del sistema economico, come, con una certa imberbe ingenuità, sostenevo nel lontano ‘67.
19 Giugno 2021 17:32
Nella risposta a un’altra domanda la soluzione: a chi spetta la mediazione tra gli interessi e a chi incombe il carico della “funzione sociale dell’impresa” (sempre ammesso che nell’epoca in cui l’uno per cento della popolazione mondiale possiede più del restante novantanove, parlare di “funzione sociale dell’impresa” non costituisca un ossimoro, o, quantomeno, un residuato culturale del ‘900)?
Non mi pare che vi siano spazi costituzionali per accollare il costo della ”socialità” dell’intrapresa economica ai creditori, come accade - con anarchica e intollerabile ingiustizia - nelle procedure di amministrazione straordinaria.
La lettura non mi pare possa cambiare neppure si volesse circoscrivere lo sguardo ai soli creditori pubblici, che il CCII e le recenti modifiche alla legge fallimentare hanno espropriato dei loro legittimi costituzionali diritti. (recte: obblighi)
La “funzione sociale” dell’impresa può trovare spazio solo nella programmazione economica tramite la scelta dei settori, delle filiere, dei territori destinatari di risorse pubbliche per lo sviluppo e il recupero delle imprese funzionali alla “scelta politica”.
La cifra, dunque, non è né giuridica, né trasversale, è politicamente selettiva in funzione della non illimitata dimensione delle risorse.
Le regole del diritto sono semplici strumenti, non governo e la contendibilità dell’impresa in crisi è la regola che manca.
La confusione esistente nel diritto vivente, come negli aneliti di riforma ai tempi attuali della pandemia, tra impresa e imprenditore costituisce il maggior ostacolo all’affermazione del suo, pur limitato, fine sociale.
Il diritto, per altro, può e deve fare di più: abbandonare la Torre di Babele e dotarsi di procedure rapide, efficaci ed efficienti.
La tempestività, come la discontinuità, è condizione ineludibile del risanamento.
Procedure rapide significa anche finalità chiare, attori competenti e specializzati, i cui sforzi siano indirizzati al fine principale del salvataggio dell’impresa o della sua rapida liquidazione e non all’accertamento delle responsabilità dell’insuccesso, mero corollario dello scopo principale.
Solo così, almeno a mio parere, si salvaguarderebbe quel poco di “funzione sociale” cui l’impresa in crisi del terzo millennio può ancora ambire.
In quest’ottica, anche le “clausole sociali” dei bandi di vendita bolognesi si rappresentano come un laccio all’efficienza e all’efficacia delle procedure, laddove pretendono di dirigere giudizialmente l’evoluzione economica di una crisi dell’impresa a dispetto del mercato: il costo del lavoro non è (purtroppo) una variabile indipendente del sistema economico, come, con una certa imberbe ingenuità, sostenevo nel lontano ‘67.
Oggi la materia riscuote maggiore attenzione per via dell'accentuata sensibilità sociale sui vari profili coinvolti e soprattutto per il penetrante intervento pubblico nel tessuto economico, ma, ferma la condivisione generale degli obiettivi, vorrei rimanere ancorato al principio che l'utilità e i fini sociali dell'impresa, come ricordava Giorgio Oppo, sono rispettati dal semplice suo stare sul mercato in modo regolare, senza dover funzionalizzare la produzione a tali miti. Einaudi ripeteva infatti che il mercato soddisfa domande, non bisogni....
28 Giugno 2021 17:30
Oggi la materia riscuote maggiore attenzione per via dell'accentuata sensibilità sociale sui vari profili coinvolti e soprattutto per il penetrante intervento pubblico nel tessuto economico, ma, ferma la condivisione generale degli obiettivi, vorrei rimanere ancorato al principio che l'utilità e i fini sociali dell'impresa, come ricordava Giorgio Oppo, sono rispettati dal semplice suo stare sul mercato in modo regolare, senza dover funzionalizzare la produzione a tali miti. Einaudi ripeteva infatti che il mercato soddisfa domande, non bisogni....
Le banche non hanno forse i mezzi sufficienti? E i fornitori prima di accettare un ordine? I clienti prima di inoltrare una commessa? Fisco e Previdenza? Devono solamente preoccuparsi di incassare a scadenza. I sindacati? possono scaricare i bilanci e rendersi conto dello stato delle aziende e intraprendere le opportune iniziative. Per il patologico c'è il PM, ma ancora prima, c'è il Collegio sindacale e il Revisore. Non credete che se ognuno facesse il proprio mestiere, invece di fare quello di qualcun altro, il problema non si porrebbe? Fisco & Previdenza: 950 miliardi di soli crediti fiscali inesigibili, dell'INPS non si sa. Se tutte le CONF imprenditoriali possibili, CONSOB, Banca d'Italia, ABI e chi volete Voi, non formano e/o supportano le loro imprese associate, chi si deve preoccupare? Il giudice imprenditore,? il curatore manager? L’amministratore ministeriale?
Perdonate il bassissimo profilo, ma si avrà tutela solamente quando i vari soggetti, economici e giuridici, torneranno ad occuparsi efficacemente ed esclusivamente delle questioni di loro competenza, chi applicando la Legge, chi formando i propri iscritti, chi esercitando la vigilanza, chi riscuotendo imposte e contributi. Magari saranno costretti a disertare le sempre piacevoli tavolate oceaniche del "confronto", alle quali abbiamo assistito nell'ultimo decennio, ma spiace dirlo, non è una questione risolvibile scrivendo norme, e men meno coinvolgendo nel processo soggetti che hanno dimostrato, questi si, di avere Interessi Altri, rispetto a quelli che, la Legge, vorrebbe/dovrebbe tutelare.
Grazie per il Vostro tempo.