Marco Iacovissi, Architetto in Roma
Sergio Pajola, Dottore Commercialista in Mantova
IL VALORE DI LIQUIDAZIONE nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
17 Aprile 2026
Premessa: la funzione sistemica del valore di liquidazione
Esso svolge una triplice funzione:
(i) definire il benchmark di confronto tra la soluzione concordataria e quella liquidatoria;
(ii) delimitare il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta (APR) nella distribuzione dell’attivo;
(iii) offrire al singolo creditore il parametro per sindacare il trattamento ricevuto rispetto all’alternativa giudiziale.
1. Il Valore di Liquidazione nel CCII: Quadro Normativo Aggiornato
Nella sua formulazione originaria il CCII non forniva una definizione textuale univoca di “valore di liquidazione”. Il Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) ha colmato questa lacuna, riscrivendo l’art. 87, comma 1, lett. c) CCII, che oggi impone al debitore di indicare nel piano:
«il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese».
L’art. 84, comma 5, CCII richiede che il piano concordatario sia accompagnato da una relazione che rappresenti il valore di liquidazione come riferimento per le regole distributive. I commi 6 e 7, riformulati dal Correttivo Ter, introducono la distinzione cardine tra:
- Valore di liquidazione → Absolute Priority Rule (APR) Il valore corrispondente a quanto realizzabile in sede di liquidazione giudiziale deve essere distribuito nel rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (artt. 2740 e 2741 c.c.). I creditori di grado superiore devono essere soddisfatti integralmente prima di scendere ai gradi inferiori.
- Valore eccedente (surplus da continuità) → Relative Priority Rule (RPR) Per il valore eccedente quello di liquidazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Fanno eccezione i creditori con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. (lavoratori subordinati), per i quali il rispetto della graduazione rimane inderogabile anche sul surplus (art. 84, comma 7, CCII).
Il Tribunale, in sede di omologazione, verifica che il credito di ciascun creditore sia soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale (principio di non deteriorità, art. 84, comma 1, CCII).
In caso di classi dissenzienti, il meccanismo del cross-class cram down (art. 112, comma 2, CCII) consente al Tribunale di omologare il piano verificando congiuntamente:
Nel concordato in continuità, il valore di liquidazione assolve a una funzione tecnica fondamentale nella distribuzione delle risorse:
Nel concordato liquidatorio il valore di liquidazione opera con funzione di soglia minima di ammissibilità: la proposta deve assicurare l’apporto di risorse esterne che incrementino il soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 10% rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (art. 84, comma 4, CCII). Serve a dimostrare che la gestione “privata” del liquidatore concordatario sia più efficiente di quella giudiziale, in termini di costi, tempi o rendimento.
Anche negli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57–64 CCII) e nel Piano di Ristrutturazione Omologato – PRO (artt. 64-bis e ss. CCII), il valore di liquidazione costituisce il parametro di confronto per valutare la convenienza della soluzione proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Il Correttivo Ter ha esteso l’applicazione dell’art. 84, comma 5, CCII anche al PRO, ribadendo l’unità concettuale della nozione su tutti gli strumenti di regolazione.
2. Criteri di Determinazione del Valore di Liquidazione
La determinazione del valore di liquidazione impone il confronto tra due scenari alternativi. Secondo l’orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza – ora recepito dalla definizione legale dell’art. 87, comma 1, lett. c) CCII – il valore da considerare è il maggiore tra:
Scenario A – Vendita Atomistica (valore statico) Liquidazione dei singoli beni (cespiti, macchinari, immobili, scorte) separatamente. Comporta solitamente l’azzeramento dell’avviamento.
I macchinari sono valutati al prezzo di usato/scarto e gli immobili come strutture nude, senza considerare la capacità produttiva del complesso. Tende a generare costi procedurali più elevati (molteplici aste, perizie, spese di custodia per ogni singolo lotto).
Scenario B – Cessione Unitaria (going concern value) Vendita del complesso aziendale organizzato, comprensivo di contratti, dipendenti e avviamento. Il CCII (artt. 121 e 194) privilegia la conservazione del valore tramite cessione unitaria o esercizio provvisorio.
Può includere il valore dell’avviamento e della continuità, risultando spesso superiore alla somma atomistica.
Regola: il valore di liquidazione è il maggiore dei due, con l’aggiunta delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili dal curatore, al netto delle spese (art. 87, comma 1, lett. c) CCII).
Il Correttivo Ter ha esplicitamente incluso nel valore di liquidazione le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili dal curatore in sede di liquidazione giudiziale. Si tratta principalmente di:
Come precisato dal Tribunale di Milano (decreto 5 febbraio 2024), ai fini della determinazione del valore di liquidazione occorre considerare il valore dinamico dell’azienda e non limitarsi alla stima atomistica.
L’art. 87, comma 3, CCII prevede che il professionista indipendente attesti, nel concordato in continuità, che il piano sia idoneo a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Questa attestazione presuppone una corretta stima del valore di liquidazione e costituisce oggetto di un sindacato giurisdizionale sia in sede di ammissibilità (art. 47, comma 1, CCII) sia in sede di omologazione.
3. Il Valore di Liquidazione in Ambito Immobiliare
In un contesto non strettamente legato alla crisi d’impresa, il valore di liquidazione assume la connotazione di valore di vendita forzata: la somma ragionevolmente ricavabile dalla vendita di un immobile in tempi rapidi, in presenza di una coazione a vendere da parte del proprietario-debitore.
Nel caso della vendita forzata, dette assunzioni riflettono:
L’art. 568 c.p.c. stabilisce che il valore dell’immobile pignorato dev’essere determinato dall’esperto stimatore (CTU) sulla base del valore di mercato. Il prezzo base d’asta, ai sensi dell’art. 568 c.p.c., viene poi ridotto di un quarto per fissare l’offerta minima ex art. 571 c.p.c., salvo diversa disposizione del giudice.
(continua nel primo commento)
17 Aprile 2026 15:44
4. Analisi del Mercato Immobiliare: Indicatori di Liquidabilità
Per trasformare una stima teorica in una previsione di realizzo reale, è necessario analizzare gli indicatori statistici del mercato immobiliare locale forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate:
IMI Alta: mercato dinamico, tempi di vendita brevi, minor rischio di aste deserte. Il valore di liquidazione si avvicina al valore di mercato.
IMI Bassa: mercato stagnante; il valore di liquidazione deve subire una decurtazione più aggressiva per attrarre investitori. Si devono prevedere probabili ribassi (tipicamente 25%) nei tentativi d’asta successivi al primo.
Impatto sul cronoprogramma: con IMI bassa, i tempi medi per l’aggiudicazione si allungano, aumentando l’impatto dell’attualizzazione finanziaria sul valore netto di liquidazione.
Questi indicatori consentono inoltre di decidere se proseguire con il processo d’asta o accettare una definizione negoziale (es. saldo e stralcio): se il mercato di zona è debole (IMI bassa), un incasso immediato, anche se inferiore, può essere economicamente più vantaggioso di un’asta lunga e incerta.
• Residenziale standard: mercato più ampio, maggiore facilità di liquidazione, scarto minimo tra valore di mercato e valore di liquidazione.
5. Lo Stato Occupazionale e il suo Impatto sul Valore
6. Sintesi Operativa: Schema di Calcolo del Valore Netto di Liquidazione
La valutazione della convenienza procedurale richiede di ponderare sistematicamente i fattori di cui all'allegata Tabella "Schema di Calcolo del Valore Netto di Liquidazione".
Riepilogo e Conclusioni
1. Definizione legale (post Correttivo Ter, D.Lgs. 136/2024) L’art. 87, comma 1, lett. c) CCII fornisce finalmente una definizione normativa precisa: il valore di liquidazione corrisponde al valore realizzabile dalla liquidazione di beni e diritti in sede di liquidazione giudiziale, comprensivo del maggior valore da cessione dell’azienda in esercizio e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili (revocatorie, risarcitorie, di responsabilità), al netto delle spese. Il valore atomistico non è più sufficiente: occorre considerare lo scenario più vantaggioso tra i due.
2. Doppio binario distributivo (art. 84, commi 6–7 CCII) Il valore di liquidazione deve essere distribuito secondo la Absolute Priority Rule (APR), nel rigoroso rispetto della graduazione delle prelazioni. Il surplus generato dalla continuità aziendale (valore eccedente) può invece seguire la più flessibile Relative Priority Rule (RPR), salvo per i creditori lavoratori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (sempre APR).
3. Funzione di garanzia per i creditori In tutte le procedure (concordato in continuità, liquidatorio, ADR, PRO), il valore di liquidazione è il parametro minimo inderogabile: nessun creditore può ricevere meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale (principio di non deteriorità, art. 84, comma 1, CCII). Il Tribunale verifica il rispetto di questo principio sia in sede di ammissibilità (art. 47, comma 1, CCII) sia in sede di omologazione (art. 112, comma 2, CCII).
4. Ruolo dell’attestatore L’attestazione del professionista indipendente (art. 87, comma 3, CCII) deve necessariamente fondarsi su una stima corretta del valore di liquidazione, includendo la valutazione probabilistica delle azioni esperibili e il confronto tra scenario atomistico e going concern.
5. Valore di liquidazione immobiliare Nelle esecuzioni immobiliari, il valore di liquidazione si identifica con il Valore di Mercato ex art. 568 c.p.c., corretto per le assunzioni speciali della vendita forzata (tempi compressi, coazione a vendere, asimmetria informativa). Gli indicatori OMI (NTN, IMI) permettono di calibrare la decurtazione rispetto al valore pieno, tenendo conto della liquidità del mercato locale, del segmento dell’asset e dello stato di occupazione dell’immobile.
6. L’equazione operativa Valore Netto di Liquidazione = max (Valore Atomistico; Going Concern) + Azioni Esperibili (netto spese) − Costi di Procedura prededucibili. Questo valore è la cifra reale che il creditore può attendersi di incassare come parametro di confronto con la proposta concordataria.
La sua corretta determinazione è presupposto indispensabile per la legittimità della proposta concordataria, per la tutela del ceto creditorio e per la validità dell’attestazione professionale.
Riferimenti normativi principali:
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo Ter). Artt. 84 (commi 5, 6, 7), 87 (commi 1 e 3), 112 (commi 1, 2, 3, 4) CCII.
- Art. 568 e 571 c.p.c.
- Direttiva UE 2019/1023 (Direttiva Insolvency).
- Red Book RICS – Valuation – Global Standards. Linee Guida ABI in materia di valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie.