Andrea Gerardi, Dottore Commercialista in Curno
Il mutuo fondiario nella Ristrutturazione del Consumatore: blindatura del credito e re-performing
18 Dicembre 2025
- Introduzione: l’aggressione del debito secondario. – 2. La "blindatura" del mutuo e lo stralcio selettivo. – 3. La rigenerazione del merito creditizio (re-performing). – 4. Il ruolo attivo della Banca: rinegoziazione come strategia. – 5. Conclusioni.
Quando la somma delle rate supera la capacità reddituale, il default diventa sistemico e travolge anche il mutuo fondiario, sebbene questo sia spesso l’ultimo pagamento che il debitore interrompe.
In tale scenario, l’approccio tradizionale del ceto bancario è l’aggressione esecutiva dell’immobile.
Tuttavia, l’esecuzione immobiliare rappresenta una lose-lose situation: il debitore perde la casa e la banca recupera, dopo anni, una frazione del credito erosa dai costi di procedura e dai ribassi d’asta.
Il presente blog propone una lettura alternativa dell’art. 67 CCII: la procedura non come via di fuga dal debito ipotecario, ma come “scudo” che protegge il mutuo dall’aggressione dei creditori secondari, restituendo sostenibilità al piano di ammortamento[1].
- Il pagamento regolare (o la ripresa) del mutuo ipotecario al 100%, mantenendo l’integrità della garanzia reale;
- La falcidia drastica (fino a percentuali minime) dei creditori chirografari (finanziarie, banche dati consumo), la cui soddisfazione deriva esclusivamente dalla quota di reddito eccedente il fabbisogno vitale e la rata del mutuo.
Il debitore, liberato dalla zavorra del credito al consumo (spesso caratterizzato da tassi elevati e scadenze brevi), convoglia la propria liquidità esclusivamente verso il creditore ipotecario.
Il mutuo viene così "blindato": la procedura concorsuale impedisce ai creditori chirografari di aggredire l’immobile o lo stipendio, garantendo al creditore fondiario l’esclusiva sui flussi di cassa destinati all’abitazione.
Non si tratta di favorire il debitore, ma di privilegiare il credito qualitativamente superiore e garantito[2].
Un mutuo in sofferenza (NPL) o classificato come Unlikely to Pay (UTP) a causa del sovraindebitamento complessivo del cliente, torna ad essere sostenibile.
Si consideri il caso tipico:
- Reddito familiare: € 2.000
- Rata mutuo: € 600
- Rate prestiti consumo: € 1.200
- Totale uscite: € 1.800 (insostenibile).
L’art. 67, comma 5, CCII prevede esplicitamente che il rimborso delle rate a scadere possa proseguire secondo il piano di ammortamento originario. Tuttavia, la Banca ha un forte interesse economico a concedere una rinegoziazione (c.d. moratoria o allungamento del piano) strumentale all'omologa.
Estendere la durata del mutuo (es. da 15 a 20 anni) riduce la rata mensile, aumentando la "capienza" del reddito del debitore e facilitando il giudizio di meritevolezza e fattibilità da parte del Tribunale e dell'OCC.
Tale rinegoziazione non è una perdita, ma un investimento sulla solvibilità futura: la banca mantiene il valore nominale del credito (100% del capitale), continua a maturare interessi e blinda il debitore in un percorso monitorato giudizialmente, dove il mancato pagamento anche di poche rate comporta la revoca della procedura [4].
Spingere il debitore in difficoltà verso la procedura significa, per il creditore ipotecario, eliminare la concorrenza dei creditori chirografari aggressivi e ripristinare la capacità di rimborso del cliente.
In un sistema economico dove l'esecuzione immobiliare distrugge valore, la procedura concorsuale che salvaguarda la casa e il mutuo rappresenta l'unico scenario win-win: il debitore conserva l'abitazione, la banca recupera integralmente il credito.
[1] Sulla natura non liquidatoria del Piano del Consumatore si veda Cass. Civ., Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21422, che ribadisce la centralità della meritevolezza e della fattibilità rispetto al mero calcolo liquidatorio.
[2] Cfr. C. BIANCONI, Brevi appunti sul trattamento dei creditori: falcidia dei privilegiati e difesa della casa di abitazione, in Iwww.ilcaso.it, 24 giugno 2024. La giurisprudenza di merito conferma la possibilità di falcidiare i chirografari salvando integralmente il mutuo se il piano è sostenibile (Trib. Rimini, 6 febbraio 2025 in www.tribunale-rimini.giustizia.it).
[3] L'orientamento dell'EBA (European Banking Authority) sulle misure di Forbearance (concessioni) favorisce le ristrutturazioni che ripristinano la capacità di pagamento del debitore rispetto all'escussione delle garanzie.
[4] Art. 72 CCII. La cessazione degli effetti dell'omologa per inadempimento riapre le porte all'azione esecutiva, fungendo da forte deterrente contro l'azzardo morale del debitore