IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PREVISTO DALL'ART. 189 del CCII: il concreto comportamento sindacale rende inopportuna l'apertura della procedura di licenziamento collettivo ad iniziativa della Curatela
Il CCII ha dettato una nuova disciplina – che possiamo definire “speciale” - per l'ipotesi di licenziamento collettivo ad opera del Curatore.
In effetti, l'art. 189, comma 3, ultimo periodo, fa salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, che detta appunto una specifica disciplina derogatoria rispetto al modello di cui alla L. 223/91, avente ad oggetto la procedura di licenziamento collettivo per l' impresa “in bonis”.
La disciplina operante nella liquidazione giudiziale – in sintesi – può essere così riassunta.
Ai sensi dell'art. 189, comma 6, lettera a), il Curatore che avvia la procedura di licenziamento collettivo deve dare comunicazione preventiva per iscritto alle RSA ovvero alla RSU nonché alle rispettive associazioni di categoria o, in loro mancanza, alle associazioni aderenti alla confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale con “sintetica indicazione dei motivi” che determinano la situazione di eccedenza.
In contraddizione con l'esigenza di semplificazione è stato peraltro allargato il numero di interlocutori, dal momento che la predetta comunicazione deve essere inviata anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, in ogni caso, all'Ispettorato del luogo ove risulta aperta la Liquidazione Giudiziale (per quanto occorra si precisa che l'emanando “correttivo” eliminerà questo obbligo che, in effetti, nel corso dei primi due anni di applicazione, non ha dato risultati concreti, atteso che nella grande maggioranza dei casi i vari Ispettorati territoriali, pur notiziati dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo, non si sono resi parte attiva).
Successivamente a tale comunicazione si apre la fase di esame congiunto, avente lo scopo di esaminare “le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale”; esame al quale prendono parte anche il direttore dell'Ispettorato o un funzionario delegato.
Nel caso della liquidazione giudiziale, in linea generale, la Curatela fa riferimento all'impossibilità di proseguire l'attività aziendale perché già cessata o ormai prossima alla cessazione.
La semplificazione della procedura emerge, in particolare, per quanto riguarda i tempi, che risultano particolarmente ristretti.
La consultazione si intende infatti esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio, qualora non sia stato raggiunto l'accordo sindacale, salvo che il Giudice Delegato per “giusti motivi” ne autorizzi la proroga per un periodo comunque non superiore a dieci giorni.
Ricordiamo, per i non addetti ai lavori, che la procedura ordinaria prevede viceversa un termine massimo di 75 giorni e che è suddivisa in due fasi: una prima fase di confronto con le OO.SS e, occorrendo, una seconda fase, avanti gli Uffici Regionali o Ministeriali (in ipotesi di licenziamento collettivo che vede coinvolti siti produttivi e lavoratori in più Regioni).
Nel ristretto termine sopra descritto – e senza il necessario intervento di soggetti esterni - raggiunto l'accordo sindacale o comunque terminata la procedura di esame congiunto, la Curatela può disporre i licenziamenti così come previsto dall'art. 4, comma 9, L. 223/91.
A fronte di un percorso semplice che ben si potrebbe definire “tranquillo” le prime concrete applicazioni relative all'avvio di procedure di licenziamento collettivo da parte delle Curatele nel corso degli ultimi mesi stanno evidenziando problematiche del tutto inaspettate.
Il fatto trova innanzitutto origine nel venir meno dell'esonero contributivo a favore delle procedure concorsuali che dal 2018 al 2023 era previsto dalle leggi di bilancio via via succedutesi nel tempo.
A far data dal 2024 tale esonero non è più operativo, a causa del mancato finanziamento.
La situazione venutasi a creare appare invero paradossale.
Se, infatti da un lato, come evidenziato dalla Relazione illustrativa all'art. 189, la semplificazione della procedura di licenziamento collettivo fosse atto dovuto, “tenuto conto che in molti casi la necessità di dismettere il personale dovrebbe essere pressoché scontata per il venir meno dell'azienda”, dall'altro le Organizzazioni Sindacali dichiarano di non voler sottoscrivere accordi con esito positivo, perché“ il Sindacato non firma licenziamenti” (sic!!!), limitandosi, con atteggiamento pilatesco, a prendere parte all'esame congiunto.
Le conseguenze di tale atteggiamento risultano assai negative per le Curatele e, soprattutto, per i creditori.
Va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 189, comma 8, “Nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo (c.d. Ticket) previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.”
Nei casi di licenziamento collettivo, in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, della L. 223/91, non abbia formato di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.
Sulla misura del contributo è successivamente intervenuta anche la legge di bilancio 2018 che, all'art. 1, comma 137, ha introdotto una nuova aliquota di computo del c.d. Ticket di licenziamento per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Più in particolare per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo l'aliquota percentuale di calcolo del contributo in oggetto è pari all'82% del massimale mensile.
Dal combinato disposto dei due provvedimenti – legge Fornero e legge di bilancio 2018 – consegue che per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta a decorrere dal 1 gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il c.d. Ticket di licenziamento ammonta a circa 11.500 per lavoratore.
In tale contesto, preso atto di tale situazione, frutto di un'incapacità di lettura nella distinzione della la figura del Curatore da quella del datore di lavoro, non resta che formulare alle Curatele un consiglio.
Le Curatele potranno/dovranno procedere all'apertura della procedura di licenziamento collettivo solo dopo aver acquisito il preventivo consenso alla sottoscrizione dell'accordo da parte delle OO.SS, accordo che potrà essere raggiunto in apposito incontri informali.
In difetto di tale consenso non resterà altro che attenersi a quanto previsto dall'art. 189, 3 comma, che prevede la risoluzione di diritto del rapporto, “decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.....
Il tutto con buona pace dei diritti dei lavoratori, ovviamente sospesi, privi di retribuzione e contribuzione, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 189, comma 1.