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Andrea Gerardi, Dottore Commercialista in Curno

IL DIRITTO DI VOTO DEL CREDITORE FINANZIARIO “COLPEVOLE” NEL CONCORDATO MINORE: RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONE NEL SOLCO DEL CORRETTIVO-TER

24 Dicembre 2025

Abstract: Il presente contributo analizza la complessa metamorfosi del ruolo del creditore finanziario all'interno del Concordato Minore (Art. 74 CCII), con particolare focus sulle conseguenze della concessione abusiva di credito. Alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo-Ter), si esamina come la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio non rappresenti più solo un profilo di responsabilità civile esterna, ma divenga un elemento endoprocedurale capace di incidere sulla legittimazione al voto e sulla contestazione della convenienza. Il saggio propone una lettura sanzionatoria della condotta del creditore "colpevole", finalizzata alla salvaguardia della par condicio e dell'obiettivo del fresh start.

Keywords: Concordato Minore, Merito Creditizio, Creditore Finanziario, Correttivo-Ter, Concessione Abusiva di Credito, Diritto di Voto, Sovraindebitamento.
 
SOMMARIO

1.     Introduzione: la rivoluzione del paradigma concorsuale; 2.     Il merito creditizio: da obbligo regolamentare a pilastro del CCII; 3.     La figura del creditore "colpevole" e la concessione abusiva di credito; 4.     L'impatto del Correttivo-Ter (D.Lgs. 136/2024) sulla procedura.; 5.     Il diritto di voto e il conflitto d'interessi: profili di sterilizzazione; 6.     Analisi comparativa e logica dei KPI nella relazione del Gestore; 7.     Conclusioni: verso un'ecologia del credito responsabile.

1. Introduzione: la rivoluzione del paradigma concorsuale

L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha segnato il definitivo tramonto della visione "punitiva" del debitore, tipica della Legge Fallimentare del 1942, a favore di una prospettiva orientata alla conservazione dei valori e alla tempestiva emersione della crisi (art. 3 CCII). 

In questo nuovo scenario, il Concordato Minore si pone come lo strumento privilegiato per i soggetti sovraindebitati che intendano continuare l'attività d'impresa o professionale (art. 74 CCII). 

Tuttavia, l'efficacia di tale strumento è intrinsecamente legata alla condotta del ceto creditorio, in particolare quello bancario. 

Il creditore finanziario non è più un mero spettatore titolare di un diritto di credito intoccabile, ma è diventato un attore responsabilizzato, gravato da specifici oneri di diligenza professionale il cui inadempimento genera conseguenze dirette sulla gestione del voto concorsuale.

2. Il merito creditizio: da obbligo regolamentare a pilastro del CCII

L'obbligo di valutazione del merito creditizio, tradizionalmente ancorato alla normativa di settore art. 124-bis e art. 120-undecies TUB), ha subito una vera e propria "concorsualizzazione".

L'art. 68, comma 3, CCII impone oggi all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di indicare espressamente nella propria relazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Tale valutazione non deve limitarsi a una verifica burocratica dei database (Crif o Centrale Rischi), ma deve estendersi alla sostenibilità reale del finanziamento rispetto al reddito disponibile del debitore, dedotto il fabbisogno necessario per il mantenimento della famiglia.

Come evidenziato dalla prassi degli ODCEC e dai modelli nazionali di relazione (CNDCEC, Modelli di relazione del gestore della crisi, Documento di ricerca, 6 marzo 2024), il Gestore della crisi deve agire come un vero e proprio auditor della banca, verificando se l'erogazione del credito sia stata la causa efficiente del sovraindebitamento o del suo aggravamento.

3. La figura del creditore "colpevole" e la concessione abusiva di credito

La dottrina e la giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Milano, 15 ottobre 2025, in www.tribunale-milano.giustizia.it ) hanno delineato la categoria del creditore "colpevole".

Si tratta del finanziatore che, agendo con colpa grave o malafede, ha concesso credito a un soggetto già manifestamente insolvente o privo di prospettive di risanamento.

Questa condotta, definita come abusive lending, altera il mercato e danneggia la massa dei creditori chirografari "inconsapevoli" (fornitori, fisco, dipendenti), i quali vedono la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. erosa da un debito finanziario insostenibile. 

Il creditore che "alimenta" artificialmente la sopravvivenza di un'impresa decotta non esercita un diritto, ma compie un atto illecito che deve essere sanzionato all'interno del perimetro del Concordato Minore.

4. L'impatto del Correttivo-Ter (D.Lgs. 136/2024) sulla procedura

Il Correttivo-Ter ha ulteriormente rafforzato il legame tra merito creditizio e poteri processuali del creditore. 

In particolare, la modifica dell'art. 69, comma 2, CCII chiarisce che il creditore che ha colposamente determinato il sovraindebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione per contestare la convenienza della proposta, a meno che non vi sia dolo del debitore. 

Questa è una sanzione endoprocedurale di enorme portata: la banca che non ha valutato correttamente il rischio perde lo "scudo" del giudizio di convenienza, dovendo subire l'omologa anche in caso di falcidia significativa, purché il piano sia fattibile.

5. Il diritto di voto e il conflitto d'interessi: profili di sterilizzazione

Il nodo gordiano del Concordato Minore resta il diritto di voto (art. 74 CCII). 

Se il creditore finanziario detiene la maggioranza assoluta dei crediti, la sua "colpevolezza" nella genesi della crisi rischia di paralizzare lo strumento, portando inevitabilmente alla liquidazione controllata, spesso incapiente. 

In questa sede, si sostiene la tesi della "sterilizzazione" del voto del creditore finanziario colpevole per conflitto d'interessi.

Il conflitto non risiede nel mero interesse al pagamento, ma nella contrapposizione tra il dovere di diligenza professionale (violato al momento del prestito) e il potere di veto esercitato in sede di voto per coprire la propria responsabilità.

Applicando analogicamente i principi del concordato preventivo e la universal logic contabile, un soggetto che ha causato il danno non può essere colui che decide se il piano di riparazione del danno stesso sia accettabile. 

La neutralizzazione del voto o la sua esclusione dalla maggioranza (escludendo il credito dal computo del quorum) rappresenta l'unica via per rendere il Concordato Minore un'alternativa reale alla liquidazione.

6. Analisi comparativa e logica dei KPI nella relazione del Gestore

Per supportare il Giudice e i referee nella valutazione della "colpevolezza" del creditore, l'Advisor e il Gestore devono utilizzare indicatori oggettivi (KPI).

Non basta un'argomentazione giuridica; serve una dimostrazione finanziaria (cfr. Tabella 1 e Tabella 2 qui allegate).
Tabella 1 - Tabella 2 (Dott. Gerardi).pdf 97.52 KB
7. Conclusioni: verso un'ecologia del credito responsabile

La metamorfosi del ruolo del creditore nel Concordato Minore, accelerata dal Correttivo-Ter, non deve essere vista come un attacco al sistema bancario, ma come un incentivo all'efficienza del mercato. La sanzione della perdita del diritto di voto o della facoltà di opposizione per il creditore "colpevole" ristabilisce l'equilibrio tra rischio d'impresa e rischio di credito.

Per i professionisti coinvolti (Advisor, OCC, Curatori), la sfida è duplice: da un lato, integrare nelle relazioni tecniche un'analisi rigorosa dei KPI finanziari che dimostrino l'abusività della concessione; dall'altro, promuovere un'interpretazione dell'art. 74 CCII che neutralizzi i conflitti d'interesse palesi. 

Solo attraverso questa "ecologia del credito" sarà possibile garantire che il Concordato Minore non resti una norma di carta, ma diventi il motore per il risanamento e il reinserimento economico di migliaia di soggetti sovraindebitati, nel pieno rispetto dello spirito europeo del fresh start.

Riferimenti bibliografici integrati 

·        D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche (CCII).
·        D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo-Ter). 
·        Protocollo ODCEC Roma, La ristrutturazione dei debiti del consumatore, giugno 2025.
·        Linee Guida ODCEC Torino, Informativa e valutazione nella crisi d’impresa, 2015/2024.
 

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