Andrea Gerardi, Dottore Commercialista in Curno
IL DIRITTO DI VOTO DEL CREDITORE FINANZIARIO “COLPEVOLE” NEL CONCORDATO MINORE: RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONE NEL SOLCO DEL CORRETTIVO-TER
24 Dicembre 2025
In questo nuovo scenario, il Concordato Minore si pone come lo strumento privilegiato per i soggetti sovraindebitati che intendano continuare l'attività d'impresa o professionale (art. 74 CCII).
Tuttavia, l'efficacia di tale strumento è intrinsecamente legata alla condotta del ceto creditorio, in particolare quello bancario.
Il creditore finanziario non è più un mero spettatore titolare di un diritto di credito intoccabile, ma è diventato un attore responsabilizzato, gravato da specifici oneri di diligenza professionale il cui inadempimento genera conseguenze dirette sulla gestione del voto concorsuale.
L'art. 68, comma 3, CCII impone oggi all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di indicare espressamente nella propria relazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Tale valutazione non deve limitarsi a una verifica burocratica dei database (Crif o Centrale Rischi), ma deve estendersi alla sostenibilità reale del finanziamento rispetto al reddito disponibile del debitore, dedotto il fabbisogno necessario per il mantenimento della famiglia.
Come evidenziato dalla prassi degli ODCEC e dai modelli nazionali di relazione (CNDCEC, Modelli di relazione del gestore della crisi, Documento di ricerca, 6 marzo 2024), il Gestore della crisi deve agire come un vero e proprio auditor della banca, verificando se l'erogazione del credito sia stata la causa efficiente del sovraindebitamento o del suo aggravamento.
Si tratta del finanziatore che, agendo con colpa grave o malafede, ha concesso credito a un soggetto già manifestamente insolvente o privo di prospettive di risanamento.
Questa condotta, definita come abusive lending, altera il mercato e danneggia la massa dei creditori chirografari "inconsapevoli" (fornitori, fisco, dipendenti), i quali vedono la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. erosa da un debito finanziario insostenibile.
Il creditore che "alimenta" artificialmente la sopravvivenza di un'impresa decotta non esercita un diritto, ma compie un atto illecito che deve essere sanzionato all'interno del perimetro del Concordato Minore.
In particolare, la modifica dell'art. 69, comma 2, CCII chiarisce che il creditore che ha colposamente determinato il sovraindebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione per contestare la convenienza della proposta, a meno che non vi sia dolo del debitore.
Questa è una sanzione endoprocedurale di enorme portata: la banca che non ha valutato correttamente il rischio perde lo "scudo" del giudizio di convenienza, dovendo subire l'omologa anche in caso di falcidia significativa, purché il piano sia fattibile.
Se il creditore finanziario detiene la maggioranza assoluta dei crediti, la sua "colpevolezza" nella genesi della crisi rischia di paralizzare lo strumento, portando inevitabilmente alla liquidazione controllata, spesso incapiente.
In questa sede, si sostiene la tesi della "sterilizzazione" del voto del creditore finanziario colpevole per conflitto d'interessi.
Applicando analogicamente i principi del concordato preventivo e la universal logic contabile, un soggetto che ha causato il danno non può essere colui che decide se il piano di riparazione del danno stesso sia accettabile.
La neutralizzazione del voto o la sua esclusione dalla maggioranza (escludendo il credito dal computo del quorum) rappresenta l'unica via per rendere il Concordato Minore un'alternativa reale alla liquidazione.
Non basta un'argomentazione giuridica; serve una dimostrazione finanziaria (cfr. Tabella 1 e Tabella 2 qui allegate).
Solo attraverso questa "ecologia del credito" sarà possibile garantire che il Concordato Minore non resti una norma di carta, ma diventi il motore per il risanamento e il reinserimento economico di migliaia di soggetti sovraindebitati, nel pieno rispetto dello spirito europeo del fresh start.
23 Febbraio 2026 15:25
"Si rileva in punto di diritto che ai sensi dell’art. 80, IV comma CC.I: “Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Inoltre, si rileva che (cfr. Cassazione n. 24725 del settembre 2021) il dovere della banca di valutare il “merito creditizio” del soggetto da finanziare si ricava dal sistema normativo nel suo complesso, da cui emerge “la rilevanza primaria per l’ordinamento dell’obbligo di valutare con prudenza, da parte dell’istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica”.
I doveri primari di una prudente gestione del soggetto finanziatore si ricavano dagli obblighi legali primari di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., che la banca deve osservare quale operatore professionale qualificato. Infatti, le banche, in ragione della specifica attività svolta, devono osservare standard di prudenza e di diligenza adeguati allo status professionale da essi rivestito e cioè, quello riassunto dalla formula del cd. bonus argentarius. Il finanziatore è «tenuto all’obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e prudente gestione ex artt. 5 e 127 Tub”, (principi previsti sin dalla originaria entrata in vigore del d. lgs. 385/1993), “verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate» (cfr. Cassazione n. 24725/21). L’attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari» – viene al riguardo precisato dalla S.C. – «non costituisce mero “affare privato”», in quanto tale attività senza adeguata verifica del merito creditizio del beneficiario può infatti ingenerare nei terzi (soprattutto nei creditori) l’erronea percezione della solvibilità dello stesso e quindi l’aggravamento del dissesto o indebitamento. Dunque, “dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l’ordinamento dell’obbligo di valutare con prudenza, da parte dell’istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica».