
Giovanni La Croce, Dottore Commercialista in Milano
IL CRAM DOWN TRIBUTARIO INCENTIVO A VIOLARE I PRECETTI DELL'ART. 2086 C.C.
24 Novembre 2024
Avevo, però, affermato, già in quell'occasione, che fosse necessario intervenire all'interno delle norme che regolano la riscossione dei tributi erariali e non all'interno del corpo di leggi concorsuali o, come il lessico del politicamente corretto oggi pretende, di "regolazione della crisi".
(i) il soddisfacimento del 50/60% non sia ottenibile dall'AdE con la liquidazione giudiziale;
(ii) il credito erariale non superi l'80% della debitoria complessiva;
(ii) i mancati pagamenti non superino il lustro (sic!).
Ma questi sono ragionamenti da economia politica.
1 Dicembre 2024 20:03
condivido in massima parte le tue riflessioni. Vorrei solo inquadrarle in un dato storico.
Le imprese hanno iniziato a "sfruttare" le opportunità che istituti molto tolleranti quali "ravvedimenti" operosi e non, rateizzi amministrativi ed esattoriali, definizioni agevolate e rottamazioni fin da prima che, nel 2019, fossero definiti gli standard degli adeguati assetti.
Il periodo pandemico successivo non ha fatto altro che aggravare questa situazione e pertanto la mia esperienza pratica mi lascia pensare che non tutte le imprese che abbiano un valore di debitoria fiscale inferiore alle soglie previste previste per il tram down siano bancarottieri fiscali "che abbiano agito con premeditazione".
Certo che condivido la considerazione che dal 2019 in poi queste imprese non hanno tratto le conseguenze obbligatorie dei segnali di crisi in quanto avrebbero dovuto accelerare il processo di emersione e la maggioranza non l'ha fatto (oggi stanno aspettando l'annunciata rottamazione quinquies).
Condivido anche che queste imprese possano aver beneficiato immeritatamente di non essersi dotate di quegli assetti.
Non resta che assumersi una responsabilità come professionisti operanti nei collegi sindacali e negli organi do controllo a pretendere l'osservanza delle regole del controllo interno.
Sara' poi compito dell'amministrazione finanziaria (che non vorrà subire gli esiti del tram down) quella di attivarsi per le segnalazioni di allerta esterna.
7 Dicembre 2024 15:38
condivido in massima parte le tue riflessioni. Vorrei solo inquadrarle in un dato storico.
Le imprese hanno iniziato a "sfruttare" le opportunità che istituti molto tolleranti quali "ravvedimenti" operosi e non, rateizzi amministrativi ed esattoriali, definizioni agevolate e rottamazioni fin da prima che, nel 2019, fossero definiti gli standard degli adeguati assetti.
Il periodo pandemico successivo non ha fatto altro che aggravare questa situazione e pertanto la mia esperienza pratica mi lascia pensare che non tutte le imprese che abbiano un valore di debitoria fiscale inferiore alle soglie previste previste per il tram down siano bancarottieri fiscali "che abbiano agito con premeditazione".
Certo che condivido la considerazione che dal 2019 in poi queste imprese non hanno tratto le conseguenze obbligatorie dei segnali di crisi in quanto avrebbero dovuto accelerare il processo di emersione e la maggioranza non l'ha fatto (oggi stanno aspettando l'annunciata rottamazione quinquies).
Condivido anche che queste imprese possano aver beneficiato immeritatamente di non essersi dotate di quegli assetti.
Non resta che assumersi una responsabilità come professionisti operanti nei collegi sindacali e negli organi do controllo a pretendere l'osservanza delle regole del controllo interno.
Sara' poi compito dell'amministrazione finanziaria (che non vorrà subire gli esiti del tram down) quella di attivarsi per le segnalazioni di allerta esterna.
7 Dicembre 2024 17:10
Nel commento si evocano i contrappesi civili e penali a smentire l’esistenza dell’ossimoro denunciato, come se, nella pratica, i mancati versamenti di Irpef e Iva fossero di norma “sottosoglia” e l’indebitamento tributario di dimensioni modeste e non monstre.
Il reato tributario è commesso a monte, come a monte è commessa la connessa bancarotta preferenziale. Che ci si sia arrivati senza premeditazione, per semplice inerzia, o per accurata scelta non sarà mai dimostrabile.
Che dire poi delle segnalazioni degli Enti, quando è l’adeguatezza degli assetti che dopo sei mesi di mancati versamenti dovrebbe far scattare quantomeno l’accesso alla CN? Senza contare che l’AdE deve prima liquidare le dichiarazioni per accertare il credito e le dichiarazioni sono presentate l’anno dopo tra marzo e ottobre.
Poi non si sta discutendo dell’utilità della transazione fiscale, bensì della tramutazione di un voto negativo, non di una astensione, in un voto positivo di un creditore che per Costituzione non può che agire per il meglio.
Senza contare che la direttiva (considerando 43) tutela il diritto di voto del creditore, che può essere limitato solo in casi eccezionali; “limitato”, il che non vuol certo dire che il diritto di voto possa essere confiscato per essere esercitato da altri, bensì solo non fatto esercitare o esercitare solo a certe condizioni.
Purtroppo ci si continua a confrontare astraendoci dalla realtà fattuale, isolandosi nell’etereo della sovrastruttura giuridica, dimenticando, però, quasi sempre, i precetti sovrastrutturali, ma sovra ordinati della direttiva.
Per chi volesse capire cosa accade nella pratica e, quindi, come un accorto professionista del debitore può pre organizzare una ristrutturazione in danno della collettività, potrà ascoltarmi lunedì all’ODCEC di Milano sul punto. Spiegherò, numeri di bilancio alla mano, come si può fare.
Da ultimo annoto che, chissà perché, nessuno vuole confrontarsi con i fondamentali economici di un’impresa che non versa imposte incassate/trattenute da altri e che non sono, come tali, componenti negativi del suo conto economico: è un’impresa risanabile e come?
A mia esperienza, solo in rarissimi casi; nella stragrande maggioranza di essi, invece, no.
Cosa risponderebbero Marchionne o Tatò se fossero ancora in vita?Ovviamente senza nulla togliere agli amici avvocati.
7 Dicembre 2024 18:27
Nel commento si evocano i contrappesi civili e penali a smentire l’esistenza dell’ossimoro denunciato, come se, nella pratica, i mancati versamenti di Irpef e Iva fossero di norma “sottosoglia” e l’indebitamento tributario di dimensioni modeste e non monstre.
Il reato tributario è commesso a monte, come a monte è commessa la connessa bancarotta preferenziale. Che ci si sia arrivati senza premeditazione, per semplice inerzia, o per accurata scelta non sarà mai dimostrabile.
Che dire poi delle segnalazioni degli Enti, quando è l’adeguatezza degli assetti che dopo sei mesi di mancati versamenti dovrebbe far scattare quantomeno l’accesso alla CN? Senza contare che l’AdE deve prima liquidare le dichiarazioni per accertare il credito e le dichiarazioni sono presentate l’anno dopo tra marzo e ottobre.
Poi non si sta discutendo dell’utilità della transazione fiscale, bensì della tramutazione di un voto negativo, non di una astensione, in un voto positivo di un creditore che per Costituzione non può che agire per il meglio.
Senza contare che la direttiva (considerando 43) tutela il diritto di voto del creditore, che può essere limitato solo in casi eccezionali; “limitato”, il che non vuol certo dire che il diritto di voto possa essere confiscato per essere esercitato da altri, bensì solo non fatto esercitare o esercitare solo a certe condizioni.
Purtroppo ci si continua a confrontare astraendoci dalla realtà fattuale, isolandosi nell’etereo della sovrastruttura giuridica, dimenticando, però, quasi sempre, i precetti sovrastrutturali, ma sovra ordinati della direttiva.
Per chi volesse capire cosa accade nella pratica e, quindi, come un accorto professionista del debitore può pre organizzare una ristrutturazione in danno della collettività, potrà ascoltarmi lunedì all’ODCEC di Milano sul punto. Spiegherò, numeri di bilancio alla mano, come si può fare.
Da ultimo annoto che, chissà perché, nessuno vuole confrontarsi con i fondamentali economici di un’impresa che non versa imposte incassate/trattenute da altri e che non sono, come tali, componenti negativi del suo conto economico: è un’impresa risanabile e come?
A mia esperienza, solo in rarissimi casi; nella stragrande maggioranza di essi, invece, no.
Cosa risponderebbero Marchionne o Tatò se fossero ancora in vita?Ovviamente senza nulla togliere agli amici avvocati.
Temo di essere stato citato dall'avvocato Pezzano che intendesse rispondere direttamente al suo blog.
E' l'occasione per chiarire il mio pensiero rispetto sempre al tema del blog.
La necessità di ascrivere al Codice della Crisi una materia (quella delle transazione fiscale) che poteva rimanerne estranea si basa evidentemente sulla volontà di giurisdizionalizzare almeno in parte la decisione sulla leggittimità del comportamento del contribuente per sopperire ai silenzi dell'amministrazione finanziaria o ai dinieghi non motivati o genericamente motivati.
La fissazioni di soglie quali l'80% finisce per determinare ope legis delle soglie di riferimento di cui possono beneficiare anche imprese che distraggono somme destinate all'erario per favorire altre esposizioni.
Ma tant'è, questa è la norma e gli operatori (commercialisti ) possono solo stimolare l'early warning quando sono sindaci, revisori o advisor.
Nell'auspicio di poterla seguire nel suo prossimo seminario riterrei di segnalare la differenza notevole tra debito IVA e debito per ritenute.
Da un punto di vista giuridico per il grado notevolmente più elevato delle ritenute dipendenti, in ogni caso sottratte dalla retribuzione lorda già gravante sul conto economico e come tali segnaletiche di una distrazione certa dal normale adempimento.
Da un punto di vista aziendalistico il debito IVA potrebbe essere direttamente collegato ad un aumento notevole dei crediti verso clienti per un rallentamento dei giorni di incasso e/o da una strutturale sfasatura tra termini di pagamento a fornitori ravvicinati e termini di incasso dai clienti dilatati nel tempo, In questi casi si di tratta di un debito per IVA non effettivamente incassata ma inglobata nell'ammontare dei crediti da incassare.
Purtroppo entrambi le debitorie vengono gestite dalla miope amministrazione finanziaria con il medesimo strumento di rateizzo che genera il consolidamento a medio termine di un debito a breve.
Il tutto sempre per agevolare l'analisi del come si sia formato questo debito erariale, posto che se un piano di risanamento non dimostri come l'impresa sappia soddisfare i debiti fiscali correnti nel futuro, ogni ragionamento è privo di senso pratico.