
Luca Filipponi, Avvocato in Padova
I contratti bancari pendenti nella composizione negoziata: effetto impositivo o libera discrezionalità dell’intermediario?
3 Febbraio 2024
Il creditore bancario, nelle proprie difese svolte in vista dell’udienza fissata ex art. 19, comma 3 CCII, aveva dato atto di essersi già avvalso della facoltà di sospendere gli affidamenti ex art. 16, comma 5 CCII per motivazioni – di cui si dava conto – connesse alla vigilanza prudenziale, sostenendo peraltro che, secondo una coerente interpretazione sistematica del codice della crisi, l’art. 18, comma 5 CCII circa gli effetti dell’eventuale conferma delle misure protettive, non avrebbe potuto prevalere rispetto al disposto dell’art. 16, comma 5 CCII e avere l’effetto di imporre al creditore Banca di continuare ad erogare finanziamenti, impedendo il rifiuto della prestazione nei contratti pendenti.
3 Febbraio 2024 18:46
7 Febbraio 2024 13:11
11 Febbraio 2024 21:17
12 Febbraio 2024 10:41
Il quinto comma dell’art. 16 è certamente norma speciale rispetto al pari comma dell’art. 18, diversamente non avrebbe avuto ragione d’essere.
Ne discutiamo, semplicemente perché la toponomastica del costrutto normativo ha prima regolato l’eccezione rispetto alla regola generale, ingenerando, così - purtroppo non è l’unico caso - una certa confusione.
La ratio del quinto comma dell’art. 16 risponde a diverse esigenze: (i) il finanziamento di una impresa in crisi richiede maggiori accantonamenti di capitale; (ii) il rischio di perdita deve essere valutato secondo le regole imposte da BCE, e non può essere corso violandole; (iii) il profilo di rischio, secondo tali regole, non può incrementarsi.
Lasciamo un momento in disparte l’utilizzo delle linee autoliquidanti e soffermiamoci sulle linee di pura cassa, quali lo scoperto di c/c, la bondistica, le garanzie di firma.
Mi pare difficilmente revocabile in dubbio la circostanza che la disciplina di vigilanza prudenziale imponga alla banca una decisione ponderata. Di qui il rifiuto motivato, di cui al successivo periodo.
Sulle linee autoliquidanti il discorso è più articolato, ma non cambia il principio di fondo. Su questo fronte sarà la motivazione del diniego a fare da discriminante, imponendosi alla banca maggiori precisazioni, ad esempio: non corretto utilizzo precedente della linea; eccessiva rischiosità del portafoglio, etc. …
Pur nella sua disarticolazione il sistema, però, regge. Nel senso che il diniego falsamente motivato della banca trova rimedio, non nelle misure protettive, richiamate dal quinto comma dell’art. 18, bensì in una specifica misura cautelare ad hoc da parte del tribunale, chiamato a valutare la rispondenza del rifiuto alla causa della disciplina della vigilanza prudenziale.
Nessun automatismo, dunque, tra misure protettive e mantenimento operativo delle linee di credito, ma neppure piena libertà al creditore bancario di rifiutarlo.
16 Febbraio 2024 10:41
16 Febbraio 2024 11:58
Mi pare che nella disamina dell'accesso al credito non sia stato dato uno spazio adeguato riguardo la valutazione sulla sussistenza di concreti presupposti di risanabilità che deve essere condotta da parte del singolo istituto.
Laddove il risanamento si ottenga infatti solo grazie alla adesione del ceto bancario ad una manovra che possa prevedere - ad esempio - moratoria, conversione, stralcio, e qualora la manovra proposta dal debitore ai creditori finanziari sia ritenuta non condivisibile da questi ultimi, pare difficile ritenere risanabile la crisi.
Se la banca non approverebbe la proposta del debitore, e dunque - consequenzialmente - dovesse ipotizzare, allo stato, la non risanabilità dell'impresa, ben farebbe a non erogare, conformemente a quanto peraltro prevedono le istruzioni di vigilanza. Questo anche in presenza di misure protettive, che nulla possono riguardo alla protezione della banca dalle conseguenze che inevitabilmente essa potrebbe dover affrontare in un successivo dissesto per aver erogato credito in mancanza dei relativi presupposti.
Manca infatti un coordinamento tra l'art. 24 e l'art. 18, che non viene richiamato dal primo (il quale allo stato fa salvi i soli finanziamenti prededucibili, non quelli astrattamente enforced dal medesimo tribunale in sede civile ex art. 18).
C'è spesso poca attenzione riguardo alla adeguatezza della manovra rispetto alla debitoria e alla cash capacity del debitore.
Una composizione negoziata che in via prospettica non trovi l'adesione dei creditori difficilmente potrà peraltro essere difesa dall'esperto in sede di udienza di conferma delle misure protettive, posto che l'esperto si avveda di queste circostanze dirimenti in tema di consenso degli intermediari rispetto a qualunque apparato contrattuale proposto dal debitore. Il Tribunale, infatti, dovrà valutare la capacità di consenso della manovra rispetto ai creditori, non solo il Piano e le alternative concretamente disponibili.
16 Febbraio 2024 20:09
Se la disposizione del 5 comma dell'art. 16, in tema di facoltà/obbligo di revoca degli affidamenti in forza della necessità di rispettare i dettami della disciplina di vigilanza prudenziale, fosse neutralizzabile da parte del debitore semplicemente ricorrendo alle misure protettive generiche di cui all'art. 18, per via del disposto del suo 5 comma, verrebbe meno l'obbligo per la banca di rispettare le regole di vigilanza.
In soldoni, ben più dei due cent di Paolo Rinaldi, l'art. 18 supererebbe l'imperatività delle regole della vigilanza bancaria, proprio laddove l'argentarius dovrebbe essere più vigile. Un ossimoro!
Che si debba ricorrere alle, più eccezionali - in quanto prive di qualsiasi automatismo - misure cautelari lo spiega la circostanza che la discussione avanti al giudice dovrà avere ad oggetto se la banca abbia meno informato la propria decisione alle regole di vigilanza, potendo il giudice imporre alla medesima di continuare a erogare credito solo se le nuove erogazioni rispettassero tali regole .
Ma ve lo immaginate un giudice che, concedendo le misure protettive - se questo fosse, ma non lo è (tali misure ex 1° co. art. 16, proteggono solo il patrimonio), l'ambito delle medesime - impone alla banca di violare le regole di vigilanza?
La misura cautelare, invece, colpirebbe il comportamento della banca tenuto in violazione di tali regole.
Chiudo con un aforismo: "Bonum argentarium est, si legem BCE observat".
16 Febbraio 2024 23:37
Se la disposizione del 5 comma dell'art. 16, in tema di facoltà/obbligo di revoca degli affidamenti in forza della necessità di rispettare i dettami della disciplina di vigilanza prudenziale, fosse neutralizzabile da parte del debitore semplicemente ricorrendo alle misure protettive generiche di cui all'art. 18, per via del disposto del suo 5 comma, verrebbe meno l'obbligo per la banca di rispettare le regole di vigilanza.
In soldoni, ben più dei due cent di Paolo Rinaldi, l'art. 18 supererebbe l'imperatività delle regole della vigilanza bancaria, proprio laddove l'argentarius dovrebbe essere più vigile. Un ossimoro!
Che si debba ricorrere alle, più eccezionali - in quanto prive di qualsiasi automatismo - misure cautelari lo spiega la circostanza che la discussione avanti al giudice dovrà avere ad oggetto se la banca abbia meno informato la propria decisione alle regole di vigilanza, potendo il giudice imporre alla medesima di continuare a erogare credito solo se le nuove erogazioni rispettassero tali regole .
Ma ve lo immaginate un giudice che, concedendo le misure protettive - se questo fosse, ma non lo è (tali misure ex 1° co. art. 16, proteggono solo il patrimonio), l'ambito delle medesime - impone alla banca di violare le regole di vigilanza?
La misura cautelare, invece, colpirebbe il comportamento della banca tenuto in violazione di tali regole.
Chiudo con un aforismo: "Bonum argentarium est, si legem BCE observat".
Vorrei vedere se coloro che insistono affinché la banca debba erogare a prescindere, per il sol fatto dell’accesso alla CN di un’impresa con risibili prospettive di risanabilità (quanto sostiene l’esperto - spesso non all’altezza - a beneficio del giudice per una corretta valutazione circa la concessione delle misure protettive non è vangelo!) fossero risparmiatori che affidano i loro denari alla banca costretta ad erogare…..
Per concludere, mi pare pretestuoso insistere sull’equivoco derivante da un articolato solo in apparente contraddizione e cronologicamente mal posto.
19 Febbraio 2024 16:46
20 Febbraio 2024 9:19
Quanto sopra per riaffermare che la banca ha una responsabilità diversa, e che riguarda la corretta erogazione del credito. Responsabilità che non pare eliminata da alcuna disposizione del CCII nemmeno quelle della esenzione da revocatoria e da bancarotta. Ora, certamente l'imprenditore virtuoso può presentare piani che presentano pagamenti alle banche con struttura bullet a 5 anni, ma si tratta di proposte irricevibili dal punto di vista del creditore, il quale si troverebbe costretto a passare a perdita il 100% del credito dopo meno di tre anni dall'inizio del Piano, e a subire conseguenze economiche non compensate in alcun modo.
Di fronte a proposte irricevibili, è normale che il creditore finanziario da un lato chieda la revisione della proposta (rectius una manovra potabile), e dall'altro lato ritenga molto elevato il rischio di default conseguente al mancato accordo, e dunque sospenda la prestazione creditizia proprio per proteggersi dalle conseguenze a suo carico.
Il Tribunale deve quindi scrutinare sia la buona fede delle proposte del debitore (che devono contenere quindi una equità di sacrificio economico, ed essere in grado di contemperare gli interessi legittimi di tutte le parti, e non solamente essere migliori dell'alternativa liquidatoria), sia la capacità di quest'ultimo di intercettare il consenso delle controparti interessate alla ristrutturazione.
Solo dopo che questo scrutinio sia positivo si potrà valutare se ci sono o meno i presupposti per imporre la prestazione creditizia, diversamente si rischia di tenere in vita forzosamente imprese al solo scopo di pervenire a concordato liquidatorio semplificato che - ancorchè richiedibile dal debitore - non potrebbe essere ammesso proprio per un vizio di buona fede iniziale.
Approfitto per ringraziare il Blog Diritto della Crisi perchè ci offre l'opportunità di un confronto tra noi - in attesa di proseguire queste interessantissime conversazioni in luoghi più ameni, tipicamente nei ristori a valle di prestigiosi convegni davanti a un calice di quelli buoni.
21 Febbraio 2024 13:51
Quanto sopra per riaffermare che la banca ha una responsabilità diversa, e che riguarda la corretta erogazione del credito. Responsabilità che non pare eliminata da alcuna disposizione del CCII nemmeno quelle della esenzione da revocatoria e da bancarotta. Ora, certamente l'imprenditore virtuoso può presentare piani che presentano pagamenti alle banche con struttura bullet a 5 anni, ma si tratta di proposte irricevibili dal punto di vista del creditore, il quale si troverebbe costretto a passare a perdita il 100% del credito dopo meno di tre anni dall'inizio del Piano, e a subire conseguenze economiche non compensate in alcun modo.
Di fronte a proposte irricevibili, è normale che il creditore finanziario da un lato chieda la revisione della proposta (rectius una manovra potabile), e dall'altro lato ritenga molto elevato il rischio di default conseguente al mancato accordo, e dunque sospenda la prestazione creditizia proprio per proteggersi dalle conseguenze a suo carico.
Il Tribunale deve quindi scrutinare sia la buona fede delle proposte del debitore (che devono contenere quindi una equità di sacrificio economico, ed essere in grado di contemperare gli interessi legittimi di tutte le parti, e non solamente essere migliori dell'alternativa liquidatoria), sia la capacità di quest'ultimo di intercettare il consenso delle controparti interessate alla ristrutturazione.
Solo dopo che questo scrutinio sia positivo si potrà valutare se ci sono o meno i presupposti per imporre la prestazione creditizia, diversamente si rischia di tenere in vita forzosamente imprese al solo scopo di pervenire a concordato liquidatorio semplificato che - ancorchè richiedibile dal debitore - non potrebbe essere ammesso proprio per un vizio di buona fede iniziale.
Approfitto per ringraziare il Blog Diritto della Crisi perchè ci offre l'opportunità di un confronto tra noi - in attesa di proseguire queste interessantissime conversazioni in luoghi più ameni, tipicamente nei ristori a valle di prestigiosi convegni davanti a un calice di quelli buoni.