Elenco degli operatori specializzati: Il tempo è scaduto.
Il codice della crisi affronta nella più totale continuità, con la legge fallimentare, il tema della liquidazione degli attivi concorsuali.
Il legislatore della riforma ha confermato l’assetto normativo del 2006 trasferendo le prescrizioni dell’articolo 107 nel nuovo articolo 216 del CCII.
In entrambi gli articoli è contemplato il ricorso alla figura dell’operatore specializzato che il curatore può incaricare di provvedere alla gestione delle procedure competitive.
Il comma 12 dell’articolo 216 prevede che sia redatto un regolamento ministeriale, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del CCII, per stabilire i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2, come analogamente era previsto al comma 7 dell’articolo 107 della legge fallimentare.
Anche questa volta, il regolamento ministeriale, non sembra vedere la luce, quindi non sono stabiliti i requisiti di una figura professionale che ha acquisito estrema importanza all’interno delle procedure concorsuali.
Perché il tema è rilevante.
Innanzitutto, perché questa figura professionale si è gradualmente conquistata una importante posizione all’interno delle procedure concorsuali.
Dopo la scarsa conoscenza iniziale e una certa diffidenza, anche se in Europa figure di tal genere esistevano da anni, nel 2023 circa il 40% delle vendite concorsuali sono state gestite e liquidate grazie all’attività dell’operatore specializzato (o, più prosaicamente, il commissionario).
In secondo luogo, gli operatori specializzati (tutti organizzati in forma societaria) hanno incrementato il proprio expertise e sono divenuti il punto di riferimento di un gran numero di operatori commerciali che ha iniziato a tenere in grande considerazione le opportunità di investimento in macchinari ed immobili che il mondo concorsuale offre.
I risultati che le vendite concorsuali hanno raggiunto negli ultimi anni sono dovuti, in massima parte, agli importanti investimenti che queste società hanno effettuato nel potenziamento della comunicazione verso il mercato, nella formazione di personale esperto, e nella deformalizzazione del rapporto con i potenziali investitori.
Oggi è finalmente possibile acquistare macchinari ed immobili dalle procedure concorsuali senza neanche avvicinarsi ad un Tribunale, così come avviene sul mercato privato, soprattutto da quando la gestione telematica è imperiosamente subentrata alla gestione analogica dei beni.
Ci sono i numeri a confermare questa crescita del mercato provocata dagli operatori specializzati.
L’analisi è stata compiuta attraverso il sito internet similarweb.com
[1] analizzando le visualizzazioni avvenute sui siti dei principali operatori specializzati italiani.
Queste consultazioni superano complessivamente i tre milioni di contatti mensili con una proiezione annuale di circa quaranta milioni di visualizzazioni annue.
Di contro le visualizzazioni del portale delle vendite pubbliche, nello stesso periodo, sono di poco superiori alle duecentomila mensili con una proiezione annua di due milioni e cinquecentomila.
Nessun altro ausiliario potrà mai contare su un pubblico così vasto e, ormai fidelizzato, per garantire il successo delle procedure competitive.
Appare evidente che il portale delle vendite pubbliche non può assolutamente essere considerato uno strumento pubblicitario e che la adeguata pubblicità ha bisogno di altri canali che, fortunatamente, il mercato sta offrendo da tempo.
Gli operatori specializzati svolgono anche altre attività a favore delle curatele: si occupano le attività di inventariazione che con la legge fallimentare erano a carico del cancelliere, provvedono alla gestione delle visite presso gli immobili, hanno forti competenze per la valutazione dei beni mobili e sono proprietari delle piattaforme per le vendite telematiche, con l’autorizzazione del Ministero della Giustizia.
A scanso di equivoci è necessario specificare che l’operatore specializzato è un soggetto diverso dal gestore della vendita telematica.
Quest’ultimo è un fornitore di software per la gestione dell’asta che ormai è divenuto una commodity.
Il soggetto specializzato è invece colui che si occupa di promuovere la vendita dei beni (comprese, se ritenuto dagli Organi, le res litigiose, alla luce del combinato disposto degli artt. 215 e 216 CCII) e opera affinché in asta partecipino un numero sempre più elevato di potenziali acquirenti.
Questo è il motivo per cui i due elenchi sono, ovviamente, diversi.
L’asta, e quindi la piattaforma, sono un mezzo per vendere, la ricerca degli acquirenti è il fine dell’attività specialistica.
Prendendo atto di quanto i numeri testimonino l’evoluzione della figura dell’operatore specializzato, appare ancor di più motivata ed urgente la richiesta di istituire l’elenco ministeriale degli stessi.
Un mercato nato spontaneamente ha bisogno di regole chiare che pongano i curatori nella possibilità di scegliere a chi affidare gli incarichi.
L’istituzione dell’elenco dovrà servire a selezionare i soggetti che, oltre alle caratteristiche di onorabilità, presentino quella specializzazione maturata con l’esperienza ultradecennale, e offrano anche la solidità economica ed organizzativa per la sicurezza degli organi delle procedure.
Si tratta di un semplice regolamento ministeriale che da circa venti anni non riesce a vedere la luce, l’auspicio è di assistere ad un preventivo confronto con gli estensori dello stesso per evitare che nascano regole decise a tavolino senza una precisa conoscenza della situazione reale.
[1] Similarweb è un tool, che consente di valutare le prestazioni di siti web, app, browser, motori di ricerca, in particolar modo misura il traffico generato dai diversi siti.