Vincenzo Massimiliano Di Fiore, Avvocato in Isernia
ESDEBITAZIONE E REGIME INTERTEMPORALE.
19 Marzo 2024
NORMA TRANSITORIA ed ESDEBITAZIONE TRA PREVALENTE GIURISPRUDENZA E INDIRIZZI ISOLATI.
Principio ispiratore.
“L’entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso comporta il dovere del giudice di applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta anche nell’intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione provvedimento” (v. Cass. 27 luglio 2023, n. 22890).
La prevalente giurisprudenza di merito sovrasta l’ircocervo e, dopo un ampio esame, afferma a chiare lettere l’abrogazione tacita del requisito oggettivo del soddisfacimento parziale del debito per tutti i casi insorti sotto l’egida della L.F. o della L. 3/2012 (artt. 390 CCII e 11 Preleggi c.c.).
I punti-chiave sono evidenti:
i) il soddisfacimento almeno in parte dei creditori ha dato luogo a una (ingiusta) sequela differenziata di percentuali variamente divergenti;
ii) il requisito oggettivo del soddisfacimento parziale dei creditori deve ritenersi tacitamente abrogato in ragione della Legge delega 155/2017, del CCII, della direttiva Eu 1023/2019 e dell’art. 14 quaterdecies L. 176/2020 a meno di voler dar adito a ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi debitori di cui alla L.F. o alla L. 3/2012 e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, questi ultimi, legittimati a ottenere l’esdebitazione in presenza dei soli requisiti soggettivi;
iii) ne deriva che, se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell’ordinamento del requisito oggettivo, esso dovrebbe essere svalutato e interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore;
iv) l’effetto sostanziale è identico sia prima che dopo il CCII: non già l’estinzione delle obbligazioni residuali, bensì la mera inesigibilità dei crediti;
v) l’ultrattività dettata dall’art 390, comma 2 CCII può essere riferita solo all’aspetto procedimentale autonomo della esdebitazione, ma non alle nuove norme sostanziali del CCII che sono dunque di immediata applicazione (art. 11 prel. c.c.) sia ai casi insorti sotto l’egida della L.F. che della L. 3/2012 (v. App. Bologna 18/2/2022; Trib. Torino 17/3/2023; Trib. Mantova 9/2/2023 e Trib. Verona 2/12/2022).
La giurisprudenza minoritaria o addirittura isolata (Trib. Catania 2/3/2023) nega il predetto valido costrutto e mette in bilico un assioma definito utilizzando ulteriori oppositivi concetti:
- la L.F. non fa distinzioni tra norme processuali e sostanziali;
(Obietterei: il testo degli artt. 142 e seguenti della L.F. contiene tanto le prime quanto le seconde; idem, l’art. 14 terdecies L. 3/2012);
-vi è contrasto con l’art. 278 CCII che concede la Esdebitazione solo per liquidazione giudiziale e controllata;
(Obietterei: il fine resta lo stesso anche per la L.F. e L. 3/2012 e coincide unicamente con la declaratoria di inesigibilità; il Legislatore non avrebbe potuto menzionare l’estensione anche al fallimento o alla liquidazione da sovraindebitamento avendole abrogate);
- il “favor debitoris” non si atteggia a privilegio o a incentivi alle distorsioni. L’art 278 CCII è stato correlato agli obblighi e agli strumenti di regolazione della crisi (CNC);
(Obietterei: è vero, ma la correlazione alla regolazione della crisi non è assoluta, né esclusiva);
- la diversa questione intertemporale dà luogo a disparità tra il fallito prima del CCII e dopo il CCII;
(Obietterei: la vera disparità di trattamento è un’altra ed è quella che insorge tra vecchi debitori della L.F. o della L. 3/2012 e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, questi ultimi, legittimati a ottenere l’esdebitazione in presenza dei soli requisiti soggettivi).
Epilogo:
Il giudice che si discosta da un orientamento-prevalente dovrebbe offrire motivi idonei a mutarlo non bastando sovrapporre elementi narrativi genericamente ostativi, peraltro, vistosamente sconfessati dalla Direttiva EU 1023/2019.
FORZA DIRIMENTE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. IL DOVEROSO SUPERAMENTO DEL CONTRASTO APPARENTE TRA GLI OPPOSTI ORIENTAMENTI (TRIB. TORINO 17/3/23 vs TRIB. CATANIA 2/3/23).
Con la statuizione del 17.3.23 il Tribunale di Torino ha compiuto vorticosi approcci ex artt. 390 CCII e 11 preleggi c.c.. E lo ha fatto, a mio sommesso avviso, a giusta ragione.
Gli insorti contrasti sono, tuttavia, per altre vie immediatamente e facilmente superabili.
La matrice della nuova-esdebitazione è europea e va oltre la vecchia e anacronistica disciplina italiana di cui alla L.F. e L. 3/2012.
Il requisito del soddisfacimento parziale è dissolto ed è estraneo e, dunque, inapplicabile anche ai giudizi insorti sotto l’egida della desueta L.F. e L. 3/2012.
Il contenuto della Relazione illustrativa ed il testo della Direttiva Eu 1023/2019 sono strumenti utili e necessari per dipanare ogni tentennamento pratico-applicativo.
Art. 1,
la presente DIRETTIVA 1023/19 stabilisce norme in materia di …:
Alla lettera C), la traslucida norma impone al GD il fine:
Lett. C) misure per AUMENTARE L’EFFICIENZA delle PROCEDURE … di ESDEBITAZIONE.
Il giudice, dunque, deve porre l’attenzione sulla primaria esigenza di “Aumentare l’efficienza”.
Ma v’è di più.
Il GD ha letto anche la Nota all’art. 278 CCII di cui alla RELAZIONE illustrativa della Direttiva EU 1023/2019 che così recita:
LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA ESDEBITAZIONE NON PREVEDONO IL PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO.
Ora, in aggiunta, ai due assiomi che precedono va posto l’accento su un altro aspetto: i GIUDICI NAZIONALI debbono applicare la predetta Direttiva eventualmente anche DISAPPLICANDO qualunque normativa nazionale (L.F. o L3/2012) contrastante con il suo contenuto (analogam: Corte Giust. EU 25.5.93 causa 193/1991).
Ben 40 anni fa, la Consulta (sent. n. 170/1984) riconobbe che è obbligo del giudice applicare sempre il diritto comunitario “sia che segua sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso compatibili”.
Ben 30 anni fa, la Consulta (sent. n. 384/1994) stabilì che, quando davanti a un giudice interno si pone un conflitto insanabile fra norma comunitaria e norma interna, il giudice non deve più rinviare la questione alla consulta, ma ha il preciso dovere di applicare direttamente e immediatamente la norma comunitaria anche se successiva.
Ergo, l’obbligo del giudicante è immanente e dà contezza al fine consistente nel surclassare doverosamente - in ogni procedimento insorto sotto la desueta L.F. o L. 3/2012 - il requisito oggettivo del soddisfacimento parziale del debito in base alla sola Direttiva EU 1023/2019.