
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze
Brevi note sul ruolo del commissario giudiziale nella fase attuativa della proposta omologata.
26 Aprile 2023
Guardando, infatti, alle nuove norme in argomento (ed in particolare agli artt. 116, 118, 119, 120 quinquies e 347 CCII, che per comodità, per quanto di rilevanza, riporto in calce), sorge spontanea una domanda: il canonico ruolo di vigilanza “dinamica” del CG ne è uscito davvero rafforzato con l’avvento del CCII?
Indubbiamente, esaminando l’art. 118, co. 1, con l’obbligo di rapporto riepilogativo semestrale (ma) collegato temporalmente, non all’avvenuta omologazione, bensì alla sua prima relazione ex art. 105, la risposta non può che essere affermativa.
Parimenti, esaminando la conferma nell’art. 118, co. 4, 5 e 6 del ruolo proattivo, già riconosciuto al CG dall’art. 185, co. 4 e 5 LF, per la migliore attuazione della proposta omologata.
Anzi, l’art. 118 va oltre, atteso che ne consacra la funzione sostitutiva anche con riguardo alla proposta del debitore, mentre nella LF la sua attività sembrava riguardare unicamente quella dell’eventuale proponente concorrente.
Inoltre, solo al CG (ove anche presente il LG, stante il silenzio al riguardo dell’art. 114, co. 4) compete la richiesta al Tribunale (e non al GD) di cancellazione dei gravami (art. 118, co. 7).
Ancor più il suo ruolo risulta di rilievo ove si guardi all’art. 119, co. 1 ed alla innovativa funzione di sostituto processuale del CG ex art. 81 cpc (ma) “a formazione progressiva” ( visto che non basta la legge, ma necessità pure l’istanza del creditore) rispetto alla domanda risolutoria del CP (ps: ma la semplice istanza obbliga di per sè il CG alla proposizione di tale domanda? E poi: basta nei termini di cui al co. 4 dell’art. 119 detta istanza o è indispensabile anche il deposito del ricorso giudiziale?)
Dunque, tutto appurato? Il ruolo del CG si è rinforzato?
E no! Così non è ove si volga lo sguardo all’art. 347 relativo alla costituzione civile.
Non più, pur se straordinariamente, affidata al CG, come nell’ art. 240 LF, bensì spettante solo al LG (in coerenza con l’art. 115) ovvero ai singoli creditori, in sua assenza .
Ma è soprattutto nel neo art. 120quinquies, in tema di SRC societari, che stride l’ assenza del CG , fonte perciò anche di possibili corti circuiti con la disciplina di cui ai predetti co. 5 e 6 dell’art. 118 (regolanti, ricordiamolo, anche l’ipotesi di CP societario), in cui, come visto, il ruolo del GC è senz’altro, invece, di vivace rilevanza.
D’ altro canto, mal possono spiegarsi, comparando le due norme, certi effetti automatici che, alla luce del co. 1 dell’art. 120 quinquies, sembrerebbero derivare dalla semplice sentenza di omologazione dello SRC (al contrario di quanto sembra accadere ai sensi dell’art. 118, co. 6 , pur se nel solo caso di CP), SRC che, è vero, teoricamente potrebbe difettare della presenza del CG (come ad es. negli ADR oppure come nel CS , in cui comunque diviene naturale il ricorso all’ausiliario).
Ma in ogni caso: allorchè il CG risulta nominato, quale disciplina prevale tra le due?
Anche perché, nei due articoli, diversa appare la disciplina riservata ai soci di minoranza: nel primo, possono votare - quindi sino a poter bloccare, per profili di illegittimità, operazioni già approvate in sede di omologazione? -, mentre, nel secondo, nessuno dei soci pare più legittimato ad interloquire, avendolo potuto fare - ci sembra più coerentemente - ante omologazione, ai sensi dei co. 3 degli artt. 120ter e quater.
Che dire?
Che forse qualche coordinamento si impone.
****
1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.
omissis
Art. 118 Esecuzione del concordato
omissis
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
Art. 119 Risoluzione del concordato
1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Art. 120quinquies Esecuzione
1. Il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la riduzione e l’aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.
2. Se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Art. 347 Costituzione di parte civile
1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l’imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
3 Maggio 2023 15:06
1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto”) - beh, qualcosa stride.
(continua nel secondo commento)
3 Maggio 2023 15:09
1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto”) - beh, qualcosa stride.
(continua nel secondo commento)
Art. 19 Dir. Ins - Obblighi dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, i dirigenti tengano debitamente conto come minimo dei seguenti elementi:
a) gli interessi dei creditori, e dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi;
b) la necessità di prendere misure per evitare l'insolvenza; e
c) la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.
*****
Art. 2 Dir. Ins - Definizioni
2) «parti interessate»: i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale [ ndr: dunque senza alcuna obbligo per gli Stati] , i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione;
*****
Art. 12 Dir. Ins. - Detentori di strumenti di capitale
1. Se escludono i detentori di strumenti di capitale dall'applicazione degli articoli da 9 a 11, gli Stati membri provvedono con altri mezzi [ ndr: UNICAMENTE ] affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione.
2. Gli Stati membri provvedono altresì [ ndr: UNICAMENTE ] affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'attuazione di un piano di ristrutturazione.
3. Gli Stati membri possono adattare la definizione di cosa debba intendersi per impedire o ostacolare irragione volmente a norma del presente articolo per tenere conto, tra l'altro, del fatto che il debitore è una PMI o una grande impresa, delle misure di ristrutturazione proposte riguardanti i diritti dei detentori di strumenti di capitale, del tipo di detentore di strumenti di capitale, del fatto che il debitore è una persona fisica o giuridica, e che i soci di un'impresa hanno una responsabilità limitata o illimitata.
••••••••••
Art. 14. L. 155/2017 - Modifiche al codice civile
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposi- zioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:
…
b) il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
*****
Art .6 L. 155/2017 - Procedura di cp
…
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
…
b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l’attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all’assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell’esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d’informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;
c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:
1) l’opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;
2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;
3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull’organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.
*****
Art. 3 L. 155/2017 - Gruppi di imprese
…
2. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:
…
d) l’esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
…
f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.