a. Un breve chiarimento
Analizzare esclusivamente alla luce della legge fallimentare 24.522, il tema legato al trattamento dei vari problemi che può presentare l'approccio all'insolvenza di un'impresa inquinante, non sarebbe il più appropriato e giusto. La legislazione fallimentare non contiene norme legate alla questione della protezione dell'ambiente e, per il nostro compito, è necessario un approccio sistematico.
Quindi, cercare di dare risposte a questi problemi solo dall'ottica puramente fallimentare e sotto la lupa normativa strettamente fallimentare, oggi, dopo la riforma costituzionale del 1994 e il nuovo paradigma della "costituzionalizzazione del diritto privato" recepita nel CCyC (art. 1 e 2); è rischiare di fare un'analisi distorta della questione e di dare risposte parziali e addirittura ingiuste, orfane di una visione integrale della problematica e, in particolare, di un approccio costituzionale; che inciderebbe sulla "ragionevolezza" della decisione giudiziaria (art. 3 CCyC).
Per tutto questo, per dare risposte più equilibrate al problema ambientale dell'impresa insolvente, senza eludere la legge fallimentare 24.522, dobbiamo ricorrere, necessariamente, al dialogo di fonti; cercando un'adeguata integrazione normativa.
Ricordiamo che il nostro CCyC stabilisce la necessità che ogni decisione giudiziaria sia ragionevolmente fondata (art. 3), menzionando una pluralità di fonti che superano il proprio testo, il che porta ad un necessario dialogo tra loro.
Per questo motivo si dispone (art. 1) che in questa materia devono essere presi in considerazione la Costituzione, le leggi, i trattati sui diritti umani e lo scopo della norma. Inoltre, la legge deve essere interpretata (art 2) tenendo conto delle sue parole, delle sue finalità, delle leggi analoghe, delle disposizioni sui diritti umani, dei principi e dei valori giuridici in modo coerente con l'ordinamento. Questi testi, coordinati insieme al già citato articolo 3, danno corso a un nuovo modello nella decisione giudiziaria.
Così, per esempio, il giudice concorsuale non può eludere la Costituzione Nazionale (art. 41 e cctes.), né i Trattati di Diritti Umani con la stessa gerarchia (art. 75 inc 22) e tanto meno la Legge Generale dell'Ambiente, risolvendo i problemi ambientali in un processo concorsuale in corso. Non può accontentarsi del semplice testo della legge fallimentare 24.522.
In effetti, ci trovavamo in una cultura positivista molto forte, cioè molto attaccata all'interpretazione del testo della legge. Ma ora ci troviamo di fronte ad un cambiamento di schemi, non solo di regolamentazione. C'è un cambio di paradigma in corso. Il nuovo Codice intende costruire una piattaforma di principi, una base flessibile che può essere adattata ai tempi futuri, per questo vediamo la sua articolazione con il blocco costituzionale, l'obbligo di osservare lo scopo della norma, l'esigenza di riparare ai principi e valori giuridici come un modo per garantire la coerenza in tutto l'ordinamento, e certamente la metodologia interna del Codice, che costruisce il sistema a partire da una parte generale, che in realtà non è solo del Codice ma di tutto il Diritto Privato e, anche, le parti generali di ogni materia, e microsistemi che provengono da leggi speciali.
A partire dal nuovo Codice nessun articolo potrà essere interpretato in modo isolato. Il Codice è stato presentato come un sistema di norme articolato verticalmente con la Costituzione nazionale e i trattati sui diritti umani, nonché con i microsistemi autosufficienti, senza escludere le norme contrattuali, gli usi, le pratiche e le abitudini, i precedenti, i principi e i valori. Inoltre, alla fine del testo del suo articolo 2°, si aggiunge che tale interpretazione dovrà essere effettuata "in modo coerente con tutto l'ordinamento". Ciò corrisponde a quanto stabilito nel suo articolo 3°, quando stabilisce che "il giudice deve risolvere le questioni che sono sottoposte alla sua giurisdizione con una decisione ragionevolmente fondata"; ragionevolezza che avrà la sua correlazione nell'applicazione del processo logico, unita all'articolazione di tutto l'ordinamento. Tutto ciò costituisce una svolta copernicana rispetto a quella condotta richiesta, di subsumire il caso nella norma espressa. Dal compito di applicare semplicemente la legge, si passa ora alla necessità di costruire una soluzione per ogni caso, considerando l'ampio spettro di questioni giuridiche e axiologiche cui rimanda la nuova legislazione[17].
Fatta questa breve precisazione, affronteremo il trattamento di alcuni problemi che pone l'imprenditore in situazione d'insolvenza da un punto di vista ambientale (e non puramente "fallimentare").
b. Il creditore "ambientale", vittima di inquinamento è: creditore chirografario o preferenziale/privilegiato "involontario" o "vulnerabile"?
* Sollevare il problema
Il tema che affronteremo è importante. È stato un punto di svolta nella Dottrina e nella Giurisprudenza concorsualista argentina.
È qui, appunto, che la visione del diritto privato dall'ottica costituzionale -come nuovo paradigma- ha interpellato più fortemente l'operatore giuridico del diritto commerciale; chi deve interpretare e applicare l'ordinamento giuridico mercantile in chiave costituzionale.
Il colpo di timone ha significato un giro di 180 gradi.
Infatti, se si guarda la legge fallimentare 24.522 e la regolamentazione dei privilegi dei crediti (art. 239 e seguenti), il creditore ambientale vittima di inquinamento è un creditore chirografario o comune, cioè non privilegiato, relegato nel progetto di distribuzione finale in fallimento; per recuperare dopo i creditori privilegiati.
Al contrario, la rilettura della stessa legge fallimentare 24.522 in chiave costituzionale, mette fortemente in discussione il quadro dell'ordine legale dei privilegi fallimentari e, dalla giurisprudenza, è riconosciuto un privilegio speciale -una preferenza di riscossione- a favore di alcuni creditori comuni, secondo la legge fallimentare, che consente loro di recuperare il credito prima dei propri creditori privilegiati legalmente riconosciuti dalla legge sui concorsi e sui fallimenti.
La domanda provocatoria a coloro che condividono questa nuova visione costituzionale, che si attacca alla spina dorsale del sistema repubblicano di governo (art. 1 Const. Nac.), è:
Ma un giudice -in questo caso, il giudice fallimentare- non violerebbe la divisione dei poteri costituzionalmente consacrata (arg. arti. 29 e 109 Const. Nac.), invadendo sfere del Parlamento (art. 75 inc 12 Const. Nac.) creando privilegi di credito che possono solo nascere dalla legge?
Questa domanda non è irrilevante. In effetti, questo argomento è stato utilizzato dalla stessa Corte Suprema di Giustizia della Nazione in Argentina, che ha risolto in modo diverso due casi identici.
- Nel precedente "Institutes Medical Antarctica s/ fallimento s/ inc. di verifica (R.A.F. e L.R.H. de F.)"[18], a maggioranza e sulla base dei trattati sui diritti umani "ha dichiarato l'incostituzionalità del regime di privilegi fallimentari, dando la priorità per il recupero (un privilegio speciale di primo ordine) ai genitori di un giovane che è rimasto disabile alla nascita a causa di una cattiva pratica medica
- Al contrario, in "Associazione francese filantropica e di beneficenza s/ fallimento s/ incidente di verifica del credito da L.A.R. e altri"[19], la stessa Corte ha deciso: "1). - né le Convenzioni internazionali citate -Convenzione sui diritti del bambino e Convenzione sui diritti delle persone con disabilità -, la legge 26.061 non contiene riferimenti specifici alla situazione dei bambini o delle persone con disabilità in quanto titolari di un credito nell'ambito di una procedura fallimentare che non preveda espressamente -né possa derivarne dai suoi termini- una preferenza di recupero, per la sola condizione invocata, nei confronti degli altri creditori concorrenti, né l'esclusione dei loro crediti dal regime patrimoniale specialmente previsto dalla legge fallimentare. 2). - riconoscere il carattere di privilegiato ad un credito implica conferirgli il diritto di essere pagato con preferenza ad un altro, e che tale qualità può solo derivare dalla legge. Parimenti, i privilegi, in quanto costituiscono un'eccezione al principio della par conditio creditorum -come derivazione della garanzia di uguaglianza protetta dall'art. 16 della Costituzione nazionale- devono essere interpretati in modo restrittivo, poiché se si accettasse un'estensione maggiore di quella ammessa dalla legge verrebbero intaccati i diritti dei terzi 3). - ammettere il riconoscimento giudiziario di diritti preferenziali non previsti dalla legge fallimentare comporterebbe seri inconvenienti che andrebbero oltre l'ambito proprio dei concorsi. La rottura del regime legale dei privilegi e la creazione di un sistema parallelo, contra legem, discrezionale e casuistico può comportare un forte impatto negativo sulla certezza giuridica in generale. Ad esempio, la preferenza nel recupero dei crediti garantiti da ipoteca e pegno (articolo 241 comma 4 della legge 24.522) è giustificata dagli interessi economici e sociali considerati dal legislatore per accordare tale privilegio. Infatti, questa preferenza è legata alla protezione del credito, che è indispensabile per lo sviluppo e la crescita del paese e che dipende in parte dall'esistenza e dall'efficacia di alcuni strumenti che, come le garanzie, assicurano il recupero del credito. Nel caso specifico, la salvaguardia di tale preferenza nella riscossione è legata all'opportunità e al costo dell'accesso al credito da parte degli operatori sanitari e, in definitiva, alla fornitura adeguata di quei servizi che, di fatto, permettono di soddisfare il diritto alla salute di tutta la comunità. La preferenza accordata a un creditore rispetto agli altri nel quadro di una procedura fallimentare è una decisione che spetta al legislatore e non ai giudici in base alle circostanze soggettive che possono sorgere in ogni singolo caso".
Ma, inoltre, e come una cosa rara del destino, entrambi i casi hanno avuto queste caratteristiche[20]:
1) sono trascorsi solo quattro mesi tra uno e l'altro
2) il Tribunale nazionale li ha risolti in modo diverso
3) entrambi i casi erano molto simili: la controversia sorge -fondamentalmente- tra un creditore ipotecario (creditore privilegiato speciale incontestabile ai sensi della legge fallimentare 24.522, art. 241 inc. 4 e CCyC) e la vittima con diritto a risarcimento (creditore comune, senza privilegio)
La buona notizia è che l'Alta Corte della Nazione, almeno, era composta in modo diverso[21].
* Trattamento del creditore "involontario". Estensione della soluzione in chiave costituzionale verso il creditore "vulnerabile".
Chi sono i creditori involontari?[22]
Era il professor Angel Red Fernandez Rio,[23] chi ha fatto riferimento alla distinzione che viene fatta nel diritto comparato, tra creditori volontari e creditori involontari, mettendo in risalto la radicale marginalità del trattamento che veniva loro offerto di fronte all'insolvenza e reclamando una maggiore sensibilità nei loro confronti.
In particolare, ha distinto i creditori in due categorie: volontari e involontari. La prima categoria comprende i creditori contrattuali, mentre la seconda categoria comprende i creditori non contrattuali che hanno subito un danno in eventi personali o eventi patrimoniali.
Mentre il concetto è evoluto, l'asse della distinzione parte da questa premessa: gli involontari sono creditori che diventano tali "per forza delle circostanze" perché non hanno mai voluto conferire credito al debitore. Sono stati giuridicamente vincolati al debitore per motivi estranei alla sua volontà e anche contro la sua volontà. Per questo non hanno potuto conoscere in anticipo il rischio di adottare rassicurazioni nella loro protezione.
Di solito sono di origine extracontrattuale (potrebbe essere il caso del "creditore ambientale", che beve acqua contaminata, o il pedone che viene ferito in un incidente stradale), ma questo nuovo marchio copre anche alcuni creditori contrattualiin tal caso il credito nasce a causa di una violazione di un contratto- come potrebbe accadere con il paziente danneggiato da una cattiva pratica medica, che aveva contratto con il sanatorio l'intervento chirurgico
Nel corso del tempo, la categoria dei creditori involontari ha allargato i suoi confini e mutato nella sua forma per adattarsi ai creditori vulnerabili e persino ipervulnerabili.
Si tratta quindi di categorie che non devono essere equiparate [24], perché non ogni creditore involontario è di per sé o necessariamente un soggetto vulnerabile. Così, ad esempio, il proprietario del veicolo urtato dal concorrente, anche se lo qualifica di creditore involontario o extracontrattuale, ma prima facie non presenta alcun tipo di vulnerabilità.
Quindi, ci si può chiedere, quando il creditore è vulnerabile (involontario o no, contrattuale o extracontrattuale)?
Conforme alle 100 Regole di Brasilia[25], "sono considerate in condizione di vulnerabilità le persone che, a motivo della loro età, sesso, stato fisico o mentale, o per circostanze sociali, economiche, etniche e/o culturali, incontrano particolari difficoltà nell'esercitare con pienezza davanti al sistema giudiziario i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico". (regola No.3)
Elenca inoltre alcune cause di vulnerabilità: "Possono costituire cause di vulnerabilità, tra le altre, l'età, la disabilità, l'appartenenza a comunità indigene o minoranze, la vittimizzazione, la migrazione e lo spostamento interno, la povertà, il genere e la privazione della libertà. La determinazione concreta delle persone in condizione di vulnerabilità in ogni paese dipenderà dalle sue caratteristiche specifiche, o anche dal suo livello di sviluppo sociale ed economico". (Regola di base 4).
Anzi, si parla oggi di ipervulnerabilità. È una categoria che ha iniziato a svilupparsi nel campo del diritto dei consumatori, in cui, di per sé, ogni consumatore si trova in una situazione strutturale di vulnerabilità, ma ci sono alcuni che, per la loro condizione di età, salute, sociale, culturale, ecc.; approfondisce quello stato e lo espone ad una maggiore sottomissione nei confronti del fornitore. Si tratta di ipotesi in cui alla vulnerabilità del consumatore, si aggiunge "quella di appartenere a un gruppo minoritario, essere adulto anziano, analfabeta digitale e vivere in zone rurali". Questo concetto di vulnerabilità è strettamente legato alle circostanze, alla situazione particolare e al contesto. È un concetto dinamico. Pertanto, si intende che ci troviamo in un caso di creditore ipervulnerabile quando più di una condizione di vulnerabilità è soddisfatta. Per esempio, si è vulnerabili per motivi di salute -presenta una malattia- e anche di età -una persona anziana[26].
Per approfondire, dalla giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani è stata delineata una "tipologia di vulnerabilità", che si sintetizza come "vulnerabilità derivante dalla condizione personale"; e "vulnerabilità derivante dalla situazione specifica in cui si trova il soggetto". Così, ad esempio, la disabilità è una condizione personale di vulnerabilità e l'essere migrante illegale una situazione di vulnerabilità derivata[27].
Quest'ultima distinzione può essere molto utile per il nostro lavoro. Infatti, di fronte alla grande impresa insolvente che inquina, l'abitante del villaggio che ha bevuto l'acqua avvelenata e reclama il risarcimento dei danni alla sua persona, possono trovarsi in un contesto di vulnerabilità nel cercare di riscuotere un credito in una procedura fallimentare in cui prevale l'insufficienza patrimoniale, dove il processo (di fallimento) si allunga molto e il suo credito è chirografico (senza alcuna preferenza) secondo il testo esplicito della legge fallimentare.
Così, e davanti alla pigrizia del legislatore di farsi carico del problema e regolare tempestivamente questa nuova realtà, comincia a prendere forza l'idea di rileggere la stessa legge fallimentare di quasi 30 anni fa (legge fallimentare 24.522 risale al 1995), alla luce dei nuovi valori giuridici costituzionali (arts. 1 e 2 CCyC), e quindi ragionevolmente basare dal Potere Giudiziario (art. 3 CCyC) -il cui potere decisionale è più dinamico- lo spostamento dei creditori privilegiati legalmente regolamentati dai creditori vulnerabili e ipervulnerabili.
Sono esempi di questa nuova ondata, i seguenti precedenti, alcuni dei quali abbiamo già fatto riferimento attraverso le decisioni della CSJN:
- "González Feliciana c/ Microómnibus General San Martín s/ verifica tardiva", (C1aCivyComSanIsidro) (Sala I), 18/05/2004,[28]
Il magistrato di prima istanza ha accordato un anticipo del risarcimento danni per incidente stradale (ottenuto dopo dieci anni di contenzioso) a una donna ottantenne e con gravi problemi di salute, anche se l'accordo omologato prevedeva il pagamento entro diciotto anni. La Camera, e poi la Corte Suprema della Provincia di Buenos Aires, confermarono quanto deciso.
- "La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro | fallimento - incidente di verifica del credito da parte di Tuless Yolanda Erminia" CNCom Sala C, 10-5-18, MJ-JU-M-111635-AR | MJJ111635
La Camera autorizza il "pronto pagamento" previsto dall'art. 16 della legge fallimentare 24.522 riguardo al credito chirografico di un'anziana con varie condizioni di vulnerabilità. La soluzione ha una particolarità, impone il pagamento anticipato con sostentamento nella suddetta norma, facendo un'interpretazione ampia di ciò che è previsto quando autorizza il rapido pagamento di crediti destinati a far fronte a contingenze sanitarie, alimentari o altre che non ammettono ritardi. Si è ritenuto che, a tal fine, sia irrilevante se il creditore in questione sia o meno titolare di un credito sul lavoro[29].
- Giurisprudenza della Corte Suprema di Giustizia della Nazione.
Come abbiamo spiegato prima, a differenza di quattro mesi, il nostro Alto Tribunale argentino si è pronunciato in due casi analoghi, sentenziando in senso opposto. Si trattava di bambini che sono stati vittime di cattiva pratica medica, rimanendo feriti da paralisi cerebrale, con il cento per cento di incapacità irreversibile e assoluta.
Viene formulata la rispettiva richiesta di risarcimento contro le istituzioni sanitarie convenute, che concordano e, infine, falliscono.
Nei procedimenti fallimentari i creditori invocano un riconoscimento preferenziale, nonostante la loro qualità di chirografari secondo il testo espresso della legge fallimentare 24.522.
Ciò provoca un conflitto con i creditori ipotecari verificati nei rispettivi fallimenti -con il loro speciale privilegio- espressamente riconosciuto nella legge fallimentare 24.522.
Nei gradi inferiori, i giudici fallimentari hanno attribuito ai crediti per risarcimento, "privilegio speciale prioritario di qualsiasi altro" e beneficio di pronto pagamento. Hanno inoltre dichiarato l'incostituzionalità del regime di privilegi della legge fallimentare 24.522.
In seconda istanza, la CNCom., sezione A, revoca ciò che è stato deciso in entrambe le sentenze. I casi arrivano alla Corte Nazionale:
(i) "Associazione Francese Filantropica e di Beneficenza s/fallimento s/ verif. Per L.A.R" (Caso Lenna)
Qui la corte conferma il verdetto della camera. Quindi, il credito d'indennizzo resta alla fine come chirografo, perdendo il privilegio speciale concesso in prima istanza e, di conseguenza, il pagamento tempestivo. Nel conflitto sopra descritto: il creditore ipotecario incassa per primo.
(ii) "Istituti Medici Antartico s/ fallimento s/ inc. di verifica (R. A. F. e L. R. H. de F.)" (caso Fava)
Come abbiamo notato in precedenza, con una diversa integrazione nella sua composizione [30], la CSJN revoca il giudizio di Camera, confermando così quello di 1ra. istanza. Riconosce così al credito d'indennizzo un privilegio speciale prioritario di qualsiasi altro disponendone il pagamento immediato. Nel conflitto sollevato: il creditore ipotecario è relegato.
- "Fondazione Educare/ concorso preventivo" CNCom, Sala F, 15-12-21[31]
Si trattava di una minorenne vittima di abusi sessuali perpetrati all'interno dell'istituto scolastico frequentato. Viene avviato il processo di risarcimento dei danni. La Fondazione si presenta in concorso preventivo. Ottiene l'accordo ed è omologato. Il credito è verificato in ritardo.
In prima istanza, davanti al giudice del concorso, i genitori reclamano il pagamento immediato con privilegio autonomo e l'inapplicabilità dell'effetto di sospensione degli interessi (art. 19 legge fallimentare 24.522). La richiesta non è stata soddisfatta.
In seconda istanza, la Camera revoca il giudizio, dichiarando l'inopponibilità dell'accordo e dell'applicazione dell'art. 19 legge fallimentare 24.522 per quanto riguarda il credito della minore, abilitandola a percepire integralmente l'indennizzo "come se il concorso non esistesse nei suoi confronti".
- La nostra opinione?
Secondo il testo della legge fallimentare 24.522, il "creditore ambientale" è un creditore "chirografario" (arg. arts. 241, 247, 248 e cctes LCQ.) e, in bancarotta, sarà posticipato nel progetto di distribuzione finale, insieme al resto dei creditori chirografari.
A nostro avviso, al contrario, e affrontando il problema in chiave costituzionale, il creditore "ambientale" deve essere considerato come un creditore vulnerabile e quindi privilegiato con priorità sufficiente per ottenere il risarcimento tempestivamente, senza i ritardi tipici del procedimento fallimentare e, anche prima di altri creditori con preferenza legale, che gli permettano di salvaguardare il suo progetto di vita come persona o attenuare le conseguenze negative della sua frustrazione; in uno scenario di scarsità di risorse economiche da parte di chi ha causato il danno ecologico.
Siamo consapevoli e non ignoriamo che il concetto di creditore vulnerabile e ipervulnerabile proviene dal diritto dei consumatori ed è chiaro che il "creditore ambientale" non è un consumatore che "applica" per tale "qualificazione". Tuttavia abbiamo visto che, secondo le regole di Brasilia citate e, in particolare, la tipologia di vulnerabilità delineata dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani -"vulnerabilità derivante dalla condizione personale" e "vulnerabilità derivante dalla situazione specifica in cui il soggetto si trova"- l'elenco dei "vulnerabili" si allarga, permettendoci di parlare del "creditore ambientale" come un creditore in posizione di vulnerabilità al concorso del soggetto inquinante; di solito la grande impresa.
Così, le particolari circostanze in cui si trova questo creditore, che ledono la sua salute e la sua integrità morale e fisica causandogli malattie -e, a volte, fino alla morte-, generano una vulnerabilità della quale non si fa carico il legislatore fallimentare, e dove il fattore tempo può essere vitale, il che giustifica assiologicamente e giuridicamente un trattamento preferenziale che generi le condizioni di uguaglianza necessarie, per recuperare prima e il più presto possibile rispetto al resto dell'elenco dei creditori; a causa degli enormi svantaggi personali, sociali ed economici provocati nella sua salute dall'inquinamento e il groviglio che implica transitare le corsie del procedimento fallimentare dal punto di vista di una tutela giudiziaria tempestiva (art. 8 Convenzione Americana sui Diritti Umani) per cercare di incassare un'impresa insolvente, rinunciando al diritto ad una piena riparazione di fronte alle regole proprie del l'insolvenza che cercano di distribuire "il poco che c'è" in uno scenario di scarsità (dove regnano cose come i tagli ai crediti, le attese, la lunga durata del processo, ecc.).
Ricordiamo in particolare che, secondo la regola 3 delle "Regole di Brasilia", il "vulnerabile" è colui che, per le particolari circostanze in cui si trova, ha difficoltà ad esercitare pienamente dinanzi alla giustizia i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico. Il creditore "ambientale", crediamo, non sfugge a questa situazione.
Ci diranno che è una soluzione contro il legem?
Va riconosciuto che né la Costituzione né i trattati sui diritti umani del blocco di costituzionalità regolano direttamente o indirettamente il caso del creditore ambientale (e qualsiasi altro creditore involontario o vulnerabile) contro il creditore privilegiato in fallimento.
In questo scenario, quando il diritto convenzionale e costituzionale non regola il caso omesso dal legislatore infra-costituzionale, invocare il paradigma della costituzionalizzazione del diritto privato e il principio di convenzionalità, è un compito molto più complesso e richiede un maggiore carico argomentativo.
In caso contrario, corriamo il grave rischio che il giudice non si comporti come un giudice (applicando e interpretando la legge), invece si comporti come un legislatore (che crea una legge)
Crediamo, modestamente, che questo sia il "quid" della questione in questi casi che abbiamo visto, dove sono coinvolti i "creditori involontari/vulnerabili".
Ci siamo spiegati.
È vero che i Trattati dei Diritti Umani non contemplano il conflitto tra il creditore "involontario" e il "creditore privilegiato", sia in situazione fallimentare o no. Nulla dicono nemmeno sul creditore ambientale e il suo conflitto con altri creditori al momento di cercare di recuperare il proprio credito.
Pertanto, di fronte a questa difficoltà, è l'efficacia interpretativa di cui abbiamo parlato all'inizio di questo lavoro, spiegando il nuovo paradigma della costituzionalizzazione del diritto privato, che svolge un ruolo fondamentale proprio perché sono i valori e i principi giuridici che emanano dalla Costituzione e dai Trattati dei Diritti Umani (arg. art. 1 e 2 CCyC) (con norme chiaramente riferite alla protezione della persona umana, alla sua dignità, alla sua salute, all'ambiente, ecc. anche se non si riferiscono espressamente al problema fallimentare), che permettono al giudice di creare la regola del caso ragionevolmente fondata (art. 3 CCyC), non più su base puramente legale, ma con un fondamento superiore, di natura costituzionale; conferendo al creditore ambientale -chirografo secondo la legge fallimentare- il rango di creditore privilegiato/privilegiato, anche speciale, per recuperare prioritariamente rispetto al resto dei creditori attento alla loro situazione di vulnerabilità.
c. Fresh start, scarico e il creditore ambientale.
c.1. Idee preliminari.
Secondo l'art. 104 legge fallimentare 24.522 "Debiti successivi. I debiti contratti mentre il debitore non è stato riabilitato, possono dar luogo a un nuovo concordato, che comprenderà solo i beni rimanenti dopo la liquidazione del fallimento e l'adempimento della distribuzione e quelli acquisiti dopo la riabilitazione".
Il passivo fallimentare è costituito dai debiti del fallito anteriori alla data della sentenza di fallimento, più le spese di conservazione e giustizia (art. 240 legge fallimentare 24.522).
I debiti del fallito successivi alla data della sentenza di fallimento (qualunque sia la loro fonte, legale, contrattuale o meno) non costituiscono tale passività e, quindi, non possono essere verificati nel fallimento né ammessi alla concorrenza nell'ambito di tale giudizio per aspirare sull'attivo del fallimento. Tali debiti successivi possono essere eseguiti solo -individualmente o collettivamente- sui beni acquisiti dopo la riabilitazione o, se del caso, sull'eventuale saldo della liquidazione fallimentare precedente (art. 228, in fine, legge fallimentare 24.522).
Il passivo fallimentare entra in fallimento per recuperare i proventi della liquidazione dell'attivo fallimentare. Questo è composto dai beni del fallito, soggetti a spossessamento (art. 107 legge fallimentare 24.522)[32].
Fermo restando quanto sopra esposto, e secondo lo stesso art. 104 legge fallimentare 24.522, il debitore fallito può fallire nuovamente. Questa affermazione richiede una spiegazione. Non c'è incompatibilità tra i due concorsi, in quanto pur avendo affini lo stesso soggetto come fallito, sono diversi i creditori e l'attivo fallimentare.
I creditori della seconda concordata nascono dopo la prima sentenza di fallimento, per cui sono sfuggiti a quest'ultima (art. 32 e 126 legge fallimentare 24.522), nella misura in cui l'attivo del primo fallimento comprende tutti i beni lasciati dal debitore alla data della dichiarazione di fallimento e quelli acquisiti successivamente fino alla loro riabilitazione (art. 107 legge fallimentare 24.522).
Da parte sua, l'attivo del secondo fallimento sono costituiti dai beni che non erano disimpegnati per il primo ma lo erano ora, il residuo della prima liquidazione e i beni acquisiti dopo la riabilitazione.
Così, l'effetto che la riabilitazione produce è quello di creare un secondo patrimonio del fallito, ovvero dividere in due parti un unico patrimonio.
Allora, ammettiamo che il secondo fallimento avrà un passivo completamente diverso da quello del primo. I crediti per causa o titolo anteriore al primo decreto di fallimento, non potranno in alcun modo costituire il passivo fallimentare del secondo fallimento, poiché la legge fallimentare 24.522 non fa alcuna riserva a questo riguardo.
Contrariamente a quanto risulta dall'applicazione della legge fallimentare 24.522, il Bankruptcy Code degli Stati Uniti prevede solo lo svincolo (discharge) per alcuni debiti, quindi i debiti non svincolati continuerebbero a pesare sul patrimonio del fallito[33].
Nel nostro caso, il secondo patrimonio costituirà solo pegno comune dei creditori successivi al primo decreto fallimentare.
Per quanto riguarda l'attivo, è ovvio che uno e l'altro fallimento avranno beni diversi che lo integrano. Come abbiamo detto, il secondo patrimonio sarà composto dai beni esclusi dal disimpegno del primo fallimento (e del secondo) e da quelli acquisiti dopo la riabilitazione del primo fallimento.
Tutto questo ragionamento vale anche per un debitore che è fallito, si è riabilitato e non ha più fallito.
Infatti, il debitore fallito una volta riabilitato (1 anno dalla sentenza di fallimento), se acquista beni successivi a questo fatto giuridico, questi non potranno essere raggiunti dai creditori del fallimento precedente. Tali beni non sono destinati a pagare i creditori del concordato e su di essi avrà libera facoltà di amministrazione e disposizione (in quanto non è fallito nuovamente). Inoltre, i debiti che sono rimasti non pagati nel fallimento precedente, quello concluso in uno dei modi previsti dalla legge, si estinguono definitivamente (discharge) e, ribadiamo, non possono essere recuperati sui nuovi beni acquisiti dal debitore dopo la riabilitazione.
Per questo, in definitiva, si parla di un nuovo inizio o fresh start.
c.2. Il creditore "ambientale", Eccezione all'art. 104 legge fallimentare 24.522?
L'interrogativo è formulato dall'eminente professoressa Silvana Garcia [34] sotto il titolo "Rilascio o scarico di crediti di titolarità da soggetti in situazione di vulnerabilità".
Spiega che, a seguito della riabilitazione, la persona umana fallita è libera di rispondere con i suoi nuovi beni (quelli acquisiti dopo la riabilitazione) nei confronti dei suoi creditori fallimentari non pienamente soddisfatti. Non è così previsto in modo esplicito dalla legge fallimentare 24.522, e ci sono diverse considerazioni sulla durata e la portata di tale trascendente effetto, alla cui operatività si giunge solo attraverso un lavoro di ricostruzione razionale e ragionevole del sistema fallimentare[35].
Questo esonero, scarico o liberazione di debiti, in assenza di una regolamentazione espressa per quanto riguarda i preventivi, le condizioni e gli effetti concreti, copre o comprende qualsiasi tipo di credito fallimentare. Di conseguenza, non esistono crediti esenti dallo scarico, il che implica che il credito non soddisfatto appartenente a un creditore soggetto vulnerabile, è compreso nel beneficio ottenuto dal debitore, provocando una nuova violazione del principio protettivo.
La giurista propone de lege ferenda che alcuni crediti dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di uno scarico:
a) crediti connessi con danni personali (di qualsiasi origine, extracontrattuale e/o contrattuale; fisici, psichici e/o morali) causati dal debitore.
b) debiti alimentari relativi a figli minorenni o disabili o ad altri beneficiari di alimenti nella stessa condizione
A nostro avviso, il credito risarcitorio, sia per danni diretti all'ambiente (in caso di impossibilità tecnica della ricomposizione), sia per danni indiretti all'ambiente, in una futura riforma legislativa dovrebbe essere espressamente sancito anche come eccezione.
Orbene, attualmente e nonostante la scarsità del diritto positivo in vigore, facendo una rilettura (art. 104 e cctes legge fallimentare 24.522) in chiave costituzionale (art. 41 Const. Nazionale), si potrà perforare il limite del nostro articolo 104 legge fallimentare 24.522, o è invalicabile?
Crediamo che, data l'importanza del bene giuridico in gioco come diritto costituzionale a vivere in un ambiente sano ed equilibrato, vero diritto umano, la sua importanza per la generazione di oggi e anche le sue implicazioni per le generazioni future, l'interpretazione del citato art. 104 legge fallimentare 24.522 deve essere tale da conformarsi sempre alla Costituzione, potendo il giudice fallimentare aprire la porta -senza necessità di dichiarare l'incostituzionalità della norma fallimentare- affinché questi crediti non subiscano lo "scarico", non si "estinguano" e possono essere recuperati con i beni acquistati dal soggetto inquinante, anche dopo la bonifica.
Dal punto di vista della costituzionalizzazione del diritto privato (art. 1 e 2 CCyC), il giudice fallimentare ha sufficiente sostegno per farlo. Abbiamo già discusso in questo senso. Nel conflitto tra un bene giuridico patrimoniale (diritto soggettivo del debitore di liberarsi dai debiti e ricominciare da capo, reinserendosi nel mercato economico) e un bene giuridico extrapatrimoniale (diritto umano ad un ambiente sano di godimento comune), deve prevalere il secondo, che assicura una migliore qualità della vita a tutta la comunità, per oggi e per il futuro, e non solo il “recupero patrimoniale” di una persona insolvente puntuale. Ricordiamo ancora una volta i postulati di Robert Alexy[36], sostenuto, naturalmente, nel nostro ordinamento giuridico da tutto il blocco di costituzionalità (art. 1,2 e 3 CCyC e art. 42 e 75 inc 22 Const. Nazionale).
Tuttavia, se l'argomentazione della "costituzionalizzazione del diritto privato" non è ammessa dalle voci critiche, di fronte a questo scenario il magistrato non avrà altra scelta che dichiarare l'incostituzionalità della norma dell'articolo 104 della legge fallimentare che, senza alcun dubbio, si oppone al pilastro fondamentale dello sviluppo ambientale sostenibile del nostro paese dalla riforma costituzionale del 1994 (arg. arg. 14 e 240 CCyC).