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Trib. Treviso, 6 aprile 2023, Est. Casciarri

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – Conferma delle misure protettive – Presupposti.

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Le misure protettive richieste contestualmente alla nomina dell’esperto vanno confermate, ai sensi dell’art. 19, comma 4, CCII, se ricorrono: (i) il fumus boni iuris, costituito dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale; (ii) il periculum in mora, costituito dal rischio che una probabile iniziativa esecutiva dei creditori pregiudichi le trattative, la possibilità di risanamento e, in definitiva, la continuità aziendale. Costituisce, inoltre, oggetto di specifica valutazione il requisito di proporzionalità tra il sacrificio imposto ai creditori e la finalità di risanamento perseguita.

Segnalazione dell’Avv. Matteo Sperandio
Riproduzione riservata

art. 19 CCII