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Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11 giugno 2023, Est. Bernardel

RICONOSCIMENTO PRIVILEGIO – Pignoramento presso terzi – Traslatio della natura del credito del pignorante – Insussistenza.

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Sebbene il pignoramento presso terzi sia da intendersi quale atto esercitato iure proprio e non in via surrogatoria, da ciò non può discendere una traslatio del privilegio che accompagna il credito vantato dal creditore procedente, su quello che il debitore vanta nei confronti del terzo pignorato, in forza del quale sia stato eseguito il pignoramento stesso (fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto di non poter riconoscere, nel contesto di un concordato preventivo, il privilegio invocato dal creditore, avendo invece il credito del terzo pignorato – nonché debitore proponente il concordato - natura chirografaria). 

Massime a cura della Dott.ssa Maria Alessia Di Gioia
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