Loading…

Trib. Reggio Emilia, 9 giugno 2022, Pres. Parisoli, Est. Maserati

CONCORDATO PREVENTIVO – Proposta concorrente – Successiva integrazione – Relazione del professionista – Inammissibilità.

Visualizza il provvedimento
La proposta concorrente, se si basa su assunzioni di piano differenti rispetto alla proposta del debitore in concordato, deve essere corredata dalla relazione del professionista di cui all’art. 161, comma 3, L. fall. Il vizio costituito dalla mancanza della relazione non può essere sanato nel termine di 15 giorni previsto dall’art. 172, comma 2, L. fall. (fattispecie nella quale il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità di una proposta concorrente che il proponente aveva qualificato come esente dall’obbligo di relazione ai sensi dell’art. 163, comma 4, ultimo periodo L. fall. e che, nel termine di 15 giorni concesso dal Tribunale, aveva integrato con modifiche marginali corredandole tuttavia di relazione).
Riproduzione riservata

art. 163, comma 4, L. fall.
art. 163, comma 5, L. fall.