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Trib. Modena, 8 febbraio 2023, Pres. Salvatore, Est. Bianconi

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Mancato richiamo espresso dell’art. 142, comma 2, CCII – Applicazione implicita – Sussistenza.

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Non è condivisibile l’opinione che ritiene inapplicabile alla liquidazione controllata l’art. 142, comma 2, CCII (con riguardo ai beni sopravvenuti), valorizzando il mancato richiamo della predetta norma da parte dell’art. 270, comma 5, CCII. Tale lettura confliggerebbe irrimediabilmente, per contraddittorietà insanabile: 1) con il dettato dell’art. 268, comma 4, lett. b), che ha precisamente a riguardo a beni per definizione “futuri”; 2) con quanto previsto dall’art. 283, comma 1, CCII, che pone una preclusione all’accesso alla esdebitazione del debitore (non) incapiente a chi sia in grado di offrire ai creditori utilità future, consentendo dunque loro l’accesso alla liquidazione controllata; 3) con quanto dettato infine dall’art. 21 par. 3 della cd. Direttiva Insolvency, che, consentendo la prosecuzione delle operazioni liquidatorie post esdebitazione con riferimento al patrimonio presente alla data di scadenza del termine di esdebitazione, implicitamente prevede l’esclusione della liquidazione dell’attivo sopravvenuto a tale data.
Riproduzione riservata

art. 142 CCII
art. 270 CCII
art. 283 CCII
art. 21 Direttiva n. 2019/1023/UE