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Trib. Lodi, 12 giugno 2023, Est. Cappello

SOVRAINDEBITAMENTO – Vendita di fondo agricolo effettuata in esecuzione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Applicabilità della disciplina della prelazione agraria – Sussistenza.

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Poiché ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. n. 590/1965 la prelazione agraria non è consentita nei casi di vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione, può ritenersi che la stessa non sia applicabile nel caso di vendita effettuata in danno al debitore, cioè senza il suo consenso, come accade nella liquidazione del patrimonio.
Per contro, ove invece la vendita avvenga in esecuzione di un piano proposto dal debitore medesimo, ovvero in esecuzione di un accordo di composizione della crisi, la stessa non appare riconducibile alla nozione di “vendita forzata”, trattandosi di soluzione proposta dallo stesso debitore ricorrente, essendo piuttosto assimilabile alla procedura di concordato preventivo, per la quale è applicabile la prelazione agraria (Cass. n. 4935/2010). 
 
Segnalazione dell’Avv. Ilaria Sgariboldi
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art. 8 L. n. 590/1965