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Trib. Livorno, 28 dicembre 2022, Pres. Cardi, Est. Garofalo

CONCORDATO PREVENTIVO – Necessità che il piano assicuri il pagamento dei creditori nella misura minima del 20% – Promessa di pagamento connotata da vincolatività negoziale – Insussistenza – Elevata probabilità di pagamento nella percentuale minima prevista – Sussistenza.

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Il requisito di cui all’art. 160, ultimo comma, L. fall., ovverosia l’assicurazione del pagamento del 20% dei creditori chirografari è da intendersi non già in termini di garanzia oggettiva o di promessa di pagamento, connotata da vincolatività negoziale, bensì in termini di elevata probabilità, prossima alla ragionevole certezza, che dall’attuazione del concordato possa derivare il soddisfacimento dei creditori chirografari per una percentuale non inferiore al 20%.

Segnalazione a cura dell'Avv. Biagio Riccio
Riproduzione riservata

art. 160 L. fall.