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Trib. Lecco, 9 luglio 2022, Est. Tota

FALLIMENTO – Progetto di ripartizione finale dell’attivo – Ricavato della liquidazione dei beni oggetto di ipoteca – Spese prededucibili di carattere generale – Nozione.

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Dal ricavato della liquidazione dei beni sottoposti a pegno e ipoteca devono essere detratte sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, sia un’aliquota delle spese generali. Presupposto dell’imputazione delle spese generali sostenute dal fallimento è che tali spese siano sostenute nell’interesse collettivo dei creditori e non siano invece sostenute nell’interesse particolare di una categoria di creditori. Prevalgono quindi sul credito ipotecario quelle spese prededucibili (ad es. campione fallimentare, canoni per la fruizione dei software gestionali del fallimento, spese di funzionamento della posta elettronica, ecc.) che attengono al complessivo funzionamento della procedura concorsuale, mentre non possono ritenersi “spese generali” i compensi dei professionisti che hanno assistito la società (poi fallita) nella presentazione di una domanda di concordato preventivo o il compenso del legale che abbia assistito la procedura fallimentare in un’azione avente ad oggetto il recupero di un credito del fallimento (o le spese di lite liquidate all’esito dello stesso giudizio per l’ipotesi di soccombenza della procedura), atteso che da quelle attività il creditore ipotecario non può trarre alcuna utilità.
Riproduzione riservata

art. 111 bis L. fall.
art. 111 ter L. fall.