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Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023, Est. Gaggioli

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive da parte dei creditori – Presupposto per l’applicazione dell’art. 48 bis DPR n. 633/1972 – Insussistenza.

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Nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, qualora il Giudice abbia disposto il divieto temporaneo per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (concedendo le misure protettive richieste da quest’ultimo), non trova applicazione l’art. 48 bis DPR n. 633/1972, sicché in tale lasso temporale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono provvedere al regolare pagamento dei loro debiti nei confronti della società che ha avuto accesso alla procedura.
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art. 48 bis DPR n. 633/1972