di Francesco Sbraletta, Academic Fellow Bocconi University
Abstract
Il provvedimento del Tribunale di Ivrea del 24 dicembre 2025 offre un contributo di particolare rilievo al dibattito giurisprudenziale in tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, affrontando in modo articolato la questione della concedibilità di misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII funzionali al rilascio del DURC. La decisione si colloca nel solco di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina, valorizzando la continuità aziendale quale bene giuridico primario e chiarendo il discrimine tra ordine di facere all'ente previdenziale e accertamento interinale dei presupposti di legge. Il contributo analizza i presupposti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora), il ruolo dell’esperto e il rapporto tra normativa concorsuale e prassi amministrative, evidenziando l’impatto sistemico della pronuncia sull’effettività dell’istituto della composizione negoziata.
1. Il contesto normativo e la funzione delle misure protettive
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), si configura come strumento di prevenzione avanzata della crisi, fondato su un modello negoziale assistito e su una tutela anticipata del patrimonio dell’impresa. In tale contesto, le misure protettive di cui agli artt. 18 e 19 CCII assolvono una funzione eminentemente strumentale: preservare il valore aziendale e creare uno “spazio negoziale protetto” idoneo a consentire un confronto ordinato e paritario con i creditori.
Il Tribunale di Ivrea ribadisce come la conferma delle misure protettive non presupponga il sicuro buon esito delle trattative, bensì una valutazione prognostica ragionevole circa la loro effettiva avviabilità e prosecuzione, in linea con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito.
2. Il ruolo dell’esperto e la valutazione giudiziale
Di particolare rilievo è l’enfasi posta dal Giudice sul ruolo centrale dell’esperto indipendente, il cui parere positivo costituisce un elemento decisivo nel giudizio di conferma delle misure. Il Tribunale chiarisce che il proprio sindacato non si sostituisce a quello dell’esperto, ma ne recepisce le valutazioni in chiave cautelare, verificando la non manifesta implausibilità del piano e la concretezza delle trattative in corso.
In tal senso, il provvedimento si inserisce coerentemente nel paradigma delineato dall’art. 19 CCII, secondo cui il giudice è chiamato a valutare la funzionalità delle misure richieste rispetto all’obiettivo del risanamento, e non la definitiva sostenibilità economico-finanziaria del piano.
3. DURC e misure cautelari atipiche: il discrimine concettuale
Il nodo centrale della decisione concerne la possibilità di adottare misure cautelari atipiche volte a consentire il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Sul punto, il Tribunale di Ivrea opera una distinzione netta e concettualmente raffinata tra:
- l’’ordine diretto di rilascio del DURC (ordine di facere all’INPS), ritenuto inammissibile in quanto lesivo del principio di legalità amministrativa;
- l’’accertamento interinale della sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del DURC, misura invece ritenuta compatibile con l’art. 19 CCII, purché temporalmente limitata e funzionale alla prosecuzione delle trattative.
Tale impostazione si pone in linea con l’orientamento espresso dal Tribunale di Milano (24 gennaio 2025) e da parte della giurisprudenza romana, contrapponendosi a letture più rigoristiche che negano ogni spazio alla tutela cautelare in presenza di irregolarità contributiva.
4. Fumus boni iuris e periculum in mora nella prospettiva sistematica
Quanto al periculum in mora, il Tribunale valorizza la natura del DURC quale requisito essenziale di accesso e permanenza sul mercato, specialmente nei settori ad alta regolazione e nei rapporti con la pubblica amministrazione. L’assenza del DURC, incidendo direttamente sui flussi di cassa, determina un pregiudizio grave e attuale alla continuità aziendale, idoneo a compromettere irrimediabilmente il buon esito delle trattative.
Sul piano del fumus boni iuris, la decisione si fonda su un elemento dirimente: la previsione, nel piano, del pagamento integrale del debito previdenziale, seppur in forma rateale. In tal modo, l’accertamento interinale non si traduce in una deroga sostanziale ai presupposti del DURC, ma in una tutela temporanea e proporzionata, coerente con la logica della composizione negoziata.
5. Continuità aziendale e interpretazione costituzionalmente orientata
Il Tribunale di Ivrea compie un ulteriore passo, affermando che un’interpretazione delle prassi amministrative tale da impedire sistematicamente il rilascio del DURC nelle procedure di composizione negoziata finirebbe per svuotare di contenuto l’istituto stesso, determinandone una sorta di abrogazione tacita. Ne discende l’esigenza di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, capace di bilanciare l’interesse pubblico alla riscossione dei contributi con quello, parimenti rilevante, alla salvaguardia della continuità aziendale e dell’occupazione.
6. Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento rappresenta un significativo tassello nel processo di definizione dei confini applicativi dell’art. 19 CCII. Essa contribuisce a rafforzare l’effettività della composizione negoziata, evitando che rigidità amministrative ne compromettano la funzione preventiva e risanatoria. Il riconoscimento dell’accertamento interinale dei presupposti per il rilascio del DURC, entro limiti temporali e funzionali ben definiti, si configura come soluzione equilibrata e sistemicamente coerente, destinata a incidere profondamente sulla prassi applicativa dell’istituto.