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Trib. Ivrea, 20 febbraio 2023, Pres. Bevilacqua, Est. Petronzi

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI – Possibilità di disporre la modalità di notifica degli avvisi ai creditori esteri a mezzo di posta elettronica ordinaria – Sussistenza.

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E’ possibile autorizzare, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., il debitore a procedere, per i creditori (italiani ed esteri) non aderenti all’accordo, e sprovvisti di PEC, alle notificazioni prescritte dall’art. 61, comma 2, lett. e) CCII, al fine di estendere la efficacia degli accordi a tali creditori non aderenti, attraverso l’invio di comunicazioni a mezzo posta elettronica ordinaria (con conferma di lettura), e solo in via subordinata, con le forme ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile e Convenzioni Internazionali o bilaterali vigenti.
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art. 61 CCII
art. 151 c.p.c.