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Trib. Genova, 7 novembre 2022, Est. Braccialini

SOVRAINDEBITAMENTO – Possibilità di autorizzare l’OCC all’accesso alle banche dati – Applicabilità anche alla fase stragiudiziale delle procedure disciplinate dal CCII – Sussistenza.

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Poiché nessuna disposizione del Codice della crisi dato con D.Lgs. n. 14/2019 (in particolare, si veda l’art. 389) ha abrogato l’art. 15 L. n. 3/2021, che disciplinava le modalità di accesso dei professionisti designati nelle vesti di gestori della crisi quali O.C.C. alle banche dati pubbliche e poiché lo stesso è assolutamente indispensabile al gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento, può essere concessa l’autorizzazione di cui al citato art. 15 in vista dell’accesso a dette procedure anche se assoggettabili alla disciplina del Codice della crisi.
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art. 15 L. n. 3/2012
art. 155 quinquies disp att. c.p.c.