Loading…

Trib. Genova, 20 ottobre 2023, Pres. Est. Braccialini

FALLIMENTO – Pretesa di credito prededucibile in quanto conseguente a ritenuto inadempimento contrattuale della curatela – Competenza del Tribunale fallimentare a conoscere la domanda – Sussistenza.

Visualizza il provvedimento
In relazione ad un giudizio di opposizione a stato passive in cui si discute dell’ammissione di un credito ritenuto prededucibile derivante dalla presunta inadempienza contrattuale in cui sarebbe incorsa la curatela, in base alle norme che disciplinano la prededuzione nella legge fallimentare, quali modificate con la riforma data con D.Lgs. n. 5 del 2006, rileva un espresso richiamo al Titolo V del R.D. 267 nel 1942 per quanto riguarda le modalità di accertamento anche di tale genere di crediti – vedi art. 111 bis - e tale rinvio positivo deve ritenersi ragione sufficiente per mantenere l’accertamento del debito anche di tale controversia nella sede fallientare.
In ordine alla sussistenza della competenza del tribunale fallimentare depone, fra il resto, l’attenta formulazione dell’art. 6 lett. d) CCII che chiarisce, ancor più che il precedente art. 111 L. fall., il collegamento cronologico e funzionale tra crediti originatisi dopo il fallimento e la procedura stessa. 

Massima a cura della Dott.ssa Anna Arlati
Riproduzione riservata

art. 6 CCII
art. 111 L. fall.