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Trib. Foggia, 1 luglio 2022. Est. Lacatena

FALLIMENTO - Revocatoria ordinaria azionata dal curatore - Revocabilità di una transazione conclusa dal locatario poi fallito con il locatore avente ad oggetto la riduzione del debito dei canoni scaduti poi pagati nella misura concordata - Ammissibilità - Fattispecie.

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Premesso che è revocabile un atto di transazione avente ad oggetto la riduzione del debito relativo a canoni di locazione scaduti in quanto solo i pagamenti di debiti scaduti non sono ammessi dall’art. 2901 c.c., l’elemento oggettivo è costituito dalla riduzione del patrimonio costituente garanzia dei creditori in conseguenza dell’esecuzione della transazione da parte del locatario poi fallito dopo poco tempo mentre la consapevolezza del danno arrecato ai creditori in capo al locatore può desumersi dai ripetuti inadempimenti da parte del locatario al pagamento dei canoni anche in seguito a precedenti analoghe transazioni.
Riproduzione riservata

art. 66 L. fall.
art. 2901 c.c.

POSTILLA

È revocabile l’atto di transazione tra la società in bonis e il locatore vittorioso nell’azione di sfratto?

di Luca D’Apollo, Avvocato in Foggia

12 Agosto 2022

Il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda revocatoria proposta ex art. 66 L. fall. e art. 2091 c.c. dal Fallimento e, per l’effetto ha dichiarato l’inefficacia della transazione tra la società in bonis e il locatore e ha condannato, in parti uguali e in solido tra loro, gli eredi del locatore, alla restituzione in favore del Fallimento, di € 55.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, oltre spese di lite e compenso d’avvocato.
La particolarità della fattispecie concerne il caso della revocabilità, ad opera del fallimento, dell’atto di transazione (avvenuto nei tre mesi precedenti la dichiarazione di fallimento), tra la società in bonis conduttrice dell’immobile in cui esercitava l’attività d’impresa ed il locatore dell’immobile, scaturito a seguito di azione di rilascio e sfratto ed azione esecutiva entrambe vinte dal locatore.
Le parti si accordano, con scrittura privata di transazione, per chiudere bonariamente la vertenza riconoscendo al locatore il 60 % del proprio credito.
Il fallimento contesta la scrittura privata di transazione ritenendole lesiva della par condicio creditorum per aver determinato l’azzeramento della garanzia patrimoniale della massa a tre mesi dal fallimento. Il locatore invece ritiene che l’atto non sia revocabile in quanto adempimento di debito scaduto e originante da canoni di locazione.
In ordine al requisito della conoscenza del pregiudizio (ossia la scientia damni e consilium fraudis) il Tribunale di Foggia ritiene che attestino lo stato di impotenza funzionale non transitoria della locataria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa, in termini di decozione i seguenti elementi:
1. il recidivo e lungamente prolungato inadempimento contrattuale della locataria, morosa nel pagamento del canone di locazione per più annualità
2. l’inadempimento alla prima transazione 2015;
3. i plurimi procedimenti di sfratto incardinati;
4. il mancato spontaneo rilascio degli immobili locati nonostante le ordinanze del Tribunale di Foggia;
5. l’attivazione della procedura esecutiva di rilascio.
Se lo stato di insolvenza (rilevante ai fini dell’art. 5 L. fall.) si individua nella incapacità del debitore di far fronte, coi mezzi e i tempi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte, non può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che il creditore si sia visto reiteratamente costretto ad agire anche esecutivamente per vedere soddisfatte le proprie ragioni.
Determinante, per il Tribunale di Capitanata, è la conoscibilità dello stato di decozione dell’azienda: l’accettazione da parte del locatore dell’importo di euro 55.000,00 a fronte di una debitoria complessiva della locataria superiore a euro 90.000,00 è condotta che di per sé non si spiega razionalmente se non nella consapevolezza da parte del locatore della situazione di decozione economica in cui versava la società in bonis.