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Trib. Avellino, 19 gennaio 2023, Est. Russolillo

APERTURE DEL CONCORDATO MINORE - Verifiche di ammissibilità della proposta - Contenuto - Atti di frode - Qualificazione.

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Ai fini dell’apertura della procedura di concordato minore il giudice deve compiere una verifica preliminare di ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 77 CCII, in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso da parte del debitore, all’assenza di condizioni di improcedibilità derivanti da precedenti esdebitazioni, alla completezza documentale e all’assenza di atti in frode, con la conseguenza che, in caso di manifesta insussistenza degli indicati presupposti, il ricorso è suscettibile di immediata reiezione.
Per frode ai creditori deve intendersi, nella procedura di concordato minore, sia l’omissione di informazioni rilevanti, l’occultamento di significative attività e passività, la dichiarazione di attività e passività insussistenti, sia il compimento di atti pregiudizievoli depauperativi del patrimonio suscettibili di impugnazione da parte dei creditori.
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art. 77 CCII
art. 78 CCII