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Saggio

Sul termine annuale di operatività della liquidazione giudiziale dalla data di cessazione dell’impresa (art. 33 CCII)*

Antonio Maria Leozappa, Aggregato di diritto commerciale nell’Università Niccolò Cusano

7 Aprile 2026

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Muovendo dall’inquadramento dell’innovazione introdotta dall’art. 33, comma 1, CCII, per cui la procedura di liquidazione giudiziale trova applicazione sino a un anno dal momento della cessazione dell’attività, l’A. affronta le implicazioni con riferimento alla situazione dell’imprenditore cessato e cancellato dal registro delle imprese, di quello ancora iscritto nonché dell’imprenditore che ha disatteso l’onere di pubblicità ex art. 2196 c.c.
Riproduzione riservata
1 . La questione
L’art. 33, comma 1, CCII dispone che la procedura di liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla “cessazione dell’attività” del debitore, se l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo[1]. 
A fronte del criterio sostanziale della cessazione dell’attività sembrerebbe, dunque, emergere una soluzione di continuità tra la previsione codicistica e la disciplina fallimentare posto che quest’ultima, all’art. 10, fa decorrere “dalla cancellazione dal registro delle imprese” il termine annuale per l’assoggettamento al regime concorsuale. Al contempo, va osservato che detto criterio formale risulta riproposto nel secondo comma dell’art. 33 CCII[2] con riferimento all’imprenditore che ha adempiuto all’onere di pubblicità ex art. 2196 c.c.[3].
Valorizzando la previsione del secondo comma, il confronto dottrinale tende a convenire sull’esigenza di inquadrare la disciplina ex art. 33 distinguendo i termini di assoggettamento alla liquidazione giudiziale a seconda che risulti o meno l’iscrizione camerale (attuale o passata): nel primo caso, ex comma 1, si ritiene l’operatività del criterio formale, assumendo che la cessazione dell’impresa coincida con la cancellazione dal registro delle imprese[4]; nel secondo, stante la mancata iscrizione, si presume la cessazione dell’impresa, alla luce di quanto previsto dal comma 2, dal momento “in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa”. Così ragionando, la portata della disciplina risulterebbe, sostanzialmente, riconducibile a quella della legge fallimentare[5]. 
Tuttavia, la constatazione per cui l’art. 10 L. fall. non contempla il criterio sostanziale previsto dal primo comma dell’art. 33 sollecita un supplemento di riflessione al fine di verificare, cercando di evitare le suggestioni derivanti dalla comparazione con la pregressa disciplina[6], l’effettiva portata della normativa, che riveste un ruolo centrale risultando destinata a contrassegnare i termini di operatività del regime concorsuale.
In quest’ottica, vale procedere alla definizione dell’ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione del primo e del secondo comma dell’art. 33 per, poi, approfondire il rapporto tra le due disposizioni in modo da indagare se e in che termini l’innovazione codicistica possa aprire a una differente ricostruzione della disciplina.
2 . L’ambito di applicazione del primo e del secondo comma dell’art. 33 CCII
La prima questione da focalizzare concerne la portata operativa del criterio sostanziale introdotto dal primo comma dell’art. 33, là dove prevede che il regime della liquidazione giudiziale trovi applicazione sino a un anno dalla “cessazione dell’attività”. 
Ora, nell’assumere a termine di riferimento, sotto il profilo soggettivo, il “debitore”, la disposizione non opera alcun distinguo e, dunque, è agevole dedurne che la relativa disciplina sia atta a comprendere le tre situazioni relative a: (i) l’imprenditore che ha cessato l’attività ma che rimane iscritto nel registro delle imprese; (ii) quello cessato e cancellato; (iii) l’imprenditore non iscritto che ha smesso di esercitare l’attività.
Venendo all’ambito applicativo del secondo comma, questo risulta, espressamente, circoscritto all’“imprenditore” e, dunque, può convenirsi che riguardi (almeno) due delle situazioni sopra evidenziate: quella dell’imprenditore cancellato (sub lett. ii), prevedendosi che la cessazione dell’impresa coincida con la cancellazione dal registro camerale[7]; e quella di chi non ha provveduto all’iscrizione (sub lett. iii), per il quale la cessazione si consolida con la relativa conoscenza da parte dei terzi. 
Invero, come anticipato, nella lettura operata in continuità con la normativa fallimentare, non si dubita che anche la situazione dell’imprenditore cessato ma non cancellato dal registro delle imprese (sub lett. i) sia soggetta alla disciplina del secondo comma dell’art. 33. Argomentando a contrario, dalla previsione per cui “la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese” si desume che la mantenuta iscrizione configuri un indice presuntivo, iuris et de iure, di esercizio dell’attività[8]
A tale riguardo, occorre, tuttavia, notare che il dettato testuale del secondo comma si apre a una ulteriore lettura. Ciò in quanto, a ben vedere, il dato formale della cancellazione camerale può venire in evidenzia sia sotto il profilo oggettivo, ossia con riferimento all’impresa, sia sotto quello soggettivo, avendo riguardo all’imprenditore. 
Nella prima prospettiva, che si pone in continuità con la disciplina ex art. 10 L. fall., il valore della disposizione si dispiega assumendo che la cessazione dell’impresa sia condizionata alla cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguente irrilevanza del dato fattuale della (eventuale) antecedente conclusione[9]
Nella seconda, invece, la cancellazione dell’imprenditore dal registro viene in considerazione quale presupposto ai fini della presunzione di coincidenza con la cessazione dell’attività. Tale opzione trova il suo antecedente, giuridico e ancor prima logico, nella previsione ex comma 1 secondo la quale il termine annuale di assoggettamento al regime concorsuale decorre dal momento della cessazione dell’impresa: da questa visuale la previsione per cui “la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese” andrebbe intesa nel senso che la presunzione opera se e quando ci sia la cancellazione e non già che in difetto di quest’ultima debba escludersi la rilevanza della cessazione dell’impresa. 
In questo ordine di idee, dovrebbe dedursi, in discontinuità con la tradizionale impostazione, l’estraneità della situazione dell’imprenditore cessato ma non cancellato dall’ambito applicativo del secondo comma dell’art. 33. 
Se si condividono tali considerazioni, diviene, allora, centrale l’inquadramento del rapporto tra i due commi dell’art. 33 al fine di verificare se o in che termini alla previsione della prima disposizione debba essere riconosciuto un ruolo paradigmatico ai fini della definizione dell’ambito operativo della seconda. 
3 . Il giudizio di comparazione tra il primo e il secondo comma dell’art. 33 CCII
Il dato da cui muovere è che, come già rilevato, il regime temporale della liquidazione giudiziale viene introdotto dal primo comma dell’art. 33 con riferimento al “debitore” senza ulteriori distinguo. Negli stessi termini è, altresì, regolato il criterio sostanziale della “cessazione dell’attività”, che rappresenta il momento fattuale da cui decorre il termine annuale. Con il che è dato assumere che la previsione venga in evidenza alla stregua di un principio di ordine generale. 
In tale direzione spinge anche la considerazione della disciplina introdotta dal secondo comma che, nel prevedere il duplice indice presuntivo circa il momento della cessazione dell’attività imprenditoriale, completa in coerenza il quadro normativo. A tutta evidenza, il primo e il secondo comma rispondono alla medesima logica e, svolgendo il giudizio di comparazione, quest’ultimo viene a connotarsi, rispetto a quello, per la specialità, individuandosi “la nota differenziale” nella rilevanza attribuita al registro delle imprese e, segnatamente, agli indici della cancellazione e della mancata iscrizione[10]
Ora, se si conviene che il giudizio di comparazione tra il primo e il secondo comma dell’art. 33 CCII conduca a un inquadramento in termini di norma generale-norma speciale è dato trarre alcune implicazioni in merito alla prospettiva con la quale focalizzare l’ambito operativo del secondo comma. 
Risultando il principio generale, ex comma 1, focalizzato sul criterio sostanziale della cessazione dell’attività, c’è da dubitare che, nel Codice della crisi, il dato della cancellazione dal registro camerale possa venire in evidenza quale condizione oggettiva per l’opponibilità della cessazione dell’attività di impresa. Così ragionando, infatti, detto indice risulterebbe affatto centrale, come dimostra il fatto che verrebbe a trovare applicazione sia all’imprenditore cancellato che a quello ancora iscritto. Un risultato, questo, che però appare affatto incompatibile con l’inquadramento cui perviene il giudizio di comparazione, traducendosi nella sua inversione: la portata operativa del primo comma dell’art. 33 ne risulterebbe, infatti, affatto svalutata in quanto il criterio sostanziale verrebbe a essere marginalizzato al solo caso dell’imprenditore non iscritto. 
Per converso, risulta affatto coerente con l’inquadramento del rapporto tra primo e secondo comma dell’art. 33 in termini di norma generale-norma speciale la lettura che vede nella cancellazione dal registro camerale un presupposto soggettivo: mentre l’operatività del criterio formale, ex comma 2, risulta circoscritta all’imprenditore cancellato, quella del criterio sostanziale, nella quale si esprime il principio generale ex comma 1, sarebbe destinata alla regolazione della situazione dell’imprenditore rimasto iscritto al registro camerale pur avendo cessato l’attività[11] nonché di quello che non risulta registrato. 
E’ inutile sottolineare la soluzione di continuità che, con questa opzione interpretativa, si viene a prospettare rispetto alla impostazione propria dell’art. 10 L. fall., ma la previsione del primo comma dell’art. 33 risulta affatto innovativa e richiede di essere interpretata nel contesto normativo nella quale è collocata, con ciò ponendo un’esigenza di raccordo tra il criterio sostanziale, ex comma 1, e quello criterio formale, ex comma 2, che non può essere elusa[12].
4 . Il regime dell’imprenditore cessato ma non cancellato
Al fine di definire, compiutamente, l’opzione interpretativa in esame occorre, a questo punto, valutare le implicazioni che ne derivano.
La prima riguarda le condizioni di assoggettamento al regime concorsuale dell’imprenditore che continua a essere iscritto al registro delle imprese pur avendo cessato la propria attività. In conformità del principio generale posto dal comma 1 dell’art. 33, è da ritenersi che il parametro di riferimento sia costituito dal dato fattuale della cessazione dell’impresa, da cui decorre il termine annuale.
In questo ordine di idee, l’opzione in considerazione viene a tradursi nel riconoscimento della facoltà per l’imprenditore cessato ma non cancellato di poter dimostrare l’effettivo momento della cessazione dell’impresa, così come consentito a quello non iscritto[13]. Con il che si viene a porre la questione del criterio distintivo alla luce del quale può trovare rilevanza il dato fattuale della cessazione, non registrandosi alcuna disposizione in merito.
La soluzione potrebbe essere quella di ritenere applicabile l’indice presuntivo posto dal secondo comma dell’art. 33 là dove, a proposito dell’imprenditore non iscritto, individua tale momento con la conoscenza da parte dei terzi. Ambedue le situazioni risultano, infatti, regolate sulla base del criterio sostanziale ex comma 1.
Da questo punto di vista, al fine di circostanziare tale presunzione, vale richiamare il dibattito che ha sollevato, anche avendo riguardo all’art. 10 L. fall., nella giurisprudenza teorica e pratica.
In un primo indirizzo è stata prospettata la possibilità di ritenere adeguata la mera “conoscibilità” dell’intervenuta cessazione dell’attività imprenditoriale[14] ma, trattandosi di un imprenditore che continua a essere iscritto nel registro delle imprese, a tale tesi osta il valore pubblicitario che connota l’iscrizione camerale, che, ancorché con efficacia meramente dichiarativa, è funzionale alla certezza dei rapporti giuridici a tutela dell’affidamento dei terzi[15].
In un secondo indirizzo viene, per converso, posta l’esigenza della effettiva conoscenza, discutendosi se sia sufficiente per almeno uno dei creditori[16] ovvero se debba essere dimostrata con riferimento a tutto il ceto creditorio[17]. Anche qui non può essere ignorata la persistente iscrizione camerale e, dunque, l’interpretazione più rigorosa appare preferibile.
Ora, nella lettura dell’art. 33 in continuità con l’art. 10 L. fall., il dato formale della cancellazione dal registro delle imprese viene considerato un “favor per i creditori che, se diligenti, possono venire tempestivamente a conoscenza dell’evento consultando il registro delle imprese”[18]. È evidente che, nel momento in cui si accede alla interpretazione più rigorosa, tale favor non solo non risulterebbe pregiudicato, ma ne sarebbe, ulteriormente, rafforzato posto che i creditori dovrebbero essere, individualmente, edotti della cessazione dell’attività, a prescindere, dunque, dalla diligenza personale nel consultare il registro camerale.
Un’ultima notazione. Dalle considerazioni sin qui svolte emerge come l’applicazione del criterio sostanziale della cessazione dell’attività alla situazione dell’imprenditore iscritto consenta di superare il trattamento, ingiustificatamente, discriminatorio che, nella lettura in continuità con l’art. 10 L. fall., risulta dalla comparazione con il regime di opponibilità riservato all’imprenditore non iscritto.
A tale categoria - a cui, giova ricordare, sono riconducibili anche fenomeni societari, come quello della società irregolare, di fatto, occulta che possono avere rilevanti dimensioni[19] - è consentito, per sottrarsi ai rigori del regime concorsuale, di opporre il momento effettivo della cessazione della impresa. Tale facoltà viene, per converso, disconosciuta all’imprenditore iscritto, che viene, così, a essere penalizzato dall’aver assolto all’onere ex art. 2196 c.c. Un risultato, questo, che appare ingiustificatamente discriminatorio ove si tenga presente la piena tutela dell’affidamento del ceto creditorio che sarebbe, comunque, assicurata dalla subordinazione dell’opponibilità del momento della cessazione dell’attività alla dimostrazione dell’effettiva conoscenza da parte di tutti i creditori[20].
5 . Conclusioni
Dalle considerazioni sopra svolte emerge la possibilità di prospettare una ricostruzione della disciplina del primo e secondo comma dell’art. 33 in discontinuità rispetto a quella propria dell’art. 10 L. fall. 
In tale direzione muove la previsione innovativa del primo comma dell’art. 33 che, ai fini del termine annuale di assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale, assume a riferimento il criterio sostanziale della cessazione dell’attività. Dal giudizio di comparazione tra il primo e il secondo comma risulta come la previsione del primo configuri un principio di ordine generale, destinato a orientare l’ambito applicativo del secondo. 
Il secondo comma prevede che la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese. Ove letta in coerenza con il principio generale ex comma 1, la cancellazione va intesa quale presupposto soggettivo di applicazione della norma, con la conseguente estraneità dal suo ambito operativo dell’imprenditore cessato ma non cancellato. 
La condizione di quest’ultimo è destinata a essere regolata in conformità del principio generale, ex comma 1, e dunque con il riconoscimento della facoltà di opporre il termine annuale dal momento della cessazione dell’attività di impresa. Tale opzione interpretativa consente, peraltro, di superare il trattamento discriminatorio che emerge nella diversa e tradizionale impostazione, basata sull’assoggettamento al criterio formale della cancellazione dal registro camerale, che riserva tale facoltà al solo imprenditore che ha disatteso l’onere di iscrizione ex art. 2196 c.c.
In questo ordine di idee, ai fini della definizione del momento di cessazione dell’impresa, è dato fare riferimento all’indice che presidia il regime dell’opponibilità, previsto sempre dal secondo comma, per l’imprenditore non iscritto, operando anche per quest’ultimo il criterio sostanziale della cessazione dell’impresa.
Tale indice è dato dalla conoscenza da parte dei terzi e tra i diversi indirizzi interpretativi, che oscillano tra la sufficienza della mera conoscibilità e l’esigenza dell’effettiva conoscenza da parte di almeno un creditore o dell’intero ceto, è preferibile quella più rigorosa, stante il valore pubblicitario a tutela dell’affidamento dei terzi che connota l’iscrizione nel registro camerale. Ciò tanto più che tale soluzione è in grado di assicurare la massima protezione dei creditori posto che dovrebbero essere, individualmente, edotti della cessazione dell’impresa.

Note:

[1] 
L’art. 33 CCII trova applicazione anche nei confronti della liquidazione controllata.
[2] 
Nel prosieguo, gli articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza saranno citati senza indicazione della fonte.
[3] 
Sul dibattitto circa il criterio identificativo del dies a quo si veda M. Perrino, sub art. 33, in (a cura di P. Valensise-G. Di Cecco-D. Spagnuolo) Il Codice della crisi, Torino, 2024, p. 247 che, condivisibilmente, opta per quello in cui è stata annotata la cancellazione, più che per la data di presentazione della richiesta, in quanto in grado di tutelare l’affidamento dei terzi.
[4] 
Cfr. A. Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2023, p. 124; M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa, s.d. (2023), (Piacenza), p. 57; F. Di Marzio, Diritto dell’insolvenza, Milano, 2023, p. 339; M. Perrino, op. cit., p. 247.
[5] 
In tal senso, cfr. M. Fabiani, op. cit., p. 57.
[6] 
In questa prospettiva, cfr. F. Di Marzio, op. cit., p. 16: “la situazione incerta e deludente in cui versa il diritto codicistico offre a tutti un’ottima occasione per una riflessione seria sui fondamenti del diritto dell’insolvenza; e cioè per una riflessione su tutto ciò che diamo per scontato e di cui di solito non ci occupiamo: e che perciò è spesso destinato a essere trascurato e a cadere nella dimenticanza”.
[7] 
Ai sensi dell’art. 33, comma 3, in caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio è dato al creditore e al pubblico ministero di dimostrare il momento effettivo di cessazione dell’impresa. Al riguardo, è stato condivisibilmente osservato che “nel primo caso, la cancellazione opera come presunzione relativa di cessazione dell’attività, nel senso che si può provare in ogni modo che la disorganizzazione, divenuta ormai irreversibile, dei fattori produttivi – momento a partire dal quale deve considerarsi cessata l’attività di impresa – sia effettivamente avvenuta in un momento diverso rispetto alla cancellazione; nel secondo, invece, tale prova potrà essere fornita soltanto se la cancellazione dal registro delle imprese non abbia avuto luogo volontariamente, bensì d’ufficio (…), sì da potersi affermare che rispetto agli imprenditori collettivi la cancellazione dal registro delle imprese opera come presunzione assoluta di cessazione dell’attività” (A. Nigro-D. Vattermoli, op. cit., p. 124. Corsivo degli Aa.).
[8] 
Cfr. F. Di Marzio, op. cit., p. 339; M. Perrino, op. cit., p. 244.
[9] 
Cfr. M. Perrino, op. cit., p. 247 secondo il quale “la cancellazione dal registro delle imprese integra, qui, piuttosto, una presunzione legale di cessazione, che non soltanto consente, bensì impone di prescindere dal dato empirico della effettiva cessazione della sua reale cognizione da parte dei terzi, senza possibilità di richiamo ai consueti moduli giuridici della dichiaratività”. Cfr., altresì, A. Nigro-D. Vattermoli, op. cit., p. 124; M. Fabiani, op. cit., p. 57; F. Di Marzio, op. cit., p. 339.
[10] 
Il giudizio di comparazione viene, qui, svolto seguendo l’insegnamento che distingue tra l’attributo della specialità e quello della eccezionalità in ragione della considerazione per cui “mentre la norma speciale svolge la logica interna alla norma generale ed aggiunge un effetto ulteriore, la norma eccezionale rompe la logica della norma regolare e introduce una propria e diversa logica” (N. Irti, L’età della decodificazione, Milano, 1999, p. 57). 
[11] 
Contra, cfr. M. Perrino, op. cit., p. 246 che se, da un canto, riconosce il comma 1 quale “regola base”, dall’altro ritiene che la disciplina di riferimento sia data dal comma 2.
[12] 
Per le implicazioni di tale opzione interpretativa con riferimento alla rilevanza dell’esercizio imprenditoriale, ex art. 1 CCII, ai fini dell’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale mi permetto di rinviare a A. M. Leozappa, Sul requisito dell’esercizio dell’impresa ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, in Riv. dir. comm., 2025, I, p. 289.
[13] 
Contra, espressamente, cfr. M. Perrino, op. cit., p. 247. 
[14] 
Cfr. M. Perrino, op. cit., 249 che sottolinea l’esigenza di “stabilire di quali «terzi» si tratti, se gli istanti l’apertura della liquidazione giudiziale a carico dell’imprenditore cessato, come sembra preferibile, o piuttosto la generalità dei terzi, rispetto ai quali sarebbe ardua la prova che «ne hanno avuto conoscenza», a meno di non ritenere a tal fine sufficiente una qualsiasi prova di esteriorizzazione della cessazione e della sua mera conoscibilità (piuttosto che «conoscenza»)”.
[15] 
Cfr., per tutti, C. Ibba, Il fallimento dell’impresa cessata, in Riv. soc., 2008, p. 949.
[16] 
Cfr. S. Pacchi, Procedure di accesso a uno strumento di regolamentazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza: giurisdizione, competenza, cessazione dell’attività, in S. Pacchi-S. Ambrosini, Diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2023, p. 130.
[17] 
Cfr. App. Venezia, 24 agosto 2020, n. 2023, che, a proposito degli enti non societari che esercitano una attività imprenditoriale non via prevalente, ha escluso valore alla cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo (REA) istituito presso l’Ufficio del Registro delle imprese ex art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (“Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile”) ritenendo necessari una apposita comunicazione a tutti i creditori.
[18] 
Così. M. Fabiani, op. cit., p. 57.
[19] 
In tema, si veda A. Bassi, Le società non iscritte nel registro delle imprese tra legge fallimentare e Codice civile, in Giur. comm,, 2022, I, p. 367.
[20] 
Contra, cfr. M. Fabiani, op. cit., p. 58 secondo il quale “la prova giova solo al creditore (o al pubblico ministero) il quale voglia dimostrare che in verità l’attività era proseguita, mentre non può avvalersene il debitore dimostrando di aver cessato l’attività sin da epoca precedente alla cancellazione”.

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