I provvedimenti di merito oggetto di disamina prospettano un’interpretazione estensiva della norma, concedendo entrambi la proroga ex art. 9, comma 4, D.L. 23/2020 nel quadro di procedure di concordato preventivo in bianco introdotte in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione emergenziale.
Viene in evidenza, altresì, un altro elemento in comune: l’importanza riservata alla specifica valutazione degli elementi giustificativi addotti a sostegno della richiesta di fruizione della proroga ulteriore di novanta giorni.
L’art. 9, comma 4, D.L. 23/2020 richiede espressamente che nell’istanza si indichino “gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, quindi, il tribunale, “acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi”. Non è quindi sufficiente, in virtù del chiaro disposto normativo, che, nell’invocare l’applicazione del “bonus temporale”, il debitore indichi genericamente il cambiamento dello scenario del mercato in cui si ritrova ad operare a causa del Covid-19. Per converso, è necessario che egli individui gli elementi di dettaglio che ne hanno modificato – magari fino a sovvertirle – le relazioni economiche, ne hanno alterato i flussi finanziari, ne hanno minato le concrete possibilità di adempimento delle obbligazioni correnti. Si tratta di veicolare all’attenzione del giudice, in altri termini, ogni circostanza specifica che nel proiettare un riflettore sulla realtà dell’impresa, valga a giustificare come funzionale alla salvezza di essa la concessione di un ulteriore spazio cronologico di comprensione della crisi. Il termine deve mostrarsi idoneo a dar “fiato” alla prospettiva concordataria, in aggiunta al termine originario e già prorogato.
La concessione, pertanto, passa inevitabilmente attraverso una valutazione accurata da parte degli organi della procedura in ordine all’effettiva esigenza di proroga, potendo il tribunale anche diversamente calibrare il termine da concedere (“sino a novanta giorni”) [10]. La cautela e la ponderazione si giustificano anche sulla scorta della considerazione per cui lo stato di crisi in cui versa un imprenditore che accede alla procedura concorsuale può non dipendere esclusivamente dalle restrizioni anti-Covid, il che implica che debba rigorosamente dimostrarsi il nesso causale tra queste ultime e lo stato di squilibrio economico che si intende contrastare e che deve suggerire come ragionevole un supplemento di riflessione e di elaborazione strategica.
In particolare, la decisione assunta dal collegio meneghino si basa espressamente sulla valutazione della prova fornita dalla società debitrice sulla correlazione tra l’emergenza sanitaria e la sua incidenza negativa sul perfezionamento delle attività propedeutiche al raggiungimento di accordi con i creditori e, quindi, sulla preparazione del piano concordatario. Ancorché verosimile, infatti, che le relazioni commerciali abbiano subìto un’importante battuta d’arresto, affinché siano rilevanti per la concessione della proroga “speciale” devono essere documentalmente comprovate le specifiche ricadute verificatesi in concreto.
Dal provvedimento mantovano emerge, d’altro canto, con il riferimento alle “interlocuzioni MISE/Invitalia”, come l’epidemia abbia rallentato le dinamiche anche della pubblica amministrazione, in quanto la necessità di focalizzare l’attenzione sui problemi economici causati dal Covid-19 ha, da un lato, tardato l’emanazione di provvedimenti già messi in cantiere ma non ancora ultimati e, dall’altro, ingenerato la necessità di predisporre misure urgenti al fine di arginare l’emergenza economica ed, allo stesso tempo, di incentivare la ripresa del mercato [11].
Inoltre, il comma 4 del cit art. 9 aggiunge che rimane ferma l’applicazione dei commi 7 e 8 dell’art. 161 L. fall.. A tal proposito, giova ricordare che prima dell’intervento del D. L. 23/2020, si erano registrati dubbi interpretativi circa l’operatività della sospensione dei termini processuali rispetto agli obblighi informativi posti in capo al debitore dall’art. 161, comma 8, L. fall. ma, a seguito della specificazione sulla loro applicazione, ne appare evidente il superamento (art. 9, comma 4, ultimo periodo, D. L. 23/2020) [12].
Pertanto, l’organo giudicante, al fine di valutare se le dinamiche conseguenti alla pandemia hanno effettivamente influenzato negativamente l’attività volta alla predisposizione della proposta e del piano concordatario, ha a disposizione non solo quanto espressamente indicato nell’istanza, ma anche quanto risultante dalle periodiche informative depositate ex art. 161, comma 8, L. fall.: solo in presenza di un costante monitoraggio circa l’attività posta in essere, le diverse necessità intervenute e le reazioni del debitore a fronte del più generale contesto emergenziale, il tribunale potrà valutare la meritevolezza dell’istanza [13].
Profilo differente può essere quello attinente al contenuto degli obblighi informativi. A seconda della tipologia di attività, produttiva o commerciale, svolta e dell’intendimento dell’imprenditore (liquidatorio piuttosto che in continuità), le informazioni fornite al tribunale possono essere diversamente tarate, con conseguente flessibilità di valutazione da parte degli stessi organi della procedura [14].
In particolare, in ipotesi di concordato liquidatorio con cessione dei beni, il debitore può limitarsi a fotografare la situazione corrente, ossia a mostrare di non aver più svolto alcuna attività, essendo sufficiente l’allegazione degli estratti di conto corrente ovvero delle movimentazioni del periodo, al fine di evidenziare la stasi in cui si trova.
Discorso diverso e di maggiore interesse riguarda il caso del debitore che intenda proporre un concordato preventivo in continuità: egli dovrà rendere conto circa l’impatto che la situazione emergenziale sta dispiegando sulla sua specifica attività, in quanto non è scontato che la stessa abbia dovuto fermarsi o risentire dell’arresto del mercato, magari operando di un settore rimasto piuttosto uguale a se stesso.
Pertanto, qualora l’imprenditore intenda continuare direttamente lo svolgimento dell’attività aziendale, sarà opportuno informare circa l’andamento della stessa, la possibilità di avere comunque un supporto amministrativo per la gestione ordinaria o l’eventuale necessità di porre in essere delle attività di straordinaria amministrazione, per le quali è sempre e comunque necessaria la previa autorizzazione del tribunale.
Ma anche nei casi di continuità indiretta spetterà al debitore informare gli organi della procedura circa l’andamento della gestione dell’affittuaria e, soprattutto, circa il corretto e puntuale pagamento dei canoni di affitto o qualsivoglia ulteriore utile informazione.
Aspetto, quello degli obblighi informativi, preso esplicitamente in considerazione dai giudici milanesi che, a seguito della concessione della proroga, specificano che durante tale periodo permangono gli obblighi originariamente già disposti, riservandosi di disporre l’immediata abbreviazione del termine qualora dovesse emergere che l’attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano concordatario.