Poteri di approvazione dell’accordo preventivo da parte del Giudice fallimentare nel diritto argentino
Mauricio Boretto, Professore titolare della cattedra di diritto fallimentare presso l'Università Nazionale di Cuyo (Argentina)
3 Maggio 2024
Cambia dimensione testo
Sommario:
I . Introduzione. classi di concorsi: prevenzione e liquidazioni
II . Poteri di approvazione dell’accordo preventivo da parte del giudice fallimentare
b . Proposta di categorizzazione dei creditori (art. 41 L.C.Q.)
d . La proposta di accordo. Contenuto. Requisiti
e . Approvazione della proposta per i creditori chirografari (artt. 45, 46 e 52 L.C.Q.)
f . Contestazione della proposta di accordo
g . Non approvazione della proposta. Il "cram-down" o salvataggio da parte di terzi (art. 48 L.C.Q.)
h.2 . Effetti dell'omologazione
i . Vicissitudini dell'accordo preventivo omologato
i.1 . Inadempimento (art. 56, seconda parte)
(i) il concorso preventivo (procedura concorsuale preventiva): consiste in un regime stabilito a beneficio del debitore, in quanto gli consente di continuare a gestire il suo patrimonio, svolgendo la sua attività abituale, sotto la sorveglianza del curatore; dandogli la possibilità di giungere ad un accordo con i suoi creditori che gli consenta di invertire la situazione di crisi che sta attraversando. Si tratta quindi di evitare il fallimento. Orbene, se il debitore fallisce in quanto non ha ottenuto le conformità dei creditori alla proposta di accordo preventivo da lui formulata o, una volta ottenuto ciò, non è stato in grado di rispettare l'accordo, il concordato preventivo si trasforma in fallimento.
(II) Il fallimento (procedura fallimentare liquidativa): è la procedura fallimentare rivolta a liquidare tutti i beni del debitore per pagare, con il loro profitto, tutti i debiti secondo i diritti, le categorie e i privilegi di cui i creditori sono titolari. Causa lo spossessamento del debitore, che perde l'amministrazione del suo patrimonio; inoltre, cessa l'attività imprenditoriale per procedere alla liquidazione dei beni.
In ogni caso, i soggetti, il bilancio, e alcuni principi, funzionari e regole procedurali, sono comuni al concorso preventivo ed al fallimento. La cessazione dei pagamenti è quindi la premessa necessaria per il concorso preventivo e il fallimento. Le stesse persone umana e giuridiche che possono chiedere il concorso preventivo possono essere dichiarate fallite; il curatore è il funzionario che agisce sia nel concorso preventivo che nel fallimento, ecc.
Detto questo, se il debitore ha la intenzione di proporre accordi differenziati[4] per le diverse classi di creditori, può presentare al curatore e al tribunale una proposta fondata e ragionevole di raggruppamento e classificazione dei creditori verificati e dichiarati ammissibili.
La proposta di classificazione ha lo scopo di facilitare la soluzione preventiva, adattando l'adeguamento alle esigenze e alle caratteristiche delle diverse classi di creditori.
Infatti, in linea di massima, il debitore deve accordare parità di trattamento ai suoi creditori chirografari (pars conditio creditorum) e non può proporre di pagare in modo diverso a ciascun creditore (ad esempio, non può promettere di pagare il 60% al suo ex dipendente Giovanni e il 40% al suo ex dipendente Pietro). Tuttavia, può classificare i suoi creditori in modo ragionevole, tenendo conto delle caratteristiche particolari di ciascun gruppo di creditori, nel qual caso può riservare un trattamento diverso alle diverse categorie. Ad es. può proporre di pagare i creditori del settore finanziario in 5 anni e ai fornitori di merci in 4 anni.
La categorizzazione può essere effettuata tenendo conto diversi criteri; ciò che conta è che tali criteri siano "ragionevoli" e non siano utilizzati per manipolare i creditori più importanti nel passivo di insolvenza del debitore e quindi neutralizzare il suo voto; alcuni di questi criteri sono illustrati qui di seguito a titolo puramente esemplificativo:
- importi dei crediti (crediti inferiori o superiori a tale somma);
- natura delle prestazioni (crediti in contanti o non monetari in origine o crediti in moneta a corso legale o in valuta estera);
- privilegi di accesso al credito (creditori privilegiati speciali, creditori privilegiati generali e creditori chirografari);
- qualsiasi altro elemento ragionevole (crediti di origine finanziaria e crediti di origine commerciale).
Data la classificazione, il debitore può offrire proposte differenziate di accordo preventivo. All'interno della stessa classe non si possono mescolare creditori di diversa graduazione (alcuni chirografari con alcuni privilegiati in una classe ed altri chirografari con diversi privilegiati in un'altra). È invece possibile raggruppare diversi chirografari secondo un criterio di classificazione omogeneo per formare le rispettive classi di chirografari. È inoltre possibile raggruppare diverse categorie e classi di privilegiati in base alla loro natura o origine comune: creditori privilegiati speciali, creditori privilegiati generali fiscali, creditori con diritti reali di garanzia su alcuni beni del debitore, ecc. Alla fine, il giudice emette la decisione fissando definitivamente le categorie e i creditori che vi rientrano (art. 42 L.C.Q.).
In conclusione, il debitore deve presentare una proposta per i suoi creditori chirografari, ma ha l'opzione di categorizzare; cioè, la categorizzazione dei creditori è facoltativa. In altri termini, per evitare il fallimento, il debitore deve presentare una proposta di accordo preventivo ai creditori chirografari (categorizzati o meno) conformemente agli articoli 45, 46 e 47 L.C.Q.
Tale periodo dura 90 giorni lavorativi giudiziari e può essere esteso, in funzione del numero dei creditori e delle categorie, fino ad altri 30 giorni, a discrezione del giudice.
La proposta deve essere resa pubblica e presentata nel fascicolo giudiziario della procedura di insolvenza almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di esclusiva. L'omissione di presentarla causa il fallimento del debitore.
Per esempio, i Sigg. "A", "B" e "C" sono creditori chirografari del debitore e questo deve $ 100 a ciascuno di loro. La proposta di accordo preventivo che il debitore potrebbe indirizzargli potrebbe avere queste varianti:
- il pagamento della totalità del credito accertato, in quattro rate annue, ciascuna rappresentativa del 25 % del debito verificato, con il 8 % di interesse annuo, con scadenza la prima all'anno di approvazione dell'accordo preventivo, o
- il pagamento del 40 % del credito accertato (ossia il 60 % di toglie) all'anno successivo al periodo di esclusiva, senza interessi; o
- pagamento del 60% del credito verificato (sottratto del 40%), in quattro rate annue, uguali e consecutive, a tasso LIBOR, con scadenza la prima a due anni dall'omologazione dell'accordo.
Essendo un atto giuridico, la proposta di accordo deve soddisfare alcuni requisiti (art. 43 L.C.Q.) che non possono essere elusi, pena la non omologazione da parte del giudice (art. 52 L.C.Q.):
(A) non deve essere contraria al diritto, all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume. La riforma operata per la legge 25.589 all'art. 52 LCQ ha eliminato il limite massimo di prelievo del 60 % sul pagamento dei crediti chirografari previsto dalla legge precedente; in ogni caso, dispone che "...In nessun caso il giudice approverà una proposta abusiva o in frode della legge...". Per es. , un giudice potrebbe considerare abusivo (art. 10 Codice Civile e Commerciale, CCyC) una proposta di accordo di pagamento del 10 % con una toglie del 90 % e un'attesa di 10 anni a conteggiare dall'omologazione giudiziaria, in dieci quote uguali, annuali e consecutive senza interessi. Una proposta di tale tenore praticamente scioglie il passivo a danno dei creditori (sentenza 4/9/2001, Sala C, Cámara Nacional de Comercio, Buenos Aires (Argentina), in re Línea Vanguard SA s/ Concorso preventivo, rivista argentina EL Derecho -ED- 197-206[5]).
(B) Deve contenere clausole uguali per i creditori all'interno di ciascuna categoria e le proposte possono differire tra categorie.
(C) Non può consistere in una prestazione che dipende dalla volontà del debitore (proibita dall'art. 344 del CCyC). Ad esempio, non potrebbe proporre di pagare il 100% solo se lo volessi.
Ai fini dell'approvazione della proposta, il capitale da prendere in considerazione è costituito dai seguenti creditori, a seconda della sorte che hanno subito al momento della pronuncia della sentenza di accertamento dell'art. 36 L.C.Q.[6]:
- crediti chirografari verificati e dichiarati ammissibili,
-privilegiati che hanno rinunciato al privilegio (per questo sono diventati chirografari), e
- coloro che hanno insinuato di essere privilegiati, il privilegio è stato loro rifiutato, sono rimasti chirografari e non hanno promosso l'incidente di revisione per ottenere il privilegio (art. 37 L.C.Q.).
Si possono distinguere due situazioni, a seconda che il debitore abbia o meno classificato i creditori chirografari:
(a) Non classificato: il debitore deve presentare al fascicolo giudiziario copia della proposta e conformità accreditata mediante dichiarazione scritta con firma autenticata da uno scrivano pubblico, autorità giudiziaria o amministrativa, della maggioranza assoluta (più della metà del totale) dei creditori chirografari che rappresentano i due terzi del capitale computabile.
(b) Sì classificato, si deve distinguere tra due casi:
– Il debitore ha ottenuto la maggioranza assoluta dei creditori chirografari che rappresentano i due terzi del capitale computabile in ciascuna delle classi in cui li ha raggruppati. Occorre precisare che non è ammissibile compensare il deficit della maggior parte dei creditori con l'eccedenza della maggioranza di capitale tra le categorie; né, i disavanzi all'interno di una classe, possono essere compensati con le eccedenze ottenuto in un'altra.
– Il debitore non ha ottenuto l'accordo della maggioranza assoluta dei creditori chirografari che rappresentano i due terzi del capitale computabile in ciascuna delle classi; tuttavia, conforme all'art. 52 la proposta di accordo è considerata approvata (e quindi il giudice può approvarla e imporla a tutti i creditori chirografari, anche a quelli che non hanno espresso il loro accordo alla proposta acconsentita), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
A) la proposta è stata approvata da almeno una delle categorie di creditori chirografari
(B) Conformità di almeno tre quarti del totale del capitale chirografario computabile
(C) Non si discrimina contro le categorie dissidenti. Sono le categorie dissidenti che hanno votato contro la proposta. Si discrimina quando si impedisce ai creditori di scegliere, dopo l'approvazione giudiziaria dell'accordo, la proposta o una delle proposte concordate con la categoria o le categorie che le hanno espressamente approvate. In mancanza di una scelta esplicita, i creditori dissenzienti non riceveranno mai un pagamento o un valore inferiore al concordato migliore fissato con la categoria o con una delle categorie che hanno espresso il loro consenso alla proposta
(D) Il pagamento derivante dall'accordo imposto equivale ad un dividendo non inferiore a quello che i creditori dissenzienti otterrebbero in caso di fallimento.
Esempi: supponiamo che il debitore abbia classificato i creditori chirografari in tre classi, facendo loro una proposta di pagamento diversa. Le categorie di creditori sono le seguenti: (I) commerciali, (II) finanziarie e (III) fiscali. Ottiene le conformità della maggioranza assoluta dei creditori chirografari che rappresentano i due terzi del capitale computabile soltanto nella categoria dei fiscali. Essa non riunisce tali maggioranze nelle altre due categorie (commerciali e finanziarie). Tuttavia, prendendo il totale del capitale chirografario computabile (senza considerare le categorie, o come se esistesse una sola categoria), il debitore ottiene conformità dei creditori che rappresentano i tre quarti del totale del capitale chirografario (compresi quelli fiscali, commerciali e finanziari). Affinché l'offerente ottenga l'omologazione giudiziaria dell'accordo ed eviti il fallimento è necessario, inoltre, che i creditori chirografari dissidenti (commerciali e finanziari, che non hanno votato a favore della proposta di accordo rivolta alla loro categoria) non siano impediti, dopo la pronuncia della sentenza di omologazione relativa alla proposta di accordo diretta alla categoria di creditori che l'ha approvata (creditori fiscali), di scegliere e di avvalersi di quest'ultima. Se non scelgono espressamente, il debitore non può punirli facendo loro una proposta residuale attraverso la quale riscuotono meno di quanto i creditori fiscali avrebbero incassato. Essa non può neppure imporre loro una proposta in base alla quale riscuotono un importo inferiore a quello che riscuoterebbero in caso di fallimento del debitore.
Entro cinque giorni dalla notifica di tale decisione, i creditori aventi diritto di voto (i creditori verificati e dichiarati ammissibili) e i creditori che hanno dedotto una domanda di verifica tardiva per la mancata presentazione, o incidente di revisione in quanto i suoi crediti chirografari non sono stati ammessi, possono contestare la proposta di accordo. La contestazione può fondarsi unicamente sulle seguenti cause:
(a) errore nel conteggio della maggioranza necessaria.
(b) mancanza di rappresentanza dei creditori che concorrono a formare la maggioranza nelle categorie create dal debitore e approvate per via giudiziaria (perché, in definitiva, in questo caso, il debitore non ha raggiunto la maggioranza di legge a causa di difetti nella persona della quale il creditore ha espresso il proprio accordo).
(c) esagerazione fraudolenta del passivo,
(d) occultamento o esagerazione fraudolenta del bene,
(e) inosservanza di forme essenziali per la conclusione dell'accordo [g.: difetti nelle conformità presentate dai creditori (ad esempio, non sono state certificate le firme notarili), si è omessa la pubblicazione degli editti comunicando l'apertura del bando, ecc.].
Anche se non sono menzionate nell'art. 50 L.C.Q., sono anche causali di contestazione della proposta “l’abuso di diritto" e la "frode alla legge" menzionate nell'art. 52 L.C.Q.
Dopo la contestazione, se il giudice lo ritiene opportuno, deve dichiarare il fallimento. In caso contrario, deve respingerla e approvare la proposta di accordo (art. 51 L.C.Q.).
(a) Casi che autorizzano il salvataggio da parte di terzi.
Questa via è attivata quando: (I) scaduto il periodo di esclusiva, il debitore non ha ottenuto le conformità previste per l'accordo preventivo, o (II) le maggioranze sono state ottenute dal debitore, ma il giudice ha ammesso una contestazione formulata contro la proposta di accordo, non ancora omologata giudizialmente (cfr.: occultamento di attivo, esagerazione di passivo, ecc.; art. 50 L.C.Q.).
(b) Persone che possono usufruire di questo provvedimento.
Le persone che si possono beneficiare con l'utilizzo di questo istituto sono: le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le cooperative e le società di cui lo Stato (Nazionale, Provinciale o Comunale) ne fa parte. Non è ammissibile nei concorsi preventivi delle persone umane, né in quelli di altre persone giuridiche che non siano quelle espressamente previste dalla legge 24.522 (ad esempio, una società collettiva, una società informale, ecc.).
(c) Procedura.
La procedura è disciplinata dalle seguenti regole: il giudice dispone l'apertura di un registro per cinque giorni per la presentazione dei creditori o di terzi interessati (non creditori) all'acquisto delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale della società oggetto della procedura.
- se nessuno si è presentato né si è iscritto, il fallimento viene dichiarato.
- se vi sono terzi iscritti, il giudice designa un valutatore (art. 262 L.C.Q.), che stabilirà il valore reale di mercato dell'impresa (in funzione del patrimonio netto della società soggetta a fallimento). A tal fine, redige una composizione aggiornata e dettagliata dell' attivo, con valutazione dei probabili valori di realizzazione di ciascun settore, compresi i beni immateriali, e pondera: (I) gli aumenti, le diminuzioni e le modifiche sostanziali delle attività; (II) l’ impatto delle passività successive al fallimento; (III) le cause dello squilibrio economico del debitore.
Sulla base di tali elementi (in particolare della valutazione formulata dallo stimatore), il giudice procede a fissare il valore delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale della società oggetto dell'insolvenza.
Se un terzo (che può essere un creditore o no) si presenta, si apre un termine per gestire la conformità dei creditori della società oggetto della procedura. Inoltre, e solo in caso di iscrizione di un terzo, il debitore riacquista la possibilità di chiedere l'adesione alla sua precedente proposta o alla nuova proposta formulata, negli stessi termini, in concorrenza con gli altri offerenti senza alcuna preferenza. Entro 20 giorni dalla fissazione giudiziaria del valore delle quote o delle azioni che rappresentano il capitale sociale della società fallimentare, gli interessati (e anche il debitore) devono ottenere l'accordo dei creditori. I creditori verificati e dichiarati ammissibili possono votare la proposta di più di una parte interessata e/o quella del debitore.
Essi applicano le stesse maggioranze e condizioni di modo che per l'accordo preventivo del periodo di esclusiva.
Il terzo iscritto che presenta per primo le conformità ha diritto all'attribuzione delle azioni o quote, tenendo conto del valore che è stato loro assegnato in via giurisdizionale.
I terzi iscritti, a condizione che ottengano l'approvazione della proposta di accordo di pagamento indirizzata ai creditori del debitore, diventano nuovi titolari del capitale sociale della concorrente, che in tal modo cessa di appartenere ai vecchi soci. Il valore stabilito a livello giudiziario per le quote è molto importante.
Infatti, se il valore è zero o negativo (perché il patrimonio netto è zero o negativo), nulla deve essere pagato ai vecchi soci; per questo motivo, chi ha concordato con i creditori del fallimento acquisisce le azioni o quote sociali dei vecchi soci, insieme all'omologazione dell’ accordo.
Se il valore è positivo, deve essere ridotto nella stessa proporzione in cui la passività verificata e ammessa è ridotta al valore attuale. Si veda questo esempio: il valore delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale è stato fissato dal giudice (a) in $ 10.000 e la società ha emesso 200 azioni, da dove il valore patrimoniale proporzionale di ogni azione è di $ 50. Dunque, la proposta di pagamento ai creditori chirografari è di 5 anni, ad un tasso del 6% annuo, con quote crescenti, ecc., il che fa -secondo il calcolo finanziario stabilito dalla legge fallimentare, art. 48, inc. 7, pto. b- che il valore attuale del credito sia del 40%, e quindi i creditori fanno un sacrificio del 60% (ad esempio: un creditore di $ 100 che in base alla proposta di accordo preventivo avrebbe incassato con un'attesa di 5 anni, con quote crescenti e un tasso del 6 % annuo, portato al valore attuale è come se oggi incassasse $ 40). Così le cose, i $ 50 per azione, sono ridotti di un 60 per cento, per cui il terzo pagherà ogni azione a $ 20 a ciascun partner. Una volta determinato il valore positivo indicato, il terzo può:
– dichiarare che verserà il rispettivo importo ai soci, depositando in tale occasione il 25% a titolo di garanzia e a saldo che dovrà effettuare mediante deposito giudiziario, entro 10 giorni dall'approvazione dell'accordo, momento cui si effettuerà il trasferimento definitivo della proprietà del capitale sociale; o
– concordare, entro i 20 giorni successivi, l'acquisizione della partecipazione societaria per un valore inferiore a quello determinato dal giudice; a tal fine dovrà ottenere l'accordo dei soci o degli azionisti che rappresentano i due terzi del capitale sociale della partecipata. Ottenuto tale conformità, il terzo deve comunicarlo al giudice e, se del caso, provvedere al deposito giudiziario e/o ad un ulteriore pagamento del saldo che potrebbe risultare, secondo le modalità e le possibilità indicate nel comma precedente. In tal modo acquisirà definitivamente la titolarità dell'intero capitale sociale.
Per contro, se il debitore è il primo a presentare le conformità, si applicano le regole previste per l'approvazione e l'omologazione dell'accordo preventivo ottenuto nel periodo di esclusiva.
Infine, se non si ottiene un accordo preventivo, né da parte di terzi, né da parte del debitore, il giudice dichiarerà il fallimento senza ulteriori formalità.
Il giudice procede poi ad esaminare la proposta di accordo preventivo al fine di decidere in merito all’ omologazione. Le sue facoltà sono ridotte a:
(a) analizzare formalmente l'accordo (v.: nessun errore nel computo delle maggioranze; che le conformità rispettino le disposizioni di legge, ecc.);
(b) esercitare un controllo generico sulla legalità delle prestazioni convenute (che non siano contrarie al diritto, all'ordine pubblico, alla morale, al buon costume, abusive o fraudolente alla luce degli art t. 279 Codice Civile e Commerciale; art. 52 L.C.Q., ecc.).
Per contro, non può controllare il merito o la convenienza dell'accordo approvato dai creditori (vgr.: non potrebbe non approvare l'accordo fondato sul fatto che, per le caratteristiche dell'impresa, il debitore non potrà rispettarlo, o che non è il più conveniente per gli interessi dei creditori, ecc.). In altre parole, attualmente il giudice non ha il potere legale di analizzare la fattibilità dell'accordo preventivo accettato dai creditori (incarico che gli era stato attribuito dalla legge 19551 oggi abrogata). Il legislatore moderno ha capito che la questione relativa alla convenienza e alle possibilità di realizzazione del negozio concordatario è una questione di netto taglio privato raggiunto dal principio dell'autonomia della volontà (art t. 958 e 959 Codice Civile e Commerciale). In altre parole, deve rimanere nelle mani del debitore ed i creditori.
Infine, per decidere se approvare o meno, il giudice deve tener conto di altri due orientamenti stabiliti dal legislatore:
- l'accordo non può essere imposto ai creditori privilegiati (speciali o generali) che non l'abbiano accettato, e
– il giudice non deve omologare una proposta abusiva o in frode di legge (Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Argentina), Sezione I, 24/06/03, Pedro López e Hijos S.A.C.I.A., revista argentina Voci Giuridiche - La Legge - La Ley Gran Cuyo-, anno 8, nº 6, dicembre 2003, pag. 901) È abusiva, per esempio, una proposta in cui il debitore offre di pagare il 10 % dei crediti con una riduzione del 90 %, in 5 rate uguali, consecutive e annuali, con un'attesa di 10 anni, senza interessi.
Ad esempio: prima della presentazione in concorso, il debitore doveva ad un creditore $ 1000, pagabili in due rate di $ 500 ciascuna con un interesse compensativo dello 0,5 mensile; già in concorso, il debitore ha presentato una proposta di accordo con una toglie del 40 %, attesa di 5 anni dall’omologazione, pagabile l'importo risultante dal credito in quattro rate annuali, uguali e consecutive e senza interessi.
Conclusione: omologato l'accordo con i creditori, il debitore deve al creditore dell'esempio, $ 600, pagabili in 4 rate annue di $ 150, senza redditi di alcun tipo, scadenza della prima rata entro 5 anni di omologata giudizialmente la proposta. La legge considera l'obbligo derivante dall'accordo un nuovo obbligo, che ha sostituito o estinto quello precedente; nei confronti del debitore, tale obbligo è “morto” definitivamente.
La novazione non avviene rispetto agli obblighi anteriori al concorso che non risultano raggiunti dagli effetti dell'accordo omologato. Tali debiti continuano nei termini in cui è stata riconosciuta nella sentenza di accertamento (art. 36 L.C.Q.) a scapito del creditore titolare, il quale può reclamarne l'esecuzione attraverso i mezzi previsti dalla legge fallimentare (ad esempio, un creditore privilegiato se il debitore non ha offerto un accordo per questa categoria di creditori).
In sintesi, poiché l'accordo per i creditori chirografari è ineludibile affinché vi sia concorso preventivo di successo, tutti i debiti chirografari del debitore, anteriori alla presentazione, risultano novati (estinti) per effetto (legale) dell'omologazione dell'accordo preventivo. L'accordo preventivo per creditori chirografari raggiunge, nei suoi effetti, tutti i creditori anteriori alla presentazione di grado comune o chirografare. I termini dell'accordo si applicano anche se i creditori in questione non hanno partecipato al procedimento per avere chiesto la verificazione tardiva e anche i dissidenti (art. 56 L.C.Q.). Si impone quindi il principio secondo cui prevale la decisione della maggioranza a condizione che la proposta non sia abusiva, fraudolenta o illicita.
Per contro, la novazione rispetto agli obblighi del debitore non provoca l'estinzione degli obblighi dei terzi garanti che hanno concesso garanzie personali (cfr.: fideiussori, principali pagatori, codebitori solidali) (art. 55 L.C.Q.). Nell'esempio trascritto sopra, i garanti continuano a dover al creditore i $ 1000 con l'interesse compensativo pattuito, senza alcuna sospensione e attesa, e il creditore può esigere il loro adempimento al garante indipendentemente dal fallimento del debitore principale.
Il fallimento deve anche essere dichiarato, senza bisogno di una domanda, quando il debitore dichiara nel fascicolo della procedura fallimentare di non essere in grado di rispettare l'accordo in futuro.
La sentenza che decreta la nullità dell'accordo deve contenere la dichiarazione di fallimento del debitore.
Note:
Quest'ultima opinione è stata chiamata "terza via". La terza via è una creazione pretoriana della giurisprudenza, ovviamente non contemplata dalla legge fallimentare 24.522 (quest'ultima -art. 51 L.C.Q.-, ricordiamo, ammette solo due possibilità: a.- se la proposta è votata dalla maggioranza dei creditori e non è abusiva, il giudice deve omologarla e b.- se non è stata votata o è abusiva, il giudice dichiara il fallimento o apre la procedura di salvataggio dell'imprenditore di cui all'art. 48 legge fallimentare). Questa "terza via" consiste nel dare al candidato l'opportunità di adeguare la proposta di accordo al fine di superare gli ostacoli che ne hanno impedito l'omologazione, evitando così l'insuccesso della gara preventiva e consentendo la continuità del debitore a carico dell'impresa. Non è possibile attribuirgli un unico contenuto ma, come dimostra la giurisprudenza passata in rassegna, sono state previste diverse soluzioni, tutte volte a salvare l'accordo preventivo dando al concorrente una possibilità. In definitiva, essa dipende dalle particolarità del caso di specie e, in particolare, dagli ostacoli che hanno impedito l'omologazione dell'accordo. Ecco alcune delle modalità adottate dalla giurisprudenza, che ci illustrerà la diversità di contenuto della "terza via": a) l'omologazione dell'accordo, a condizione che il candidato dia il proprio consenso, esplicito o tacito, alle modifiche dell'accordo; b) l'approvazione dell'accordo a condizione che l'offerente accetti di migliorare la proposta sulla base degli standard minimi che il tribunale ritiene necessari per superare l'abuso dichiarato; c) l'accordo non viene omologato e viene concesso un termine di 10 giorni per l'offerente per migliorare la proposta di accordo secondo le norme minime stabilite dal tribunale; d) concessione di un termine di 60 giorni per l'organizzazione di una nuova assemblea degli obbligazionisti; e) l'approvazione dell'accordo, con le modifiche che sono state apportate dal concorrente all'offerta. In definitiva, la "terza via" implica che la procedura di concordato preventivo sia finalizzata non solo alla tutela del diritto di credito dei creditori, ma anche alla salvaguardia di interessi collettivi. Nei casi in cui il salvataggio dei terzi (art. 48 L.C.Q.) non ha luogo, la "terza via" permette la continuità dell'attività imprenditoriale e la conservazione delle fonti di lavoro; e nei casi in cui invece corrisponderebbe l'apertura del registro degli offerenti, la "terza via" consente allo stesso imprenditore di continuare a comandare l'unità di produzione, situazione considerata vantaggiosa in quanto soggetto con esperienza nel settore.
L'incidente di revisione (art. 37 L.C.Q.) viene presentato al giudice del concorso affinché possa riesaminare la sua decisione che ha emesso sulla provenienza (o meno) dell'incorporazione del credito del creditore nel processo fallimentare; se la revisione procede, può dichiarare ammissibile un credito dichiarato inammissibile e viceversa.