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L’operatività dell’art. 2776 del c.c. nel riparto concorsuale

Federico Clemente e Giovanni Pietro Rota, Dottori Commercialisti in Bergamo

25 Marzo 2024

Si propone l’approfondimento del meccanismo di ripartizione previsto dall’art. 2776 del c.c. e concernente la collocazione sussidiaria sugli immobili di determinati crediti sviluppando riflessioni di carattere operativo, tramite esemplificazione, delle possibili diverse interpretazioni normative.  
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Si verte in tema di distribuzione delle somme rivenienti dalla liquidazione degli attivi in ambito concorsuale ed esecutivo, con la nota ripartizione degli incassi e dei costi tra la massa mobiliare e quella immobiliare, in conformità all’articolo 223 CCII.
In tale contesto, si può avere il caso di un residuo di realizzo immobiliare, dopo che hanno trovato soddisfacimento dalla specifica massa la relativa quota di spese generali, le spese specifiche e i creditori con prelazione immobiliare sui beni realizzati. In altri termini, si ha un’eccedenza di liquidità dalla massa immobiliare.
Ne consegue l’operatività dell’articolo 2776 del c.c., rubricato “Collocazione sussidiaria sugli immobili”.
Di seguito, muovendo da un’esemplificazione numerica, proveremo a sviluppare le ipotesi di riparto secondo le possibili interpretazioni del richiamato articolo 2776 del codice civile, con le relative argomentazioni a supporto e a contrariis.
2 . Ipotesi di realizzo dell’attivo e di composizione del passivo
Valgano le seguenti assunzioni:
A) l’attivo realizzato
Viene costruita una ipotesi in cui dalla massa mobiliare vengono realizzati:



In ambito massa immobiliare, si ipotizza il realizzo di un solo immobile:



Quanto al passivo da soddisfare, lo stesso nella esemplificazione si compone come di seguito:



Sotto il profilo delle spese, sempre in via sintetica ed esemplificativa, devono essere considerate:
1) spese generali per euro 200 (ad esempio compensi organi di giustizia, spese bancarie, spese per gestionale informatico)
2) spese specifica massa mobiliare 200 (ad esempio perito per i beni mobili, legale per il recupero dei crediti, consulente del lavoro)
3) spese specifica massa immobiliare 100 (ad esempio perito per il bene immobile, assicurazioni, IMU, manutenzioni)



Le spese generali vengono ripartite in base alla percentuale di realizzo lordo di ciascuna massa rispetto al totale realizzato[1]. 
Pertanto: 
massa mobiliare = 1.000/3.000 = 33,33% 
massa immobiliare = 2.000/3.000 = 66,67% 

 L’attribuzione delle spese generali è dunque la seguente: 
•     massa mobiliare: 200 x 33,33%= 66,67
•     massa immobiliare: 200 x 66,67%= 133,33 

Le spese specifiche vanno detratte direttamente dalle relative masse. 
Quindi, gli importi distribuibili diventano i seguenti: 
A) massa mobiliare 
Totale realizzato lordo: 1.000 
A dedurre: 
- quota spese generali: 66,67 
- spese specifiche: 200,00 
Netto da distribuire: 733,33 

A) massa immobiliare 
Totale realizzato lordo: 2.000 
A dedurre: 
- quota spese generali: 133,33 
- spese specifiche: 100,00
Netto da distribuire: 1.766,67

Schematicamente:


Conseguentemente, le ripartizioni delle singole masse portano alla seguente situazione[2]: 
A)  massa mobiliare 
Totale da distribuire: 733,33 
A dedurre
- saldo dipendenti: 500,00 
- pagamento percentuale professionisti: 233,33 
Nulla residua per gli altri privilegiati. 

B) massa immobiliare 
Totale da distribuire: 1.766,67 
A dedurre 
- saldo creditore ipotecario: 1.000,00
Residuo: 766,67 

Schematicamente:   



Dunque, quanto alla massa mobiliare risultano insoddisfatti i seguenti creditori per i seguenti importi:



Quanto alla massa immobiliare, come si evince dalla tabella che precede, vengono soddisfatte integralmente le prelazioni mobiliari e residuano euro 766,67.
3 . L’articolo 2776 c.c. e le possibili soluzioni interpretative
Nella schematizzazione presentata, la massa immobiliare evidenzia un residuo di 766,67 da distribuire ai creditori insoddisfatti dal ricavato mobiliare.
Al riguardo, entra in gioco il primo luogo l’articolo 2776 c.c., che regolamenta la collocazione dei creditori con privilegio mobiliare insoddisfatti “sul prezzo di realizzo degli immobili” (dopo il soddisfacimento dal realizzo degli immobili della quota di spese generali, delle spese specifiche e degli eventuali creditori con prelazione immobiliare). 
L’articolo 2776 c.c. rubricato “Collocazione sussidiaria sugli immobili” dispone quanto segue: 
“I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. 
I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente”. 
Pertanto, in primo luogo il residuo immobiliare non può andare a soddisfare tutti i prelatizi mobiliari insoddisfatti, secondo i propri gradi di prelazione, ma solo alcuni di essi, ossia quelli indicati nell’articolo 2776 c.c. Tutti gli altri, quindi, retrocedono direttamente al chirografo. 
Inoltre, l’articolo 2776 c.c. pone uno specifico ordine al proprio interno, tra i crediti di cui al comma 1, al cui soddisfacimento integrale seguono i crediti di cui al comma 2, al cui ulteriore soddisfacimento integrale seguono quelli di cui al comma 3. 
Dovessero residuare ulteriori somme, le stesse andrebbero distribuite ai chirografari (ivi compresi i privilegiati che non hanno beneficiato della collocazione sussidiaria sugli immobili). 
Dunque, in primo luogo il residuo immobiliare va a soddisfare i crediti per trattamento di fine rapporto e indennità ex articolo 2118 c.c. 
L’ulteriore residuo viene destinato ai creditori di cui al comma 2, ossia ai creditori indicati agli articoli 2751 e 2751 bis c.c. ed ai creditori per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753 c.c. 
Tale distribuzione porta, tuttavia, a possibili differenti scenari. 
Infatti, non è chiaro né pacifico se l’importo residuo vada distribuito ai creditori indicati nel comma 2: 
- in eguale percentuale a tutti i creditori indicati nel secondo comma, sulla base del rapporto tra l’importo disponibile e l’importo complessivo dei crediti di cui al comma 2; 
oppure 
- seguendo l’ordine dei privilegi di ciascuna categoria di crediti menzionata al medesimo comma 2, come fissato in particolare degli articoli 2777 e 2778 c.c.
4 . L’applicazione pratica delle differenti opzioni
La differente portata delle due opzioni interpretative ben si evince dalla rielaborazione numerica dell’esemplificazione.  

Ipotesi A: l’importo residuo della massa immobiliare è distribuito ai crediti indicati nel comma 2 dell’art. 2776 c.c. secondo l’ordine rispettivo e non in misura proporzionale all’entità dei relativi crediti. Riprendendo i dati dell’esempio: 

Eccedenza massa immobiliare: 766,67 
Creditori privilegiati richiamati dal co. 2 art. 2776 c.c. non soddisfatti 1.066,67 composto da: 
Professionisti: 366,67 
Artigiani: 700,00 

Soddisfazione prioritaria dei creditori richiamati dal co. 2 art. 2776 c.c. di grado poziore (professionisti per 366,67 che pertanto troveranno integrale soddisfazione) e solo il residuo potrà essere utilizzato per la soddisfazione (parziale) dei creditori artigiani.



 
Ipotesi B: l’importo residuo della massa immobiliare è distribuito ai crediti indicati nel comma 2 dell’art. 2776 c.c. in eguale percentuale. Riprendendo i dati dell’esempio: 

Eccedenza massa immobiliare: 766,67
Creditori privilegiati richiamati dal comma 2 art. 2776 c.c. non soddisfatti 1.066,67 composto da:
Professionisti: 366,67
Artigiani: 700,00
Soddisfazione in eguale percentuale dei predetti crediti, percentuale pari al 71,88% (766,67/1.066,67) come da dettaglio che segue.

5 . Le possibili motivazioni delle differenti soluzioni
Come evidente dalla esemplificazione che precede, la diversa portata delle due interpretazioni è di assoluta rilevanza posto che: 
· nell’ipotesi A i creditori assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti) risultano integralmente soddisfatti ed i creditori assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. (artigiani) risultano soddisfatti per il 57,14%[3] per effetto dell’applicazione dell’art. 2776 c.c. 
· nell’ipotesi B, diversamente, i creditori assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (professionisti) risultano soddisfatti complessivamente per l’82,81%[4] ed i creditori assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. (artigiani) risultano soddisfatti per il 71,88% per effetto dell’applicazione dell’art. 2776 c.c. 
In questo scenario, si ritiene utile soffermarsi su alcune considerazioni che possono supportare le differenti tesi. 
In favore dell’ipotesi A, rispetto ad una soddisfazione dei crediti indicati nel comma due dell’art. 2776 c.c. secondo l’ordine rispettivo e non in misura proporzionale all’entità dei relativi crediti paiono orientate la dottrina[5] e la giurisprudenza di legittimità, per quanto precedente alla corrente versione dell’art. 2776 c.c.[6]
In particolare, secondo le argomentazioni della Suprema Corte, l’articolo 2776 del c.c., laddove consente la collocazione sussidiaria di alcuni crediti assistiti da prelazione mobiliare sul prezzo degli immobili, non comporta alcuna modifica all’ordine delle relative prelazioni, ”non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili” (cfr. in termini Cass. n. 6036/79).
Il principio trae le sue radici sulla considerazione secondo cui i gradi delle preferenze mobiliari sono frutto di una valutazione del legislatore in ordine alle differenti esigenze sociali, tenuto conto della causa del credito medesimo.
La Corte ha anche analizzato la tematica per cui i crediti dello Stato ex art 2752 c.c. siano stati nella norma allocati in uno specifico comma, con precisazione espressa della loro posposizione. Precisazione non dovuta, seguendo l’ordinaria graduazione delle prelazioni mobiliari ex art. 2777 e 2778 del c.c. Tale precisazione, in sede di opposizione ai riparti oggetto delle sentenze in esame, era stata posta a fondamento di una deroga nell’articolo 2776 del c.c., alle prelazioni mobiliari, altresì la medesima sarebbe stata superflua.
L’argomentazione è stata respinta dalla Suprema Corte tramite il richiamo alla complessiva ratio legis della disciplina relativa all’ordine dei privilegi, talché la modifica introdotta dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, ossia la costituzione di un privilegio per i crediti di cui all’articolo 2752, comma 3, “anche superflua, si spiega agevolmente con l’estrema complessità della materia” (cfr. in termini Cass. n. 654/82).
È stato, inoltre, puntualizzato (Cass. n. 2924/82) “che l’originario articolo 2776 limitava la collocazione sussidiaria ai soli crediti individuati nell’articolo 2751 e che, elencando queste sette categorie in un ordine vincolato (<<nell’ordine che segue>>) non vi era ragione di dubitare… che tale ordine rimanesse immutato quando tali crediti venivano globalmente richiamati, come ora, nell’articolo 2776“.
La posizione della Suprema Corte è stata ripresa in tempi recenti della giurisprudenza di merito[7]  secondo cui la modifica dell’art. 2776 del c.c., attuata con la legge n. 297/1982, non ha comportato un’alterazione dell’ordine di graduazione. In tale indirizzo si è affermato che il generico raggruppamento ora operato nel secondo comma dei crediti privilegiati mobiliari previsti di cui agli artt. 2751, 2751 bis, 2753 del c.c. è funzionale ad individuare i crediti cui la norma intende attribuire questa tutela ulteriore – non più tutti i creditori privilegiati, ma soltanto le categorie di creditori indicati – senza che possa ritenersi operata un’alterazione delle regole generali di cui agli artt. 2777 e ss del c.c. Nella specie, pertanto, i crediti privilegiati mobiliari di cui agli artt. 2751, 2751 bis, 2753 del c.c. concorrono sussidiariamente sul ricavato della vendita degli immobili secondo l’ordine rispettivo e non in misura proporzionale all’entità dei relativi crediti. 
In favore dell’ipotesi B, circa una distribuzione del residuo in percentuale rispetto a tutti i creditori di cui al comma 2 dell’art. 2776 c.c. (ed a seguire a quelli del comma 3), si ritiene di poter sviluppare le seguenti riflessioni: 
a) sulla formulazione della norma: l’attuale formulazione dell’art. 2776 del c.c. comporta: 
- al comma uno, una indicazione a sé relativa ai crediti per trattamento di fine rapporto e per indennità ex art. 2118 del c.c. Si osserva come tale estrapolazione sia necessaria, riferendosi solo da alcuni dei crediti dei dipendenti, ossia quelli richiamati. 
Inoltre, tale categoria costituisce una deviazione espressa all’ordine delle prelazioni mobiliari generali di cui all’articolo 2751 e 2751 bis del c.c. (ivi compresi gli altri crediti dei lavoratori dipendenti). Viene dunque meno il percorso argomentativo secondo cui l’art. 2776 del c.c. non porterebbe alcuna mutazione all’ordine delle prelazioni mobiliari, essendosi creata una differente graduazione, all’interno di una medesima categoria. L’estrapolazione di una differente graduazione delle prelazioni, di cui al corrente comma 1, è stata introdotta con la L. 29 maggio 1982, n. 297, mentre le richiamate sentenze poggiano sulla versione dell’art. 2776 c.c. ante modifica, in cui non era prevista detta distinzione.
Pare, dunque, di potersi affermare che venga meno un caposaldo delle pronunce in esame, ossia quello della “immutabilità” dell’ordine delle prelazioni mobiliari; 
- al comma due, una complessiva ed indistinta elencazione delle prelazioni ex art. 2751 e 2751 bis del c.c. Ad avviso di chi scrive, assume una specifica rilevanza l’espunzione dall’articolo 2776 del c.c. della precedente locuzione “nell’ordine che segue”. Espunzione che, per avere un significato, deve comportare proprio una scelta di superamento di tale ordine;
- al comma 3, la collocazione a sé dei crediti dello Stato ex art 2752, commi 1 e 3 del c.c. Collocazione specifica che non sarebbe stata necessaria, laddove tali crediti fossero stati individuati al comma due, nella ipotesi di mantenimento dell’ordine delle prelazioni mobiliari sostenuto dalla giurisprudenza. Trattasi infatti di crediti che hanno comunque un grado inferiore rispetto a quelli degli articoli 2751 e 2751 bis del c.c. Non convincono al riguardo i richiami della Suprema Corte a ragioni di ordine sistematico, specie dopo che è stato introdotto il comma uno nella corrente versione; 
b) di ordine sistematico: l’art. 221, comma 1, lett. c) CCII prevede espressamente, nell’ambito della distribuzione delle somme, che siano ricompresi nei chirografari anche “i crediti ammessi con prelazione qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo”. Da qui, in coordinamento con la lettura dell’art. 2776 del c.c., discendono due conseguenze: 
a. qualora il creditore con privilegio mobiliare rimanga insoddisfatto (perché il bene mobile non sia capiente a soddisfarlo, o addirittura, non via sia il bene su cui grava il privilegio) per quanto rappresentato concorre con i chirografari. Tuttavia, determinati creditori assistiti da privilegio mobiliare (quelli appunto dell’art. 2776 del c.c.) vengono “salvati” poiché l’art. 2776 del c.c. consente loro di concorrere in anticipo rispetto ai chirografari sull’eccedenza della massa immobiliare. Si introduce, pertanto, una nuova disciplina di ripartizione che introduce regole proprie. Appunto quelle dell’art. 2776 del c.c. precisate nei tre commi; 
b. di fatto l’eccedenza della massa immobiliare può essere ripartita ai creditori privilegiati mobiliari solo in virtù e nell’ordine dell’art. 2776 del c.c. che introduce regole di ripartizione per determinati creditori privilegiati (escludendone altri). L’ordine dei privilegi mobiliari dell’art. 2751, 2751 bis e ss. del cod. civ. è istituito per la ripartizione del realizzo della massa mobiliare. Nell’ambito del realizzo della massa immobiliare tali crediti vengono soddisfatti, con l’eventuale eccedenza di tale massa, solo in ragione e secondo l’ordine dell’art. 2776 del c.c. che, al comma 2, ne raggruppa determinate categorie. Ciò avalla l’ipotesi che questi non siano da graduare tra loro, ma da collocare sullo stesso piano e soddisfare in proporzione.
6 . Conclusioni
A parere di scrive, per le argomentazioni illustrate, la lettura autonoma delle graduazioni di cui all’art. 2776 del c.c., di cui alla ipotesi sub B, pare più convincente rispetto alle graduazioni prelatizie mobiliari di cui in particolare agli artt. 2777 e 2778 del c.c. 
In ogni caso, in sede di riparto, sarà doveroso illustrare compiutamente la problematica, la soluzione adottata e le relative ragioni a sostegno, considerata l’incidenza delle differenti linee interpretative e la possibile formulazione di osservazioni.

Note:

[1] 
La prassi, peraltro, vede di sovente la determinazione percentuale sul realizzo, al netto delle spese specifiche. 
[2] 
Per snellezza di esemplificazione, non viene considerata la maturazione degli interessi.
[3] 
Rapporto tra l’importo soddisfatto per applicazione art. 2776 c.c., euro 400, e l’importo del passivo, 700. 
[4] 
Per quota parte soddisfatti nell’ambito del riparto della massa mobiliare; pertanto, la soddisfazione complessiva è calcolata come segue: (233,33+263,54) / 600 = 82,81%.
[5] 
Cfr. S. Merz, Manuale pratico dei privilegi, delle prelazioni e delle garanzie, Padova, 1999, pag. 174, secondo cui “i privilegi generali favoriti mantengono peraltro i loro caratteri essenziali e il loro reciproco grado di preferenza”. 
[6] 
Cfr. Cassazione civile 17 novembre 1979, n, 6036; 17 gennaio 1981, n. 418; 12 febbraio 1981, n. 861; 5 febbraio 1982, n. 654; 11 maggio 1982, n. 2924.
[7] 
Tribunale di Mantova, decreto 2 aprile 2017. 

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