L’operatività dell’art. 2776 del c.c. nel riparto concorsuale
Federico Clemente e Giovanni Pietro Rota, Dottori Commercialisti in Bergamo
25 Marzo 2024
Cambia dimensione testo
Sommario:
In tale contesto, si può avere il caso di un residuo di realizzo immobiliare, dopo che hanno trovato soddisfacimento dalla specifica massa la relativa quota di spese generali, le spese specifiche e i creditori con prelazione immobiliare sui beni realizzati. In altri termini, si ha un’eccedenza di liquidità dalla massa immobiliare.
Ne consegue l’operatività dell’articolo 2776 del c.c., rubricato “Collocazione sussidiaria sugli immobili”.
Di seguito, muovendo da un’esemplificazione numerica, proveremo a sviluppare le ipotesi di riparto secondo le possibili interpretazioni del richiamato articolo 2776 del codice civile, con le relative argomentazioni a supporto e a contrariis.
A) l’attivo realizzato
Viene costruita una ipotesi in cui dalla massa mobiliare vengono realizzati:

In ambito massa immobiliare, si ipotizza il realizzo di un solo immobile:

Quanto al passivo da soddisfare, lo stesso nella esemplificazione si compone come di seguito:

Sotto il profilo delle spese, sempre in via sintetica ed esemplificativa, devono essere considerate:
1) spese generali per euro 200 (ad esempio compensi organi di giustizia, spese bancarie, spese per gestionale informatico)
2) spese specifica massa mobiliare 200 (ad esempio perito per i beni mobili, legale per il recupero dei crediti, consulente del lavoro)
3) spese specifica massa immobiliare 100 (ad esempio perito per il bene immobile, assicurazioni, IMU, manutenzioni)

Le spese generali vengono ripartite in base alla percentuale di realizzo lordo di ciascuna massa rispetto al totale realizzato[1].
Pertanto:
massa mobiliare = 1.000/3.000 = 33,33%
massa immobiliare = 2.000/3.000 = 66,67%
Quindi, gli importi distribuibili diventano i seguenti:
A) massa mobiliare
Totale realizzato lordo: 1.000
A dedurre:
- quota spese generali: 66,67
Netto da distribuire: 733,33
Totale realizzato lordo: 2.000
Netto da distribuire: 1.766,67
Schematicamente:

Conseguentemente, le ripartizioni delle singole masse portano alla seguente situazione[2]:
A) massa mobiliare
Totale da distribuire: 733,33
A dedurre
Nulla residua per gli altri privilegiati.
Totale da distribuire: 1.766,67
A dedurre
Al riguardo, entra in gioco il primo luogo l’articolo 2776 c.c., che regolamenta la collocazione dei creditori con privilegio mobiliare insoddisfatti “sul prezzo di realizzo degli immobili” (dopo il soddisfacimento dal realizzo degli immobili della quota di spese generali, delle spese specifiche e degli eventuali creditori con prelazione immobiliare).
L’articolo 2776 c.c. rubricato “Collocazione sussidiaria sugli immobili” dispone quanto segue:
Creditori privilegiati richiamati dal co. 2 art. 2776 c.c. non soddisfatti 1.066,67 composto da:
Professionisti: 366,67
Artigiani: 700,00

Creditori privilegiati richiamati dal comma 2 art. 2776 c.c. non soddisfatti 1.066,67 composto da:
Professionisti: 366,67
Artigiani: 700,00
Soddisfazione in eguale percentuale dei predetti crediti, percentuale pari al 71,88% (766,67/1.066,67) come da dettaglio che segue.

In particolare, secondo le argomentazioni della Suprema Corte, l’articolo 2776 del c.c., laddove consente la collocazione sussidiaria di alcuni crediti assistiti da prelazione mobiliare sul prezzo degli immobili, non comporta alcuna modifica all’ordine delle relative prelazioni, ”non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili” (cfr. in termini Cass. n. 6036/79).
Il principio trae le sue radici sulla considerazione secondo cui i gradi delle preferenze mobiliari sono frutto di una valutazione del legislatore in ordine alle differenti esigenze sociali, tenuto conto della causa del credito medesimo.
La Corte ha anche analizzato la tematica per cui i crediti dello Stato ex art 2752 c.c. siano stati nella norma allocati in uno specifico comma, con precisazione espressa della loro posposizione. Precisazione non dovuta, seguendo l’ordinaria graduazione delle prelazioni mobiliari ex art. 2777 e 2778 del c.c. Tale precisazione, in sede di opposizione ai riparti oggetto delle sentenze in esame, era stata posta a fondamento di una deroga nell’articolo 2776 del c.c., alle prelazioni mobiliari, altresì la medesima sarebbe stata superflua.
L’argomentazione è stata respinta dalla Suprema Corte tramite il richiamo alla complessiva ratio legis della disciplina relativa all’ordine dei privilegi, talché la modifica introdotta dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, ossia la costituzione di un privilegio per i crediti di cui all’articolo 2752, comma 3, “anche superflua, si spiega agevolmente con l’estrema complessità della materia” (cfr. in termini Cass. n. 654/82).
È stato, inoltre, puntualizzato (Cass. n. 2924/82) “che l’originario articolo 2776 limitava la collocazione sussidiaria ai soli crediti individuati nell’articolo 2751 e che, elencando queste sette categorie in un ordine vincolato (<<nell’ordine che segue>>) non vi era ragione di dubitare… che tale ordine rimanesse immutato quando tali crediti venivano globalmente richiamati, come ora, nell’articolo 2776“.
La posizione della Suprema Corte è stata ripresa in tempi recenti della giurisprudenza di merito[7] secondo cui la modifica dell’art. 2776 del c.c., attuata con la legge n. 297/1982, non ha comportato un’alterazione dell’ordine di graduazione. In tale indirizzo si è affermato che il generico raggruppamento ora operato nel secondo comma dei crediti privilegiati mobiliari previsti di cui agli artt. 2751, 2751 bis, 2753 del c.c. è funzionale ad individuare i crediti cui la norma intende attribuire questa tutela ulteriore – non più tutti i creditori privilegiati, ma soltanto le categorie di creditori indicati – senza che possa ritenersi operata un’alterazione delle regole generali di cui agli artt. 2777 e ss del c.c. Nella specie, pertanto, i crediti privilegiati mobiliari di cui agli artt. 2751, 2751 bis, 2753 del c.c. concorrono sussidiariamente sul ricavato della vendita degli immobili secondo l’ordine rispettivo e non in misura proporzionale all’entità dei relativi crediti.
In favore dell’ipotesi B, circa una distribuzione del residuo in percentuale rispetto a tutti i creditori di cui al comma 2 dell’art. 2776 c.c. (ed a seguire a quelli del comma 3), si ritiene di poter sviluppare le seguenti riflessioni:
In ogni caso, in sede di riparto, sarà doveroso illustrare compiutamente la problematica, la soluzione adottata e le relative ragioni a sostegno, considerata l’incidenza delle differenti linee interpretative e la possibile formulazione di osservazioni.
Note: