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Saggio

L’invio ai creditori del prospetto delle somme disponibili e dell’eventuale progetto di ripartizione parziale nella liquidazione giudiziale*

Luigi Gaffuri, Dottore commercialista in Bergamo

27 Novembre 2023

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’autore analizza le modifiche apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al procedimento delle ripartizioni parziali che hanno introdotto obblighi informativi periodici del curatore, non derogabili, e un criterio di carattere generale per valutare la sussistenza delle condizioni per la distribuzione delle somme disponibili ai creditori. 
Riproduzione riservata
1 . La nuova procedura dei riparti parziali
L’art. 220 CCII ha apportato alcune modifiche alla fase di distribuzione dell’attivo nella liquidazione giudiziale, in precedenza disciplinato, con riguardo alla procedura fallimentare, dall’art. 110 L. fall.
La normativa previgente prevedeva che il curatore, ogni quattro mesi dalla data di esecutività dello stato passivo, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, fosse tenuto a presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di distribuzione delle stesse; il termine di riferimento si riteneva meramente ordinatorio in quanto doveva essere osservato soltanto nel caso in cui vi fossero disponibilità liquide, e più precisamente, somme disponibili che giustificassero una ripartizione parziale[1]; ai sensi dell’art. 104 ter L. fall. il mancato rispetto dell’obbligo di presentazione del progetto di distribuzione parziale in presenza di somme disponibili rappresentava giusta causa di revoca del curatore; il curatore poteva tuttavia limitarsi a depositare il progetto di ripartizione solo nel momento in cui, sulla base di una sua valutazione discrezionale, la consistenza delle somme disponibili lo avesse consentito, e si riteneva inadempiente, laddove non vi avesse provveduto in presenza di tale condizione; un controllo sulla correttezza del suo operato poteva essere effettuato dal giudice delegato e dal comitato dei creditori mediante esame dei dati e delle informazioni riportati nei rapporti riepilogativi semestrali.
Con il Codice della crisi il legislatore ha infatti inteso stimolare maggiormente e velocizzare la fase concorsuale del riparto, prevedendo per il curatore periodici obblighi informativi che facilitano il controllo sul suo operato.
L’art. 220, comma 1, CCII ha stabilito che il prospetto delle somme disponibili e il progetto di riparto parziale non debbano essere depositati in Tribunale, ma trasmessi a tutti i creditori, evitando pertanto, di coinvolgere il giudice delegato e ciò in attuazione dell’art. 7, comma 10, lett. a) della Legge Delega che nell’ambito delle misure adottate per accelerare la chiusura della procedura ha inteso “affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice”.
2 . I soggetti destinatari della comunicazione
La comunicazione deve essere trasmessa a “tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi contemplati dall’art. 206”, e quindi oltre a creditori già ammessi al passivo della procedura, anche a coloro che abbiano proposto opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione contro il decreto di esecutività dello stato passivo. L’avviso deve quindi essere inviato ai creditori esclusi che abbiano presentato opposizione, ai creditori ammessi con riserva e, si ritiene, a coloro che abbiano già depositato domanda tardiva di credito o che siano titolari di crediti prededucibili sorti nel corso della procedura. 
Del prospetto delle somme disponibili dovranno inoltre necessariamente essere edotti coloro che sono creditori di soggetti terzi, e non del debitore, ma che vantano diritti reali di garanzia su beni della procedura e concorrano pertanto alla distribuzione del ricavato di tali beni. 
Si reputa inoltre che possano rientrare tra i destinatari della comunicazione – almeno sino quando non sia decorso il termine di sei mesi di cui all’art. 208, comma 2, CCII - anche i creditori che non abbiano ancora presentato domanda (tardiva) di credito e non abbiano pertanto ancora manifestato l’intenzione di partecipare ai riparti delle attività della procedura. 
A questo riguardo va considerato che l’art. 198, comma, 1 CCII, ha previsto che il curatore, sulla base delle scritture contabili e delle informazioni in suo possesso sia tenuto a compilare e depositare in cancelleria un elenco dei creditori e ha pertanto formalizzato uno status di creditore nell’ambito della procedura che prescinde dalla presentazione della domanda di credito.
Il fatto che la comunicazione possa avere ad oggetto anche solo il prospetto delle somme disponibili conferma che la stessa debba essere inviata anche ai creditori che non hanno titolo a richiedere una modifica del progetto di ripartizione, ma possono essere interessati ad ottenere informazioni sulla composizione dell’attivo realizzato e sulla consistenza delle somme disponibili, anche al fine di valutare il deposito di una domanda di credito[2].
3 . Frequenza e modalità di invio della comunicazione
L’art. 220 ha mantenuto la stessa frequenza quadrimestrale di trasmissione ai creditori del prospetto delle somme disponibili prevista dall’art. 110 L. fall. per il deposito dello stesso documento, precisando che il primo invio deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo.
Per questioni di praticità, si ritiene che la scadenza del primo termine di invio possa essere individuata considerando quale prima data di riferimento di determinazione delle somme disponibili l’ultimo giorno del quarto mese solare successivo a quello in cui è intervenuta l’esecutività dello stato passivo; da quella data decorreranno i quadrimestri (non solari) cui riferirsi per gli invii i successivi.
Il giudice delegato – di sua iniziativa o su istanza del curatore - può stabilire, anche per un periodo limitato, un diverso termine, e quindi una maggiore o minore frequenza, per l’invio della comunicazione ai creditori, tenuto conto delle esigenze della procedura; ad esempio, la presenza tra i creditori di un numero rilevante di dipendenti e di somme disponibili significative potrebbero rendere opportuna un’accelerazione dei primi riparti. 
Si esclude che il curatore possa autonomamente procedere con frequenza inferiore alla trasmissione del prospetto delle somme disponibili corredato dal progetto di ripartizione parziale; ciò in quanto tempistiche di distribuzione troppo ravvicinate, non ammesse a livello normativo, potrebbero precludere la possibilità di partecipare ai riparti a creditori che non risultino ancora ammessi al passivo della procedura; va ricordato in proposito che l’art. 225 CCII consente ai creditori che abbiano presentato domanda tardiva di credito di poter concorrere soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione.
Trattandosi di comunicazione a carico di un organo della procedura di liquidazione giudiziale, l’invio del prospetto dovrà essere effettuato secondo le modalità telematiche al domicilio digitale dei creditori, come stabilito dall’art. 10 CCII.
4 . Il contenuto del prospetto delle somme disponibili
Per “somme disponibili” devono intendersi le disponibilità liquide che possono essere destinate ad un riparto a favore dei creditori, e sono rappresentate dalle attività già liquidate, al netto delle spese di procedura già sostenute e degli eventuali precedenti riparti, e quindi dal saldo del conto corrente bancario o postale della procedura, dedotti i necessari accantonamenti.
Il prospetto delle somme disponibili deve pertanto rappresentare i movimenti finanziari, aggregati per tipologie di voci, in entrata e in uscita, che hanno determinato le disponibilità liquide presenti alla data di riferimento dell’obbligo informativo.
Nello stesso prospetto devono poi essere riportate le somme che il curatore ritenga necessario accantonare per il pagamento delle spese future, per soddisfare il compenso al curatore e, in generale, ogni altro debito prededucibile già sorto – o che si prevede possa sorgere - nel corso della procedura: l’ammontare di tali accantonamenti può superare, anche sensibilmente, la quota minima che ai sensi del primo comma dell’art. 227 CCII preclude una distribuzione superiore all’80% delle somme ripartibili[3]. 
La comunicazione ai creditori deve essere trasmessa con frequenza quadrimestrale anche in assenza di disponibilità liquide - in quanto non siano state inventariate attività o la fase di liquidazione non sia ancora iniziata – al fine di rendere edotti i creditori sullo stato della procedura e, in particolare, sulle prospettive di riparto.
5 . Il presupposto per la predisposizione del progetto di ripartizione
Mentre il prospetto delle somme disponibili deve necessariamente essere comunicato ai creditori con frequenza quadrimestrale, sempre decorrente dalla data di esecutività dello stato passivo, il progetto di distribuzione parziale va predisposto e inviato soltanto “qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile”; in caso contrario, come precisato nella Relazione Illustrativa al Codice della crisi ”il rischio è che il riparto dia luogo solamente ad una procedura superflua, foriera di spese ed inutili incombenti”. 
La valutazione della misura apprezzabile del riparto è rimessa al curatore il quale, come vedremo, è esposto ad una possibile revoca ai sensi del comma 6 dell’art. 220 qualora “in presenza di somme disponibili per la ripartizione”, non provveda alla loro distribuzione; rispetto alla legge fallimentare, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto un criterio generale, che in taluni casi può rivelarsi di non agevole applicazione, al quale il curatore deve riferirsi per stabilire le tempistiche dei riparti.
In proposito, si ritiene che l’apprezzabilità (e quindi la necessità) del riparto debba essere considerata avendo riguardo alla natura, mobiliare o immobiliare, delle attività liquidate e alla composizione, e non meramente all’entità del passivo, come si limita a disporre la norma[4]; più precisamente, potranno essere considerati a titolo esemplificativo:
- l’importo delle somme disponibili;
- il numero dei creditori destinatari delle somme disponibili e il valore dei loro crediti;
- la provenienza, immobiliare e/o mobiliare, delle somme disponibili;
- la presenza di privilegi speciali.
Nel caso di un numero elevato di creditori e di un ammontare significativo del passivo, la distribuzione delle somme disponibili, sebbene di modesto importo, potrebbe ritenersi apprezzabile anche laddove quale possibile beneficiario del riparto vi sia, in virtù di un privilegio ipotecario, un solo creditore.
Per converso, un riparto di somme di modesta entità ad un numero elevato di creditori potrebbe risultare non opportuno, anche in considerazione di possibili oneri connessi alla sua esecuzione.
Pur non essendo espressamente richiesto dalla normativa, è auspicabile che il curatore riporti nella comunicazione inviata ai creditori i motivi che non consentono una ripartizione in misura apprezzabile delle disponibilità liquide della procedura.
6 . Prospetto delle somme disponibili e rapporti riepilogativi semestrali
Ai sensi dell’art. 130, comma 9, CCII, in linea con quanto previsto dall’art. 33, comma 5, L. fall., il curatore è tenuto con cadenza semestrale a presentare al giudice delegato e ad inviare ai creditori un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione; quest’ultimo documento, corredato dagli estratti conto bancari o postali, si limita a riportare le movimentazioni finanziarie (entrate ed uscite) che hanno generato le disponibilità liquide di conto corrente, bancario o postale, alla data di riferimento del rapporto riepilogativo, senza indicare gli accantonamenti che concorrono a determinare le somme ripartibili.
È quindi pacifico che i rapporti riepilogativi periodici, anche in considerazione di una minor frequenza di redazione, non possano essere sostitutivi dei prospetti delle somme disponibili, anche qualora questi ultimi non siano corredati del piano di riparto parziale.
7 . Revoca del curatore
L’art. 220, comma 6, CCII, dispone che in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal comma 1 dello stesso articolo – che richiede la trasmissione con cadenza quadrimestrale del prospetto delle somme disponibili corredata dal progetto di ripartizione - costituisce una giusta causa di revoca del curatore.
In assenza di somme distribuibili - o qualora le somme disponibili non consentano un riparto in misura apprezzabile - l’omessa o ritardata trasmissione ai creditori del suddetto prospetto non costituisce motivo di revoca[5].
Il controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori sul corretto adempimento del summenzionato obbligo può essere svolto di regola mediante l’esame dei prospetti riepilogativi semestrali, e in particolare dei movimenti del conto della gestione; in presenza di saldi liquidi non trascurabili di conto corrente potrebbe tuttavia non essere agevole valutare se, considerato i necessari accantonamenti, residuino somme disponibili per un riparto in misura apprezzabile. 
Va da sé che il mancato invio del prospetto delle somme disponibili, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di riparto, costituisce un’omissione del curatore in relazione alla quale ai sensi dell’art. 133 CCII, il debitore, il comitato dei creditori e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge affinché assuma una decisione in merito, decisione che potrà consistere nella revoca del curatore in caso di accertata presenza di somme disponibili.
8 . Il reclamo sul progetto di ripartizione
In linea con quanto previsto dal terzo comma dell’art. 110 L. fall., l’art. 220, comma 3, CCII, ribadisce che contro il progetto di ripartizione i creditori possono proporre reclamo entro 15 giorni dalla sua comunicazione ai sensi dell’art. 133 CCII.
Senza voler entrare nel merito dei soggetti che possono presentare il ricorso al giudice delegato, in quanto abbiano un interesse a richiedere una modifica del progetto di distribuzione, e dei motivi del ricorso[6], ci si limita a sottolineare che in assenza di un progetto di ripartizione non pare sia possibile presentare reclamo sui contenuti del prospetto delle somme disponibili, e ciò sia in virtù del tenore letterale della norma, che limita la possibilità di ricorrere solo contro il progetto di distribuzione, sia in considerazione del fatto che gli accantonamenti - e a maggior ragione i criteri di imputazione delle spese alle diverse masse della procedura - risultano definitivi e possono ledere gli interessi dei creditori soltanto nel momento in cui producono effetti sulla distribuzione delle somme ai creditori.
9 . Considerazioni conclusive
Nella liquidazione giudiziale il procedimento dei riparti parziali è caratterizzato, rispetto alla procedura fallimentare, da una maggior trasparenza dell’operato del curatore il quale è tenuto ad assolvere con cadenza quadrimestrale obblighi informativi nei confronti dei creditori in merito alla consistenza delle somme disponibili e a predisporre un progetto di riparto qualora, in base ad un criterio generale previsto dall’art. 220 CCII, i benefici per i creditori siano apprezzabili, considerati i possibili costi e le incombenze la distribuzione può comportare. È questa una valutazione che compete esclusivamente al curatore e che può indurlo, anche in presenza di somme disponibili non rilevanti, a optare per un riparto per evitare possibili rilievi e una revoca del proprio incarico. Tale meccanismo, unitamente all’eliminazione del coinvolgimento del giudice delegato, tende necessariamente ad accelerare la distribuzione delle attività liquide disponibili, limitando i ritardi che potevano verificarsi nelle procedure fallimentari.

Note:

[1] 
Sulla natura ordinatoria del termine si veda in dottrina V. L. Cuneo, Le procedure concorsuali, pag. 1346; G. Bozza, La tutela dei diritti nella ripartizione, in Scritti in onore di G. Lo Cascio, Milano, 2006, 199.
[2] 
L’art. 110, comma 3, L. fall., disponeva che del deposito del progetto di ripartizione dovesse essere data comunicazione “tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi contemplati dall’art. 98”, restringendo di fatto i destinatari ai creditori che fossero interessati ad analizzare il progetto e a richiedere una sua eventuale revisione.
[3] 
In merito al contenuto del prospetto delle somme disponibili previsto dall’art. 110 L.F. v. M. Agostinelli, in Codice del fallimento, a cura di M. Bocchiola e A. Paluchowski, Milano, 2013, pag. 1377.
[4] 
Si è osservato che il curatore deve sempre verificare il rapporto esistente tra passivo accertato e attivo realizzato al fine di riscontrare la possibilità di una ripartizione apprezzabile, indipendentemente dal valore assoluto dell’ammontare del passivo o dal numero di creditori che si sono insinuati rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili. Così V. Comerci – S. Chinaglia in “Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza” a cura di A. Maffei Aberti, Padova, 2023, p. 1708.
[5] 
In questo senso si veda V. Comerci – S. Chinaglia, cit., pag. 1725, che escludono la sanzione della revoca del curatore nel caso di omessa o ritardata trasmissione del prospetto delle somme disponibili “stante il disallineamento creato dal legislatore tra detta informativa ed il progetto di ripartizione”.
[6] 
In generale, sulla legittimazione a presentare reclamo avverso il progetto di ripartizione con riferimento alla legge fallimentare si vedano Cass. Civ. 20 gennaio 2021 n. 977; Trib. Milano 18.9.2015, Fall. 16, 472; Trib. Venezia 22.1.2009, Fall, 2010, 479, con nota di A. Silvestrini.

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