Loading…

L’inasprimento delle sanzioni imposte dalla FIGC alle società di calcio che si avvalgono degli strumenti di regolazione della crisi: la difficile convivenza tra l’ordinamento giuridico calcistico e il codice della crisi

Eugenio Bissocoli, Avvocato in Milano

24 Settembre 2024

Il 1° luglio 2024 sono entrate in vigore le ultime modifiche delle NOIF (deliberate il 20 dicembre 2023) che inaspriscono le sanzioni applicabili alle società calcistiche che ricorrono agli strumenti di regolazione della crisi in continuità diretta previsti dal Codice della Crisi. Tali sanzioni presentano diversi profili di criticità, in particolare, rispetto ai principi di ragionevolezza e proporzionalità applicabili anche all’ordinamento sportivo e, pertanto, dovrebbero essere ripensate tenendo conto anche del mutato quadro normativo di riferimento a livello nazionale ed europeo in materia di crisi d’impresa. Nell’attuale contesto, caratterizzato dalla perdurante difficoltà di conciliare l’interesse al corretto svolgimento delle competizioni sportive con il diritto di avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi, la composizione negoziata rappresenta il percorso ideale per il risanamento delle società di calcio in quanto è esclusa dall’applicazione le sanzioni previste dalle NOIF per il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “decreto correttivo ter”, le società calcistiche in composizione beneficeranno anche della possibilità di raggiungere un accordo con le autorità tributarie per il trattamento del debito erariale. 
Riproduzione riservata
1 . Premessa: i rapporti tra l’ordinamento sportivo calcistico e il diritto concorsuale; il potere di controllo e il potere sanzionatorio della FIGC nei confronti delle società di calcio in situazione di crisi finanziaria
Le squadre di calcio professionistico sono a tutti gli effetti società di capitali aventi scopo di lucro. Tale qualificazione giuridica è la conseguenza delle modifiche legislative apportate a livello nazionale negli anni ’80 che hanno imposto alle squadre di calcio professionistico di assumere la forma giuridica di società di capitali e di eliminare ogni vincolo alla distribuzione degli utili a favore dei soci [1]. In quanto “imprese commerciali”, le società di calcio professionistico sono pacificamente assoggettabili agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ivi inclusa la liquidazione giudiziale (ex fallimento), a condizione di non essere “imprese minori” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII.  
Al tempo stesso, le società di calcio sono sottoposte alla disciplina dell’ordinamento sportivo calcistico nazionale e sovranazionale che si caratterizza per una sostanziale autonomia. In linea di principio, infatti, il diritto sportivo è una normativa sostanziale sovranazionale, la c.d. lex sportiva, (equiparabile alla lex mercatoria) che, in ragione della sua preesistenza ai diritti nazionali, godrebbe di sostanziale autonomia rispetto all’ordinamento nazionale. Tale autonomia, tuttavia, è stata progressivamente erosa, in primo luogo, dal diritto comunitario che, da un lato, individua espressamente nello sviluppo dello sport a livello europeo uno degli scopi dei trattati istitutivi dell’Unione e, dall’altro, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, ha sottoposto l’attività calcistica esercitata in forma professionale alle regole della concorrenza e della libera circolazione, grazie alle pronunce della Corte di Giustizia [2]. 
In secondo luogo, l’autonomia del diritto sportivo si è progressivamente ristretta a causa di un’interpretazione estensiva da parte dei giudici nazionali dei casi in cui le regole dell’ordinamento sportivo confliggono con situazioni di rilevanza statale per l’interesse generale ex art. 1 legge 220/2003 (che, come tali, devono essere sottoposte alla competenza del giudice amministrativo statale: il TAR Lazio)[3], nonché di alcuni interventi legislativi finalizzati a limitare le competenze degli organi federali (da ultimo l’istituzione di una “Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche” introdotta dal D.L. n. 74/2024, convertito nella legge n.106/2024, che di fatto conferisce ad una Commissione di nomina sostanzialmente governativa diverse funzioni che oggi sono affidate alla Co.Vi.Soc.) [4]. 
L’organo normativo e di governo a livello nazionale è la Federazione Italiana Gioco Calcio (“FIGC”) cui le società calcistiche devono essere affiliate per poter partecipare ai campionati. Al pari delle altre federazioni sportive nazionali, la FIGC è affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (organo di natura pubblicistica, a sua volta affiliato al Comitato Olimpico Internazionale o CIO) ed è composta dal presidente Federale, dall’assemblea federale degli affiliati e dal Consiglio Federale.  Quest’ultimo emana le norme organizzative interne federali (“NOIF”) ai sensi del disposto dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 242/1999.  
La FIGC e l’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (Union of European Football Associations) (“UEFA”) impongono alle società di calcio di rispettare alcuni requisiti economico-finanziari e organizzativi richiesti per l’iscrizione rispettivamente alle competizioni nazionali ed europee. Per ovviare alla sproporzione delle disponibilità finanziarie tra le squadre più blasonate (generalmente di proprietà di azionisti dotati di mezzi finanziari rilevanti) e le altre squadre, l’UEFA la FIGC, inoltre, hanno introdotto progressivamente delle regole di controllo dei costi e dell’indebitamento finalizzate a prevenire (o meglio ridurre gli squilibri economico finanziari) delle squadre di calcio, prima sotto forma di linee guida [5] e poi come requisiti veri e propri di accesso alle competizioni UEFA (c.d. Manuale per le licenze UEFA) e ai campionati Nazionali (Manuale per le licenze Nazionali) [6]. 
La FIGC, infine, avvalendosi delle competenze della commissione per la vigilanza della società calcistiche (“Co.Vi.Soc.”), esercita ai sensi delle NOIF [7] e del proprio statuto [8] una verifica costante dell’equilibrio economico finanziario delle società affiliate e dei principi di corretta gestione; nell’esercizio di tale compito la FIGC è legittimata, sempre ai sensi del proprio statuto, a denunciare eventuali irregolarità al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. [9]. 
Nello specifico, i poteri di controllo della FIGC (e delle altre federazioni sportive nazionali) sono declinati nei Criteri Generali approvati dalla Giunta Nazionale del CONI e prevedono che le società professionistiche, all’atto dell’iscrizione ai campionati, devono adempiere ai seguenti obblighi: 
“a) essere in regola con i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti e collaboratori e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali e con il versamento delle ritenute fiscali; 
b) essere in regola con gli adempimenti fiscali e con il versamento delle relative imposte; 
c) presentare il bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla normativa vigente; 
d) presentare lo stato patrimoniale ed il conto economico semestrale regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla normativa vigente, e accompagnato da un budget che garantisca l’equilibrio finanziario, idoneo allo svolgimento dell’intera stagione agonistica; 
e) in caso di bilancio in perdita o di delibere di aumento di capitale, prestare garanzie fidejussorie esclusivamente da parte di istituti bancari, con esclusione dell’azione di rivalsa nei confronti della società sportiva”
È importante notare anche che la mancata partecipazione al campionato determina lo svincolo automatico dei calciatori e, quindi, la perdita dell’attivo sociale da parte della società [10]. Tale circostanza finisce inevitabilmente per condizionare fortemente tempi e modalità del risanamento di una società di calcio in situazione di crisi o insolvenza, come risulta anche dagli esiti diversi dei risanamenti della Reggina e della Sampdoria (v. infra sub 3). 
Accanto ai poteri di controllo (e ai conseguenti requisiti di iscrizione), la FIGC è espressamente dotata di un potere sanzionatorio da esercitarsi per garantire il regolare svolgimento dei campionati.  Tale potere ha il proprio fondamento normativo nella legge 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (GU Serie Generale n. 86 del 27-03-1981) e, in particolare, nell’art. 12 - Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi, ai sensi del quale “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati”.  Analoga disposizione è contenuta nell’art. 19 dello statuto della FIGC (citato sub nota 8). L’esercizio di tale potere, di fatto, si è tradotto nell’adozione di diverse disposizioni che limitano l’accesso da parte delle società di calcio alle procedure concorsuali previste in caso di situazioni di insolvenza (o crisi) prima dalla Legge fallimentare e successivamente dal Codice della Crisi (v. infra sub 2). 
I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento concorsuale (che è parte integrante dell’ordinamento statale) sono improntati al riconoscimento dell’autonomia reciproca, fatto salvo il caso in cui la giurisdizione Statale debba intervenire per risolvere controversie che concernono la violazione di diritti soggettivi che, come tali, hanno rilevanza per l’ordinamento statale (art. 1 D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, cit. sub nota 3).  I confini di tale separazione, peraltro, non sono sempre univoci e spesso si sono verificate situazioni di conflitto tra l’ordinamento concorsuale e quello sportivo da cui sono scaturite complesse controversie giudiziarie risolte spesso con soluzioni di compromesso concepite di volta in volta per evitare di pregiudicare lo svolgimento dei campionati [11]. 
I limiti di tali soluzioni (e le notevoli pressioni mediatiche di volta in volta subite dalla FIGC) hanno inevitabilmente indotto la FIGC ad assumere una posizione di sostanziale rigidità nei tentativi di risoluzione delle situazioni di crisi delle società di calcio. Ne è conferma l’inserimento nelle NOIF da parte della FIGC nell’aprile 2023 e nel 1° luglio scorso di alcune norme sanzionatorie di facile e immediata applicazione evidentemente al fine anche di evitare i rischi e le complicazioni di una valutazione in concreto del piano di risanamento di volta in volta sotteso alla specifica ristrutturazione (v. infra sub 2).
2 . Le modifiche all’art. 90 delle NOIF entrate in vigore il 1° luglio 2024: le restrizioni alla partecipazione al calciomercato per le società di calcio che ricorrono agli strumenti di regolazione della crisi in continuità diretta
Il 1° luglio 2024 sono entrate in vigore le modifiche al Titolo VI delle NOIF deliberate dalla FIGC nella riunione del 20 dicembre 2023 [12]. Con tali modifiche, la FIGC ha, tra l’altro, inserito all’art. 90 NOIF due nuove disposizioni ai sensi delle quali la Co.Vi.So.C., organo tecnico di vigilanza interno della FIGC, dispone “la non ammissione alle operazioni di acquisto del diritto alle prestazioni dei calciatori” per due sessioni di calciomercato nel caso una società di calcio abbia “presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza” previsti dal Codice della Crisi che “presuppongano procedure in continuità aziendale diretta” [13]. 
L’art. 90, comma 4 quater, NOIF prevede, inoltre, che il divieto di ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori si applichi anche per le due sessioni di mercato successive alla pubblicazione del provvedimento di omologa di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza che presupponga la prosecuzione dell’attività calcistica in continuità diretta [14]. Con tale modifica, pertanto, la FIGC ha previsto che, in caso di ricorso ad un istituto di regolazione della crisi in continuità diretta, la società di calcio non possa acquistare calciatori nelle sessioni di mercato che eventualmente si tengano in pendenza del procedimento di omologa e nelle due sessioni (estiva e invernale o viceversa) successive alla pubblicazione del provvedimento di omologa da parte del Tribunale. 
Le modifiche all’art. 90 NOIF introdotte dalla FIGC costituiscono indubbiamente un inasprimento delle “sanzioni” applicabili alle società di calcio che accedono agli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice della Crisi. Con delibera del 19 aprile 2023, infatti, la FIGC, spinta anche dalla necessità di chiarire, a seguito dell’entrata in vigore del CCII, il quadro normativo applicabile al risanamento della Reggina e della Sampdoria, aveva di fatto già fortemente limitato la possibilità per le società di calcio di avvalersi degli istituti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi. In particolare, la FIGC aveva previsto che “alle società che abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza … che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta” si applicassero per le due sessioni di calciomercato successive all’intervenuta omologazione da parte dell’Autorità giudiziaria (o equivalente provvedimento definitivo che renda efficace l’esdebitazione) le medesime limitazioni al “calciomercato” previste per il caso di mancato rispetto della soglia minima dell’indicatore di Liquidità applicabile [15]; conseguentemente, l’acquisizione delle prestazioni professionali dei calciatori da parte delle società di calcio risanate in forza di provvedimenti di omologa anteriori al 1° luglio 2024 era possibile solo se i relativi impegni economico-finanziari da assumere nella stagione fossero coperti con il saldo positivo derivante dalla cessione dei calciatori intervenute nella sessione di calciomercato di riferimento [16]. 
A partire dal 1° luglio 2024, tuttavia, a seguito della predetta modifica dell’art. 90 NOIF, una società di calcio che si avvale di un istituto di regolazione della crisi in continuità diretta per le sessioni di mercato in pendenza del procedimento di omologa e le due sessioni successive potrà solo cedere i propri calciatori e non potrà acquistarne altri (neppure nei limiti di quanto incassato dalla vendita dei propri calciatori nella medesima sessione di mercato). 
Vale la pena ricordare che, oltre a tali stringenti limitazioni all’operatività in caso di ricorso ad un istituto di regolazione della crisi in “continuità diretta”, le società di calcio sono sottoposte di fatto ad un divieto di avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi che prevedano la cessione dell’azienda calcistica in esercizio (c.d. “continuità indiretta”).  Infatti, sempre con la modifica dell’aprile 2023, la FIGC ha chiarito che il presidente federale debba revocare l’affiliazione per le società di calcio che si avvalgano di uno strumento di regolazione della crisi previsto dal Codice della Crisi che preveda una procedura in “continuità aziendale indiretta e quindi comportino l’esercizio dell’impresa da parte di un soggetto diverso dal debitore” (art. 16, comma 6 ter, NOIF) o “in tutti gli atri casi di adozione di procedure con finalità liquidatoria” (art. 16, comma 6 bis, NOIF).  La cessione dell’azienda calcistica, sempre secondo le NOIF, è possibile unicamente nell’ambito della liquidazione giudiziale (ex fallimento) della società cedente in quanto, solo in tal caso, il presidente federale può autorizzare la cessione del “titolo sportivo” insieme all’intera azienda calcistica in deroga al divieto generale di cessione del titolo sportivo (requisito imprescindibile per l’iscrizione al campionato) [17]. L’eventuale autorizzazione può peraltro essere concessa unicamente nel rispetto delle stringenti condizioni previste dagli artt. 16, comma 6, e 52, comma 3, NOIF (essenzialmente la cessione deve avvenire ad una società avente sede nel medesimo comune della cedente, che abbia ottenuto l’affiliazione alla FIGC, dimostri adeguatezza finanziaria e patrimoniale e ottenga il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta a garanzia del pagamento dell’intero debito sportivo trasferito con l’azienda calcistica) [18]. 
Le limitazioni al ricorso agli strumenti di regolazione della crisi (al pari del divieto di partecipazione ai campionati in caso di mancato rispetto degli obblighi finanziari, contabili e normativi di cui supra sub 1) hanno sicuramente il pregio della chiarezza, prevedibilità e facilità di applicazione. Al tempo stesso, tuttavia, tali limitazioni e divieti riflettono un sostanziale disvalore delle situazioni di difficoltà finanziaria frutto di una concezione della crisi dell’impresa non più attuale.  La legge fallimentare del 1942 era, infatti, connotata da un marcato carattere pubblicistico che poneva al centro del sistema concorsuale la liquidazione dell’impresa insolvente nell’ambito del fallimento, relegando ad un ruolo secondario e recessivo le procedure di ristrutturazione ad esso alternative [19].  Il Codice della crisi, invece, accogliendo anche i principi guida del legislatore europeo, pone al centro del sistema gli strumenti e le procedure finalizzate al risanamento delle imprese e ad evitarne, in via preventiva, l’insolvenza o comunque a regolarla in modo alternativo rispetto alla liquidazione giudiziale. Ciò nella convinzione che il fallimento (recte liquidazione giudiziale), in quanto finalizzato alla fuoriuscita dal mercato in modo definitivo dell’impresa, costituisce l’extrema ratio, mentre la crisi e l’insolvenza dell’impresa (ove reversibile) debbono essere gestite con strumenti finalizzati alla preservazione della continuità aziendale al fine anche di massimizzare la recovery a favore di tutti gli stakeholders. Non a caso, infatti, tra i più importanti principi di delega della L. 19 ottobre 2017, n. 155 vi è anche quello di “dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori”. 
Alla luce dei cambiamenti normativi nell’ambito della crisi d’impresa (e fermo ovviamente il divieto di ricorso abusivo agli istituti regolatori della crisi), è inevitabile, pertanto, chiedersi se il quadro sanzionatorio sopra delineato sia ancora giustificato ovvero se la concorrenza tra le squadre partecipanti allo stesso campionato, possa essere garantita anche rimodulando le “sanzioni” connesse all’accesso a istituti di regolazione della crisi in continuità aziendale da parte delle società di calcio. La recente modifica all’art. 90 delle NOIF sembra propendere per una risposta negativa ma, come si vedrà, la posizione della FIGC appare eccessivamente restrittiva e, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere rivista alla luce delle considerazioni che seguono. 
3 . Le ragioni sottese alla modifica dell’art. 90 NOIF: l’esperienza dei recenti casi di risanamento di società calcistiche (Reggina, Sampdoria e Genoa)
La decisione della FIGC del dicembre 2023 di sanzionare il ricorso agli istituti di regolazione della crisi in continuità diretta con il blocco degli acquisti nel calciomercato nasce da una proposta della Lega di Serie A e di Serie B finalizzata a contenere gli effetti distorsivi causati dalla partecipazione ai campionati da parte di società di calcio risanate grazie al ricorso a tali strumenti [20]. A seguito dell’omologa, infatti, tali società ottengono uno stralcio del proprio debito e, quindi, un risparmio finanziario da reinvestire nell’attività calcistica (prevalentemente nell’acquisto di calciatori) con un evidente vantaggio rispetto alle altre società virtuose gestite in equilibrio economico-finanziario o che comunque devono continuare ad onorare integralmente i propri debiti.  
La ristrutturazione del debito di società calcistiche si è verificata nel 2023 per tre importanti squadre: la Reggina 1914 (iscritta al campionato di serie B 2022/23), la UC Sampdoria (iscritta al campionato di Serie A 2022/23 e retrocessa in Serie B alla fine di tale campionato) e il Genoa CFC (iscritto al campionato di Serie B 2022/23 e poi promosso in Serie A alla fine della stagione). Tali società, ricorrendo all’accordo di ristrutturazione del debito ex artt. 57 e ss. CCIII (“ADR”), hanno ristrutturato complessivamente oltre 300 milioni di euro debiti (di cui circa euro 165 milioni di debito erariale e previdenziale).  
A ben vedere, peraltro, gli ADR raggiunti dalle tre società in questione erano molto diversi tra loro per genesi della crisi, contenuto dell’accordo ed esito del risanamento. Nello specifico, la crisi della Reggina derivava da squilibri finanziari creati essenzialmente dagli ingaggi dei calciatori che avevano visto crescere a dismisura l’indebitamento passato dai 4 milioni di euro del 2019 a circa i 25 milioni del 2022.  Il piano posto alla base dell’ADR proposto da tale società prevedeva il pagamento di circa 784.000 euro di debito verso lo Stato su un totale di circa 15,7 milioni (con uno stralcio di quasi il 95% del debito erariale) e il pagamento integrale dei creditori diversi dallo Stato fatta eccezione per un minimo stralcio di alcuni fornitori chirografari aderenti all’accordo (in totale 9 creditori per un totale di euro 246.353,95 soddisfatto con euro 144.910,81) presumibilmente proposto per evitare che lo Stato fosse l’unico creditore interessato dall’ADR. 
Nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS (chiaramente insoddisfatte di una soddisfazione pari 5% del loro credito), il Tribunale di Reggio Calabria omologava comunque l’ADR il 9 giugno 2023 sostanzialmente per l’assenza di qualsiasi prospettiva di soddisfazione di tali creditori nell’ipotesi liquidatoria della Reggina [21]. Giova in proposito ricordare che nel settore del calcio è estremamente agevole dimostrare che piani in continuità che prevedono soddisfacimenti minimi sono comunque migliorativi rispetto all’alternativa liquidatoria in quanto la perdita del titolo sportivo determina lo svincolo automatico dei giocatori e, quindi, la perdita della componente più rilevante dell’attivo sociale (v. supra sub nota 10).  
A seguito dell’omologa dell’ADR da parte del Tribunale di Reggio Calabria, il legislatore decideva immediatamente di intervenire per impedire ulteriori proposte di soddisfazione del credito erariale particolarmente esigue e, quindi, il rischio di abusi nell’utilizzo della transazione fiscale.  Pertanto, con il D.L. n. 69 del 13 giugno 2023, convertito dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023, si è previsto che, in assenza di adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate o delle autorità previdenziali, il cram down da parte del Tribunale sia possibile solo se siano rispettate, tra l’altro, soglie inderogabili di soddisfazione del debito erariale pari rispettivamente al 30% o 40% a seconda che l’ammontare complessivo dei crediti dei creditori aderenti all’accordo diversi dallo Stato sia almeno pari ovvero inferiore ad ¼ dei debiti totali della società [22]. 
Nonostante l’omologa dell’ADR, la Reggina non veniva ammessa al campionato di serie B 2023/24 in quanto pagava i propri debiti sportivi (comprensivo anche del debito fiscale e previdenziale) il 5 luglio 2023 (e quindi dopo la scadenza del termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dalla FIGC entro la quale devono essere soddisfatti tutti gli adempimenti previsti).  La Reggina impugnava il diniego di iscrizione di fronte prima ai giudici federali e poi a quelli amministrativi sostenendo, in sintesi, che i termini per il pagamento dei debiti sportivi sarebbero stati differiti a seguito della sentenza di omologa dell’ADR (che prevedeva il pagamento dei debiti tributari entro 30 giorni dall’omologa, ossia il 12 di luglio). Nondimeno, sia i tribunali sportivi che il TAR Lazio e il Consiglio di Stato rigettavano tali impugnazioni [23]. Nel marzo del 2024, la Corte di Appello di Reggio Calabria revocava, quindi, l’omologa dell’ADR della Reggina (nel frattempo ripartita dalla Serie D) e disponeva l’apertura della liquidazione giudiziale della società (conseguenza inevitabile in quanto il piano di risanamento sotteso all’ADR presupponeva l’ammissione al campionato di Serie B 2023/24) [24]. 
Di tutt’altro tenore è stata il risanamento della Sampdoria. La crisi della società derivava dall’indebitamento sportivo contratto per finanziare l’acquisto di alcuni importanti calciatori nei campionati 2018/19 e 2019/20 (rivelatisi poi non all’altezza delle aspettative nelle prestazioni e conseguentemente nel valore), nei modesti e altalenanti risultati sportivi nei campionati dal 2019 al 2022, nonché nella riduzione generalizzata dei ricavi e dei valori dei tesserati causata dalla pandemia Covid-19. A questa situazione, si aggiungeva la crisi finanziaria di alcune società del gruppo di appartenenza, facente capo all’imprenditore Massimo Ferrero, a sua volta costrette a ricorrere alla procedura di concordato preventivo per fare fronte all’ indebitamento. Il risanamento della Sampdoria passava da una composizione negoziata della crisi che consentiva sia di ottenere la protezione dalle azioni dei creditori, sia la possibilità di negoziare gli accordi con talune parti (Banche, Fornitori, Agenzia delle Entrate) e nuovi investitori destinati ad assumere il controllo della società.  Diversamente dalla Reggina, la Sampdoria riusciva nel tempo, all’interno della composizione negoziata, a rispettare tutte le scadenze federali antecedenti l’iscrizione al campionato e ad iscriversi al campionato di Serie B 2023/24 grazie anche all’apporto di denaro fresco da parte di nuovi investitori. Nell’ambito della composizione negoziata, la società emetteva un prestito obbligazionario convertibile che veniva sottoscritto nell’imminenza della scadenza dei termini per l’iscrizione previsti dalla FIGC grazie anche alla prededuzione concessa dal Tribunale di Genova ai sensi degli artt. 22 e 6 CCII [25].  La Composizione si chiudeva con il deposito del ricorso di Omologa dell’ADR che prevedeva in sintesi uno stralcio di circa 90 milioni di euro (su un totale di 200 milioni circa) e un’innovativa transazione fiscale, con l’adesione dell’Agenzia delle Entrate, che consentiva uno stralcio di circa il 65% del debito fiscale complessivo (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) pari a circa 48 milioni di euro e il pagamento rateizzato del residuo 35% pari a circa 17 milioni di euro [26] offrendo come garanzia il marchio storico della Società. 
Diverso sia dal caso Reggina che da quello della Sampdoria è il risanamento del Genoa, ottenuto tramite un ADR in forma agevolata ai sensi dell’art. 60 CCII. La crisi del Genoa era stata causata principalmente dai risultati sportivi poco performanti della squadra culminati con la retrocessione in serie B nella stagione 2021/22 e dall’eccessivo debito fiscale e previdenziale contratto sotto la gestione del precedente azionista di controllo (il Gruppo Giochi Preziosi). La crisi, peraltro, non aveva messo a rischio l’iscrizione della squadra al campionato 2023/24 e neppure interessato i creditori diversi dallo Stato che non erano stati minimamente pregiudicati dal piano di risanamento sottostante all’ADR. Quest’ultimo prevedeva, infatti, una transazione fiscale con uno stralcio di circa il 65% del debito fiscale complessivo (pari a circa 106 milioni di euro) e il pagamento rateizzato del residuo di circa 37 milioni di euro [27], l’incremento dei ricavi attesi dall’attività sportiva (la società è stata promossa in serie A nella stagione 2022/23) e il sostegno finanziario del nuovo azionista (il Gruppo 777) di circa 57 milioni di euro (in buona parte già versato).  L’ADR del Genoa, stante l’adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate ottenuta subito prima del deposito del ricorso, veniva omologato dal Tribunale di Genova in data 7 dicembre 2023.
4 . La compatibilità delle restrizioni al calcio mercato imposte dall’art. 90 NOIF con la normativa statale e i principi di ragionevolezza e proporzionalità
A prescindere dalle ragioni sottese alla decisione della Federazione, l’inasprimento delle “sanzioni” per il ricorso agli istituti di regolazione della crisi comporta alcune criticità sotto profilo della compatibilità con l’ordinamento statale ed i principi di ragionevolezza e proporzionalità applicabili anche all’ordinamento sportivo. 
Come detto, i rapporti tra il Codice della Crisi (e in generale la normativa statale) e quella sportiva sono improntati al riconoscimento dell’autonomia reciproca, fatto salvo il caso in cui la giurisdizione Statale debba intervenire per risolvere controversie che concernono la violazione di diritti soggettivi che, come tali, hanno rilevanza per l’ordinamento statale (cfr. art. 1 D.L. n. 220/2003 cit. sub nota 3).   
È noto che la partecipazione alle sessioni del calciomercato è una componente essenziale dell’attività d’impresa delle società di calcio (che, come detto, sono “imprese” a tutti gli effetti): le società di calcio diventano competitive acquisendo e vendendo le prestazioni professionali dei calciatori. L’equilibrio economico-finanziario del sistema calcio in Italia, inoltre, nella maggior parte dei casi si basa sulla valorizzazione (nell’ottica di una futura cessione) dei giovani calciatori cresciuti nei settori giovanili delle squadre di calcio (i c.d. “vivai”) e, più spesso, sulla ricerca da parte di osservatori e procuratori di giovani talenti presso altre squadre giovanili (c.d. attività di scouting). 
Conseguentemente, l’impossibilità di acquistare le prestazioni sportive dei calciatori per diverse sessioni mercato (fino ad un massimo di quattro) costituisce un’evidente limitazione all’attività caratteristica dell’impresa calcistica e, quindi, di un “diritto soggettivo” (lo svolgimento dell’attività d’impresa), la cui legittimità deve essere verificata alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento Statale, tra cui il principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost).  Inoltre, la legittimità dell’esclusione dal calciomercato ex art. 90 NOIF (al pari di ogni altra “sanzione” per il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi), deve rispettare i fondamentali principi di “ragionevolezza” e “proporzionalità”. Tali principi, infatti, sono applicabili sia nell’ordinamento amministrativo che in quello sportivo (vista la natura sostanzialmente pubblicistica dell’attività di governo e normazione esercitata dalla FIGC) [28]. 
Il principio di “ragionevolezza” non ha un riferimento espresso nella Costituzione, ma è desumibile quale corollario del principio di buon andamento della P.A. previsto dell’articolo 97 Cost. In forza di tale principio, l’azione della P.A. (e, quindi, delle istituzioni sportive) deve essere adeguata ad un canone di razionalità operativa, imparzialità, uguaglianza e buon andamento in astratto, per evitare decisioni arbitrarie o irrazionali da parte dei soggetti pubblici [29]. 
Il principio di “proporzionalità” non ha un esplicito richiamo in Costituzione ma è ormai riconosciuto quale principio fondamentale del diritto comunitario [30]. Esso comporta, nello specifico, l’obbligo della pubblica amministrazione di esercitare il proprio potere nei confronti dei singoli destinatari dell’azione pubblica (o meglio, del provvedimento amministrativo) nei limiti di quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo cui l’esercizio del potere è finalizzato. Il Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che “i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici”; pertanto: “ogni provvedimento utilizzato dalla pubblica amministrazione, specialmente se sfavorevole al destinatario, dovrà essere allo stesso tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato per legge. Conseguentemente ogni qualvolta sia possibile operare una scelta tra più mezzi alternativi, tutti ugualmente idonei al perseguimento dello scopo, andrebbe sempre preferito quello che determini un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta” (Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 964 del 26.02.2015) [31]. Nonostante la derivazione comunitaria, il principio di proporzionalità è stato progressivamente applicato dai giudici nazionali anche a fattispecie estranee al diritto comunitario ed è stato formalmente recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 1 della l. 241 del 1990, come modificata nel 2005.  Ai sensi di tale norma l’attività della pubblica amministrazione, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, deve essere retta “da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge […], nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” (tra cui, appunto, il principio di proporzionalità). 
Applicazione di tale principio nelle regole dell’ordinamento sportivo è stata recentemente fatta nella nota sentenza Superlega, in cui la Corte di Giustizia ha precisato che i requisiti e le sanzioni previsti dall’UEFA e dalla FIFA per l’autorizzazione e la partecipazione a manifestazioni organizzate da soggetti terzi (nel caso di specie la “Superlega”) devono essere, tra l’altro, conformi al principio di proporzionalità [32]. 
In particolare, secondo i massimi Giudici dell’Unione, i requisiti prefissati dall’UEFA “qualora non siano disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato” sono incompatibili con l’ordinamento unionale in quanto “presentano, per loro stessa natura, un sufficiente grado di dannosità per la concorrenza” (par. 178 della sentenza Superlega, cit. sub nota 2).  Con specifico riguardo alle sanzioni previste dall’UEFA per le società di calcio, la Corte di Giustizia ha chiarito che “per non essere discrezionali, le sanzioni previste in via accessoria alle norme in materia di previa autorizzazione e di partecipazione […] devono essere disciplinate da criteri che non solo devono essere, anch’essi, trasparenti, oggettivi, precisi e non discriminatori, ma che devono anche garantire che dette sanzioni siano determinate, in ciascun caso concreto, nel rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto, segnatamente, della natura, della durata e della gravità della violazione accertata” (par. 151 della Sentenza Superlega cit. sub nota 2). 
Le restrizioni e le sanzioni imposte dalla FIGC alle società di calcio che decidono di avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi presentano diversi profili di criticità rispetto ai soprariportati principi. 
In primo luogo, come detto, la maggior parte delle società di calcio in Italia riesce a raggiungere una situazione di equilibrio economico-finanziario solo grazie all’attività del calciomercato in quanto, in assenza delle plusvalenze ottenute con le compravendite dei giocatori, il loro conto economico sarebbe perlopiù in perdita [33]. Pertanto, il divieto tout court di acquistare i diritti alle prestazioni dei calciatori per due sessioni di calcio mercato (potenzialmente tre o quattro nel caso vi siano sessioni previste durante pendenza del procedimento di omologa) comporta ragionevolmente un pregiudizio all’esercizio dell’attività di impresa calcistica in quanto impedisce proprio l’attività che consente alla maggior parte delle società di calcio di preservare il proprio equilibrio economico-finanziario. L’applicazione di tale divieto, infatti, esporrebbe paradossalmente le società di calcio al rischio di ritrovarsi in una situazione di squilibrio economico-finanziario (o peggio di “crisi”) proprio per aver adottato un rimedio (lo strumento di regolazione della crisi) finalizzato a consentire alla società di uscire da una situazione di crisi originata da uno squilibrio economico finanziario.  A ben vedere, però, è l’intero impianto sanzionatorio previsto dalle NOIF in caso di crisi finanziaria da parte delle società di calcio ad apparire eccessivamente restrittivo (anche tenuto conto della legittima finalità di preservare il corretto svolgimento delle competizioni sportive) e incoerente con l’evoluzione normativa a livello nazionale ed europeo del diritto della crisi degli ultimi 15 anni (v. supra sub 1, pagg. 4 e 5). Basti ricordare che le NOIF prevedono, da un lato, che una società di calcio non possa iscriversi al campionato se non sia regolarmente adempiente, tra l’altro, agli obblighi di pagamento dei tesserati (retribuzioni ai dipendenti e collaboratori e dei relativi contributi e ritenute fiscali e versamento delle imposte) e di presentazione di specifiche fideiussioni in caso di perdite d’esercizio (v. supra sub 1); dall’altro, che il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi sia possibile solo in continuità diretta (escludendo così gli strumenti di regolazione in continuità indiretta o liquidatori); infine, che, anche in caso di ricorso agli strumenti in continuità diretta, le società di calcio non possano partecipare al calciomercato per due o più sessioni con un’evidente limitazione nello svolgimento della propria attività caratteristica (v. supra sub 2). 
In secondo luogo, il divieto previsto dall’art. 90 NOIF si applica indiscriminatamente a tutte le ipotesi di ristrutturazione in continuità diretta.  L’esperienza dimostra che le ristrutturazioni delle società di calcio hanno presupposti, contenuto ed esiti diversi che potrebbero giustificare un diverso trattamento sanzionatorio (v. supra sub 4). Basti pensare che il piano di risanamento della Reggina prevedeva una percentuale di soddisfazione esigua (5%), nessun cambio di controllo e la necessità di un’omologa con cram down fiscale da parte del Tribunale stante il disaccordo dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Il piano di risanamento della Sampdoria ha ottenuto l’adesione di circa il 90% del ceto creditorio (incluso l’Agenzia delle Entrate e il garante SACE) e ha comportato degli stralci decisamente minori (dal 65% del debito fiscale pari al 50% del valore nominale del debito effettivo, al 30-40% di quello dei fornitori). Inoltre, il risanamento della Sampdoria ha determinato un cambio di controllo in quanto l’azionista è stato progressivamente diluito a seguito delle successive conversioni in capitale del prestito obbligazionario prededucibile sottoscritto dai nuovi investitori. La nuova finanza messa a disposizione dal nuovo azionista è stata, quindi, utilizzata per il pagamento dei creditori, in particolare del debito sportivo (requisito indefettibile per l’iscrizione al campionato), il pagamento parziale degli altri creditori (con uno stralcio diverso a seconda del rango di chirografari e privilegiati) e il finanziamento del circolante e degli investimenti per la prosecuzione dell’attività di impresa [34].  
Il piano di risanamento del Genoa non ha, invece, comportato alcun cambio di controllo ma è stato funzionale all’omologa di una transazione fiscale (analoga per condizioni a quella del piano di risanamento della Sampdoria) cui, come detto, l’Agenzia delle Entrate aveva aderito preventivamente al deposito in Tribunale del relativo ricorso [35]. 
Neppure la sanzione introdotta con la modifica all’art. 90, commi, 4 bis. 4 ter e 4 quater, NOIF (divieto di acquisto di calciatori per due o più sessioni di calciomercato) sembra “strettamente necessaria” per dissuadere le squadre dal ricorso agli strumenti di regolazione della crisi in continuità diretta (o, meglio, per controbilanciare il vantaggio competitivo ottenuto dalla società grazie alla ristrutturazione del proprio debito rispetto alle altre partecipanti al medesimo campionato). Infatti, la federazione potrebbe ragionevolmente raggiungere il medesimo scopo ricorrendo all’applicazione di sanzioni diverse, meno invasive o comunque graduate a seconda delle circostanze del caso (v. infra sub 5).  Tale diverso approccio sarebbe ancora più giustificato se si considera che la FIGC, disponendo la revoca dell’affiliazione nel caso di ricorso a strumenti di regolazione della crisi in continuità indiretta, ha di fatto già escluso la possibilità per le società di calcio di avvalersi della possibilità di cedere l’azienda calcistica nell’ambito di una procedura concorsuale (diversa dalla liquidazione giudiziale) (v. supra sub 2). 
5 . Ipotesi di modifica delle NOIF e introduzione di un sistema sanzionatorio coerente con l’evoluzione del diritto della crisi nazionale ed europeo e i principi di ragionevolezza e proporzionalità
Per rendere il sistema sanzionatorio delle NOIF applicabile alle società che ricorrono agli strumenti di regolazione della crisi coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità si possono ipotizzare i seguenti correttivi. 
Una prima ipotesi potrebbe consistere nell’eliminare il divieto di acquisto di calciatori nelle sessioni successive alla pubblicazione del provvedimento di omologa di uno strumento di regolazione della crisi in continuità diretta previste dall’art. 90, comma 4 ter e 4 quater, NOIF [36].  In tale ipotesi, ovviamente continuerebbero ad applicarsi le limitazioni al calciomercato previste per il mancato rispetto dell’indicatore di liquidità (art. 90, comma 4 e 4 bis) che, per controbilanciare il vantaggio derivante dall’esdebitazione ottenuta grazie all’omologa, potrebbe essere calcolato sterilizzando gli effetti dell’omologa sul debito della società. In altre parole, si potrebbe prevedere che nel calcolo dell’indicatore di liquidità ai fini delle limitazioni in un dato numero di sessioni di calcio mercato successive all’omologa sia conteggiato nelle passività correnti anche l’importo del debito a breve oggetto di stralcio ovvero le rate riscadenziate che, senza tale riscadenziamento, sarebbero scadute entro l’anno (e i relativi interessi risparmiati) [37].  Correlativamente, in coerenza con l’art. 90, comma 5, NOIF che consente alla società di calcio di chiedere la revoca alla limitazione al calcio mercato di cui all’art. 90, comma 4, NOIF, quando la carenza finanziaria dell’indicatore di liquidità viene ripianata con un aumento di capitale o un apporto a patrimonio netto o la cessione di attivo immobilizzato, sarebbe ragionevole, sempre, in caso di ricorso ad uno strumento di regolazione delle crisi in continuità diretta, includere convenzionalmente nelle attività correnti le disponibilità finanziarie derivanti dagli eventuali apporti a capitale da parte di investitori terzi o azionisti o dalle cessioni di attivo di cui la società di calcio ha beneficiato a seguito dell’omologa.   
Parimenti, gli effetti dell’omologa sui debiti della società di calcio dovrebbero essere sterilizzati anche ai fini del calcolo dell’indicatore di Indebitamento (che misura il livello di indebitamento rispetto al fatturato tramite il rapporto “debiti/ricavi”) (art. 85, par. VIII NOIF).  Infatti, nel caso in cui tale indicatore sia superiore al livello-soglia fissato dalla FIGC, “l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%” (art. 85, par. VIII, comma 11 NOIF).  Pertanto, nel caso in cui in forza della sterilizzazione degli effetti dell’omologa non sia rispettata la soglia dell’Indicatore di Liquidità e neppure quella dell’indicatore di Indebitamento, per partecipare al calcio mercato, una società che ha fatto ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi in continuità diretta dovrà ottenere dai propri soci  (o da cessioni di attivo) liquidità per un importo superiore del 15% rispetto all’importo che avrebbero dovuto ottenere in caso di mancato rispetto unicamente della soglia dell’indicatore di liquidità. 
In alternativa all’ipotesi di sterilizzazione degli effetti dell’omologa ai fini della verifica del rispetto delle soglie degli indicatori di Liquidità e di Indebitamento, sempre per controbilanciare il vantaggio competitivo del ricorso agli strumenti di regolazione della crisi in continuità diretta, si potrebbe prevedere l’applicazione di sanzioni diverse (e meno pregiudizievoli) rispetto al blocco del calciomercato, quali l’applicazione di punti di penalizzazione. La determinazione esatta di tali sanzioni dovrebbe dipendere da un confronto con la FIGC e soprattutto la Co.Vi.So.C. (ovvero la Commissione governativa prevista dal D.L. 74/2024), che tenga conto delle circostanze della ristrutturazione (cause della crisi, tempestiva emersione della stessa, percentuale dello stralcio proposto dai creditori, cambio di controllo della società, necessità o meno del cram down da parte Tribunale in caso di transazione fiscale, ecc.). Per limitare la discrezionalità ed eccessive pressioni sugli organi federali, sarebbe opportuna l’adozione preventiva di linee guida chiare (la tipologia e la gravità delle sanzioni potrebbe dipendere ad esempio dalla percentuale di creditori aderenti o dalla necessità di ricorrere ad un cram down da parte del Tribunale, ad esempio, nella transazione fiscale).  
Questo è lo scenario previsto nell’ambito Premiere League in cui l’organo di governo (il Premiere League Board) può in caso di “event of insolvency” di una società affiliata decidere la sanzione applicabile alla luce delle circostanze del caso e sulla base di diversi criteri oggettivi predeterminati sulla base della normativa applicabile [38].  Anche l’ordinamento calcistico del massimo campionato spagnolo (la Liga) prevede la costituzione di un organo indipendente incaricato di approvare e supervisionare l’esecuzione il risanamento delle società di calcio affette da squilibrio economico-finanziario. Gli articoli 292 e ss. del “Reglamento General della Real Federaciòn Española de Futbòl” [39], prevedono, infatti, la nomina da parte della Federazione Spagnola (Real Federación Española de Fútbol o semplicemente RFEF) di un comitato (Comité de Seguimiento Económico o “CSM”) composto da un advisor finanziario, un avvocato e un esperto in materia di diritto del lavoro e fiscale che ha il compito di monitorare le squadre di calcio in crisi finanziaria e adottare i provvedimenti necessari per il loro risanamento.  A tale comitato, nello specifico, è assegnato il compito di interloquire con la società di calcio con funzioni di consulenza, supervisione, approvazione del piano e monitoraggio della sua esecuzione. Le decisioni del CSM sono immediatamente efficaci e possono essere impugnate in un termine di sette giorni dinnanzi al Comité Jurisdiccional della RFEF, le cui decisioni possono a sua volta essere impugnate dinnanzi al Tribunal Arbitraje Español Deportivo del Comité Olimpico Español
La soluzione di demandare l’approvazione e la supervisione dell’esecuzione del risanamento ad un organo nominato dalla FIGC avrebbe delle analogie nel fatto che anche nell’ordinamento italiano vi sono dei casi in cui la nomina del curatore fallimentare è demandata ad un soggetto diverso dal tribunale fallimentare competente. È questo il caso di insolvenza delle imprese di “grandi” o “grandissime” dimensioni sottoposte all’amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270/1999 (c.d.  Legge “Prodi-bis”) o il D.L. n. 347/2003 (c.d. “Decreto Marzano”), in cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nomina uno o più commissari straordinari ovvero il caso di gestione delle crisi bancarie e dell’insolvenza degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, in cui l’organo liquidatorio è nominato da Banca d’Italia (artt. 80 e ss. TUB e artt. 57 TUF). Sulla falsariga di quanto previsto dall’ordinamento della Premiere League e della Liga, le decisioni dovrebbero, inoltre, essere demandate ad un collegio di esperti (avvocato esperto di crisi d’impresa, advisor finanziario e membro del consiglio della federazione che abbiano una comprovata esperienza tanto della normativa calcistica che della crisi d’impresa e, in particolare, dell’elaborazione e verifica dei piani di risanamento). A garanzia dell’indipendenza del collegio, la nomina di uno o più esperti potrebbe anche essere congiunta con il Tribunale competente ovvero la FIGC potrebbe limitarsi a nominare uno dei membri del collegio.  In ogni caso, è evidente che in presenza di un piano di risanamento predisposto dalla società di calcio preventivamente e in costante interlocuzione, nel rispetto dei criteri di trasparenza e correttezza, prima con la Co.Vi.So.C. (o la Commissione prevista dal D.L. n. 74/2024) (v. supra sub nota 9) e poi con un eventuale collegio di esperti indipendenti (nominati dalla FIGC o da un Tribunale o, nel caso della composizione, dalla CCIAA competente) la gestione della crisi si dovrebbe focalizzare non tanto (o non solo) sulla determinazione della sanzione applicabile ma sulla valutazione dell’affidabilità del piano di risanamento adottato (affidabilità da valutarsi pur sempre nel rispetto delle regole ed esigenze sottese al corretto svolgimento delle competizioni sportive). 
Pertanto, in presenza di un piano di risanamento attestato (anche se non ancora omologato) e rispetto al quale i creditori, secondo le soglie individuate dal legislatore, hanno espresso la loro adesione, sarebbe possibile, tenuto conto delle circostanze, anche consentire l’iscrizione al campionato di una società che non abbia ancora pagato integralmente il proprio debito “sportivo” (ad es. in presenza di una garanzia di pagamento di tale debito da parte di soggetti terzi affidabili e, in ogni caso, entro un termine breve dall’omologa concordato di volta in volta con la FIGC ovvero previsto ex ante in analogia con il termine di 120 gg. dell’art. 57, comma 3, CCII). In tali circostanze, l’esclusione dal campionato, infatti, apparirebbe una sanzione sproporzionata e contraria alla finalità di conservazione della continuità aziendale, principio cardine oramai da anni dell’intero diritto della crisi (basti pensare al favor che il CCII e prima ancora la legge fallimentare modificata nel 2015 riservano alle imprese in crisi attive nel settore degli appalti pubblici, settore in cui l’esigenza di preservare la concorrenza tra le imprese è altrettanto evidente) (art. 186 bis, comma 3, 4, 5 e 6, L. fall., recepiti nell’ art. 95 CCII). 
6 . I vantaggi del ricorso alla composizione negoziata per conseguire il risanamento delle società di calcio nell’attuale quadro normativo
L’inasprimento delle sanzioni per il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi introdotto con le modifiche alle NOIF entrate in vigore il 1° luglio 2024, conferma ulteriormente che la composizione negoziata della crisi è, allo stato, la modalità più efficiente per risanare le società di calcio in crisi.  In primo luogo, la composizione è uno strumento flessibile, che non comporta alcun spossessamento dell’organo amministrativo e prevede una limitata ed eventuale ingerenza da parte del tribunale. Diversamente dagli strumenti di regolazione quali il concordato o l’ADR, l’organo amministrativo, infatti, continua ad avere la gestione ordinaria e straordinaria l’impresa venendo unicamente affiancato dall’esperto nominato dalla CCIAA.  Quest’ultimo, inoltre, non è minimamente paragonabile al commissario giudiziale nominato dal tribunale nel procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (art. 40, comma 4, CCII) in quanto non si ingerisce nella gestione dell’impresa né agisce come longa manus del tribunale ma ha essenzialmente funzione di mediatore e garante del buon esito delle trattative (o quantomeno del rispetto degli obblighi di esecuzione delle stesse secondo buona fede e trasparenza) (art. 16 CCII). Lo stesso Tribunale ha un ruolo residuale nella composizione in quanto, solo su richiesta del debitore, è chiamato a confermare le misure protettive e ad autorizzare la prededuzione sui finanziamenti e la cessione dell’azienda in deroga alla responsabilità di cui all’art. 2560 c.c. 
In secondo luogo, la composizione non è uno “strumento di regolazione della crisi” ma solo un percorso di mediazione facoltativo (anche se fortemente incentivato dal legislatore) che, a seconda dei casi, può o meno sfociare in uno strumento di regolazione della crisi.  Pertanto, le sanzioni previste dalle NOIF per il ricorso agli “istituti di regolazione della crisi” non sono applicabili alla società di calcio che accede alla composizione. Neppure tali sanzioni sono applicabili nel caso la composizione si chiuda con un accordo consensuale tra la società di calcio e i propri creditori (art. 23, comma 1, CCII). Esse risultano, invece, applicabili nel caso in cui la composizione si concluda con l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex art. 23, comma 2, CCII, quali l’ADR (com’è avvenuto con il caso della Sampdoria), il piano di risanamento, il concordato liquidatorio semplificato o il concordato preventivo in continuità. 
La conclusione della composizione con il superamento della crisi di una società di calcio con una soluzione concordata ai sensi dell’art. 23, comma 1, CCII è molto difficile (ad oggi non risulta sia mai avvenuta). Peraltro, un incentivo per i creditori a trovare un accordo con la società debitrice potrebbe derivare proprio dal fatto che, non incorrendo in sanzioni quali l’esclusione dal calciomercato o la perdita di punti in classifica (ovvero, eventualmente, la retrocessione), la soddisfazione proposta ai creditori potrebbe essere migliore rispetto a quella che la società offrirebbe ai medesimi creditori in caso di ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi previsto dall’art. 23, comma 2, CCII. In tal caso, infatti, l’applicazione della sanzione prevista dalle NOIF alla società comporterebbe ragionevolmente un maggior assorbimento di cassa o un rischio di riduzione dei ricavi che si rifletterebbe inevitabilmente sul trattamento riservato ai creditori. Un ulteriore incentivo al risanamento delle società di calcio attraverso una soluzione “consensuale” ex art. 23, comma 1, CCII dovrebbe derivare dalla possibilità (prevista dal c.d. “decreto correttivo ter”) di raggiungere, nell’ambito della composizione, un accordo transattivo con le autorità fiscali che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale e dei relativi accessori (art. 23, comma 2 bis Schema di decreto correttivo) [40]. 
Poiché, come detto, la composizione non è uno “strumento di regolazione della crisi” e, quindi, non trova applicazione la sanzione della revoca da parte della FIGC dell’affiliazione prevista per la società di calcio che accede ad uno strumento di regolazione della crisi in continuità indiretta o liquidatoria (art. 16, comma 6 bis e 6 ter, CCII), è legittimo chiedersi se sia possibile cedere l’azienda calcistica con l’autorizzazione del Tribunale ex art. 22, comma 1, CCIII.   La risposta è ragionevolmente negativa in quanto la FIGC può sempre rifiutarsi di consentire il trasferimento del titolo sportivo sul presupposto che esso non è suscettibile di valutazione economica né cedibile (art. 52 NOIF) [41]; inoltre, nelle modifiche dell’aprile 2023, la FIGC ha precisato che il consenso al trasferimento del titolo sportivo in caso di cessione dell’azienda calcistica è possibile solo nel caso di liquidazione giudiziale del cedente (escludendo così a contrario ogni altro caso). Se l’esclusione della cessione dell’azienda calcistica nell’ambito della composizione appare ragionevole rispetto alla finalità di preservare la concorrenzialità tra le società partecipanti al campionato, non altrettanto appare l’esclusione della possibilità di cedere l’azienda (alle medesime condizioni previste per il caso di liquidazione giudiziale) nel caso in cui, a seguito di insuccesso della composizione, la società di calcio sia ammessa al concordato semplificato liquidatorio ex art. 25 sexies CCII. 
Nelle intenzioni del legislatore l’accesso al concordato semplificato liquidatorio è il corollario della corretta applicazione del percorso della composizione, caratterizzato dal rispetto da parte del debitore dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede (confermati tra l’altro dalla relazione dell’esperto vagliata dal tribunale in sede di verifica di ammissione al concordato liquidatorio). La possibilità di accedere a tale concordato, sempre nelle intenzioni del legislatore, ha anche una funzione di moral suasion dei creditori che sono invogliati a partecipare in modo propositivo e disponibile alle trattative proprio per evitare il rischio che, in caso di esito negativo, il debitore possa cedere l’azienda sfruttando gli evidenti vantaggi del concordato semplificato. Quest’ultimo infatti, come noto, non prevede la votazione dei creditori e neppure una percentuale minima di soddisfazione dei creditori (essendo sufficienti che il trattamento loro riservato “non arreca pregiudizio …rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore”) (art. 25 sexies, comma 5, CCII).  
Ove si prevedesse la possibilità di cedere l’azienda calcistica nell’ambito di un concordato liquidatorio, un’ulteriore garanzia del corretto svolgimento della composizione si potrebbe ottenere prevedendo che l’esperto sia nominato direttamente dalla federazione ovvero dalla CCIAA ma con il placet della federazione ovvero ancora sia nominato dalla CCIIA ma abbia comunque maturato esperienze di risanamento anche di società di calcio. 
7 . Conclusione
Le limitazioni previste dall’ordinamento giuridico calcistico in caso di ricorso agli strumenti di regolazione della crisi da parte delle società di calcio presentano allo stato incongruenze e profili di incompatibilità con alcuni principi cardine dell’ordinamento statale (tra cui, i principi di ragionevolezza e professionalità applicabili anche all’ordinamento sportivo). Tali limitazioni, inoltre, riflettono anche una concezione della crisi d’impresa superata dai principi ispiratori del Codice della Crisi (e prima ancora delle modifiche alla legge fallimentare successive al 2005).  La legittima finalità di garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive (controbilanciando il vantaggio competitivo di un risanamento ottenuto grazie allo stralcio del proprio debito), non dovrebbe risolversi in una sanzione sproporzionata che di fatto rende estremamente difficile (se non impossibile) il ricorso da parte delle società di calcio agli strumenti di regolazione della crisi.  Il sistema sanzionatorio delle NOIF dovrebbe essere modificato introducendo sanzioni alternative e più miti rispetto al blocco del calciomercato da modulare a seconda delle circostanze del caso. La limitazione al calciomercato dovrebbe essere un’extrema ratio (al pari dell’eventuale retrocessione) applicabile ai casi più gravi.  Il sistema dei controlli esercitato dalla FIGC e dalla Co.Vi.So.C. (ovvero dalla Commissione governativa prevista dal D.L. n. 74/2024) sulle società di calcio dovrebbe essere esercitato anche in modo da favorire l’emersione anticipata delle situazioni di crisi e di squilibrio delle società di calcio al fine di porvi rimedio attraverso l’adozione di piani di risanamento che comportino il minor sacrificio possibile per i creditori ed evitino, al tempo stesso, il rischio di pregiudizio al regolare svolgimento del campionato. Un sistema così delineato permetterebbe, ragionevolmente, di gestire la crisi delle società calcistiche nell’ambito della composizione negoziata e, ove fosse necessario ricorrere all’adozione di uno strumento di regolazione della crisi, di commisurare la sanzione alla finalità di preservare la concorrenza tra i partecipanti al campionato, evitando sacrifici sproporzionati che finirebbero per pregiudicare il diritto di libera iniziativa economica delle società calcistiche (che sono a tutti gli effetti delle imprese). 

Note:

[1] 
Le società calcistiche in un primo tempo erano rappresentate da associazioni, enti o società prive di scopo di lucro. Con la legge del 23 marzo 1981, n. 91 veniva imposto alle società calcistiche che si avvalevano di calciatori professionisti di costituirsi in forma di società di capitale (S.p.A. o S.r.l.), i cui utili dovevano però essere reimpiegati per lo svolgimento dell’attività sportiva. Con la Legge 18 novembre 1996, n. 586 è stato abrogato il predetto vincolo di destinazione degli utili consentendone così la distribuzione a favore dei soci; pertanto, le società sportive che si avvalgono di atleti professionisti sono state equiparate alle altre imprese commerciali e, come tali, sono state dichiarate “fallibili”. A seguito di tale modifica normativa, si è resa anche possibile la quotazione delle società sportive nei mercati regolamentati (ad oggi, sono quotate al mercato Euronext di Borsa Italiana la Juventus e la Lazio). 
[2] 
Vds. Sentenza Bosman, Corte di Giustizia EU, Causa C45-1993 del 15 dicembre 1995 che stabilì la contrarietà ai principi comunitari (la libera circolazione dei lavoratori) (i) degli obblighi previsti dalle federazioni nazionali di corrispondere alla società di provenienza di un giocatore a fine contratto dell’indennità di trasferimento, formazione e promozione, nonché (ii) delle limitazioni al numero dei calciatori di altri paesi EU schierabili nei campionati. A conferma della contrarietà ai principi del trattato UE di limitazioni al numero di calciatori extra UE schierabili nei campionati degli Stati Membri v. Real Sociedad de Futbol / Nihat Kahveci c. Consejo Superior de Deportes, Corte di Giustizia UE, 25/07/2008, n. 152.  Da ultimo v. Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 21 dicembre 2023, causa C 333/2021, European Superleague Company, S.L. contro Unión de Federaciones Europeas de Fútbol e Fédération internationale de football association, in cui la corte di Corte di Giustizia ravvede l’abuso di posizione dominante da parte dell’UEFA nel divieto tour court di partecipazione ad eventi sportivi non organizzati dall’UEFA stessa. 
[3] 
L’art. 1 del D. L. n. 220 del 19 agosto 2003 dispone che: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti [tra l’ordinamento sportivo e quello statale] sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. 
[4] 
Per un’esaustiva e puntuale ricognizione dell’evoluzione del diritto sportivo a livello nazionale e sovranazionale v. F.R. Fimmanò, “La “lex sportiva” alla prova del caso “Superlega”: il ruolo del C.O.N.I. nel riequilibrio degli assetti” in Riv. Scientifica Trim. di Diritto Amministrativo, Fasc. 2/2024, p. 585, www.amministrativamente.it.  
[5] 
F. Fimmanò, La crisi delle società di calcio professionistico a dieci anni dal caso Napoli, in Gazzetta Forense 2014, pag. 12 e ss. 
[6] 
Il Manuale di licenze UEFA, approvato ogni anno dall’UEFA e recepito dal consiglio federale a livello nazionale, contiene i requisiti necessari per la partecipazione alle competizioni UEFA della stagione successiva. Lo stesso scopo ha il Manuale di Licenze FIGC, anch’esso approvato su base annua. 
[7] 
Art. 80 NOIF (attività di controllo): “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati … alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione”. 
[8] 
Lo statuto della FIGC (art 19, Controlli sulle società) prevede che: “1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema dei controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità previste dal CONI. 
2. Nei confronti della società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al tribunale previsti dall’art. 2409 del codice civile. 
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche”. 
[9] 
Vedi supra nota 8, art. 19, comma 3, NOIF. Giova ricordare che con il D.L. n. 71/2024 (convertito con legge 106/2024) è stata prevista la creazione di una Commissione di nomina sostanzialmente governativa cui, in linea di principio, dovrebbe essere attribuite buona parte delle competenze della Co.Vi.So.C. in materia di verifica degli equilibri economico-finanziari delle società di calcio. 
[10] 
L’art. 110, comma 1, NOIF prevede, infine, che: “Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza … o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori … per la stessa tesserati sono svincolati d’autorità”. 
[11] 
L’argomento è ampiamente trattato da F. Fimmanò, La crisi delle società di calcio professionistico a dieci anni dal caso Napoli, cit., pag. 23 e ss.; A. Guiotto, L’esercizio provvisorio della società calcistica fallita, in Fall. 2018, 6, 756., F. Fimmanò, La crisi delle società di calcio all’esito delle riforme: tra NOIF, diritto comune e casi giurisprudenziali, in Diritto Fallimentare Società, 2022, p. 1081 e ss.. Per una sintesi ragionata delle posizioni di tali autori, aggiornata con le modifiche alle NOIF dell’aprile 2023 e i risanamenti delle società di calcio più recenti, mi sia anche concesso rinviare a E. Bissocoli, La Composizione negoziata della crisi d’impresa alla prova del sistema calcio: il caso UC Sampdoria, in Diritto della Crisi n. 3/2023, pag. 10 e 11.
[12] 
Comunicato ufficiale n. 141/A pubblicato il 21 dicembre 2023, in cui è previsto che le nuove disposizioni entrino in vigore il 1° luglio 2024. 
[13] 
L’art. 90, comma 4 bis, NOIF prevede che: “In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori di soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione iD. Lgs. nvernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC”.
Il nuovo art. 90, comma 4 ter, NOIF prevede che: “Il provvedimento di cui al precedente comma 4 bis si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta.” 
[14] 
Art. 90, comma 4 quater, CCII: “Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione delle crisi o dell’insolvenza … [che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta], intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, si applica il provvedimento di cui al comma 4 bis per le due successive sessioni di mercato”. 
[15] 
L’indicatore di liquidità è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti (AC/PC) come risultanti dal bilancio di una società di calcio nelle situazioni intermedie del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. La soglia minima dell’indicatore di liquidità è determinata dalla Federazione su proposta della Co.Vi.So.C. ogni anno: per la stagione 2023/24 la soglia è 0,6, per la stagione 2024/25 0,7 e per le stagioni successive dovrebbe continuare ad incrementare per arrivare ad una situazione ideale di equilibrio tra attività correnti e passività correnti. 
[16] 
L’art. 90, comma 4, NOIF dispone che: “In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità dal 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti.”. 
[17] 
Per una critica delle disposizioni delle NOIF che consentono al presidente federale di impedire la cessione del titolo sportivo insieme all’azienda calcistica v. F. Fimmanò, La crisi delle società di calcio all’esito delle riforme: tra NOIF, diritto comune e casi giurisprudenziali, cit. sub nota 11, 2022, p. 1103 e ss.  
[18] 
L’art. 16, comma 6, NOIF prevede infatti che: “Il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la liquidazione giudiziale sia intervenuta nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52, comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti dalla revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo”. 
L’art. 52, comma 3, NOIF prevede che: “Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC… a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri …1) di aver acquistato l’intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019; 2) di aver ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB …; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori”. 
[19] 
Come noto, la legge fallimentare sconta la concezione del fallito (“decoctor”) come “fraudator”, meritevole di plurime sanzioni e destinato ad essere escluso dal tessuto socio-economico. La posizione di netta preminenza era, infatti, occupata dal fallimento, concepito dal legislatore come la soluzione naturale dell’insolvenza dell’imprenditore commerciale, mentre il concordato preventivo e l’amministrazione controllata (definite, appunto, procedure minori) rappresentavano rimedi marginali, poco utilizzati nella pratica anche a causa di presupposti normativi particolarmente stringenti che non favorivano l’adozione di soluzioni alternative al fallimento. 
[20] 
A conferma v. i seguenti articoli di stampa del 20 dicembre 2023 https://www.calcioefinanza.it/2023/12/20/consiglio-figc-serie-a-penalizzazioni-codice-crisi/ e https://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2023/12/20/figc-blocco-del-mercato-per-chi-utilizzera-il-codice-per-la-crisi-di-impresa/?refresh_ce=1 .
[21] 
Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria 9 giugno 2023 consultabile su https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-reggio-calabria-9-giugno-2023-pres-campagna-est-cantone .
[22] 
L’art. 1 bis, comma 2, D.L. 69 del 13 giugno 2023, convertito dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023, prevede che:  “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo
”.   Le predette soglie sono state ulteriormente innalzate nel “decreto correttivo ter” di imminente entrata in vigore. 
[23] 
V. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, in www.Diritto della Crisi.it: la sentenza ha confermato che la Reggina avrebbe dovuto pagare l’intero debito sportivo scaduto in quanto, non essendo ancora divenuto definitivo il provvedimento di omologa per il reclamo presentato dall’Agenzia delle Entrate, l’effetto esdebitatorio non si era ancora verificato e, in ogni caso, il termine per l’iscrizione al campionato di calcio stabilito dalla FIGC non avrebbero comunque potuto essere derogato da un provvedimento di omologa di un Tribunale stante l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella scelta dei tempi e delle regole del proprio funzionamento. 
[24] 
https://www.corrieredellacalabria.it/2024/03/25/reggina-1914-revocata-lomologazione-e-aperta-la-liquidazione-atti-in-procura/ .
[25] 
Trib. di Genova 9 luglio 2023, Est. Balba, in Dirittodellacrisi.it.
[26] 
https://www.calcioefinanza.it/2023/10/14/sampdoria-debito-piano-ristrutturazione/ La Sentenza di omologa del Tribunale di Genova del 13 ottobre 2023 è consultabile su Dirittodellacrisi.it .
[27] 
L’ADR del Genoa prevedeva unicamente una transazione fiscale senza alcun stralcio o riscadenziamento o moratoria degli altri debiti né misure protettive. Pertanto, la percentuale di adesione dei creditori era ridotta dal 60% al 30% ai sensi dell’art. 60 CCII https://www.calcioefinanza.it/2023/12/24/genoa-dettagli-stralcio-debiti-versamenti-777-partners/ .
[28] 
Secondo la tesi prevalente, la FIGC è un’associazione di natura privatistica in quanto i rapporti tra di essa e i suoi affiliati sono regolati dal diritto privato; nell’esercizio delle funzioni di governo e normazione, peraltro, la FIGC svolge anche attività pubblicistica inquadrata nell’attività svolta dal CONI (V. a conferma F.R. Fimmanò, “La “lex sportiva” alla prova del caso “Superlega”: il ruolo del C.O.N.I. nel riequilibrio degli assetti”, cit., pag. 600). Conferma della natura pubblicistica dei massimi organi sportivi l’articolo 1 del D. Lgs. 23 marzo 1999, n. 242 (c.d. “Decreto Melandri”) secondo cui “Il Comitato Olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico”; l’articolo 15 dello stesso decreto stabilisce che le “federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti   di   tale   attività”. La natura pubblicistica dell’ordinamento sportivo è, inoltre, desumibile dal fatto che il legislatore ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione delle controversie che non siano di competenza esclusiva del giudice sportivo (art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a. e art. 3 D.L. n. 220/2003. 
[29] 
Cons. di Stato 19 gennaio 2017, in Giust. Amministrativa 2017. 
[30] 
A tale proposito: l’articolo 5, comma 4 del T.U.E. prevede che “In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”; mentre l’articolo 41 della Carta di Nizza stabilisce che ogni “individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione”. 
[31] 
Nella stessa sentenza n. 964 del 26.02.2015, il Consiglio di Stato precisa che il principio di proporzionalità “impone all’amministrazione che adotta il provvedimento finale nei confronti del privato, in giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della scelta”. L’”idoneità” viene definita dai supremi giudici amministrativi come “il rapporto fra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire”, pertanto, non sono proporzionali tutte le misure che non sono in grado di perseguire tale fine. La “necessarietà”, invece, rappresenta “la conformità dell’azione amministrativa alla regola del mezzo più mite, e cioè l’obbligo per l’amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee a orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell’obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi incisi dal provvedimento”. Infine, l’“adeguatezza” viene collegata “alla necessarietà e si pone come vincolo quantitativo della scelta e “misuratore” del grado di soddisfazione degli interessi meritevoli di tutela”, ossia il grado di tollerabilità, da parte del privato, del provvedimento amministrativo in funzione del fine perseguito. 
[32] 
Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 21 dicembre 2023, causa C 333/2021, European Superleague Company, S.L. contro Unión de Federaciones Europeas de Fútbol e Fédération internationale de football association
[33] 
Lo squilibrio delle società di calcio in Italia nasce dal fatto che i costi del personale (essenzialmente gli stipendi dei calciatori) sono elevati in quanto la Serie A deve competere con gli altri principali campionati europei (in particolare la Premiere League inglese e la Liga spagnola) per assicurarsi i migliori giocatori. Mentre i ricavi delle società italiane sono in media inferiori (rispetto a quelli delle squadre inglesi, spagnole) in quanto le politiche di marketing e merchandising sono meno redditizie anche per l’assenza di uno stadio di proprietà (diversamente dalle principali squadre inglese e spagnole, solo quattro squadre italiane sono proprietarie dello stadio) e i diritti di televisivi della Serie A hanno un valore di meno di 1/3 rispetto sia alla Premiere League e di circa la metà rispetto alla Liga. Sul punto mi sia permesso di rinviare a E. Bissocoli, La Composizione negoziata della crisi d’impresa alla prova del sistema calcio: il caso UC Sampdoria, cit., pag. 10 e 11 (con ampi riferimenti a studi di settore e dati statistici sui diversi campionati). 
[34] 
A seguito di tale ristrutturazione è nato poi un contenzioso con l’ex azionista di maggioranza (il gruppo facente capo all'imprenditore Massimo Ferrero), conclusosi solo con un accordo transattivo sottoscritto nel maggio 2024 (https://www.rainews.it/tgr/liguria/articoli/2024/05/sampdoria-firmato-laccordo-tombale-tra-ferrero-vidal-e-manfredi-il-viperetta-esce-di-scena-6ca3c95f-fd1c-4bc2-b48a-a287bc8e3eb9.html) il 5 di luglio 2024 (https://www.calcioefinanza.it/2024/07/06/accordo-samp-ferrero-stipendi-arretrati/). 
[35] 
A conferma della legittimità di un accordo di ristrutturazione con richiesta di omologa forzosa o di un accordo con i soli creditori erariali e previdenziali in assenza di altri creditori interessati v. Trib. di Ancona del 15 maggio 2024 in il www.ilcaso.it che sottolinea il fatto che l’omologa in questione ha come presupposto la continuità aziendale dell’impresa da cui derivano i flussi di cassa per la soddisfazione dei creditori pubblici.
[36] 
Potrebbe invece essere giustificata l’esclusione dagli acquisti delle prestazioni dei calciatori durante la sessione di calciomercato che eventualmente si tenga in pendenza del procedimento di omologa in quanto, in quel momento, l’esito della ristrutturazione (e potenzialmente anche il contenuto del piano di risanamento) non sarebbe conosciuto dai creditori. 
[37] 
La sterilizzazione degli effetti dell’omologa sul debito ai fini del calcolo dell’indicatore di Liquidità avrebbe un precedente nel trattamento riservato al debito fiscale delle società sportive (tra cui anche le società di calcio) riscandenziato nel dicembre del 2022. Ai sensi dei commi 160 e 161 dell’art. 1 della legge 197 del 29 Dicembre 2022 (c.d. “Legge Finanziaria 2023”), infatti, il versamento delle ritenute alla fonte e dell’IVA, sospesi dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022 e in scadenza il 22 dicembre 2022 sarebbero stati tempestivi se pagati in unica soluzione il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo con la scadenza delle prime tre il 29 dicembre 2022 e delle successive rate l’ultimo giorno del mese a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale era prevista una maggiorazione del 3%. A seguito anche delle contestazioni mosse dalla Fiorentina che intendeva pagare regolarmente l’intero debito erariale alla scadenza prefissata, la FIGC aveva chiesto alle società che si fossero avvalse della facoltà di rateizzazione che il debito fiscale così riscadenziato fosse comunque conteggiato nel calcolo dell’indicatore di liquidità e, quindi, in caso di indicatore di liquidità negativo, tali società fossero sottoposte durante la sessione del calciomercato invernale alle limitazioni all’acquisto di prestazioni di calciatori previste dall’art. 90, comma 4, NOIF (v. supra sub nota 17).   https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/2022/11/09/news/calcio_default_mercato_bloccato_se_spalmi_i_debiti-373629134/ .
[38] 
Per un esame di tali criteri mi sia concesso rinviare a E. Bissocoli, Cit., supra sub nota 11, pag. 19 e ss.  
[39] 
Regolamento General della Real Federación Española de Fútbol, del luglio 2023, Libro IV, Del Controle ecònomico-financiero, articoli 292-297. 
[40] 
Per un commento sulle disposizioni del correttivo in materia fiscale v.  Andreani, “Le norme fiscali del terzo Decreto Correttivo del Codice della Crisi”, in www.dirittodellacrisi.it, 1° agosto 2024. 
[41] 
Ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, NOIF: “1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato. 2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”. 

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02