Legge Capitali: evoluzione del ruolo dell’organo di controllo con particolare riguardo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e al rafforzamento degli obblighi di vigilanza; inasprimento degli adempimenti e dei controlli??
Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo
8 Maggio 2026
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Sommario:

Va chiarito che tutti gli organi di controllo, a prescindere dal sistema di governo societario adottato (tradizionale, dualistico, monocratico) e precisamente il collegio sindacale e il sindaco unico, il comitato per il controllo sulla gestione e il consiglio di sorveglianza, sono soggetti alle novità di cui all’art. 2396 quinquies.
- “dell’art. 2086 cc, che impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”;
- del nuovo art. 2381 bis co 2 cc, che attribuisce al Consiglio il compito di valutare l’adeguatezza degli assetti sulla base delle informazioni ricevute;
- dell’art. 2396 quinquies cc, che rimette all’organo di controllo la vigilanza “sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile”.
“Non sembra quindi che l’omesso riferimento all’interno del nuovo testo dell’art. 2381 bis co 4 cc possa esimere gli organi delegati dall’operare comunque affinché gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che essi devono curare, siano adeguati alla natura e dimensione dell’impresa”.
La funzione di controllo interno
Dalle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2024 con decorrenza 2025, la norma 3.6 “Vigilanza dell’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno” e 5.4 “Rapporti con la funzione di controllo interno” possono essere utili per approfondire l’argomento con particolare attenzione al significato di “natura e dimensione dell’impresa”.
Di seguito i principi delle norme citate:
Norma 3.6 Vigilanza dell’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno
Principi
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.
Il sistema di controllo interno può essere definito come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:
- obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
- obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;
- obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
- obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.
Norma 5.4 Rapporti con la funzione di controllo interno
Principi
Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza e sulla base del criterio di proporzionalità che tiene conto della natura e della dimensione dell’attività esercitata, il collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno adottato dalla società.
Dai principi su richiamati l’attenzione viene posta, rispettivamente agli incipit: “…tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società” e “…sulla base del criterio di proporzionalità”.
Si ritiene che i due richiami possano essere letti in modo unitario, nel senso di attribuire loro la funzione di orientare l’applicazione di un criterio di equilibrio e ragionevolezza nella valutazione, in rapporto alla natura e alle dimensioni dell’impresa, dell’adeguatezza del sistema adottato. Inoltre, per ulteriormente approfondire l’argomento utili sono, a cura della Fondazione nazionale dei commercialisti, i documenti di ricerca:
- “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” del 7/7/2023, documento in cui si sviluppa un esame della normativa “vigente”[3] relative alla istituzione degli assetti.
In tale documento, dal capitolo 1, si rinvengono le seguenti indicazioni:
“Pertanto, con riferimento al profilo dimensionale nelle imprese di maggiori dimensioni l’organizzazione più sofisticata del sistema di gestione e, quando presente, del sistema di controllo interno … contribuirà a tracciare più facilmente un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato …. Ne consegue che nelle imprese di minori dimensioni o con attività meno complesse, l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 2086, secondo comma, cc[4] ovvero nell’art. 3, commi primo e secondo, [5]del codice della crisi, dovrebbe essere soddisfatta con la predisposizione di protocolli organizzativi i quali, ancorché semplici e ridotti alle tipologie funzionali più elementari, risultino comunque adeguati rispetto alle caratteristiche dell’impresa”.
- ”Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative” del 25/07/2023 con cui, con approccio pratico, si individuano strumenti operativi (check-list) che potranno supportare l’imprenditore e l’organo di controllo nella valutazione della adeguatezza.
In tale documento, al capitolo 1 “La valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili” si legge:
“A tale riguardo, è opportuno evidenziare che le check-list di seguito riportate non sono esaustive, ma che con esse si intendono fornire spunti operativi per un’indagine che potrebbe essere sviluppata differentemente a seconda della natura e dimensione dell’impresa. ………………………………………………………………….
Ciò dovrebbe comportare, ai fini di una valutazione ex ante circa la struttura dell’assetto, la possibilità di determinare discrezionalmente le soluzioni maggiormente indicate in funzione delle caratteristiche dell’impresa, in aderenza appunto, a un (generale) canone di proporzionalità declinata secondo le definizioni fornite nell’art. 2086 secondo comma cc e nell’art. 3 DLgs 12 gennaio 2019 n. 14 …………………………………………………………………………………………
Per tale motivo, si ritiene che le check-list andrebbero adattate alla complessità, alla consistenza occupazionale, alla natura economica dell’attività e alla dimensione dell’impresa e, conseguentemente, andrebbero attentamente valutate le specificità delle realtà minori”.
Richiamando quanto in precedenza indicato circa la rilevante novità contenuta nel nuovo articolo 2396 quinquies co 1 primo periodo: “L’organo di controllo vigila … (omissis) ... ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni”, si ritiene che la stessa debba essere letta e interpretata, sia con riferimento all’organo di gestione, chiamato a predisporre il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sia con riguardo all’organo di controllo, tenuto a vigilare sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, tenendo presente il principio di proporzionalità e la natura e dimensione dell’impresa.
Note: