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Legge Capitali: evoluzione del ruolo dell’organo di controllo con particolare riguardo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e al rafforzamento degli obblighi di vigilanza; inasprimento degli adempimenti e dei controlli??

Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo

8 Maggio 2026

Con il presente intervento, nell’ambito del recente D.Lgs. n. 47/2026 pubblicato il 14 aprile 2026 nella Gazzetta Ufficiale, serie generale 86, supplemento ordinario n. 16 (cd. Legge Capitali), ci si propone di analizzare le novità portate dall’art. 9 che riforma i modello di amministrazione e controllo delle società per azioni. In particolare, interesse ha suscitato il nuovo articolo 2396 quinquies, comma 1, primo periodo, c.c. che rispetto all’”attuale” art. 2403 rafforza in modo significativo gli obblighi dell’organo di controllo e, indirettamente, dell’organo di gestione, imponendo la vigilanza e la predisposizione di un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi creando non poca apprensione per le strutture societarie meno complesse, in cui tale adempimento potrebbe risultare molto oneroso. Lo studio porta a considerare tale adempimento tenendo presente che tale obbligo deve ancora, a parere di chi scrive, essere adeguato sia al principio di proporzionalità che alla natura e dimensione dell’impresa. Rileva inasprimento degli adempimenti e dei controlli?? 
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Il D.Lgs. n. 47/2026 pubblicato il 14 aprile 2026 sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale 86, supplemento ordinario n. 14, attua la delega contenuta nell’art. 19 della legge 5 marzo 2024 n. 21 (a seguire anche solo Legge Capitali) e ha quale finalità quella della riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al D.Lgs. 58/1998 TUF e della riforma della sezione VI bis del capo V titolo V libro V riferita alle società per azioni. Per quello che interessa il presente studio, l’analisi si concentrerà sulle modifiche apportate al Codice civile dall’art. 9 (legge capitali) che contiene una puntuale revisione delle disposizioni del Codice civile della sezione VI bis, capo V, titolo V, del libro V, riferite all’amministrazione e al controllo nelle società per azioni. 
L’attenzione sarà posta, in particolare, sui doveri dell’organo di controllo, sulla vigilanza, sul controllo interno e sulla gestione dei rischi e indirettamente degli obblighi dell’organo di gestione (amministratori delegati) di istituire un adeguato sistema riferito ai controlli interni e alla gestione dei rischi. 
L’art. 11, comma 1, della legge capitali stabilisce l’entrata in vigore delle disposizioni di tale testo normativo il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi dal 29 aprile 2026. 
Si tratta, dunque, di tematiche attualmente vigenti. 
2 . Approfondimenti sulle società soggette a tali novità; analisi soggettive sull’organo di controllo
La Legge Capitali, come osservato in premessa, inerisce ai modelli di amministrazione e controllo delle S.p.A. posto che l’art. 9 fa chiaro riferimento alla sezione VI bis del c.c. 
La relazione illustrativa dopo una introduzione di carattere generale sull’art. 9, con riferimento all’art. 2396 quinquies c.c. che sostituisce l’art. 2403, precisa: “Gli interventi normativi che hanno interessato la Sezione VI-bis del Codice civile, disciplinante i sistemi di amministrazione e controllo delle società, rispondono nel loro complesso all’esigenza di accordare una maggiore discrezionalità sostanziale nella scelta di quale sistema di governance adottare, con il fine ultimo di rafforzare l’attrattività delle società italiane, rendendo i sistemi più facilmente riconoscibili anche da parte degli investitori esteri”. 
Lo stesso documento, commentando la lett. u della citata norma che tratta dell’art. 2396 quinquies che sostituisce l’art. 2403 c.c. precisa: “Il nuovo articolo 2396-quinquies c.c. rubricato <<Doveri dell’organo di controllo>>, riproduce, con modifiche, l’attuale articolo 2403, primo comma, al fine di introdurre una disciplina dei doveri dell’organo di controllo compatibile con tutti i sistemi di corporate governance. 
Il primo comma, primo periodo, rende omogenei i doveri principali degli organi di controllo nei diversi sistemi. Da sottolineare che è chiarito che la vigilanza riguarda anche il sistema di controllo interno e gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni (precisazione opportuna, in linea con le esigenze della prassi aziendale come anche interpretate dalle disposizioni di vigilanza bancaria). 
Il primo comma, secondo periodo, chiarisce il rapporto con la normativa di diritto speciale (in particolare per le società sottoposte a vigilanza prudenziale). 
Il secondo comma (che replica quanto previsto dall’articolo 153 TUF, come modificato dal presente decreto) rende generale il dovere di informativa ai soci già oggi previsto in capo al collegio sindacale (ex articolo 2429 del Codice civile) e al consiglio di sorveglianza (ex articolo 2409-terdecies, lettera f) del Codice civile)”. 
Tornando al tema ci si pone la domanda: nei nuovi obblighi rientrano le S.r.l? 
L’argomento, pur non essendo direttamente considerato dalle novità di cui alla legge capitali, peraltro di grande interesse, è risolto esaminando l’art. 2477 c.c. (versione immutata) il cui  comma 4 recita: “nel caso di nomina  di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”. 
Alle S.A.P.A. si applicano le novità di cui alla legge capitali considerato il chiaro rinvio alle S.p.A. previsto dall’art. 2554 c.c. (versione immutata). 
Di conseguenza, quanto ai doveri dell’organo di controllo, gli stessi rilevano sia per gli organi collegiali e sia per il sindaco unico delle S.r.l. 
Non viene considerato il revisore unico che, si ricorda, essere figura professionale incaricata della revisione legale di conti (ex art. 2477 cc versione immutata), alla verifica della regolarità contabile e alla certificazione del bilancio. 
Per concludere, per organo di controllo si intende: il collegio sindacale, il sindaco unico, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione. 
3 . I doveri dell’organo di controllo
Utile per approfondire l’argomento è analizzare, in raffronto l’art. 2403 cc in vigore fino al 28 aprile 2026 e l’art. 2496 quinquies in vigore dal 29 aprile 2026.

Va chiarito che tutti gli organi di controllo, a prescindere dal sistema di governo societario adottato (tradizionale, dualistico, monocratico) e precisamente il collegio sindacale e il sindaco unico, il comitato per il controllo sulla gestione e il consiglio di sorveglianza, sono soggetti alle novità di cui all’art. 2396 quinquies
Quanto ai doveri: 
tutti detti organi di controllo vigilano sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. 
Appare evidente che la novità di maggiore rilievo riguarda, quanto all’organo di controllo, la vigilanza sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nonché il coordinamento delle relative funzioni; di contro a carico dell’organo di gestione e degli amministratori delegati, la istituzione di adeguati assetti compreso quello riferito al sistema di controllo interno e gestione di rischi (nuovo art. 2381 bis c.c.). 
La relazione sul tema recita: “Da sottolineare che è chiarito che la vigilanza riguarda anche il sistema di controllo interno e gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni (precisazione opportuna in linea con le esigenze della prassi aziendale come anche interpretate dalle disposizioni d vigilanza bancaria)”. 
Si tratta di novità “dirompente”: il legislatore nell’introdurla senza un espresso coordinamento con la natura e le dimensioni dell’impresa, pone a carico delle società di capitali – indipendentemente dalla loro struttura dimensionale – un adempimento di significativo impatto. In particolare, si ipotizza che, al fine di darvi concreta attuazione, le società dovranno attivarsi mediante l’adozione di specifiche procedure interne, articolate in un sistema di direttive e presidi organizzativi, volte al monitoraggio e alla valutazione dei rischi, nonché alla predisposizione di un’adeguata reportistica in materia. 
Tale onere risulta particolarmente rilevante per le realtà societarie meno complesse[1], nelle quali l’implementazione di simili assetti organizzativi può comportare un impegno organizzativo e gestionale non trascurabile. 
Il collegio sindacale, il sindaco unico e l’organo di controllo nelle diverse tipologie di governance, dovrà vigilare anche in tale ambito.
4 . La natura e dimensione dell’impresa
Nel contesto normativo all’esame il comma 4 del nuovo art. 2381 bis c.c. (comitato esecutivo e organi delegati), pur riproducendo in parte quanto previsto dal previgente art. 2381, comma 5, perde, quanto all’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, il riferimento alla natura e dimensione dell’impresa. Tale carenza va valutata con riferimento al comportamento sia dell’organo di gestione e sia dell’organo di controllo nell’ambito della istituzione e controllo del sistema di controllo interno. 
Tale mancanza sembra potersi colmare con la lettura congiunta degli articoli di seguito indicati di cui alla legge capitali[2]: 
  • dell’art. 2086 cc, che impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”;
  • del nuovo art. 2381 bis co 2 cc, che attribuisce al Consiglio il compito di valutare l’adeguatezza degli assetti sulla base delle informazioni ricevute;
  • dell’art. 2396 quinquies cc, che rimette all’organo di controllo la vigilanza “sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile”.
In particolare, con riferimento all’ultima disposizione, il richiamo alla natura e alle dimensioni dell’impresa appare, ad avviso di chi scrive, espresso e inequivoco, nel senso che tali parametri debbano essere necessariamente considerati sia dall’organo di gestione sia dall’organo di controllo ai fini della concreta declinazione dei rispettivi obblighi. Tale riflessione potrebbe, forse, ricondurre in un alveo più ragionevole tale stringente disposizione.
Non sembra quindi che l’omesso riferimento all’interno del nuovo testo dell’art. 2381 bis co 4 cc possa esimere gli organi delegati dall’operare comunque affinché gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che essi devono curare, siano adeguati alla natura e dimensione dell’impresa”.

La funzione di controllo interno
Dalle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2024 con decorrenza 2025, la norma 3.6 “Vigilanza dell’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno” e 5.4 “Rapporti con la funzione di controllo interno” possono essere utili per approfondire l’argomento con particolare attenzione al significato di “natura e dimensione dell’impresa”.

Di seguito i principi delle norme citate:

Norma 3.6 Vigilanza dell’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno
Principi
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.
Il sistema di controllo interno può essere definito come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:
- obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
- obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;
- obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
- obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

Norma 5.4 Rapporti con la funzione di controllo interno
Principi
Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza e sulla base del criterio di proporzionalità che tiene conto della natura e della dimensione dell’attività esercitata, il collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno adottato dalla società.
Dai principi su richiamati l’attenzione viene posta, rispettivamente agli incipit: “…tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società” e “…sulla base del criterio di proporzionalità”.
Si ritiene che i due richiami possano essere letti in modo unitario, nel senso di attribuire loro la funzione di orientare l’applicazione di un criterio di equilibrio e ragionevolezza nella valutazione, in rapporto alla natura e alle dimensioni dell’impresa, dell’adeguatezza del sistema adottato. Inoltre, per ulteriormente approfondire l’argomento utili sono, a cura della Fondazione nazionale dei commercialisti, i documenti di ricerca:

- “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” del 7/7/2023, documento in cui si sviluppa un esame della normativa “vigente”[3] relative alla istituzione degli assetti.
In tale documento, dal capitolo 1, si rinvengono le seguenti indicazioni:
Pertanto, con riferimento al profilo dimensionale nelle imprese di maggiori dimensioni l’organizzazione più sofisticata del sistema di gestione e, quando presente, del sistema di controllo interno … contribuirà a tracciare più facilmente un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato …. Ne consegue che nelle imprese di minori dimensioni o con attività meno complesse, l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 2086, secondo comma, cc[4] ovvero nell’art. 3, commi primo e secondo, [5]del codice della crisi, dovrebbe essere soddisfatta con la predisposizione di protocolli organizzativi i quali, ancorché semplici e ridotti alle tipologie funzionali più elementari, risultino comunque adeguati rispetto alle caratteristiche dell’impresa”.

- ”Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative” del 25/07/2023 con cui, con approccio pratico, si individuano strumenti operativi (check-list) che potranno supportare l’imprenditore e l’organo di controllo nella valutazione della adeguatezza.
In tale documento, al capitolo 1 “La valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili” si legge:
A tale riguardo, è opportuno evidenziare che le check-list di seguito riportate non sono esaustive, ma che con esse si intendono fornire spunti operativi per un’indagine che potrebbe essere sviluppata differentemente a seconda della natura e dimensione dell’impresa. ………………………………………………………………….
Ciò dovrebbe comportare, ai fini di una valutazione ex ante circa la struttura dell’assetto, la possibilità di determinare discrezionalmente le soluzioni maggiormente indicate in funzione delle caratteristiche dell’impresa, in aderenza appunto, a un (generale) canone di proporzionalità declinata secondo le definizioni fornite nell’art. 2086 secondo comma cc e nell’art. 3 DLgs 12 gennaio 2019 n. 14 …………………………………………………………………………………………
Per tale motivo, si ritiene che le check-list andrebbero adattate alla complessità, alla consistenza occupazionale, alla natura economica dell’attività e alla dimensione dell’impresa e, conseguentemente, andrebbero attentamente valutate le specificità delle realtà minori”.
Richiamando quanto in precedenza indicato circa la rilevante novità contenuta nel nuovo articolo 2396 quinquies co 1 primo periodo: “L’organo di controllo vigila … (omissis) ... ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni”, si ritiene che la stessa debba essere  letta e interpretata, sia con riferimento all’organo di gestione, chiamato a predisporre il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sia con riguardo  all’organo di controllo, tenuto a vigilare sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, tenendo presente il principio di proporzionalità e la natura e dimensione dell’impresa. 
5 . Un esempio tratto dalla giurisprudenza
L’intervento giurisprudenziale di seguito riportato, sebbene riferito a un giudizio in materia di adeguatezza degli assetti, si presta, per le considerazioni svolte in precedenza, a costituire un utile riferimento anche con riguardo alla tematica in esame. La corte di Appello di Bologna Terza Sezione civile, osserva che con ordinanza pubblicata il 9/6/2022 il Tribunale di Bologna Sezione specializzata imprese, rigettava il ricorso del sig. …………………………… socio titolare del 10% del capitale sociale della società …………………………… srl con il quale veniva richiesta la revoca dell’AU della società ……………………………. Srl, e la nomina di un amministratore giudiziario con il compito di procedere alla rimozione delle irregolarità denunciate. 
La Corte di Appello, dopo avere elencato le ragioni a fondamento del ricorso del detto socio di minoranza, ricorda il ruolo che il socio stesso aveva ricoperto nella società prima della revoca, constatando come dal mutamento della governance, sia seguito procedimento arbitrale di mala gestio e la presentazione di denuncia querela. 
“…Omissis… 
La violazione dell’art. 2086 cc dedotta attraverso il secondo motivo, oltre a rilevarsi generica, è infondata. 
Emerge infatti dagli atti che: la società è dotata di un organigramma interno che suddivide le varie funzioni; TSI fattura tra i 3 e i 4 milioni di euro di ricavi lordi all’anno e ha all’incirca 10 dipendenti (1 dirigente, 1 ,magazziniere, 2 all’ufficio amministrativo, 2 all’ufficio commerciale e 4 all’ufficio di produzione); l’attività svolta consiste semplicemente nell’acquisto di semi e rivendita degli stessi; la contabilità è seguita dall’ufficio amministrativo e da un contabile esterno, mentre i bilanci sono sottoposti a revisione. Pertanto, avuto riguardo all’effettiva realtà aziendale emergente dagli atti di causa, tale asserita carenza organizzativa non appare idonea a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale. 
…Omissis…” 
“Il reclamante, sul punto, non chiarisce nemmeno in questa fase del procedimento perché l’assetto organizzativo così concepito non sia concretamente adeguato, né in cosa questo dovrebbe consistere, limitandosi a citare pronunce giurisprudenziali inconferenti al caso di specie e nella quale vengono rilevate mancanze relative alle dimensioni e alla natura di una società avente natura, dimensioni e ragione sociale differente. Lo stesso, inoltre, contraddittoriamente descrive la …………………. srl ora, come una realtà societaria che vanta, considerando le compagini sia della controllante ………………….. sia della controllata, ben 30 dipendenti oltre che un fatturato milionario …………………………………… ora, come un’organizzazione alquanto modesta e con un fatturato limitato”.

Note:

[1] 
De Angelis, E. Bozza “Controllo dei sindaci sulla gestione di rischi” Il Quotidiano del Commercialista Eutekne 30 marzo 2026. 
[2] 
Da “Attuazione legge capitali novità sul sistema con collegio sindacale” scheda Eutekne aprile 2026 a cura di Maurizio Meoli e Monica Valinotti.
[3] 
Pur trattandosi di documenti emessi nel 2023 rivestono valore rispetto al tema in esame.
[4] 
Art. 2086, comma 2, c.c.: L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. 
[5] 
1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 
2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

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