Il procedimento da seguire per la nomina dell’esperto, da parte dell’imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia, è disciplinato dall’art. 17, comma 2, del D.L. n. 118 del 2021.
Prima della conversione - con modificazioni, da parte della L. n. 147 del 2021 - l’art. 17 del D.L. n. 118 del 2021 prevedeva il deposito di un ridotto numero di documenti rispetto a quelli previsti per l’imprenditore commerciale e agricolo sopra soglia.
Inoltre, l’art. 17 prevedeva l’obbligo, da parte dell’esperto, di acquisire i bilanci dell’ultimo triennio, se disponibili, nonché le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’imprenditore, nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti, ove non già redatta da eventuali consulenti dell’imprenditore.
L’art. 17, comma 2, D.L. n. 118 del 2021, come convertito, prevede invece che le imprese commerciali e agricole sotto soglia debbano produrre gli stessi documenti previsti per le imprese sopra soglia (fatta eccezione per la relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che intende adottare, di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), D.L. n. 118 del 2021), ovvero debbano produrre:
a) i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva degli ultimi 3 periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli artt. 161 e 182 bis l. fall., anche nelle ipotesi di cui all’art. 161, comma 6, l. fall. e di cui all’art. 182 bis, comma 6, l. fall.;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364, comma 1, D. lgs. n. 14/2019 (CCII);
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate per la Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, del D. Lgs. n. 14/2019 (CCII);
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita da Banca d’Italia, non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Relativamente al predetto punto d), è opportuno riflettere sulla compatibilità della prescrizione rispetto alle imprese commerciali e agricole sotto soglia, che, evidentemente, non accedono agli istituti ivi citati.
Vi è da dire che già si discute molto se la locuzione “non avere depositato ricorsi” debba essere intesa letteralmente oppure se debba essere interpretata come “non avere in corso”, in guisa che possa ritenersi possibile depositare, ad esempio, una domanda di concordato preventivo (anche con riserva), rinunciarvi e accedere poi alla composizione negoziata.
Tuttavia, relativamente ai soggetti sotto soglia, vi è un ulteriore problema: la locuzione “di non avere depositato ricorsi” deve riferirsi al deposito giudiziale della domanda di accordo di composizione della crisi oppure debba riferirsi all’istanza di nomina del gestore della crisi, che di fatto inaugura la fase stragiudiziale delle trattative?
Si ritiene che, aderendo allo spirito delle novelle in esame, l’avere in corso delle trattative dinanzi all’O.C.C. (senza che, di fatto, vi sia ancora l’iscrizione al ruolo generale del tribunale di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento) non possa ritenersi preclusivo dell’accesso alla composizione negoziata della crisi da parte delle imprese commerciali e agricole sotto soglia.
Si evidenzia che, in base alle modifiche della legge di conversione all’art. 17, comma 3, D.L. 118 del 2021, l’esperto non è più tenuto a redigere personalmente la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’imprenditore.
Nell’accesso alla composizione negoziata, l’imprenditore sotto soglia beneficia di un doppio binario: il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto attraverso la piattaforma telematica della camera di commercio competente; oppure il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto attraverso l’organismo di composizione della crisi per sovraindebitamento (O.C.C.).
Pur pregevole l’intento di attirare, nel nuovo istituto, le competenze già consolidate dei gestori della crisi da sovraindebitamento in materia di imprese minori, la norma non è chiarissima.
Qualora, difatti, l’imprenditore sotto soglia chieda la nomina dell’esperto attraverso la piattaforma telematica della camera di commercio, nulla quaestio (evidentemente il segretario generale nomina un esperto scelto dall’apposito elenco).
Diversamente, qualora l’imprenditore sotto soglia chieda la nomina dell’esperto attraverso l’O.C.C., non è agevole comprendere se quest’ultimo debba attingere dall’elenco degli esperti di cui alla camera di commercio, o se possa nominare, naturalmente in qualità di esperto, un gestore della crisi al proprio interno; rectius, se possa nominare un gestore della crisi al proprio interno, purché costui sia altresì presente come esperto nell’elenco di cui alla camera di commercio.
Attenta dottrina propende per la prima interpretazione, secondo la quale l’O.C.C., una volta ricevuta l’istanza di nomina dell’esperto, dovrebbe attivarsi presso la camera di commercio, la quale fa esclusivo riferimento ai professionisti iscritti nell’elenco degli esperti (e non ai gestori della crisi).
“Una diversa interpretazione dell’art. 17… porterebbe a pensare che la disposizione in commento prevede un percorso semplificato anche in riferimento al meccanismo di nomina dell’esperto, affidato all’OCC o allo stesso segretario generale della CCIAA, a seconda del soggetto a cui è indirizzata l’istanza di nomina”[9].
Vi è da dire che la legge di conversione ha modificato l’art. 17, comma 2, D.L. n. 118 del 2021, specificando che “la nomina dell’esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l’istanza”; senza però che tale modifica possa dipanare definitivamente il dubbio interpretativo di cui sopra.
Anche il Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 non reca chiarimenti in tal senso, ad eccezione della previsione che “nel caso di imprese sotto-soglia per le quali la designazione dell’esperto sia effettuata dall’organismo di composizione della crisi (OCC), in mancanza della Piattaforma unica telematica (che può essere resa disponibile in forza di apposite convenzioni), la documentazione prevista dall’art. 17, comma 2, e tutte le comunicazioni e la relativa documentazione sono trasmesse tramite posta elettronica certificata” (Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021, pag. 22, sezione III, paragrafo 15.2).
A questo punto, l’esperto nominato svolge le medesime attività dell’esperto nominato per l’imprenditore sopra soglia, in quanto compatibili.