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Le novità in tema di liquidazione giudiziale

Lucia De Bernardin, Giudice del Tribunale di Roma

30 Settembre 2024

Le maggiori novità del secondo correttivo del codice della crisi (D.Lgs. n. 136/2024 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2024) riguardano senza dubbio l’ambito della composizione negoziata e delle procedure di regolazione della crisi. 
Anche con riferimento alla liquidazione giudiziale si registrano, tuttavia, alcune novità che -pur se non particolarmente incisive sul testo- recano con sé ripercussioni (anche di sistema) sulla complessiva gestione della procedura che meritano di essere da subito poste all’attenzione degli operatori tenuto conto dell’entrata in vigore del correttivo il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 
Senza pretesa di esaustività, l’analisi verte su quattro blocchi di questioni che prima facie appaiono di maggior impatto per il lavoro degli operatori. 
Riproduzione riservata
1 . Gestione telematica della procedura
1. È stata abrogata la disposizione che prevedeva l’attivazione del domicilio digitale da parte della cancelleria (art. 199 CCII), disposizione che non aveva mai trovato attuazione di tal che -come nella prassi si è sempre operato- il domicilio digitale della procedura continuerà ad essere creato dal curatore (art. 126 CCII). 
Esula dalle questioni prettamente, ma comunque vale la pena evidenziare due novità in tema di attività del curatore: 
a) questi -infatti- al momento dell’accettazione dovrà dichiarare di avere: “la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all’espletamento della funzione e dandone atto nell’accettazione” (art. 126 CCII): si tratta di una disposizione che richiama il curatore a scrupolo e serietà al momento dell’accettazione dell’incarico, anche nella prospettiva del tribunale per eventuali revoche legate all’inerzia del curatore; 
b) su altro versante è stato eliminato l’obbligo in capo al curatore di redazione del bilancio ove il debitore lo abbia omesso (art. 198, comma 2, CCII) perché: “non solo non è sempre possibile o utile, ma che finisce per appesantire la gestione complessiva della procedura allungandone i tempi senza apprezzabili benefici sulla sua efficienza” (così relazione illustrativa); 
2. Comunicazioni da parte degli organi della procedura (art. 10 CCII): 
a) È stato ampliato ai registri IPA e INAD il catalogo dei pubblici elenchi da cui poter trarre gli indirizzi PEC dei soggetti a cui gli organi delle procedure debbono inviare le comunicazioni; 
b) È stato eliminato l’obbligo degli organi delle procedure di creare un indirizzo PEC per chi i soggetti che non avevano l’obbligo di dotarsene: ora sono il debitore (o il suo legale rappresentante), i creditori non presenti negli elenchi e i creditori residenti all’estero a dover indicare l’indirizzo PEC a cui intendono ricedere le comunicazioni e, in difetto, le comunicazioni si effettuano con deposito nel fascicolo informatico; 
3. È stata eliminata la firma digitale del cancelliere dal mandato telematico (art. 131, comma 4, CCII); 
4. Riguarda il procedimento unitario, ma vale la pena di segnalarlo perché già in vigore: nelle ipotesi in cui la notifica di cui all’art. 40, comma 6, CCII da parte della cancelleria non vada a buon fine all’indirizzo PEC del debitore per causa a questi imputabile, l’iter notificatorio prosegue con l’inserimento: “nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario” (art. 40, comma 7, CCII) per un’armonizzazione con la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 bis c.p.c. nel testo del correttivo al D.Lgs. n. 149/2022 (area del PST collegata al codice fiscale del destinatario). La notifica si perfeziona decorsi tre giorni dal predetto inserimento che sarà attestato da una ricevuta che confluirà nei sistemi informatici della cancelleria e del giudice delegato. È stata quindi abrogata la previsione -mai attuata- dell’area web ex art. 359 CCII che avrebbe dovuto essere creata dal MIMIT (Ministero per il made in Italy). 
2 . Decreto di non farsi luogo all’accertamento del passivo (art. 209 CCII) e chiusura con liti pendenti (art. 234 CCII)
A) In tema di decreto di non farsi luogo all’accertamento del passivo vanno segnalate due novità di carattere processuale: 
1) La competenza ad emettere il decreto di non farsi luogo all’accertamento del passivo diventa del giudice delegato col dichiarato intento -di cui si legge nella relazione illustrativa- di “accelerare il meccanismo di funzionamento della procedura”; 
2) Il parere del comitato dei creditori -in quanto non vincolante- potrà essere espresso col silenzio assenso nel termine di quindici giorni secondo una nuova modalità di funzionamento del citato organo introdotto dal correttivo: “Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza” (art. 140, comma 1, CCII). Altra ipotesi di parere non vincolante è quello di sospensione della vendita (art. 217 CCII), mentre pareri vincolanti in relazione a cui permarrà il potere surrogatorio del giudice delegato in caso di mancata espressione del parere sono quelli su: esercizio provvisorio (art. 211 CCII), affitto azienda (art. 213 CCII), proposta concordato fallimentare (art. 241 CCII); 
3) Sono novità che pongono il giudice delegato in posizione determinante nelle scelte gestorie compiute dal curatore in relazione vuoi alla completezza delle indagini effettuate per l’individuazione di eventuale attivo, vuoi alla valutazione circa la sua insufficienza rispetto al pagamento delle spese. Diventa quindi fondamentale non obliterare, bensì valorizzare agli altri due profili processuali espressi dalla norma: 
1. La comunicazione al debitore dell’intento di non fare luogo all’accertamento del passivo e ciò al fine di non pregiudicare eventuali elementi che potrebbero venire in rilievo nella prospettiva dell’esdebitazione; 
2. La completezza della relazione ex art. 130 CCII (cfr. art. 130, comma 6, CCII), nella prospettiva dell’individuazione di eventuali possibili attivi da recuperare legati all’individuazione delle ragioni dell’insolvenza (soprattutto in termini di azioni recuperatorie e risarcitorie); 
B) Coordinamento con il novellato istituto della chiusura con liti pendenti, ora possibile anche nell’ipotesi di cui all’art. 233, comma 2, lett. d, ove non sia stato acquisito alcun attivo (nuovo testo dell’art. 234, comma 1, CCII, applicabile a tutte le liquidazioni giudiziali, anche quelle in corso, ai sensi dell’art. 56 del correttivo sulle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 134/2024): in queste ipotesi non potrà essere emesso decreto di non farsi luogo all’accertamento del passivo posto che la prospettata acquisizione di attivo all’esito della lite comporterà l’esigenza di disporre uno stato passivo formato in relazione a cui effettuare il riparto. Il novellato testo dell’art. 234 CCII espressamente consente la chiusura anche nell’ipotesi di esistenza di crediti nei confronti di altre procedure e precisa la legittimazione del curatore anche nelle procedure esecutive e cautelari necessarie per l’attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura. 
3 . Impugnazioni dello stato passivo
A) In tema di opposizioni allo stato passivo si registrano una serie di interventi sul teso dell’art. 207 CCII più che altro atti a recepire prassi operative registrate negli uffici: 
a. Il decreto di fissazione di udienza di comparizione può essere adottato oltre che dal presidente del collegio anche dal giudice relatore; 
b. È introdotta la possibilità di transigere ex art. 132 CCII i giudizi di opposizione allo stato passivo, con conseguente modifica dello stato passivo in conformità da parte del collegio chiamato a decidere l’opposizione; 
c. Viene espressamente consentito il deposito di note difensive che, tuttavia, si stima doversi circoscrivere all’ipotesi di proposizione di nuove eccezioni da parte della curatela rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo; 
d. È stato previsto un termine acceleratorio di trenta giorni al curatore per la modifica dello stato passivo all’esito del giudizio; 
B) In tema di impugnazioni debbono segnalarsi due interventi indiretti, ma degni di nota: 
a. Viene introdotta un’inedita facoltà legata alla previsione del valore endoconcorsuale solo dell’accertamento dei crediti da cui -a contrario- si trae la constatazione dell’effetto espansivo fuori dalla procedura di liquidazione della pronuncia su rivendica e restituzione. Per consentire al debitore di interloquire in relazione a tali fattispecie il correttivo ha quindi previsto che: “Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell’articolo 206” (art. 204 u.c. CCII); 
b.  È stata poi prevista la possibilità di proporre impugnazione anche per il creditore ipotecario di immobile oggetto di preliminare: “3-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l’impugnazione di cui all’articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene salvo che il promissario acquirente non esegua il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull’impugnazione ai sensi dell’articolo 207, comma 13” disposizione resasi necessaria tenuto conto della novità introdotta dal correttivo che ha reso opponibili alla massa gli acconti versati dal promissario acquirente nella loro integrità ove effettuati con mezzi di pagamento tracciabili (art. 173, comma 4, CCII); 
c. Le indicate novità rendono indispensabile la verifica dell’effettiva comunicazione a tutti i creditori dell’intero stato passivo e non solo della singola domanda, come spesso avviene invece nella prassi.
4 . La liquidazione dell’attivo
A) Modifiche più che altro formali: 
1) Risistemazione dell’art. 213 CCII in relazione all’iter di approvazione del programma di liquidazione per esplicitare la trasmissione al giudice delegato del programma di liquidazione per il compimento delle verifiche necessarie prima della trasmissione al comitato dei creditori per l’approvazione; 
2) Esplicitazione della possibilità di suggerire modifiche al programma di liquidazione; 
3) Esplicitazione della possibilità di rinunciare all’acquisizione dell’attivo anche in momento diverso rispetto all’adozione del programma di liquidazione; 
B) Da evidenziare l’intervenuta modifica termine per il completamento della liquidazione: L’originario testo dell’art. 213, comma 5, recitava: “Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato”, mentre l’art. 213, comma 8, all’esito del correttivo recita: “Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, questo termine può essere differito dal giudice delegato”. 
Questo significa che la protrazione del termine per la chiusura della procedura è consentita solo in relazione all’esigenza di vendere beni, mentre ogni qualvolta la liquidazione contempli contenzioso -salvo uffici particolarmente virtuosi e celeri- sarà necessario: 
a) Procedere a cd. chiusura anticipata (ora, come visto, possibile anche senza attivo); 
b) Valutare la possibilità di cedere le azioni: sul punto deve infatti registrarsi che il correttivo ha ampliato le ipotesi di cessione delle azioni sinora consentita solo per le: “azioni revocatorie concorsuali” (come già nel vigore della legge fallimentare), prevedendola anche in relazione alle azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215 CCII) sempre: “al fine di agevolare la rapida conclusione della procedura”. Questa novità si profila di grande interesse anche in quanto astrattamente ideona a sottrarre ambiti di applicazione al concordato nella liquidazione giudiziale in tutte le ipotesi in cui il concordato viene proposto da chi ha interesse a depotenziare le azioni di responsabilità incardinate.

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