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Saggio

Le imprese sottosoglia nel decreto-legge n. 118/2021: nuove opportunità*

Lucia De Bernardin, Giudice nel Tribunale di Catania

2 Novembre 2021

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il contributo si concentra sull'analisi delle disposizioni riservate alle imprese sottosoglia dal dl 118/2021 sottolineandone le potenzialità rispetto agli strumenti di soluzione della crisi sinora a disposizione degli imprenditori non fallibili.
Riproduzione riservata
1 . Introduzione
Risale ormai a circa un decennio fa l’inizio della stagione degli interventi legislativi volti ad offrire agli operatori economici non assoggettabili alla legge fallimentare procedure concorsuali (imprenditori cd. sottosoglia di cui all’art. 1 l.f., imprenditori agricoli, start up) strumenti per favorire l’uscita dal sovraindebitamento[2], stagione sospinta da riflessioni - anche di matrice europea - incentrate sulla crescente consapevolezza dell’importanza della reimmissione nel circuito economico anche di quei soggetti che - non potendo beneficiare dell’effetto esdebitatorio delle procedure concorsuali-: da un lato, contribuivano ad accrescere l’economia sommersa; dall’altro, correvano maggiore rischio di alimentare circuiti della criminalità. 
Senza alcuna pretesa di completezza, le presenti brevi note intendono offrire uno spunto di riflessione sugli strumenti a disposizione di tali soggetti a seguito dell’ultimo intervento del legislatore dell’emergenza[3], non senza sottolineare che la disciplina della composizione negoziata e del concordato liquidatorio -principali novità del d.l. 118/2021- è costruita avendo riguardo alle imprese fallibili, mentre la trama delle disposizioni applicabili alle imprese sottosoglia -così peraltro espressamente denominate per la prima volta dal legislatore, mutuando il lessico in uso fra gli operatori del diritto- viene realizzata tramite il rinvio alle disposizioni dettate per tali imprese maggiori[4].
Deliberatamente tralasciando, quindi, l’analisi del quadro normativo d’insieme e l’esame delle novità dirompenti che riguardano indistintamente tutti i tipi d’impresa, ci si concentrerà sulle peculiarità delle disposizioni che il legislatore ha voluto ad esclusivo beneficio delle imprese sottosoglia, non senza tentare una riflessione più ampia su come le nuove disposizioni si inquadrino nel contesto normativo applicabile alle imprese non fallibili. 
2 . Ambito di applicazione e problemi di coordinamento dell’art. 17 del d.l. 118/2021
La prima delle notazioni che appare interessante effettuare è quella per cui la disciplina dell’art. 17 d.l. 118/2021 non si applica indistintamente a tutte le imprese non fallibili, bensì - in realtà - a tutte quelle che posseggono congiuntamente i requisiti di cui all’art.1 l.f., svolgano queste attività commerciale o attività agricola.
Ne discende un non perfetto allineamento dell’ambito di applicazione della legge 3/2012 e della disciplina dell’art. 17 d.l. 118/2021 posto che - come confermato dall’art. 2 co.1 di detto decreto legge - l’imprenditore agricolo “soprasoglia” non soggiace alla disciplina dell’art. 17 d.l. 118/2021, bensì a quella generale di cui agli artt. 2 e ss. d.l. 118/2021, ivi compreso -a rigore- l’eventuale epilogo della composizione negoziata, con l’accesso a tutta una serie di procedure disciplinate dalla legge fallimentare che – notoriamente - non si applica alle imprese agricole [5].
Non rinvenendosi alcuna considerazione sul punto né nella relazione illustrativa al decreto legge, né nelle relazioni delle commissioni di Senato e Camera in sede di conversione non sembra potersi affermare che il legislatore abbia voluto -per questa via indiretta- improvvisamente consentire alle imprese agricole - pur se soprasoglia - di essere sottoposte alla disciplina della legge fallimentare, così derogando a uno dei più risalenti insegnamenti del nostro sistema dell’insolvenza secondo cui è il solo imprenditore commerciale a poter fallire.
Sembra maggiormente ragionevole ritenere - in linea con quello che era il deliberato proposito del legislatore dell’emergenza di offrire un percorso agevolato per il superamento della crisi e non anche quello incidere sull’ambito di applicazione delle diverse discipline dell’insolvenza – che, semplicemente, l’impresa agricola sottosoglia seguirà nel percorso di composizione negoziata le medesime regole dell’imprenditore commerciale “soprasoglia”, salvo poi applicare la disposizione dell’art. 17 co.4 in luogo di quella dell’art. 11 quanto alla disciplina dell’epilogo della composizione, accedendo quindi -eventualmente- non alla disciplina della legge fallimentare, bensì a quella della legge 3/2012.
Le riflessioni che precedono sono lo spunto per una considerazione di carattere più generale, quella per cui la scelta del legislatore di dettare la legislazione applicabile alle imprese sottosoglia tramite il rinvio: “nei limiti della compatibilità” alle disposizioni dettate per le imprese maggiori ha creato alcuni disallineamenti e mancati raccordi sia interni allo stesso decreto, che esterni, segnatamente con la disciplina della legge 03/2012.
Oltre a quanto già rassegnato in ordine all’esito della composizione negoziata per le imprese agricole, possono segnalarsi: la mancata indicazione delle procedure della legge 03/2012 fra quelle in cui si verifica la stabilizzazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale[6], nonché l’assenza di qualsivoglia riferimento agli epiloghi della composizione negoziata per le imprese sottosoglia nella disciplina delle misure premiali[7].
Delle due possibili opzioni ermeneutiche, piuttosto che quella che legga il rinvio: “nei limiti della compatibilità” operato dall’art.17 co.4 come deliberata e consapevole volontà di precludere una serie di opportunità o di benefici alle imprese minori, appare preferibile quella che -innanzi ad aporie e in difetto di chiari elementi di segno contrario- sembrerebbe maggiormente aderente allo spirito della legislazione di favore voluta per tutti gli imprenditori, ossia un’interpretazione che tenda ad uniformare le discipline per imprenditore maggiore ed imprenditore minore, tramite una lettura: “ortopedica” delle disposizioni pensate per il primo alla luce delle peculiarità della normativa riservata al secondo, tanto dal d.l.118/2021 quanto dalla legge 03/2012. 
3 . Nuovi strumenti a disposizione degli imprenditori non fallibili
Passando ad una riflessione sul merito delle disposizioni del d.l.118/2021, non può non notarsi come queste abbiano tracciato nuove via d’uscita dalla crisi a beneficio l’imprenditore minore ancor più dirompenti rispetto a quelle offerte all’imprenditore maggiore.
Questa considerazione poggia, in primo luogo, sulla constatazione che il percorso di accesso alla composizione negoziata è più semplice per l’imprenditore minore, posto che questi -con giusta valorizzazione della ragionevole dimensione contenuta della sua struttura organizzativa- non solo ha obblighi documentali semplificati[8], ma può anche sfruttare la possibilità di rivolgersi all’OCC radicato nel suo territorio per la nomina dell’esperto[9], potendo così sperare nell’individuazione un professionista maggiormente consapevole delle peculiarità, caratteristiche ed esigenze dell’economia locale, rispetto a quello che potrebbe essere nominato dalla commissione costituita presso la Camera di commercio, la cui competenza territoriale è ormai in alcuni casi talmente estesa[10] da precludere la possibilità di una conoscenza effettiva delle diverse realtà economiche che la compongono.
La seconda considerazione poggia sulla constatazione che la legge 03/2012 -nel fornire alle imprese sottosoglia la possibilità di procedere ad una composizione del debito-, non offriva anche tutta una serie di strumenti di favore -previsti, invece, dalla legge fallimentare- per ottenere il raggiungimento di tale composizione: molti di questi istituti sono divenuti ora accessibili anche dall’imprenditore minore che acceda alla procedura di composizione negoziata.
Si pensa, in primo luogo, a disposizioni che favoriscono il corso delle trattative, come la possibilità di beneficiare di un periodo protetto da azioni esecutive e cautelari[11] per l’elaborazione di un piano di ristrutturazione del debito analogo a quello già da anni riconosciuto all’imprenditore che si appresta all’elaborazione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione[12] ovvero la possibilità di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione sanciti dal codice civile per la durata delle trattative[13], beneficio che - pur noto all’imprenditore che chiedeva l’accesso a procedure giudiziali di soluzione della crisi[14]- costituisce - al netto della legislazione emergenziale legata alla pandemia da Covid19 - un inedito per gli imprenditori non fallibili, non essendo previste analoghe sospensioni nella legge 3/2012.
Un secondo blocco di disposizioni che arricchisce il novero degli strumenti a disposizione degli imprenditori non fallibili è quello che riguarda la concessione dei finanziamenti, posto che non solo l’ampia dicitura: “finanziamenti prededucibili[15] lascia intendere una sua riferibilità -oltre che ai cd. finanziamenti sorti in occasione o funzione della procedura, già disciplinati nella legge 3/2012[16] con disposizione analoga quella della legge fallimentare[17]-, anche a tutti i vari tipi di finanziamento già previsti dalla legge fallimentare -ivi compresi quelli urgenti sin dall’avvio della procedura[18]-, ma -soprattutto- anche per i soci delle imprese sottosoglia è ora possibile effettuare finanziamenti sottraendosi alla regola della postergazione del credito ex art.2467 cc -peraltro col riconoscimento della prededuzione[19]-, analogamente a quanto già consentito ai soci gli imprenditore soprasoglia[20].
Un terzo blocco di disposizioni di favore si rinviene nei potenziali esiti della composizione negoziata offerti all’imprenditore sottosoglia posto che questi potrà accedere: a convenzioni di moratoria[21] -che non esistono nella legge 3/2012 e, comunque, nel testo del Codice della crisi sono precluse all’imprenditore minore[22]-; a piani attestati di risanamento -anch’essi non contemplati dalla legge 3/2012, pur se previsti a beneficio di tutti gli imprenditori nel Codice della crisi[23]; a un contratto privo di effetti nei confronti di terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale[24] senza l’imposizione di un orizzonte temporale almeno biennale per tale continuità richiesto, invece, agli imprenditori maggiori[25]-.
4 . Il favor legislativo per gli imprenditori non fallibili
Il quadro normativo descritto restituisce l’impressione di una forte volontà del legislatore di offrire agli imprenditori non fallibili strumenti per agevolare la soluzione della crisi del tutto analoghi a quelli a disposizione degli imprenditori fallibili.
Strumenti di sicuro vantaggio non solo per la loro portata innovativa, ma anche perché -a fronte di ciò- non sono stati modificati le conseguenze e i rischi per l’eventuale esito infausto dei tentativi di soluzione della crisi posto che questi imprenditori: da un lato, continuano a non essere assoggettabili all’apertura del concorso su istanza dei creditori o del Pubblico ministero[26]; dall’altro, continuano a trovare -quale presidio penale nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento- un numero inferiore di reati rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare, reati -peraltro- sanzionati con pene più miti[27].
Se è vero -come rappresentato in uno studio della Fondazione nazionale dei dottori commercialisti pubblicato il 30 giugno 2021[28]- che non solo -come noto- buona parte del tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccolissime imprese sottratte alla disciplina del fallimento, ma -soprattutto- che queste versavano in stato di difficoltà economico-finanziaria già prima della crisi pandemica e sono rimaste sul mercato solo grazie alle misure adottate a sostegno delle imprese durante il periodo emergenziale, non può non vedersi come il ricorso alla composizione negoziata costituisca forse l’ultima chance per questi imprenditori di continuare ad operare. 
Opportunità che -tenuto conto dell’impianto normativo estremamente favorevole che si è tentato di descrivere- non può non essere presa seriamente in considerazione dagli imprenditori e dai professionisti che li assistono.

Note:

[2] 
Ci si riferisce alla Legge 27 gennaio 2012, n.3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (GU n.24 del 30-01-2012), come modificata dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194) ed in seguito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU n. 319 del 24 dicembre 2020), sino alle disposizioni in materia di sovraindebitamento del codice della crisi.
[3] 
Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (GU Serie Generale n.202 del 24-08-2021).
[4] 
Art. 17 co.7 d.l. 118/2021, ai cui sensi: “Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3 co.3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16”.
[5] 
Art. 11 co.2 d.l. 118/2021, ai cui sensi: “L’imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.”
[6] 
Art. 12 co.1 d.l. 118/2021, ai cui sensi: “Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria.
[7] 
Art. 14 d.l. 118/2021, rubricato “Misure premiali”, ai cui sensi: “1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall’articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale. 2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 2, comma 1. 3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 11, commi 2 e 3. 4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) , e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) , l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. 5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4 -ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2”.
[8] 
Non ha, infatti, l’onere di depositare la relazione sull’attività in concreto esercitata e il piano finanziario per i successivi sei mesi. La lett. b) del co.3 dell’art.5 - ai cui sensi:“ L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: […] b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare” - è stata esclusa, a seguito dell’emendamento in sede di conversione, dall’elenco della documentazione indicata nell’art. 17 co.2 d.l. 118/2021, il quale recita che: “L’istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all’articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), del presente decreto, all’organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. All’esperto è affidato il compito di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto”.
[9] 
Art. 3 co.3 e 4 - ai cui sensi: “Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2” - ora espressamente richiamati dall’ art. 17 co.7 d.l. 118/2021 nell’emendamento deliberato dalla Camera dei deputati. Nell’emendamento deliberato dal Senato - “al comma 7, dopo le parole: « gli articoli » sono inserite le seguenti: « 3, commi 3 e 4”.
[10] 
Cfr. elenchi di cui al DECRETO 16 febbraio 2018 Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale. (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2018) in attuazione del Decreto legislativo del 25/11/2016 - N. 219 Gazzetta Uff. 25/11/2016 n. 276 Art. 3 - (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale).
[11] 
Art.6 d.l. 118/2021 rubricato “Misure preventive”, ai cui sensi: “1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. (…) 4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. 5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori”, e art. 7 d.l. 118/2021, rubricato “Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari”, ai cui sensi: “1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso e' causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese. 2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non e' tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare; e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 3. (…) 4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. 5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni. 6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (…).”
[12] 
Art. 168 l.f. - ai cui sensi: “Dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato non diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore” - così modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (GU n.187 del 11-08-2012 - Suppl. Ordinario n. 171) per risultare applicabile anche nell’ipotesi di deposito del mero ricorso ex art.161 co.6 l.f., e 182 bis co. 6 - ai cui sensi:“ il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo (…) L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.” - inserito dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
[13] 
Art. 8 d.l. 118/2021, ai cui sensi: “Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.
[14] 
Art. 182 sexies co.1 l.f., ai cui sensi: “Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile”.
[15] 
Art. 10 co.1 lett. a) d.l. 118/2021, ai cui sensi: “Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
[16] 
Art. 13 co.4 bis l. 3/2012, ai cui sensi: “I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti” per l’accordo di composizione della crisi e art. 14 duodecies co.2: “I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti” per la liquidazione del patrimonio.
[17] 
Art. 182 quater l.f., il quale dispone che: “1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. 2.Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato”.
[18] 
Il riferimento è all’art. 182 quinquies l.f., il quale dispone che: “1.Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. 2.L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. 3.Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. 3.Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti. 4.Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’ attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. 5.Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67”.
[19] 
Art. 10 co.1 lett. b) d.l. 118/2021, ai cui sensi: “1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: [..] b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
[20] 
Art. 182 quater co. 3 l.f. ai cui sensi: “In deroga agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare”.
[21] 
Art.11 co.1 lett. b) d.l. 118/2021, ai cui sensi: “Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente: […] b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
[22] 
Art. 57 co.1 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155(GU n.38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6), di seguito “cci”, rubricato “Accordi di ristrutturazione dei debiti” il quale dispone che: “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44”. 
[23] 
Art. 56 co.1 cci, rubricato: “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, ai cui sensi: “L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”.
[24] 
Art. 17 co.4 lett. a) d.l. 118/2021, ai cui sensi: “Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell’articolo 182 -octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
[25] 
Art. 11 co.1 lett a) d.l. 118/2021, ai cui sensi: “1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni”.
[26] 
A differenza di quanto accadrà nel vigore dal Codice della crisi in cui creditori o Pubblico ministero potranno chiedere l’apertura della liquidazione controllata sia quale procedura autonoma (art. 268 co.2 cci), sia a seguito della mancata omologa o revoca per frode del concordato minore (cfr. art.80 co.5 e 6 cci).
[27] 
Art 16 co.1 l.3/2012 ai cui sensi: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3; d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.
[28] 
Lo studio -reperibile al link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1560#:~:text=Seconda%20una%20stima%20effettuata%20sulla,fallibili%20considerate%20nella%20stima%20totale- è presentato come segue: “Lo studio offre una fotografia dello stato di difficoltà economica in cui attualmente versano quelle imprese che, quantunque di minori dimensioni, rappresentano, in termini numerici, occupazionali e produttivi, una parte significativa dell'economia nazionale e il cui stato di crisi non v'è dubbio possa produrre ripercussioni estremamente dannose per il sistema economico nel suo complesso, specialmente in chiave prospettica. Seconda una stima effettuata sulla base dei risultati del sondaggio, le imprese non fallibili che nel 2022 si potrebbero trovare in grave difficoltà economica sono circa 371.500, pari al 29,3% del totale delle imprese non fallibili considerate nella stima totale. Si tratta di piccole imprese che, però, danno lavoro a oltre 445 mila dipendenti. Dal sondaggio emerge l'importanza dell'effetto "bolla" generato su queste realtà imprenditoriali dalle misure di sostegno pubblico: se da un lato non si è ancora registrata un'esplosione di insolvenze aziendali, dall'altro lato, considerata la temporaneità degli interventi medesimi, appare altamente probabile che si concretizzi un aumento del rischio di solvibilità legato alla progressiva riduzione dei sostegni economici. È accertato, infatti, che un elevato campione di imprese versava in situazioni di crisi già prima di essere travolta dall'ondata pandemica, il che rende ancor più verosimile ipotizzare un incremento delle insolvenze una volta che le misure di sostegno - tramite le quali, realtà già deteriorate sono rimaste in vita - verranno allentate”.

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