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Le imprese minori: le opportunità della L. 27 gennaio 2012, n. 3*

Marco Bianchi, Dottore Commercialista in Mantova

3 Maggio 2020

*Contributo estratto da Dalla Crisi all’emergenza: strumenti e proposte Anti-Covid al servizio della continuità d’impresa, 2020, ebook presente in versione integrale nella sezione La Rivista/Speciali
L’Autore si sofferma sulle opportunità offerte dalla L. n. 3/2012 in funzione della salvaguardia della continuità aziendale delle imprese c.d. “minori”. Le procedure dell’accordo di composizione della crisi con continuità aziendale e della liquidazione del patrimonio con esercizio provvisorio d’impresa finalizzato alla cessione dell’azienda attiva sono prese in esame al lume di importanti pronunce giurisprudenziali.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
A causa dell’emergenza Covid-19 molte piccole e medie imprese sono state costrette a cessare la propria attività sia per motivi di legge sia per motivi di reale crisi economica: basti pensare a tutte le imprese del comparto turistico e ricettivo o ai servizi ritenuti non essenziali. Il presente contributo vuole richiamare gli istituti a disposizione per le soluzioni di crisi da sovraindebitamento indicando i limiti e le modalità di applicazione della norma, suggerendone un utilizzo che consenta la prosecuzione dell’attività di impresa piuttosto che la mera liquidazione del patrimonio. 
Tornando a rileggere le opportunità offerte alle piccole imprese dalla Legge 3/2012, considerato il rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi al 1 settembre 2021 [1] , si intendono evidenziare i requisiti per l’ammissione alle procedure disciplinate dalla norma per la soluzione delle crisi aziendali per i soggetti non fallibili e per gli imprenditori agricoli, con particolare attenzione agli istituti che consentano la prosecuzione dell’attività di impresa o la preservazione della integrità aziendale con successiva cessione del complesso aziendale Le procedure previste dalla Legge 3/2012 [2] , dettagliate e riviste sulla base all’evoluzione giurisprudenziale, sono di attualità nel periodo emergenziale [3] . 
L’esposizione si focalizza sull’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e sulla liquidazione del patrimonio con continuità aziendale, perché queste sembrano essere le uniche possibilità offerte agli imprenditori “sottosoglia” per accedere ad una procedura concorsuale preservando almeno in parte la continuità aziendale. 
2 . Ambito di applicazione della norma
Solo al fine di consentire una lettura organica della norma pare opportuno ricordare quali siano i soggetti che possono usufruire delle procedure disciplinate dalla L. 3/2012, in particolare si ricorda che gli unici soggetti esplicitamente normati sono: il consumatore, le imprese agricole e le start-up innovative. [4] 
Occorre quindi ricorrere ad un’individuazione delle imprese soggette alla legge fallimentare per individuare di conseguenze quelle che possono accedere alla L. 3/2012. In particolare si richiama l’art. 1 L. fall. che prevede che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (ad esclusione degli enti pubblici), i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 
Verificata l’assoggettabilità o meno alla legge fallimentare, resta da individuare quali siano i soggetti che possono accedere alla norma sul sovraindebitamento. Per questo può essere d’aiuto una prima disamina effettuata nelle “Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni” a cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento - Area Procedure Concorsuali del Consiglio Nazione dei dottori commercialisti [5] . Tale guida individua, infatti, alcuni soggetti, che potrebbero accedere ai benefici della normativa in questione. Tra questi rientra sicuramente l’imprenditore commerciale sottosoglia, cioè che non raggiunge i limiti indicati dal già richiamato art. 1 L. fall. purché sia in grado egli stesso di dimostrare il mancato raggiungimento dei limiti dimensionali imposti dalla norma di legge. Può ricorrere alla L. 3/2012 l’imprenditore commerciale sopra soglia che si sia cancellato dal registro imprese da oltre un anno (ovviamente non la società cancellata in quanto la cancellazione implica l’estinzione del soggetto). Sono sicuramente assoggettabili alle procedure da sovraindebitamento i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi ontologicamente sottratti all’area della fallibilità. Anche per le società tra professionisti, esercitando solo ed esclusivamente un’attività strettamente professionale, si dovrebbe concludere per la loro non assoggettabilità alle procedure concorsuali e, per converso, la possibilità di accedere agli istituti di cui alla L. 3/2012. Si ritiene che anche le associazioni professionali possano accedere alle procedure di sovraindebitamento. Figure sempre più diffuse nella nostra realtà economica sono poi gli enti no-profit, che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, e quindi assoggettabili alle procedure di sovraindebitamento.
3 . Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Vanno innanzitutto enucleati i requisiti per l’ammissione dell’accordo di composizione della crisi, che è la procedura più indicata per risolvere situazioni di crisi da sovraindebitamento per attività d’impresa di piccole dimensioni o per le attività agricole, anche nel caso in cui la crisi derivi da cause legate all’emergenza sanitaria in corso. 
Quanto ai presupposti di ammissibilità della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l’art. 7 della L. 3/2012 stabilisce che l’accordo è proposto dal debitore con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi e deve assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, ai sensi dell’articolo 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.
L’accordo di composizione per poter essere ammesso deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, ed indicare le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti nonché le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
La norma è stata oggetto di un intervento della Corte costituzionale nella parte in cui prevedeva l’integrale soddisfazione dei crediti derivanti da tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea, crediti derivanti dall’imposta sul valore aggiunto, ritenute operate e non versate, potendo al massimo dilazionare il relativo pagamento. La Corte costituzionale ha infatti stabilito che è costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 1, terzo periodo, della Legge 3/2012, limitatamente alle parole: «all’imposta sul valore aggiunto»[6]. 
L’accordo di composizione della crisi può inoltre prevedere la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella che si presume realizzabile a seguito di liquidazione del patrimonio, tale valutazione deve essere effettuata dagli organismi di composizione della crisi ed attestata dallo stesso gestore. 
L’accordo può infine prevedere che il patrimonio del debitore sia affidato ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti previsti per il curatore fallimentare. Il gestore deve essere nominato dal giudice.
Altri requisiti previsti dalla norma per l’ammissione della procedura vengono richiamati sempre dall’art. 7 L. 3/2012 al comma 2. In particolare, si ricorda che la proposta di accordo è inammissibile quando il debitore ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, intendendosi l’inciso “aver fatto ricorso” riferito all’avvenuta effettiva fruizione dell’istituto nei suoi effetti esdebitatori. 
Il soggetto richiedente inoltre non deve aver subito per cause a lui imputabili la risoluzione, la revoca e la cessazione dell’omologazione di un precedente accordo, e non deve aver fornito una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
Il contenuto dell’accordo è definito dall’art. 8 della legge. L’accordo deve essere formulato in modo da consentire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante «qualsiasi forma», eventualmente anche attraverso la cessione di crediti futuri[7]. Se i beni e i redditi del debitore non sono tali da garantire tale risultato, egli potrà ricorrere ad uno o più garanti, che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo e consentire il conferimento, anche parziale, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo medesimo.
È utile a questo punto un richiamo a quanto stabilito dall’art. 8 del Decreto Liquidità[8]. Infatti, tale norma, con l’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese, inserisce una disposizione temporanea in materia di finanziamenti alle società disattivando il meccanismo di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento sino alla data del 31 dicembre 2020. Di tale norma si dovrà pertanto tener conto nella redazione degli accordi, prevedendo per i finanziamenti soci del periodo indicato la loro ammissione come crediti chirografari e non come crediti postergati. 
Nella proposta di accordo il debitore potrà impegnarsi a non indebitarsi ulteriormente mediante credito al consumo, utilizzo di carte di credito, sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Alla luce delle diverse norme disseminate nel Decreto Cura Italia[9] e nel Decreto Liquidità il debitore potrà far ricorso a rifinanziamenti garantiti dallo Stato per poter costruire accordi di composizione della crisi con i propri creditori. 
La L. 3/2012 prevede inoltre la possibilità di una moratoria di un anno dall’omologazione dell’accordo con continuazione dell’attività aziendale per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, «salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»[10]. Tale norma ha dato diversi problemi interpretativi, tant’è che la Cassazione è intervenuta più volte precisando che negli accordi di ristrutturazione dei debiti, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti.[11] Anche altra Cassazione, richiamata dalla precedente, stabilisce che il principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati o con prelazione, equiparandoli, ai fini del voto, ai chirografari per la perdita derivante dalla dilazione e dunque per la parte del credito in tal modo non interamente soddisfatta, è applicabile agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.[12]
L’art. 9 della L. 3/2012 disciplina poi il deposito della proposta presso il tribunale del luogo in cui ha la residenza, o la sede, il debitore. La disposizione precisa che la proposta dovrà contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Alla proposta dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione: l’elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’attestazione delle fattibilità del piano; l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Se il debitore svolge un’attività d’impresa, dovrà depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. 
Tralasciando l’iter procedurale previsto dall’art. 10 Legge 3/2012, preme qui evidenziare che l’accordo con i creditori si considera raggiunto solo se la percentuale di creditori favorevoli è superiore al 60%. Non vengono computati ai fini della percentuale stessa quei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca nei confronti dei quali la proposta preveda l’integrale pagamento. Essi non possono pronunciarsi sulla proposta a meno che non rinuncino al diritto di prelazione. Inoltre, non possono pronunciarsi sulla proposta, né sono computati ai fini della determinazione della maggioranza, il coniuge del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno al momento della proposta. 
Il termine temporale entro cui i creditori devono fare pervenire all’organismo di composizione della crisi il proprio consenso, è determinato in dieci giorni prima dell’udienza fissata dal giudice. In mancanza di tale comunicazione si ritiene che i creditori abbiano prestato il proprio consenso alla proposta (silenzio-assenso).
Una volta raggiunto l’accordo, questo perde efficacia nei seguenti casi: mancato pagamento entro novanta giorni dalle scadenze previste alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; presenza di atti diretti a frodare i creditori.
L’art. 12 stabilisce che, ove l’accordo sia stato raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali fissate dall’articolo 11, nonché il testo dell’accordo. Entro dieci giorni al ricevimento della relazione i creditori possono contestare l’accordo; decorso tale termine, l’organismo di composizione invia al giudice la stessa relazione, allegando l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano e le contestazioni ricevute. Se la prescritta maggioranza è raggiunta - e se le modalità dell’accordo sono ritenute idonee a soddisfare i crediti impignorabili - il giudice procede all’omologazione dell’accordo e ne dispone la pubblicazione. Se il creditore escluso o che non ha aderito, nonché qualsiasi altro interessato, contesta la convenienza dell’accordo, si può procedere all’omologazione qualora il giudice ritenga che il relativo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria prevista dalla sezione seconda. L’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.
L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 Legge 3/2012. I creditori con causa o titolo posteriore possono aggredire solo i beni del debitore che non costituiscono oggetto del piano. Tali effetti vengono meno in caso di risoluzione o mancato pagamento di crediti impignorabili e, secondo la modifica, di mancato pagamento di tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, di ritenute operate e non versate. L'accertamento del mancato pagamento è richiesto al tribunale che si pronuncia in camera di consiglio.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’accordo, l’art. 13 prevede l’intervento del Giudice investito della procedura solo in ordine alle contestazioni relative alla violazione di diritti soggettivi, nonché sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi. Il giudice inoltre autorizza lo svincolo delle somme, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo, sentito il liquidatore e previa verifica di conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano. 
Al comma 4-bis dello stesso articolo si prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti dell’accordo siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Tale norma ha suscitato un dibattitto sia in dottrina che in giurisprudenza sulla possibilità di antergare i crediti prededucibili ai crediti ipotecari e derivanti da pegno. 
Quando l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, è consentita una modifica della proposta. Tale richiamo della norma appare particolarmente prezioso in questo periodo emergenziale, dove per effetto del lockdown molti debitori potrebbero trovarsi nell’impossibilità di regolarmente proseguire nell’esecuzione dell’accordo precedentemente omologato. A tal proposito si rinvia ad una recente sentenza del Tribunale di Mantova che, a proposito di un piano del consumatore, stabilisce che per effetto del richiamo contenuto nel comma 4-ter dell’art. 13 alle disposizioni di cui al paragrafo 3 della sezione, vada disposta la comparizione delle parti affinché le stesse e, in particolare i creditori, possano interloquire al riguardo[13]. Allo stesso modo ritiene chi scrive che per un accordo vada concessa, ai creditori, la possibilità di votare la modifica della proposta. 
La cessazione degli effetti dell’accordo è disciplinata dall’art. 14 che stabilisce che il tribunale agisce in tal senso, su istanza di qualsiasi creditore, nell’ipotesi in cui sia stato dolosamente “o con colpa grave”, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero siano simulate dolosamente attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dall’ultimo adempimento previsto.
La risoluzione dell’accordo può aversi invece, previo ricorso di un creditore al tribunale, quando il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo; oppure non vengono costituite le garanzie promesse; o infine l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore. Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro sei mesi dalla scoperta o entro il termine perentorio di un anno dalla data dell’ultimo adempimento previsto dall’accordo. La risoluzione non pregiudica comunque i diritti acquisiti da terzi in buona fede.
4 . La liquidazione del patrimonio
Procedura alternativa all’accordo di composizione della crisi è la liquidazione del patrimonio, prevista dagli articoli 14-ter e seguenti della L. 3/2012[14].
Tralasciando per brevità l’analisi della normativa relativa alla procedura di liquidazione del patrimonio preme qui sottolineare due caratteristiche della stessa procedura: la conversione prevista dall’art. 14 della L. 3/2012 e la liquidazione del patrimonio con continuazione dell’attività d’impresa come prevista da qualche statuizione giurisprudenziale più recente. 
Infatti, solo in questi due casi è possibile preservare almeno in parte la continuità aziendale nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio. 
Nulla vieta che il liquidatore preveda nelle modalità di vendita del patrimonio prima dei tentativi di vendita del complesso aziendale e poi la vendita atomistica dei beni, anche se l’attività nel frattempo si è interrotta magari per effetto del già citato fenomeno del lockdown. Questo non preserverebbe la continuità aziendale ma quanto meno consentirebbe la non dispersione del patrimonio aziendale: si pensi per esempio agli esercizi commerciali quali bar, ristoranti o alberghi, forzatamente chiusi per l’emergenza in corso, ma che nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimnio potrebbero essere acquisiti come complessi aziendali (ad esempio: contratto di locazione dell’immobili unitamente ai contratti di lavoro ed ai beni mobili presenti all’interno dell’immobile aziendale). Si ricorda l’orientamento giurisprudenziale per cui non sia possibile accedere alla liquidazione del patrimonio se non vi sia un patrimonio da liquidare, il patrimonio potrà sicuramente coincidere con l’azienda nel suo complesso o con singoli beni e differenti rami aziendali. 
Mentre la liquidazione del patrimonio con continuazione dell’attività di impresa sembra l’unica strada percorribile per non perdere definitivamente l’attività di impresa all’interno di una procedura di liquidazione del patrimonio. L’attività può essere proseguita per il periodo dei quattro anni minimi previsti di durata della procedura, con possibilità di cessione dell’azienda anziché dei singoli beni in modo atomistico.
L’opportunità offerta dall’interpretazione giurisprudenziale consente una procedura simile all’esercizio provvisorio nella procedura di fallimento. Si richiama un recente provvedimento di ammissione di una procedura di liquidazione del patrimonio del Tribunale d Mantova che stabilisce che nell’ambito del procedimento per liquidazione del patrimonio deve ritenersi consentito, ai sensi dell’art. 14 quinquies lett. e), l’esercizio provvisorio dell’impresa allorquando dalla sua interruzione possa derivare un danno grave ed esclusivamente con riferimento alla prosecuzione dell’ordinaria attività in essere, con divieto di intraprendere nuovi affari e/o operazioni[15].
Altra particolarità della procedura di liquidazione che qui preme sottolineare è la possibilità della conversione di un accordo di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio. Prevede infatti l’articolo 14 quater che il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, possa disporre la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell’ipotesi di annullamento dell’accordo dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell’accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
Si richiama qui l’interpretazione estensiva della norma secondo la quale il Tribunale di Mantova[16] ha ritenuto di convertire un accordo di composizione della crisi nel quale non era stato possibile raggiungere la maggioranza prevista dall’art. 11 comma 2 ritenendo che il legislatore abbia voluto regolare la liquidazione come extrema ratio nei casi in cui non sia possibile perfezionare le altre forme di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla sezione I del capo II della citata legge, quali l’accordo con i creditori o il piano del consumatore.[17]
5 . Le procedure in corso di esecuzione
Un ultimo aspetto marginalmente affrontato che preme qui richiamare riguarda le procedure di composizione della crisi (accordo o piano del consumatore) che siano in corso di esecuzione in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria. In particolare, si rimanda alla lettura del documento della Fondazione Nazionale Commercialisti dal titolo “Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” dal quale è possibile ricavare alcune preziose indicazioni sui comportamenti suggeriti per le procedure in corso di esecuzione. Il suggerimento proposto dal documento è quello di richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all’omologazione, al fine di agevolarne l’esecuzione e di semplificare, quanto più possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti. A tal fin il documento allega anche i modelli che gli organismi di composizione della crisi, e per essi i gestori, possono utilizzare per le relative istanze. [18] 
6 . Conclusioni
Abbiamo ripercorso la normativa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e alcuni casi particolari della liquidazione del patrimonio, procedure concorsuali previste dalla Legge 3/2012 a disposizione delle imprese minori.
Abbiamo visto come la giurisprudenza consenta di applicare in modo estensivo la normativa e di poter pensare a piani di ristrutturazione dei debiti anche su archi temporali di 5-7 anni, non solo dei debiti chirografari ma anche privilegiati. Attenendosi alla lettura più restrittiva della norma, alcuni Tribunali non consentono l’applicazione analogica della lettura estensiva data dalla Suprema Corte per i concordati preventivi, applicando quindi il diritto di voto ai creditori privilegiati pagati oltre l’anno.
L’emergenza sanitaria da Covid-19, con gli strumenti attualmente a disposizione degli imprenditori, consentirebbe di superare l’ostacolo dell’interpretazione restrittiva costruendo un accordo dopo aver ottenuto, attraverso la garanzia statale, un finanziamento per la riattivazione della propria attività. In tal modo, l’accordo di composizione della crisi legato alla concessione di uno dei finanziamenti previsti dalla decretazione emergenziale per le aziende, nel regime legislativo della Legge 3/2012, può supportare la continuazione dell’attività di impresa ed in via residuale la preservazione del patrimonio aziendale nel suo complesso, consentendo al debitore di accedere all’esdebitazione e quindi alla ristrutturazione del debito accumulato per effetto della mancanza di ricavi nel periodo di chiusura forzosa [19] .

Note:

[1] 
Sul sovraindebitamento nel quadro del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza v. A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano e F. Rolfi, Il nuovo sovraindebitamento, Bologna, 2019. 
[2] 
Cospicua, tanto da non poterla inventariare per intero, la mole dei contributi sul tema. Di recente v: G. D’Attorre-F. Fimmanò, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, 2017. Tra gli altri v.: M. Fabiani, Crescita economica e crisi da sovraindebitamento, in Corriere Giur., 2012, 4, 449; A. Pisani Massamormile (a cura di), La crisi del soggetto non fallibile, Torino, 2016; A. Caiafa e M. Vaglio (a cura di), La risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, Roma, 2015; S. Bonfatti, Gli incentivi alla composizione negoziale delle crisi d'impresa: uno sguardo d'insieme, in Bonfatti e Falcone (a cura di), Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, Milano, 2014, 33; C. Costa, Profili problematici della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, in Dir. falL., 2014, I, 663; S. De Matteis e N. Graziano, Crisi da sovraindebitamento ovvero il fallimento del consumatore, Rimini, 2015; F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova, La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 2013;.
[3] 
Per una recente ricognizione a largo spettro della giurisprudenza in tema di sovraindebitamento v. R. Battaglia, La crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza: lo stato dell’arte, in Fallimento, 2018, 2, 233. 
[4] 
All’art. 6 della L. 3/2012 in particolare si legge: “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.” 
Mentre all’art. 7 comma 2-bis è indicato l’imprenditore agricolo: “Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.” Si ricorda però che l’imprenditore agricolo può anche beneficiare, ai sensi della legge n. 111/2011, degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis di cui alla legge fallimentare e della transazione fiscale di all’art. 182 ter sempre della legge fallimentare. 
Infine, l’art. 31, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0), convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che “la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3”. Le start-up innovative, pertanto, non sono soggette alle procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, bensì è previsto il loro assoggettamento, in via esclusiva, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.
[6] 
Corte Cost., 29 Ottobre 2019, n. 245, in www.ilcaso.it. (http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22857
[7] 
V. in tema F. Michelotti, La costruzione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in Fallimento, 2019, 6, 811.
[8] 
D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
[9] 
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[10] 
Sul tema della moratoria v. F. Rolfi, Sovraindebitamento e "moratoria" ultrannuale dei privilegiati tra regole attuali e future, in Fallimento, 2020, 2, 215. 
 
[11] 
Cass. 28 Ottobre 2019, n. 27544, su www.ilcaso.it (http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22633
[12] 
Cass.3 Luglio 2019, n. 17834, in www.ilcaso.it (http://leasing.ilcaso.it/sentenze/ultime/22159
[13] 
Trib. Mantova 3 Febbraio 2020, in www.ilcaso.it (http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23240
[14] 
In tema v., in luogo di molti, S. Leuzzi, La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e futuro, in www.ilcaso.it (https://blog.ilcaso.it/news_769). 
[15] 
Tribunale Mantova, 17 Settembre 2019. Est. Bernardi: http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/22652 
[16] 
Trib. Mantova 29 ottobre 2018, www.ilcaso.it.
[17] 
Trib. Mantova 29 ottobre 2018 cit.
[19] 
Sull’istituto dell’esdebitazione, per un panoramica recente, v. S. Pagliantini, L’esdebitazione tra normativa vigente e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/19), in Nuove Leggi Civ. Comm., 2019, 3, 684.

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Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

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Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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