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La “variabile ecologica” nel diritto della crisi: dagli assetti organizzativi alla gestione del costo ambientale tra Costituzione e Codice della Crisi*

Alessandro Rimato, Avvocato in Roma

11 Febbraio 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il contributo analizza l’evoluzione del diritto della crisi d’impresa alla luce del paradigma della sostenibilità ambientale, consolidato dalla riforma degli artt. 9 e 41 Cost. L’ambiente cessa di essere un’esternalità negativa per trasformarsi in limite proattivo all'iniziativa economica. Attraverso l'esame della normativa del CCII, si dimostra come l’internalizzazione dei costi ambientali richieda assetti organizzativi adeguati (ex art. 2086 c.c.) volti a mappare i rischi ESG già nella fase di prevenzione. Il saggio approfondisce la metamorfosi del Curatore, non più mero liquidatore, ma organo chiamato a gestire il conflitto tra ragioni del ceto creditorio e oneri di bonifica attraverso la pragmatica del programma di liquidazione. Viene indagato il confine della responsabilità della curatela alla luce della nomofilachia delle Sezioni Unite, evidenziando come la sostenibilità sia divenuta un presupposto per la fattibilità e la bancabilità dei piani. La ricerca conclude richiamando il principio del bilanciamento ragionevole scolpito dalla Consulta per evitare la “tirannia” dei valori patrimoniali a danno delle generazioni future. 
 
This contribution analyzes the evolution of business crisis law in light of the environmental sustainability paradigm, as consolidated by the 2022 reform of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution. The environment ceases to be a mere negative externality and is transformed into a proactive limit on private economic initiative. By examining the provisions of the Code of Crisis and Insolvency (CCII), this paper demonstrates how the internalization of environmental costs constitutes a duty of compliance requiring adequate organizational arrangements (pursuant to Art. 2086 of the Civil Code) to map ESG risks during the prevention phase. The essay further explores the metamorphosis of the Liquidator (Curatore), who is no longer a mere liquidator of assets but an organ tasked with managing the conflict between creditors' interests and remediation burdens through the pragmatism of the liquidation program. The scope of the insolvency estate's liability is investigated in light of the nomophylactic rulings of the United Sections of the Supreme Court, highlighting how sustainability has become an essential prerequisite for the feasibility and bankability of restructuring plans. The research concludes by invoking the principle of reasonable balancing—as established by the Constitutional Court—to prevent a "tyranny" of patrimonial values at the expense of future generations.
Riproduzione riservata
1 . Qualche delucidazione preliminare, il metodo d’indagine, l’avviso ai naviganti
Tra globalizzazione e tutela dell’ambiente corre un rapporto osmotico che smantella le ordinarie categorie giuridiche[1] che, in casi estremi, a livello planetario, si radicalizza così incisivamente da sfociare nel rigetto delle regole dettate dagli Organismi internazionali[2], così da cancellare con un sol colpo una civiltà giuridica che il mondo occidentale ebbe faticosamente a costruire a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale[3]. Una deregulation senza regole, mi si consenta il bisticcio linguistico, dettata esclusivamente da una logica economica a svantaggio di altri fondamentali valori che in una logica comparazione degli interessi in gioco meritano di essere privilegiati[4]. A noi, caso ILVA ci valga quale esempio[5]. Un diritto deterritorializzato che non teme confini[6] ed è per questo che al lettore va fornita una salda chiave di lettura in modo da ricondurre a sistema in vari passaggi argomentativi. Il collante, la brevitas, si ricava dall’intestazione dei vari paragrafi: è l’avviso ai naviganti in un mare che sarà sempre più tempestoso[7].
2 . Regolamentazione vs deregulation, la crisi del diritto internazionale
Corre un filo rosso tra sintagmi quali il noto brocardo latino pacta sunt servanda e l’idea del diritto come presidio di libertà. L’obbligo visto in questa prospettiva come consustanziale alla libertà dell’altro. Su questi pilastri nell’immediato dopoguerra è stato costruito un ordine mondiale[8] che, tutto sommato, ha retto fino al XX secolo. Nel momento in cui i patti non si rispettano, allora ritorna in auge la legge del più forte di hobbesiana memoria. 
In quest’ottica rende bene l’idea la crisi della Corte Penale Internazionale che è solo una declinazione della più ampia crisi del diritto internazionale: se assistiamo a delle condanne che si risolvono in un flatus voci, allora l’intero sistema perde credibilità[9]. Una incertezza che trasmigra i propri effetti anche in altri campi ad esempio in quello economico. In questa cornice si pensi al venire meno degli USA dagli accordi di Parigi ed ai conseguenti vantaggi competitivi immediati derivanti dai bassi costi energetici rispetto alle industrie europee impegnate tutt’ora nella decarbonizzazione[10]. Il nostro sistema produttivo, notoriamente vulnerabile ai rincari energetici, tutto sommato ha trovato nella resilienza il suo punto di resistenza; una capacità di adattamento che riflette la duttilità degli strumenti del CCII, volti a salvaguardare la continuità aziendale anche di fronte a shock sistemici globali[11]. 
3 . L’ambiente detonatore della crisi del sistema delle fonti del diritto
“Tutto allora era così semplice”. Con queste parole Giuseppe Capograssi, nel 1953[12], descriveva un mondo giuridico ormai al tramonto. Di lì a poco, Santi Romano con Lo Stato moderno e la sua crisi [13] ne avrebbe tratteggiato umilmente i primi cedimenti, seguito poi, con tono marcatamente più incisivo, dall'analisi di Sabino Cassese sulla definitiva Crisi dello Stato[14]. Il filo rosso che lega queste opere è l'inarrestabile processo di globalizzazione, inteso come deterritorializzazione del potere. L'esaltazione dei diritti inviolabili dell’uomo — specchio della protezione multilivello dell'ambiente — procede di pari passo con la progressiva eclisse della sovranità statale, trovando il proprio controaltare nella necessità di una tutela che ignori i confini geografici. In questo scenario, l'ambiente cessa di essere mero oggetto di dominio pubblico per farsi istanza di un diritto universale e, come tale, deterritorializzato. Patrimonio irrinunciabile di ogni uomo che preesiste ad ogni relativa regolamentazione[15]. In questo solco si pone la nostra Costituzione dove nell’art. 2 i diritti fondamentali vengono semplicemente riconosciuti, non creati. Non ha più senso parlare di Reine Rechtslehre[16] : il diritto della globalizzazione guarda all’effettività[17] e non più alla mera validità formale. Com’è stato acutamente rilevato sulla falsariga del pensiero bobbiano oggi il problema non è più giustificare i diritti, ma proteggerli. A rilevare dunque è l’atipicità del reale, non il modello o la conformità astratta alla fattispecie legale. Ex facto oritur ius[18]. Di qui la genesi della crisi del sistema delle fonti, in stretta correlazione all’esaltazione del dato esperienziale; un fenomeno che si traduce nel peso crescente assunto dalla giurisprudenza unionale e, in ambito domestico, dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità[19]. 
Nella sua dimensione giuridica l’ambiente mutua il suo significato dalle scienze ecologiche, cioè come “sistema” che definisce le interrelazioni tra le plurime risorse naturali che coinvolge la moderna società. Il sistema ambientale è complesso proprio perché definisce le interrelazioni, in continuo adattamento e si caratterizza ontologicamente per la sua multireferenzialità e trasversalità in quanto va ad interagire quotidianamente a livello planetario in ogni settore della vita di ogni individuo. Di qui la sua diffusività che parallelamente si coniuga con nuove etimologie esplorate in tema di danno ambientale quali la tutela dei diritti trans – soggettivi[20] che evoca il richiamo, nell’ambito delle procedure concorsuali, all’insolvenza transfrontaliera[21]. Sul sistema delle fonti questi caratteri privilegiano i doveri di solidarietà e di responsabilità frutto di una pianificazione strategica ed articolata a vari livelli in cui assumono rilievo preminente le indicazioni provenienti dalla scienza e dalla tecnica recepiti dagli organi tecnici dell’amministrazione[22]. 
Di qui come già abbiamo detto la crisi delle fonti in quanto è impossibile affidare alla rigidità delle fattispecie legali chiuse[23] il compito esclusivo di determinare le condizioni razionali, anche sul piano scientifico, per una efficace tutela degli equilibri ambientali, che saranno semplicemente favoriti o danneggiati, non determinati dall’intervento del legislatore. In ciò trova conferma lo spazio sempre più ampio e il ruolo centrale dell’amministrazione e degli organi tecnici nella formazione delle fonti del diritto che si interseca con la definizione del ruolo della normazione secondaria, prodotta dall’amministrazione, sia in via ordinaria che nelle situazioni di emergenza. È questo un tema centrale perché si tratta di individuare il metodo con cui fornire punti di riferimento per la giurisdizione, chiamata ad effettuare la verifica della ragionevolezza e congruità delle concrete risposte date dall’amministrazione nella valutazione scientifica dei rischi e nella individuazione delle soluzioni tecniche per affrontarli. Ed è proprio in tale contesto che la giurisdizione, attraverso il filtro dei principi generali, assume il compito di vagliare la ragionevolezza scientifica e la congruità tecnica delle scelte amministrative, garantendo la tenuta del sistema di fronte alla gestione del rischio. I Principi generali diventano così il punto di sutura tra il “dato esperienziale” della scienza e la “tutela dei diritti”, garantendo che la tecnica rimanga al servizio dell'uomo e non viceversa.
4 . La crisi della dicotomia pubblico-privato nel sistema delle fonti "deterritorializzate": il vaglio della Cassazione sul Giudizio Universale
Nei precedenti paragrafi abbiamo gettato i semi di quello che sarebbe divenuto un radicale cambio di paradigma: la derelizione del dualismo pubblico-privato. Come si è avuto modo di osservare, un ruolo preponderante è stato assunto dalla tutela dell’ambiente, agendo essa come fattore di integrazione tra sfere un tempo ritenute incomunicabili. Questa definitiva erosione della dicotomia classico-liberale ha trovato il proprio suggello nella decisione delle SSUU n. 20381/2025[24], la quale rappresenta il culmine di un processo di sovrapposizione tra statualità e autonomia[25], finalizzato a garantire l’effettività dei diritti in una visione olistica dell’ordinamento[26]
Con l’Ordinanza appena citata le SSUU hanno sintetizzato alcuni superiori principi che ben possono essere traslati nella gestione delle imprese in crisi che trova il proprio baricentro nella disciplina di cui agli artt. 56, comma 2, lett. g bis e 87, comma 1, lett. f)[27] in quanto: 
· conferma la tutela dell’ambiente come valore proattivo e primario da preservare non più come costo o passività, ma come pilastro fondante della fattibilità del piano a garanzia delle generazioni future; sicché il suo mancato rispetto amplia il potere di intervento dell’A.G. negando la fattibilità del piano; 
· declina precisi oneri comportamentali nei riguardi dei soci di maggioranza, comunque, titolari di una posizione di controllo: stabilendo una responsabilità che travalica la mera tutela del credito per abbracciare la salvaguardia di valori superiori e indisponibili. In questa prospettiva, la tutela del ceto creditorio non costituisce la sola stella polare che caratterizza l’attività del debitore in crisi essendo quest’ultima ormai filtrata attraverso la tutela dell'ambiente: valori, questi, divenuti osmotici, dove la preservazione dell'integrità dell’ambiente costituisce il presupposto stesso per la sostenibilità economica e il soddisfacimento dei diritti patrimoniali. 
L’internalizzazione dei costi ambientali non costituisce più un mero onere facoltativo o una scelta di mera responsabilità sociale, ma si configura come un obbligo di conformazione dell’attività d’impresa che deve realizzarsi necessariamente attraverso la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, secondo quanto prescritto dall’art. 2086 c.c. e dall’art. 3 CCII. Tali assetti hanno la funzione fondamentale di intercettare e mappare i rischi fisici e di transizione legati ai fattori ESG[28], i quali sono intrinsecamente capaci di determinare squilibri patrimoniali o economico-finanziari idonei a pregiudicare la continuità aziendale. In questa prospettiva, l’analitica individuazione dei costi ambientali richiesta dagli artt. 56 e 87 CCII cessa di essere un adempimento meramente contabile per diventare lo strumento tecnico con cui l’impresa dimostra di aver integrato la variabile ecologica nella propria strategia di risanamento, agendo come un fondamentale fattore di early warning. L’efficacia di questo approccio integrato tra sostenibilità e gestione della crisi trova una conferma decisiva sul piano del merito creditizio. 
Recenti evidenze scientifiche e studi della Banca d’Italia hanno infatti dimostrato una correlazione diretta tra elevate performance ESG e una minore probabilità di insolvenza, evidenziando come le imprese capaci di gestire i rischi non finanziari siano strutturalmente più solide e meno rischiose per i finanziatori. La sostenibilità assurge pertanto ad "aggettivo giuridico del credito"[29], qualificando la liceità e la fattibilità stessa del finanziamento nel rispetto degli obblighi regolatori e delle linee guida dell’EBA (European Banking Authority), che impongono agli intermediari di integrare i fattori ambientali nella valutazione della solvibilità dei debitori. Ne consegue che un piano di risanamento o una proposta concordataria che omettano l’internalizzazione dei costi ambientali vedono degradare drasticamente la propria attendibilità e "bancabilità". Per le banche, il finanziamento di una traiettoria industriale priva di trasparenza sui rischi ESG non solo compromette la qualità del portafoglio, ma espone l’intermediario al rischio di responsabilità per concessione abusiva di credito, qualora il sostegno finanziario serva unicamente a procrastinare artificialmente l’attività di un’impresa ambientalmente e finanziariamente insostenibile. 
5 . La tutela dell’ambiente: il ruolo del Curatore nella liquidazione giudiziale
Attesa la primazia dei diritti fondamentali sulle regole scritte[30] col corollario dell’abbandono del noto dualismo pubblico vs privato[31] e delle conseguenti categorie civilistiche[32], il ruolo del curatore di fronte alle tematiche ambientali muta in quanto è chiamato a bilanciare valori apparentemente diseguali[33]. Il diritto di credito in quanto declinazione del diritto di proprietà deve confrontarsi con la nuova formulazione dell’art. 41 della Costituzione che valorizza un coordinamento con la tutela della salute[34] e dell’ambiente[35]. Nelle democrazie pluraliste, come abbiamo visto, non esiste più un diritto tiranno che possa annullare gli altri. Va rispolverato quello che Bobbio soleva chiamare l’etica del labirinto e del dubbio metodico nelle sue diverse sfaccettature, quali la pazienza e la circospezione, la capacità di tornare indietro e quella della scelta ragionata[36]. Regole queste che ben possono adattarsi al giurista moderno. L’interprete è proprio colui che sappia districarsi tra le reciproche incomprensioni e i conflitti di valore (salute, ambiente, economia), agendo come l’ospite del labirinto che cerca un punto di equilibrio dinamico senza pretendere di possedere una verità dogmatica o tiranna[37]. 
Ed è dentro questo quadro che si valorizza ulteriormente il rapporto tra la derelizione[38] e siti inquinati che, all’atto pratico, come è stato puntualmente rilevato non può “tradursi in una comoda via di fuga”[39]. 
Appare dunque necessario attingere ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità per bilanciare gli opposti interessi per evitare quella tirannia di valori più volte messa al bando dalla Corte costituzionale. Certo è che questa ricostruzione ruota attorno ad un pilastro fondamentale delle moderne democrazie: la tutela della libertà. Se un soggetto non è libero di agire, allora non vi può essere responsabilità, ma destino: “ il diritto non può obbligare qualcuno a fare qualcosa che non può fare”[40]. Abbandonare un bene, anche inquinato, perché non conveniente per la massa è, e rimarrà per sempre, una esclusiva prerogativa del Curatore che la eserciterà nelle forme previste dal CCII. Certo è che l'atto di derelizione, qualora fosse esercitato, farà sorgere in capo alla P.A. l'onere inderogabile di attivarsi in via sostitutiva per il risanamento del sito[41]. Viceversa, qualora il Curatore ritenga opportuno accollarsi le spese di bonifica, in quanto conveniente per la massa – previa ovviamente un’attenta stima del bene che tenga conto del mercato di riferimento – avremo a che fare con un credito prededucibile[42] che sarà soddisfatto dal curatore attingendo dalle somme a disposizione. Nessuna responsabilità civile e/o penale potrà essere traslata sul Curatore coerentemente con il doppio binario di responsabilità (oggettiva per l'operatore e soggettiva per chiunque altro) sancito dalle SSUU nella decisione n. 3077/2023[43]. 
È giunto il momento, prima di concludere, di chiarire la ragione per cui si è inteso legare la ragionevolezza delle scelte al sintagma di “valori apparentemente diseguali”, alludendo alla contrapposizione ambiente e salute vs iniziativa economica e credito. La risposta risiede nell’intimo connubio tra economia circolare e diritto circolare che rappresenta il superamento della logica lineare estrazione – produzione – consumo – rifiuto. Quella stessa circolarità che obbliga il diritto pubblico e il diritto privato a un dialogo incessante che, nel perimetro della crisi d’impresa, impone che la bonifica e gli smaltimenti dei rifiuti non siano per nulla estranei alla gestione privatistica del patrimonio. La prospettiva del diritto circolare evolve la figura del Curatore: da mero liquidatore di asset atomistici a gestore di un complesso di rischi e passività, operando in una ideale sinergia con la Pubblica Amministrazione per la salvaguardia dell’ambiente. Tale funzione si fonda sulla natura solidaristica dell'ordinamento (art. 2 Cost.), che impone l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche all'interno del processo concorsuale. Il Curatore, pertanto, non è più unicamente il fiduciario dei creditori, bensì un organo dell’ufficio investito di una pubblica funzione giurisdizionale volta a comporre interessi divergenti. Alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. pertanto l’ambiente è assurto a principio fondamentale, delineando una responsabilità che è al contempo intragenerazionale e intergenerazionale, con uno sguardo rivolto alla tutela delle generazioni future. In questo rinnovato percorso, il Curatore si inserisce a pieno titolo come interprete di un bilanciamento che, pur nel rispetto della preminente tutela ambientale, non può prescindere dalla razionalità economica e dalla salvaguardia dell’attivo residuo attingendo dalla propria “cassetta degli attrezzi” a quei principi di proporzionalità, bilanciamento e ragionevolezza scolpiti dalla nostra Corte Costituzionale, la quale costituisce presidio insostituibile di ogni democrazia compiuta. 
6 . Considerazioni conclusive
Al termine di questo excursus, come in ogni ragionamento improntato a logicità, occorre tirare le fila di un’indagine attesa la complessità della "variabile ecologica". Oggi l'interprete è chiamato a districarsi in un labirinto governato da principi che si correlano tra loro in una visione olistica della realtà, in cui il bilanciamento e la proporzionalità assumono un rilievo fondamentale per la gestione delle crisi nelle sue diverse sfaccettature. 
Va messo da parte quel sterile preconcettualismo tra le diverse branche del diritto. Se è vero, come è stato puntualmente rilevato, che dinanzi alla crisi d’impresa viene quasi naturale “prendere le parti” degli interessi creditori[44], è altrettanto vero che la realtà odierna non ammette parzialità. In questo contesto la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021 pare soffrire di una certa miopia prospettica, obliterando quel necessario confronto tra interessi plurali che la sostenibilità, elevata a valore costituzionale, oggi impone.

Note:

[1] 
Cfr. N. Lipari, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017, pp.45 -63 che, sulla scia di N. Bobbio, negli anni Sessanta si pose in consapevole e netto contrasto col pensiero del Suo Maestro Francesco Santoro Passarelli. Se per il Maestro, il giurista deve essere un mero “tecnico delle norme “risolvendosi l’interpretazione in un processo quasi meccanicistico che parte dall’alto della fattispecie astratta per adattarla nel concreto, per N. Lipari l’attività dell’interprete sale dal basso ex parte societatis attraverso il riconoscimento di una pluralità di fonti e di valori che sfocia nella legalità - giustizia come valore praticato e condiviso. Dello stesso A. cfr., Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, pp. 21-38; id. La civilistica italiana nel ventesimo secolo, Milano, 2002, pp. 115-130; N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 1965, pp. 141 -157; Id Dalla struttura alla funzione, nuovi studi di teoria del diritto, Milano, 1977, pp. 35-51. Ed è proprio in questa cornice che si esalta il ruolo della Corte Costituzionale agendo come il principale motore del passaggio del diritto da scienza teoretica a scienza pratica. Cfr. F. Modugno, L’invalidità della legge, Milano, 1970, pp. 88 – 105; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, pp. 147 -162. Di recente cfr. A. D’Aloia, Economia circolare e diritto. Alla ricerca dei confini materiali della sostenibilità, prefazione a M. Cocconi, La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo, Milano, 2020, p. 9 dove si pone l’accento su interi processi di ristrutturazione di categorie, concetti, strumenti normativi, risorse argomentative.
[2] 
Cfr. G. Murano, Diritto dell’Ambiente e organizzazioni internazionali, in Riv. giur. amb., 2018, fasc. 1, pp. 1-28; da ultimo cfr. V. Genesio, La crisi del diritto internazionale nel nuovo ordine mondiale, su Il Sole 24 Ore, 4 Marzo 2025.
[3] 
Sono note le parole di Piero Calamandrei “Nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti o nelle steppe dove caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto e versato il suo sangue per colpa del fascismo, ivi è nata la nostra Costituzione” P. Calamandrei, Questa nostra costituzione, Milano, Bompiani, 1995, p. XXVII.
[4] 
Cfr. G. Di Donfrancesco “Ritirata USA su clima e multilateralismo”, su Il Sole 24 ore, 9 gennaio del 2026 dove l’A. mette in rilievo la radicale svolta della politica estera americana dell’amministrazione Trump caratterizzata da un sistematico smantellamento dei pilastri della cooperazione internazionale. Riguardo alla tematica ambientale si menziona, l’uscita dall’inizio del 2025 degli USA dall’Accordo di Parigi sul clima, dal recesso dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc). Oltre al clima, l’amministrazione Trump ha messo al “rogo “altre 64 organizzazioni internazionali, tra le quali figurano enti per l’uguaglianza di genere (Un Women), la salute materna (Unfpa), le energie rinnovabili (Irena) ed il commercio (Unctad) tutte accusate di promuovere interessi contrari a quelli americani.
[5] 
V. Corte Cost. 9 aprile 2013, n. 85, in www.giurcost.org, in cui si afferma che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in un rapporto d’integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro (…). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe ‘tiranno’ nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Per le ragioni esposte, non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo ‘fondamentale’, contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un‘carattere preminente’ del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione, data da questa Corte, dell’ambiente e della salute come ‘valori primari’ (…) implica una ‘rigida’ gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come ‘primari’ dei valori dell’ambiente e della salute significa, pertanto, che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato, dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”. Per un commento, cfr. V. Onida, Un conflitto tra poteri sotto la veste di una questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente, in www.aic.it, fasc. 2/2023,pp. 1-13; R. Bin, Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali?, Nota alla sentenza ILVA, in Forum di Quaderni Costituzionali, fasc. 3/2013,pp. 1505-1511; M. Boni, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e ‘ragionevole’ compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva, in www.federalismi.it, n. 3/2014, pp. 1-25
[6] 
Cfr. D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W. Beheren III, I limiti della crescita, trad. it. di G.B. Zorzoli, Milano, Roma, Luiss University Press, 2018, p. 45.
[7] 
Sulla interazione tra clima ed eventi climatici cfr. M. Petitta, La tempesta perfetta e le altre storie sul clima, Roma, 2025.
[8] 
Il riferimento è al complesso sistema di governance globale scaturito dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, volto a sostituire la forza con il diritto. Si pensi all’istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (1945), agli accordi di Bretton Woods (1944) e al processo di integrazione europea avviato con la Dichiarazione Schuman (1950). Per un inquadramento filosofico-giuridico, cfr. N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, 1979, p. 42 ss., dove l'Autore analizza il passaggio dallo stato di natura internazionale a un ordine pattizio.
[9] 
Sulla crisi dell’effettività della Corte Penale Internazionale (CPI) come sintomo del declino del multilateralismo, si veda A. Cassese, Diritto internazionale, a cura di P. Gaeta, Bologna, 2021, p. 415 ss. La mancata esecuzione dei mandati di cattura e il disimpegno delle grandi potenze segnano il ritorno a una sovranità assoluta che ignora il vincolo pattizio.
[10] 
Sull’impatto economico della fuoriuscita degli USA dagli accordi di Parigi e il conseguente carbon leakage, si rimanda a M. Cocconi, La regolazione dell’economia circolare, cit., p. 142, la quale analizza le distorsioni della concorrenza globale causate da regimi ambientali divergenti.
[11] 
In merito alla resilienza del sistema produttivo e all’adattabilità delle procedure concorsuali italiane di fronte a shock esogeni (come il dumping energetico derivante dalla deregulation climatica), cfr. M. Fabiani, La continuità aziendale nel Codice della Crisi, cit., p. 88 ss. L’Autore evidenzia come gli strumenti di regolazione della crisi (artt. 121 ss. CCII) siano strutturati per preservare il valore dell’impresa anche in contesti di mercato altamente instabili e asimmetrici.
[12] 
G. Capograssi, Il problema di V.E. Orlando, in Opere, II, Milano, 1959, pp. 291-318.
[13] 
S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi, ora in Lo Stato moderno e la sua crisi – Saggi di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1969, p. 5 ss.
[14] 
S. Cassese, La crisi dello Stato, Bari-Roma, 2002, p. 45 ss.
[15] 
In questo senso si v. Costituzione della Repubblica dell’Ecuador del 2008 dove all’ambiente viene riconosciuta piena soggettività giuridica. Cfr. A. Acosta, Derechos de la Naturaleza. El futuro es ahora ,Quito, 2009. P. Frosini, La natura come soggetto di diritto nella Costituzione dell’Ecuador, in Riv. dir.pubbl. comp.eur, 2010, 2, p. 556 ss.
[16] 
Cfr. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Leipzig-Wien, 1934 (trad. it. Lineamenti di dottrina pura del diritto, a cura di R. Treves, Torino, 1952), p. 55 ss. Lo sforzo kelseniano di espungere il «fatto» dal «diritto» si pone in antitesi radicale con la riflessione capograssiana, volta a recuperare il valore dell'esperienza giuridica come totalità dell'azione umana.
[17] 
Fondamentale è lo studio di G. Vettori, Effettività fra legge e diritto, Milano, Giuffrè, 2020, p. 85 ss., che proietta l’effettività al di là del dato sociologico per inquadrarlo in un più ampio contesto finalizzato a bilanciare i diritti fondamentali con le contingenze economiche. Cfr. P. Grossi, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in Foro it., 2002, V, 151 ss. Sul piano processuale, il principio di effettività eleva l'inibitoria a strumento di tutela atipico e generale, superando la tradizionale logica risarcitoria per garantire una protezione preventiva dei «nuovi beni»: v. M. Zarro, Principio di effettività della tutela e rimedio inibitorio. Riflessione a margine dei «nuovi beni», in Dir. civ. contemp., 2017, p. 12 ss.; P. Perlingieri, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, in Rass. dir. civ., 2011, p. 436 ss.; C.M. Bianca, L'inibitoria come rimedio di prevenzione dell'illecito, in Riv. dir. civ., 2008, p. 31 ss.; e C. Tenella Sillani, Responsabilità per danno ambientale, Milano, Giuffrè, 1998, p. 210 ss.
[18] 
Sulla derivazione del diritto dalla realtà sociale e sulla crisi del monopolio statuale della produzione normativa resta fondamentale il rinvio a S. Romano, L’ordinamento giuridico, Pisa, 1917-1918, p. 23 ss., il cui pensiero presenta forti affinità con la riflessione di Capograssi sull'esperienza giuridica. Studi ripresi da P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Bari-Roma, Laterza, 1991, p. 65 ss. e, recentemente, in L’invenzione del diritto, Bari-Roma, Laterza, 2017, p. 34 ss.
[19] 
Il dialogo tra giurisdizioni si articola attraverso il rinvio pregiudiziale alla CGUE (art. 267 TFUE), l’incidente di legittimità costituzionale (artt. 134 e 117, comma 1, Cost.; art. 1 L. Cost. n. 1/1948; art. 23 L. n. 87/1953) e il Protocollo n. 16 CEDU per i pareri consultivi. In tale quadro, la "doppia pregiudizialità" (Corte cost., Sent. n. 269/2017) assicura la priorità del sindacato accentrato di costituzionalità in caso di violazione simultanea della Costituzione e della Carta di Nizza, fatto salvo il rinvio alla CGUE. La prassi ha inoltre consolidato il meccanismo delle «norme interposte» (Corte cost., Sent. nn. 348 e 349 del 2007) e l'obbligo di interpretazione conforme. Per la nomofilachia interna, rileva il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Sul tema, v. F. Della Valle, Le fonti normative e i dialoghi tra le corti, in Delli Priscoli (a cura di), La Costituzione vivente, Roma, 2024, pp. 205 e segg.; O. Porchia, Il dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, in L. Delli Priscoli (a cura di), op. cit., p. 245 ss. R.G. Conti, Rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale, 2023, p. 45 ss.; G. Grasso, sub art. 101, in Commentario alla Costituzione (a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti), 2022, p. 2015 ss.; P. Gori, Evoluzione della CEDU, 2013, p. 112 ss.; A. Ruggeri, La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, 1994, p. 88 ss.; G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza, 2000, p. 134 ss.; G. Vettori, Effettività fra legge e diritto, 2020, p. 156 ss.
[20] 
Si deve a P. Femia il conio del termine «diritti trans-soggettivi» in Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen, in A. Somma (a cura di), Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts, Frankfurt 2018, pp. 109-158. Cfr. M.C. Zarro, Diritti trans-soggettivi e responsabilità civile. Il danno da cambiamento climatico, Napoli, ESI, 2021, p. 45 ss., dove viene evidenziato come il riconoscimento di tali diritti sia la condizione necessaria affinché le istanze di tutela delle generazioni future possano trovare protezione effettiva nei rapporti civili, superando la visione meramente individuale e appropriativa del diritto soggettivo tradizionale.
[21] 
Cfr., da ultimo, L. Panzani, L'insolvenza transfrontaliera, 27 novembre 2023.
[22] 
Fondamentale è il richiamo all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), strumento tecnico-giuridico disciplinato dalla Direttiva 2008/1/CE (IPPC) per le industrie ad alto potenziale inquinante: v. C. Crea - L. Perriello, Salute, ambiente e iniziativa economica, Napoli, 2016, p. 42 ss. Emblematiche le decisioni della Corte costituzionale sul "caso ILVA": a partire dalla Sent. n. 85/2013, che definisce l’AIA come strumento di governance dei rischi da aggiornare periodicamente per adeguarlo alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques), la Consulta ha inizialmente ritenuto ragionevole il decreto «Salva ILVA» nel bilanciamento tra salute e occupazione. Tuttavia, con la Sent. n. 58/2018, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità delle ulteriori proroghe, sancendo che il bilanciamento non può mai sacrificare il «nucleo essenziale» del diritto alla salute e alla vita. Tale percorso culmina nella Sent. n. 230/2019, con la quale la Corte ha preso atto della condanna dell'Italia da parte della Corte EDU nel caso Cordella c. Italia (Sent. 24 gennaio 2019), confermando l'insufficienza di misure che non garantiscano una bonifica tempestiva ed effettiva a tutela della popolazione residente. Cfr. S. Ambrosini, L’amministrazione straordinaria, in Trattato della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, Tomo II, Seconda Edizione, Bologna 2025, p. 2569 ss. È interessante sottolineare come l’A. approfondisca il principio di precauzione in relazione al noto caso ILVA in particolare sotto il profilo del conflitto tra la normativa italiana e quella unionale ex art. 174, comma 2, del Trattato di Amsterdam, di qui la decisione della CGUE del 2024 la quale ha ribadito che la valutazione preventiva degli effetti sanitari e ambientali è un requisito imprescindibile per autorizzare impianti pericolosi. Cfr. CGUE, Grande Sezione, 25 giugno 2024, causa C-626/22, in Foro it., 2024.
[23] 
Si fa qui riferimento alle «regole» che, a differenza dei principi, operano secondo la logica del «tutto o niente» (all-or-nothing). Esse possiedono una struttura ipotetica («se A, allora B») per cui, al verificarsi della fattispecie astratta, la conseguenza giuridica deve essere applicata in modo automatico: sul punto, v. A. Pajno, La crisi delle fonti, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 88 e 107. Tale rigidità strutturale giustifica la crisi del sistema delle fonti dinanzi alla complessità tecnica dei rischi ambientali, che richiedono invece criteri di valutazione elastici e ragionevoli.
[24] 
Cass., Sez. Un., 15 luglio 2025, n. 20381. L'ordinanza risolve il regolamento di giurisdizione confermando la competenza del giudice ordinario sulla base della lesione dei diritti fondamentali (vita, salute, vita privata) garantiti dagli artt. 2, 9 e 41 Cost. e dalle fonti internazionali (Accordo di Parigi, CEDU). La Corte valorizza il criterio di prossimità del «luogo dell'evento dannoso» e respinge l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione per asserita invasione della sfera riservata alla politica (political question doctrine). Il caso, noto come «Giudizio Universale», vede contrapposti Greenpeace O.N.L.U.S., Recommon E.t.s. e numerosi cittadini privati contro ENI S.p.a., il MEF e CDP S.p.a. (rilevante il riconoscimento della responsabilità dei soci di controllo per omessa vigilanza climatica). Per un'analisi del ruolo del giudice, v. R.G. Conti, Rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale: è ancora attuale la teoria dei controlimiti?, 27 novembre 2023; cfr. L. Casini, Il diritto globale del clima, Bologna, Il Mulino, 2024, p. 92 ss.; M.C. Zarro, Diritti trans-soggettivi, cit., p. 115 ss.
[25] 
Cfr. P. Rescigno, Manuale di diritto privato, Napoli, Jovene, 1973 (e successive edizioni), p. 5 ss. (sulla funzione sociale del diritto civile) e p. 65 ss. (sulla centralità delle formazioni sociali). Già in questa storica analisi, l'Autore superava la visione atomistica e patrimoniale del diritto privato, individuando nella dimensione collettiva e solidaristica il fondamento della disciplina, in piena armonia con il dettato costituzionale. ulla crisi della «grande dicotomia» tra pubblico e privato, intesa come sfere reciprocamente esclusive, v. l'analisi di N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione, Milano, 1977, il quale ne prefigurava il superamento verso uno sviluppo unitario e non statualistico. Fondamentale, in tal senso, la lezione di P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, ESI, 1991, fautore dell'approccio «civil-costituzionale» volto ad applicare i principi fondamentali ai rapporti privatistici. In questa scia, M. Pennasilico, La «sostenibilità ambientale» nella dimensione civil-costituzionale, cit., p. 15 ss., professa il superamento della dicotomia scolastica a favore di uno studio «per problemi» che consenta di attrarre la tutela dell'ambiente nell'alveo della ricerca civilistica. Per una ricostruzione storica del confine tra le due sfere come «confine di facile trapasso», si veda anche B. Sordi, Diritto pubblico e diritto privato. Una vicenda storica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, p. 11 ss.
[26] 
Sulla dimensione amministrativistica di tale declino, cfr. G. Napolitano, Il declino della distinzione tra pubblico e privato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, p. 603 ss., che evidenzia come il diritto amministrativo si sia trasformato in un fenomeno retto da combinazioni articolate di norme pubbliche e regole civilistiche. Tale processo di «de-differenziazione» tra le sfere è alimentato dalla globalizzazione giuridica, laddove lo Stato perde la propria posizione di dominatore assoluto a favore della comunità internazionale: sul punto, v. S. Battini, I «due grandi dualismi» alla prova del diritto (amministrativo) globale, cit., p. 210 ss.
[27] 
L'integrazione degli artt. 56, comma 2, lett. g bis) e 87, comma 1, lett. f) CCII, operata dal d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo ter), recepisce espressamente — come chiarito nella Relazione illustrativa — l'esigenza di internalizzare i rischi non finanziari per assicurare la «trasparenza e la veridicità» della proposta di risanamento. Sul piano eurounitario, la norma è terminale delle Direttive (UE) 2022/2464 (CSRD) e 2024/1760 (CSDDD), che impongono alle imprese il dovere di vigilanza climatica (due diligence) lungo l'intera catena del valore. In chiave comparata, tale approccio trova riscontro nel modello francese del devoir de vigilance (Loi n. 2017-399) e nell'orientamento della giurisprudenza olandese (Rechtbank Den Haag, 26 maggio 2021, Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell), che ha sancito l'obbligo di riduzione delle emissioni come corollario del dovere generale di diligenza (duty of care). Cfr., per un inquadramento sistematico, V. Cassese, La nuova responsabilità sociale d'impresa tra diritto europeo e riforme nazionali, in Riv. soc., 2024, p. 45 ss.; H. Muir Watt, The Civil Law into the Environmental Crisis, in Oxford Journal of Legal Studies, 2023, p. 112 ss.
[28] 
Sull'obbligo, gravante anche sugli amministratori pubblici, di dotarsi di un corredo cognitivo e scientifico idoneo a mappare il pericolo in via anticipata, v. Cass. Pen., Sez. IV, 14 febbraio 2025, n. 9906 (relativa alla tragedia dell'Hotel Rigopiano). La Suprema Corte ha elevato la precauzione da clausola astratta a regola di condotta concreta, distinguendo tra eventi con preavviso ed eventi imprevisti: per questi ultimi, la tutela deve tradursi in azioni preventive assunte «molto prima» della manifestazione del pericolo. Tale approccio evidenzia una netta assonanza con il regime degli «adeguati assetti» di cui all'art. 2086, comma 2, c.c., confermando come la gestione proattiva dei rischi (fisici e ambientali) costituisca ormai il baricentro comune della responsabilità, sia nell'agire pubblico che nell'iniziativa economica privata.
[29] 
Così S. Pacchi, Il finanziamento sostenibile all’impresa in crisi, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 6 ottobre,2025, secondo la quale i piani di risanamento non devono essere genericamente “verdi”, ma devono integrare i fattori ESG nella loro struttura di fattibilità.
[30] 
Cfr. P. Gori, I diritti fondamentali, in L. Delli Priscoli (a cura di), La Costituzione vivente, Roma, 2024, p. 42 ss. Sulla primazia dei diritti fondamentali come patrimonio irrinunciabile che preesiste agli ordinamenti, si veda anche N. Lipari, Che cosa significa fare il giudice, oggi?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 433 ss.
[31] 
Sulla crisi della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, cfr. M. Pennasilico, La «sostenibilità ambientale» nella dimensione civil-costituzionale, in Riv. quad. dir. amb., 2020, p. 15 ss. e M. Graziadei, Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, Napoli, 2016, p. 88 ss. In senso conforme, S. Battini, I «due grandi dualismi» alla prova del diritto (amministrativo) globale, cit., p. 210 ss., sulla «de-differenziazione» delle sfere giuridiche. La dogmatica della Drittwirkung rappresenta il ponte teorico necessario: cfr. P. Femia, Drittwirkung. Una dogmatica di transizione, Napoli, ESI, 1998, p. 35 ss.
[32] 
N. Lipari, Il diritto civile tra legge e giudizio, cit., p. 215 ss. Cfr. anche A. Zoppini, Il diritto privato e le «libertà fondamentali» dell’Unione Europea, in Riv. dir. civ., 2016, p. 481 ss., sulla struttura «multilivello» che dissolve la separazione netta tra le categorie dogmatiche tradizionali.
[33] 
F. Fimmano’, Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale, in Le Società, 2024, n.4, p. 385 ss., definisce questi valori ontologicamente incommensurabili. in quanto l’ineguaglianza nasce dalla primazia della persona sulla economia. Sulla necessità di un bilanciamento tra interessi plurali (ambiente vs credito) senza preconcetti ideologici, si vedano M. Fabiani - F. Peres, Responsabilità ambientale e procedure concorsuali, in Riv. giur. amb., 2021, p. 245 ss. e G. Minutoli, Ambiente e procedure concorsuali, in Giustizia Civile, 10 marzo 2022. Sulla natura strumentale del credito rispetto alla proprietà, cfr. L. Lanfranchi, Costituzione e procedure concorsuali, in Riv. dir. proc., 2014, p. 1105 ss.
[34] 
Cfr. M. Rossetti, Il diritto alla salute, in Delli Priscoli (a cura di), La costituzione vivente, Roma, p. 695 e segg.
[35] 
A. Carosi, I diritti sociali e il pareggio di bilancio tra ordinamento multilivello e ordinamento nazionale, in L. Delli Priscoli (a cura di), La Costituzione vivente, Roma, 2024, p. 1310, mette in risalto come l’istituto della proprietà passi “dalla concezione assoluta dell’Unione e della Corte EDU a quella della proprietà conformata dalla Costituzione italiana la quale permette di imporre limiti alla pienezza delle situazioni soggettive in vista della solidarietà sociale. Cfr. S. Ambrosini, L’impresa nella Costituzione. Introduzione ai corsi di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Bologna, 2023, p. 2 -3 il quale richiamando il commento di S. Rodotà sull’art. 42 Cost. in G. Branca (a cura di) Commentario della Costituzione, 1980, p. 1 ss., osserva come la disciplina proprietaria italiana segna una “rottura dello schema formale adottato dalle costituzioni liberali” poiché bilancia il riconoscimento del diritto con i concetti di funzione sociale e interesse generale, specificando come la proprietà non è più “assolutamente inviolabile” come nello Statuto Albertino, ma è limitata dagli obblighi stabiliti dall’ordinamento. Sulla traslazione di questi principi in ambito concorsuale M. ove gli A. identificano un conflitto tra l’interesse dei creditori a massimizzare la liquidazione e l’interesse della collettività alla bonifica. avvertono come il recinto della procedura è diventato permeabile ai valori ambientali, i quali possono imporre sacrifici alla tutela individuale del credito.
[36] 
Sull'«etica del labirinto» in N. Bobbio, si veda la fondamentale esegesi di G. Zagrebelsky, Il dubbio e il dialogo. Il labirinto di Norberto Bobbio, in Italianieuropei, n. 4/2004, p. 159 ss. Sul ruolo dell’interprete moderno nel districarsi tra i conflitti di valore, cfr. R. Leonardi, La tutela dell’ambiente tra diritto e processo, Roma, 2023, p. 210 ss. e R. Brogi, Clausole generali e diritto concorsuale, in Il Fall., 18 ottobre 2022.
[37] 
Cfr. M. Cartabia, Giustizia, in AA.VV., Piano B. Uno spartito per rigenerare l’Italia. Milano, 2020, p. 105 ss. la quale nel prendere spunto dalla decisione della Corte Cost. n. 85/2013 sul caso ILVA afferma che tutti i diritti fondamentali si trovano in un rapporto di integrazione reciproca e tra questi anche l’ambiente che, pur essendo un valore primario ed assoluto (nel senso di non comprimibile per ragioni meramente economiche), non occupa la sommità di un ordine gerarchico assoluto tale da annullare gli altri diritti.
[38] 
Il passaggio da una visione del patrimonio fallimentare inteso come blocco monolitico ed indisponibile ad una concezione di gestione elastica e strategica basata sulla convenienza economica là si individua laddove si concentri l’attenzione sull’istituto della derelizione. L’ abbandono dei beni nell’ art. 42 versione originaria di cui al R.D. n. 267/1942 non godeva di un esplicito riconoscimento normativo, lo spossessamento era considerato assoluto e secondo la dottrina dell’epoca questo vincolo era considerato universale ed oggettivo determinando una cristallizzazione della massa attiva che non ammetteva deroghe arbitrarie. Cfr. Tribunale di Torino del 19 dicembre 1984 in, Il Fallimento, 1985, p.787, annotata da Cantele, L’acquisizione dei beni pervenuti al fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Questa decisione rappresenta storicamente il tentativo della giurisprudenza di merito di introdurre un filtro di convenienza economica alla gestione fallimentare, anticipando di fatto la logica che sarebbe poi stata codificata con la riforma del 2006 (art. 104 ter) e infine nel CCII negli artt. 142 e 213.
[39] 
Così G. Capobianco, Costi ambientali e procedure fallimentari, tra interessi collettivi e tutela creditoria, in Il diritto Fallimentare e delle società commerciali, 2021, n. 5, p. 1054 e ss.; in ordine al rischio che la derelizione (art. 213 CCII) si trasformi in una «esternalizzazione dei costi», cfr. M. Fabiani, La liquidazione dell'attivo nel Codice della Crisi, in Il Fallimento, 2023, p. 450 ss.
[40] 
Questo passaggio è tratto da Cass. Pen.n.9906/2025 già cit. nella nt. 27, epilogo ineludibile del seguente corollario logico “I poteri impeditivi – giuridici e materiali – rappresentano, infatti, il presupposto concettuale della posizione di garanzia e vanno riferiti alla produzione dell’evento (in questo caso morti e lesioni) essendo inimmaginabile – se non a costo della suddetta inseparabile contraddizione logica o di una finzione giuridicamente inammissibile – un garante sfornito del potere non soltanto giuridico, ma ancor prima materiale, di incidere sul decorso fattuale che conduce alla produzione dell’evento lesivo”.
[41] 
Sul punto cfr. l’Adunanza Plenaria n. 3/2021 del C.d.S. la quale osserva che, se il Curatore non ha risorse si attiveranno gli strumenti ordinari di intervento d’ufficio per l’eliminazione del pericolo ambientale. L’esercizio della derelictio comporterà l'inversione della segregazione patrimoniale: il bene tornerà al debitore, e la P.A. potrà agire esecutivamente contro di lui avvalendosi del privilegio ex art. 253 TUA. Qualora però la P.A. intenda insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale per il recupero di tali costi il relativo credito sarà ammesso in chirografo stante la mancanza del bene sul quale esercitare il privilegio previsto dalla legge.
[42] 
Ed è nell’ambito di questa cerchia di creditori che poi troveranno applicazione le graduazioni previste dalla Legge fintantoché l’attivo sia sufficiente altrimenti la distribuzione tra creditori prededucibili avverrà secondo i criteri di graduazione (priorità in base alla causa di prelazione) e proporzionalità (pagamento in percentuale tra creditori di pari rango) sul punto cfr. Cass. civ. n. 2268/1984.
[43] 
Questa decisione è di fondamentale importanza al fine di circoscrivere i perimetri delle responsabilità tra il proprietario incolpevole e da chi effettivamente si sia reso responsabile dell’inquinamento : A carico del proprietario di un sito inquinato, che non abbia direttamente causato l'inquinamento, non può essere imposto l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. "m.i.s.e.") e di bonifica, posto che gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall'art. 253 del D.Lgs. n. 152/06 in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, rimanendo l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento unicamente a carico di colui che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa. Al proprietario incolpevole continuano le SSUU “ ... o detentore è fatto obbligo esclusivamente di comunicare senza indugio l'esistenza di una situazione di contaminazione (potenziale o attuale) e di attuare le provvidenze funzionali al contrasto, nell'immediato, del potenziale verificarsi di un danno ambientale e sanitario. Sul rapporto tra proprietario incolpevole e P.A. circa i rispettivi oneri comportamentali cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n.1110/2024 secondo il quale: Il proprietario non responsabile dell'inquinamento, qualora abbia spontaneamente adottato misure di prevenzione e di messa in sicurezza è tenuto a portare a compimento gli interventi avviati o comunque a proseguirli finché l'amministrazione non sia in grado di far subentrare l'autore dell'inquinamento. In questo caso, infatti, la fonte dell'obbligazione del proprietario incolpevole va rinvenuta nell'istituto della gestione di affari non rappresentativa. Ex parte P.A. cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10962/2023 in base al quale : L'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) e p), D.Lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari. Per gli opportuni approfondimenti cfr. M. Mangano, Messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati: il revirement del Consiglio di Stato sulla distinzione tra misure di messa in sicurezza e misure di prevenzione in Urbanistica e appalti, n. 3, 1 maggio del 2024, p.368. M. Galletti, Responsabilità ambientale del proprietario incolpevole in NGCC, n. 3, 1 maggio 2023, p.579. M. Meli, Danno ambientale – Ancora sul principio chi inquina paga e sull’obbligo di bonifica del proprietario incolpevole, Giur. it., 10/2023, p. 2036.
[44] 
M. Fabiani – F. Peres, La posizione del Curatore e gli obblighi di ripristino ambientale, cit., nt. 33.

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Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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