La transazione fiscale nel quadro dell’emergenza epidemiologica*
Dino Piccagli, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Mantova
3 Maggio 2020
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Sommario:
3 . L’analisi puntuale del dettato normativo e la relazione dell’esperto
4 . Gli scenari da confrontare per la falcidia - finanza endogena ed esogena
5 . Considerazioni sul trattamento dei c.d. “creditori strategici”
6 . La procedura di certificazione dei crediti tributari
7 . La valutazione della proposta di transazione da parte dell’Agenzia delle
8 . Non necessità di ricorrere a più professionisti per le diverse attestazioni
9 . Conclusioni sulla “transazione fiscale” nel concordato preventivo in continuità aziendale
10 . Cenni sul “trattamento dei crediti tributari e contributivi” negli A.D.R.
*Un particolare ringraziamento al Dott. Giulio Andreani per l’interlocuzione concessa.
- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle Dogane
- Agenzia del Demanio
- Agenzia del Territorio
- IRPEF (ritenute, addizionali, imposta sostit., ecc.) + accessori (sanzioni, interessi)
- IRES (IRPEG) + accessori (sanzioni, interessi)
- IRAP + accessori (sanzioni, interessi)
- IVA + accessori (sanzioni, interessi) [2]
- Imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, su successioni e donazioni, ecc. + accessori (sanzioni, interessi)
- Contributi INPS, INAIL, ENPALS + accessori (sanzioni, interessi)
- la comparazione, fra il soddisfacimento dei debiti fiscali offerto con la proposta di transazione fiscale e quello alternativamente conseguibile dal Fisco mediante la liquidazione del patrimonio dell’impresa, può essere eseguita senza far concorrere tali flussi alla formazione di detto patrimonio;
- è sufficiente prevedere un trattamento dei crediti fiscali più vantaggioso di quello destinato ai crediti privilegiati di grado inferiore e a quelli chirografari, purché sia al tempo stesso migliore rispetto al soddisfacimento che tali crediti riceverebbero mediante l’alternativa liquidazione;
- in caso di contenzioso tributario in essere, la proposta deve contenere riserve capienti per permettere il pagamento dell’importo che verrà definito in funzione delle previsioni di soddisfo relative alla natura del credito (credito tributario privilegiato o chirografario - defalcato o naturale – inserito in apposita classe);
- il parere dell’attestatore non vincola l’Agenzia delle Entrate nell’espressione del voto ma l’amministrazione finanziaria, nel caso di una attestazione irreprensibile ha limitati margini di discrezionalità e deve adeguatamente motivare l’eventuale diniego;
- l’attestatore può essere unico e redigere un unico documento diviso in più parti.
- il divieto di trattamento deteriore dell’erario;
- la necessità che il soddisfacimento dei crediti fiscali proposto sia più conveniente di quello discendente da qualsiasi altra soluzione concretamente praticabile [14]
- Nel C.P.C., qualora gli enti votino negativamente o non votino, il concordato viene omologato in ogni caso se sono state raggiunte le maggioranze previste e la transazione fiscale contenuta in proposta assume piena efficacia.
- Nell’A.D.R. qualora gli enti non aderiscano o non esprimano la loro volontà rispetto alla proposta di transazione, nel caso in cui l’accordo raggiunga comunque la maggioranza del 60%, l’omologazione dell’accordo non riguarderà gli enti con la conseguenza che la transazione fiscale contenuta non assumerà efficacia per cui gli enti dovranno essere pagati integralmente nei 120 gg. successivi all’omologa.
Note: