La responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560 c.c. nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: profili sistematici e operativi nelle operazioni di trasferimento d’azienda
Federico Clemente e Giovanni Pietro Rota, Dottori Commercialisti in Bergamo
18 Marzo 2026
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Sommario:
1 . La cessione d’azienda e la sorte delle passività
2 . Presupposti applicativi della responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c.
3 . Debiti “puri” e successione nei contratti
4 . Natura della responsabilità e diritto di regresso
5 . Le principali deroghe settoriali
6 . La cessione d’azienda nel Codice della crisi d’impresa
- al primo comma la permanenza della responsabilità del cedente per i debiti anteriori alla cessione: è stabilito che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo che i creditori abbiano consentito alla liberazione;
- al secondo comma la responsabilità solidale del cessionario per i debiti riferiti all’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se risultanti dai libri contabili obbligatori.
La ratio della disposizione è duplice:
- tutelare i creditori dell’impresa ceduta;
- consentire al potenziale acquirente di conoscere le passività attraverso l’esame dei libri contabili.
La disposizione assume un rilievo ancora maggiore nel contesto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel quale la cessione d’azienda rappresenta uno degli strumenti principali per la conservazione del valore dell’impresa e per la realizzazione di operazioni di continuità aziendale.
- per prestazioni continuative eseguite dopo il trasferimento risponde solo l’acquirente;
- l’alienante resta obbligato solo per debiti derivanti da prestazioni già integralmente eseguite dal terzo prima della cessione.
- la responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori prevista dall’art. 2112 c.c.;
- la normativa in materia previdenziale e assicurativa;
- la disciplina dei debiti tributari prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.
Un primo ambito di deroga riguarda i rapporti di lavoro. L’art. 2112 c.c. prevede infatti che, in caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, cedente e cessionario rispondano solidalmente per tutti i crediti maturati dai lavoratori al momento del trasferimento, indipendentemente dalla loro eventuale risultanza nelle scritture contabili dell’impresa. La disciplina, dunque, si discosta in modo significativo dalla regola generale dell’art. 2560 c.c., fondata sulla rilevanza delle scritture contabili obbligatorie. In tale contesto assumono inoltre rilievo le procedure previste dall’art. 47 L. n. 428/1990, che regolano l’informazione e la consultazione sindacale in caso di trasferimento d’azienda e possono incidere anche sulla possibile liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro.
Una disciplina speciale è prevista anche in materia di premi assicurativi dovuti all’INAIL. L’art. 15 D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce infatti una responsabilità solidale automatica tra cedente e cessionario per i premi e i contributi relativi all’anno in corso e ai due precedenti rispetto al trasferimento dell’azienda, con diritto di regresso nei rapporti interni. Anche in questo caso la responsabilità del cessionario prescinde dalla risultanza dei debiti nelle scritture contabili, configurandosi come una responsabilità legale diretta.
Particolarmente articolata è infine la disciplina concernente i debiti tributari, regolata dall’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997. Tale norma introduce un regime speciale di responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento di imposte e sanzioni relative alle violazioni commesse nell’anno in cui avviene la cessione e nei due precedenti. In particolare, il cessionario risponde sia per le violazioni già contestate o per le quali siano state irrogate sanzioni nel medesimo periodo, sia per quelle non ancora contestate o irrogate alla data della cessione dell’azienda o del ramo d’azienda.
La disciplina fiscale ad avviso di chi scrive non esclude tuttavia in linea generale l’operatività dell’art. 2560 c.c., che continua ad applicarsi per tutti i debiti risultanti dalle scritture contabili dell’impresa cedente, anche al di fuori dell’ambito specificamente regolato dalla normativa tributaria in esame.
La responsabilità prevista dall’art. 14 presenta alcuni limiti:
a) in primo luogo, opera il beneficio della preventiva escussione del cedente, configurandosi dunque una responsabilità sussidiaria del cessionario: l’Amministrazione finanziaria non può rivolgersi immediatamente all’acquirente, ma può agire nei suoi confronti soltanto dopo aver infruttuosamente esperito le procedure di riscossione nei confronti del cedente (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 180/E del 10 luglio 1998);
b) in secondo luogo, la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda o del ramo trasferito nonché all’ammontare del debito risultante, al momento del trasferimento, dagli atti dell’amministrazione finanziaria. Attenzione: non si tratta del valore (al lordo delle passività) dichiarato dalle parti, ma del valore che può essere accertato dall’amministrazione competente. Solo in mancanza di accertamento, vale quanto dichiarato dalle parti nell’atto di cessione.
Quanto al dettato letterale del testo dell’art. 14, la previsione secondo cui rilevano anche le violazioni “non ancora contestate” alla data della cessione solleva rilevanti questioni interpretative. Una lettura sistematica della norma induce a ritenere che tale espressione debba riferirsi a violazioni già emerse o comunque già note all’Amministrazione finanziaria — ad esempio a seguito di un processo verbale di constatazione — ancorché non ancora formalizzate mediante un avviso di accertamento o un atto di irrogazione delle sanzioni. Diversamente opinando, la responsabilità del cessionario verrebbe estesa anche a violazioni del tutto ignote all’amministrazione al momento della cessione, con effetti difficilmente conciliabili con la funzione di tutela dell’affidamento dell’acquirente. Ne consegue che, qualora una verifica fiscale venga avviata dopo il trasferimento dell’azienda e conduca all’emersione di debiti tributari relativi a periodi precedenti, il cessionario non dovrebbe risponderne ai sensi dell’art. 14.
Resta tuttavia applicabile la disciplina generale dell’art. 2560 c.c.: qualora tali debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie dell’impresa cedente, di questi il cessionario è comunque responsabile, senza beneficio della preventiva escussione del cedente e senza il limite di responsabilità rappresentato dal valore dell’azienda ceduta.
Un rilevante strumento di tutela per l’acquirente è rappresentato dalla richiesta del certificato fiscale previsto dal medesimo art. 14. Le parti possono infatti domandare all’amministrazione finanziaria il rilascio di un certificato attestante l’esistenza di contestazioni in corso e di debiti tributari definitivamente accertati ma non ancora soddisfatti. Il certificato negativo produce un effetto pienamente liberatorio nei confronti del cessionario; analogo effetto si verifica nel caso in cui l’amministrazione non provveda al rilascio entro quaranta giorni dalla richiesta. Qualora, invece, il certificato indichi la presenza di debiti, la responsabilità del cessionario resta limitata a quelli espressamente menzionati nel documento.
Tuttavia, anche in presenza del certificato fiscale, continua a trovare applicazione la disciplina generale dell’art. 2560 c.c. per i debiti risultanti dalle scritture contabili dell’impresa cedente ma non ancora conosciuti dall’amministrazione finanziaria e, pertanto, non indicati nel certificato (ad esempio, debiti registrati in contabilità per ritenute non versate, non ancora noti all’amministrazione finanziaria non essendo ancora scaduti i termini di trasmissione della dichiarazione). In tali ipotesi il cessionario risponde sulla base della regola generale prevista dal Codice civile, si ribadisce senza beneficio della preventiva escussione del cedente e senza il limite rappresentato dal valore dell’azienda.
L’efficacia liberatoria del certificato deve inoltre essere valutata con riferimento alla data del suo rilascio — ovvero alla scadenza del termine di quaranta giorni nel caso di mancata emissione. Ne consegue che il cessionario non può ritenersi esonerato da responsabilità con riferimento alle violazioni emerse nel periodo intercorrente tra il rilascio del certificato e il perfezionamento del trasferimento dell’azienda (cfr. ancora la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 180/E del 10 luglio 1998).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato alcuni ulteriori profili applicativi:
a) la Suprema Corte ha esteso anche ai debiti tributari il principio di inerenza al ramo d’azienda trasferito, affermando che il cessionario risponde soltanto dei debiti fiscali riferibili al ramo oggetto di cessione; grava, tuttavia, sul contribuente l’onere di dimostrare l’autonomia del ramo ceduto e l’estraneità del debito tributario rispetto all’attività trasferita (Cass. civ., sez. V, 11 aprile 2022, n. 11678);
b) la stessa Corte ha inoltre chiarito che la responsabilità solidale del cessionario permane anche qualora il contratto di cessione venga successivamente risolto, poiché la risoluzione non ha effetto retroattivo nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 1458 c.c. (Cass. civ., 9 giugno 2015, n. 11972).
Infine, in caso di cessione realizzata in frode ai creditori, l’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 prevede un aggravamento della responsabilità del cessionario, che diviene principale e illimitata, anche quando il trasferimento dell’azienda sia stato attuato mediante operazioni frazionate o successive (Cass., 9 giugno 2015, n. 11972; CGT I Grosseto, 26 giugno 2025, n. 134/2025). Come già precisato, il valore dell’azienda o del ramo d’azienda rilevante ai fini del limite di responsabilità non coincide necessariamente con quello dichiarato dalle parti nell’atto di trasferimento, potendo l’amministrazione finanziaria procedere a un autonomo accertamento del valore effettivo del compendio aziendale (circ. n. 180/E del 10 luglio 1998).
- preservare il valore produttivo dell’impresa;
- favorire la continuità aziendale;
- massimizzare il soddisfacimento dei creditori.
Liquidazione giudiziale e vendite con effetti purgativi
La deroga più significativa alla disciplina dell’art. 2560 c.c. si riscontra nelle vendite effettuate nell’ambito della liquidazione giudiziale.
Il Codice della crisi prevede infatti che la vendita dell’azienda o di rami della stessa avvenga nell’ambito del programma di liquidazione predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 213 CCII e secondo le modalità di cui all’art. 216 CCII.
In tali casi l’acquirente beneficia di effetti analoghi a quelli delle vendite forzate, con la conseguenza che i creditori devono far valere le proprie pretese esclusivamente nell’ambito della procedura concorsuale.
L’art. 214, comma 3, CCII prevede infatti che, «salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento». Tale norma configura un regime speciale, che consente la cessione dell’azienda libera da vincoli e responsabilità pregresse, salvo espressa previsione contrattuale contraria.
Il successivo comma 4 dispone invece che il curatore può procedere alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’art. 2560 c.c.
La soluzione è funzionale a favorire la collocazione sul mercato del complesso aziendale e a massimizzare il valore di realizzo dell’attivo.
Operatività dell’art. 2560 c.c. nel concordato preventivo
Nel concordato preventivo la cessione d’azienda può costituire uno degli strumenti di attuazione della proposta concordataria. In particolare, quando l’azienda viene trasferita a un terzo che prosegue l’attività imprenditoriale, si può parlare di continuità indiretta, con applicazione della normativa del concordato in continuità, anziché di quella del concordato liquidatorio.
Il Codice della crisi prevede che la cessione possa essere autorizzata dal tribunale secondo procedure competitive analoghe a quelle previste per la liquidazione giudiziale. In tale contesto il trasferimento può avvenire con effetti che limitano o escludono la responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi, al fine di rendere l’azienda più appetibile sul mercato.
Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, la disciplina della cessione d’azienda trova oggi il proprio riferimento normativo nell’art. 114, comma 4, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale stabilisce che «alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili». La norma realizza dunque un rinvio al regime proprio delle vendite concorsuali, con l’obiettivo di assicurare che le operazioni di dismissione dell’azienda o di suoi rami avvengano secondo modalità idonee a garantire trasparenza, competitività e massimizzazione del valore del compendio aziendale nell’interesse dei creditori.
A tale disciplina si affianca la previsione contenuta nell’art. 118, comma 8, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che introduce una significativa deroga al regime ordinario della responsabilità per i debiti aziendali. La disposizione stabilisce infatti che, in deroga all’art. 2560 c.c., l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti anteriori al trasferimento, salvo che il piano di concordato preveda diversamente. In tal modo il legislatore concorsuale mira a favorire la circolazione dell’azienda nell’ambito della procedura, eliminando un potenziale fattore di disincentivo all’acquisto rappresentato dal rischio di responsabilità per le passività pregresse dell’impresa in crisi.
Operatività dell’art. 2560 c.c. negli accordi di ristrutturazione del debito
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti la cessione d’azienda può rappresentare una delle operazioni previste dal piano di risanamento. In questa ipotesi il trasferimento avviene generalmente secondo le regole ordinarie del diritto civile e pertanto trova applicazione la disciplina ordinaria dell’art. 2560 c.c. L’imprenditore, così come gli advisor incaricati di assisterlo nella predisposizione del piano, dovranno pertanto valutare attentamente l’impatto delle passività aziendali sul valore dell’impresa e sulla sostenibilità dell’operazione per il potenziale acquirente.
Operatività dell’art. 2560 c.c. nel piano di ristrutturazione omologato
L’art. 64 bis, comma 9 bis, CCII prevede in ipotesi di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami su richiesta dell’imprenditore che il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, possa autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c.
Operatività dell’art. 2560 c.c. nella composizione negoziata
Nella composizione negoziata della crisi l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e può porre in essere operazioni di trasferimento dell’azienda o di rami della stessa anche nell’ambito delle trattative con i creditori. In tale contesto, una previsione di particolare rilievo è contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale disposizione stabilisce che, su richiesta dell’imprenditore, il tribunale — previa verifica della funzionalità dell’operazione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori — può autorizzare il trasferimento dell’azienda o di uno o più rami della stessa in qualunque forma, disponendo espressamente che l’operazione avvenga senza gli effetti previsti dall’art. 2560 c.c.
La norma introduce dunque una significativa deroga al regime ordinario di responsabilità per i debiti aziendali, consentendo, in presenza di un controllo giudiziale sulla funzionalità dell’atto alla gestione della crisi, di escludere la responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dalle scritture contabili dell’impresa cedente. La previsione si inserisce nella logica complessiva degli strumenti di regolazione anticipata della crisi, favorendo operazioni di trasferimento dell’azienda idonee a preservarne il valore e a garantire una più efficiente tutela delle ragioni creditorie.
- la regolarità delle scritture contabili;
- la presenza di debiti fuori bilancio;
- i contenziosi pendenti;
- le passività fiscali e previdenziali;
- i rapporti di lavoro.
- le clausole di garanzia;
- le dichiarazioni del cedente sulla situazione debitoria;
- i meccanismi di indennizzo.
- applicazione piena delle regole civilistiche nell’istituto dei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione del debito;
- applicazione modulata nel concordato preventivo, nel piano di ristrutturazione omologato e nella composizione negoziata della crisi;
- sostanziale esclusione della responsabilità nelle vendite nella liquidazione giudiziale.
Note: