La nozione di imprenditore e le categorie dell´impresa nel Diritto argentino
Mauricio Boretto, Professore titolare della cattedra di diritto fallimentare presso l'Università Nazionale di Cuyo (Argentina)
27 Dicembre 2023
Cambia dimensione testo
Sommario:
1 . Nuovo diritto commerciale dal 2015: il codice civile e commerciale
2 . Dall'atto commerciale all'attività economica organizzata
3 . L'impresa nel nuovo diritto commerciale
4 . L’impresa come limite al frazionamento patrimoniale
5 . L'impresa come confine tra la "società" e il "contratto associativo"
6 . I concetti di "impresa" e di "imprenditore"
8 . Il concetto "contabile" di impresa nel nuovo codice
9 . I nuovi soggetti obbligati contabili
10 . Differenze tra "attività economica organizzata", "impresa" e "stabilimento commerciale"
11 . Nuovi concetti derivanti dal codice civile e commerciale
12 . Il concetto di impresa nel nuovo Codice
13 . Conclusioni e proposte interpretative sulla base del nuovo codice civile e commerciale
Tuttavia, il diritto commerciale sussiste nel nuovo codice, come un "nuovo diritto commerciale"[2].
Infatti:
b) "contributi in comune", di tutti e di ciascuno per formare un fondo che consenta di realizzare l'obiettivo proposto
c) "gestione comune", nel senso che ciascun partecipante ha il potere di amministrare o almeno di designare il fiduciario e di essere interiorizzato nell'andamento dell'attività.
d) fortuna comune, il che significa che tutti vincono o perdono in proporzione a quanto concordato, senza che vi possano essere risultati diversi.
- l'imprenditore "titolare", che è il soggetto titolare del l'impresa e responsabile dei suoi obblighi
- l'imprenditore "di gestione" che e’ chi dirige l’ azienda
- l'imprenditore "a rischio" che è l'azionista o socio della società.
- Inoltre, occorre tener presente l'esistenza di un imprenditore "indiretto", come nel caso della persona umana controllante della società titolare della impresa, soggetto alle responsabilità societarie (art.54 legge generale sulle società 19.550) e alle responsabilità fallimentari (art.161 inc.2º legge fallimentare 24.522) pertinenti.
- Le "persone giuridiche private", dove il fondamento dell'obbligo contabile deve essere ricercato, o nella sua ricorrenza abituale al credito (società e cooperative), o come forma di rendicontazione qualificata dall'amministrazione di interessi di terzi (gli altri casi).Gli "enti contabili determinati senza personalità giuridica" espressamente obbligati per legge, come nel caso dei Gruppi di Collaborazione, Unioni Transitorie e Consorzi di Cooperazione. Il fondamento dell'obbligazione contabile consisterebbe in una qualifica responsabilità degli amministratori e dei rappresentanti nei confronti dei partecipanti a tali contratti.
- Le "persone umane che svolgono determinate attività economiche", come l'esercizio di un'attività economica organizzata, la titolarità di una "impresa" e la titolarità di uno "stabilimento commerciale, industriale o di servizi". Il fondamento va ricercato nel "ricorso abituale al credito" proprio di queste attività.
- Gli "agenti ausiliari del commercio" disciplinati da norme speciali, come nel caso di martelli demolitori e broker. Il fondamento va ricercato nel suo collegamento, per intervento o facilitazione, con operazioni economiche che interessano terzi.
a) professionalità nella direzione;
b) maggiore complessità organizzativa;
c) permanenza e abitualità;
d) assunzione del rischio;
e) utilizzazione di lavoro esterno, dipendente o collaborativo, per la prestazione stessa del servizio in grado di conferire neutralità al fattore personale del suo titolare;
f) maggiore incidenza del capitale sui risultati;
g) scopo di lucro al di sopra delle esigenze economiche; e
h) il ricorso abituale al credito.
Note: