La moratoria ex lege dei debiti verso gli istituti di credito ai tempi dell’emergenza Covid - 19 (nota all’art. 56 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020)*
Matteo Binelli, Avvocato in Mantova
3 Maggio 2020
Cambia dimensione testo
Sommario:
- lett. a) il divieto di revoca delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti che fossero in essere alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiore, alla data della pubblicazione del D.L. n. 18/2020. In tali casi l’istituto di credito dovrà mantenere in essere l’apertura, sia che questa sia stata utilizzata dal debitore, sia che questa non abbia ancora, anche solo parzialmente, avuto utilizzo;
- lett. b) la proroga dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020 e sino a tale data, che costituirà quindi la nuova scadenza dell’obbligazione di restituzione. La norma non chiarisce se si tratti soltanto dei prestiti con scadenza successiva alla pubblicazione del decreto, ma considerando la finalità della disposizione, un’interpretazione favorevole al debitore deve ritenersi plausibile, consentendo quindi che pure prestiti che avessero scadenza anteriore al 17 marzo possano beneficiare della proroga, sempre che ovviamente non si tratti esposizioni deteriorate. E’ tuttavia evidente che l’utilità della misura è destinata a ridursi in modo proporzionale alla prossimità della originaria scadenza rispetto al 30 settembre. Se, ad esempio, l’imprenditore si fosse impegnato a restituire il prestito il 1° settembre 2020 otterrebbe una proroga di soli 30 giorni che potrebbe essere incompatibile con il ritardo o il congelamento degli introiti causati dall’emergenza epidemica. Sicché sarebbe stato forse più utile prevedere uno slittamento dei termini originari di sei mesi in modo da consentire a tutti i debitori di beneficiare della misura in modo pieno ed eguale;
- lett. c) la sospensione dei mutui e di altri finanziamenti (tra cui i leasing) a rimborso rateale e relativa a tutti i canoni e le rate scadenti sino al 30 settembre 2020. In questo caso la previsione comporta perciò uno slittamento delle obbligazioni che dovrebbe avvenire “senza alcuna formalità” e secondo modalità che assicurino “l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”. E’ ammessa per l’impresa la facoltà di ridurre l’impatto della dilazione alla sola quota capitale del rimborso, procedendo quindi alla restituzione degli interessi previsti secondo il piano di ammortamento iniziale. Non è agevole comprendere in che modo sia possibile raggiungere l’obiettivo della norma senza che vi siano maggiori o nuovi oneri per entrambe le parti. Dal versante del debitore si deve ipotizzare che il pagamento delle rate possa avvenire con una dilazione semestrale ovvero pari al periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto ed il 30 settembre senza che decorrano nuovi interessi, ma questo comporterà necessariamente un maggior onere per l’istituto di credito che vedrà posticipata ed a tasso zero la restituzione della somma oggetto di finanziamento. Non si vede quindi come possano essere evitati oneri per “entrambe le parti”. Neppure è chiaro se sia indispensabile il raggiungimento di un’intesa tra l’istituto finanziatore e l’impresa. Anche se l’esigenza di un’immediata applicazione del meccanismo e l’utilizzo della locuzione “senza alcuna formalità” inducono ad escluderlo la circostanza che le modalità di proroga degli adempimenti non siano astrattamente definite e debbano essere tali da evitare nuovi oneri potrebbe giustificare anche la conclusione opposta. Tuttavia la prima soluzione appare di certo la più convincente.
Note:
Va peraltro sottolineato che l’art. 62 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza disciplina le convenzioni moratorie senza distinguere a seconda della tipologia di creditori interessati alla misura.