Loading…

La moratoria ex lege dei debiti verso gli istituti di credito ai tempi dell’emergenza Covid - 19 (nota all’art. 56 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020)*

Matteo Binelli, Avvocato in Mantova

3 Maggio 2020

*Contributo estratto da Dalla Crisi all’emergenza: strumenti e proposte Anti-Covid al servizio della continuità d’impresa, 2020, ebook presente in versione integrale nella sezione La Rivista/Speciali
L'autore esamina l'art. 56 del D.L. n. 18/2020 che introduce una moratoria per i debiti assunti da imprenditori nei confronti del sistema creditizio durante l'emergenza sanitaria Covid 19. Ne vengono analizzati i requisiti soggettivi ed oggettivi di riconoscibilità, oltre alle garanzie collaterali previste dalla legge ed alle conseguenze in caso di successivo definitivo inadempimento dell'imprenditore. 
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Tra le molteplici disposizioni recentemente varate a seguito dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia Covid 19 e destinate ad assicurare un sostegno finanziario e di liquidità alle imprese italiane, quella che appare di più agevole ed immediata applicazione è senza dubbio l’art. 56 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Finalità della norma è quella di assicurare una moratoria delle esposizioni che le imprese avevano contratto prima del marzo 2020 e per cui sono previste scadenze di pagamento nel semestre immediatamente successivo.
La previsione richiama alla mente le convenzioni moratorie disciplinate dall’art. 182 septies L. fall., che pure, a differenza di questa, costituiscono strumenti negoziali, ma hanno come scopo condiviso quello di consentire all’imprenditore un periodo di tempo nel quale ponderare le cause della crisi e valutare le scelte più opportune per superarla[1]. 
E’ quindi in questa prospettiva che si dovrà apprezzare se la norma costituisca uno strumento efficace o abbia contorni troppo angusti per rappresentare una reale opportunità per le imprese.
Non tutte infatti, finiranno con l’accedere ad una procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi, ma per molte questo sarà un esito inevitabile e che oggi non può comunque essere purtroppo escluso, visto che l’emergenza ed i suoi risvolti sul sistema economico sono ben lontani dall’essere chiari anche solo prevedibili.
2 . I requisiti soggettivi di accesso alla moratoria
L’intervento[2] ha una precisa delimitazione di carattere soggettivo, in quanto possono accedervi (comma 5) soltanto le microimprese, le piccole e le medie imprese (c.d. PMI), tali qualificate secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che abbiano sede in Italia.
L’espresso riferimento alla normativa europea ed in particolare alla Raccomandazione richiamata consente di non circoscrivere l’efficacia della disposizione ai soggetti giuridici che tradizionalmente e secondo l’indicazione dell’art. 2082 c.c. sono considerati imprenditori nel nostro ordinamento.
Invero, secondo la Raccomandazione sono imprese le entità che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, esercitino un'attività economica: “in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”. 
Dal che si evince come, ad esempio e per esaminare la platea certamente più ampia di soggetti interessati, anche i liberi professionisti singoli o associati vadano considerati in questa prospettiva “impresa” e di conseguenza possano accedere alle misure di sostegno previste dall’art. 56 del D.L. n. 18/2020.
Non sarà agevole conciliare l’inclusione di questa categoria con l’operatività del Fondo di cui all’art. 2 comma 100 lett. a) della L. n. 662/1996 che, come si vedrà, è destinato a costituire una garanzia che accompagna la moratoria in esame, posto che tale strumento è da tempo utilizzato per fornire sostegno finanziario ad imprenditori commerciali. Tuttavia il dettato normativo non sembra consentire una diversa conclusione.  
Sotto il profilo dimensionale i limiti che definiscono le PMI sono quelli precisati dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione (recepita dal D.M Attività Produttive del 18.4.2005) e consistono congiuntamente:
a) in un numero di addetti inferiore alle 250 unità;
b) in un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di € o in alternativa in un attivo patrimoniale che non supera i 43 milioni di €.
Al di sotto di tale soglia, che la Raccomandazione poi integra per le imprese cosiddette associate o collegate, l’impresa rientra nella definizione di PMI e quindi ha diritto di accedere alla misura in esame.
Ulteriore requisito soggettivo indispensabile è che sull’impresa non gravino esposizioni creditizie deteriorate[3], dovendosi ovviamente intendere non già che non siano esposizioni deteriorate quelle oggetto della moratoria in esame, ma che nessuna esposizione debitoria che gravi sull’impresa possa essere così qualificata.
L’intento della disposizione, di certo condivisibile, è quindi quello di limitare l’accesso alla misura del sostegno ad imprese che godano di un merito creditizio e quindi non lascino dubitare, quanto meno sotto il profilo storico, della capacità di far fronte con regolarità alle obbligazioni contratte nei confronti degli istituti di credito.
Non sono previste invece limitazioni di accesso nell’eventualità (che non può essere in via di principio esclusa) in cui l’impresa sia oggetto di procedure esecutive o comunque vi siano altri sintomi di difficoltà finanziaria.
3 . Il contenuto della misura di sostegno e i creditori interessati
La forma di sostegno prevista ha natura di semplice moratoria.
Questa peraltro non riguarda tutte le scadenze debitorie contratte dalle PMI, ma soltanto obbligazioni assunte nei confronti del sistema creditizio in genere ovvero di banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
Tale delimitazione consente verosimilmente di spiegare per quale ragione solo l’esistenza di esposizioni creditizie deteriorate e non altri sintomi di difficoltà finanziaria dell’impresa impediscano all’impresa di godere della misura. 
E per quanto si possa in astratto dubitare dell’utilità di uno strumento destinato ad impattare su tali debiti, si dovrà convenire sul fatto che una applicazione della moratoria a creditori meno stabili ed attrezzati avrebbe generato il rischio di una progressiva ed inarrestabile propagazione della già pesantissima crisi economica. Esaminando la questione dal lato del creditore, infatti, un conto è posticipare l’adempimento di debiti bancari, altro è posticipare debiti di natura commerciale o vantati da dipendenti[4].
D’altra parte, una estensione della moratoria ad altre tipologie di obbligazioni avrebbe reso impossibile applicare la speciale garanzia prevista a tutela degli istituti di credito e di cui si vedrà tra poco.
L’orizzonte temporale individuato per la moratoria è attualmente quello del 30 settembre 2020, ma è auspicabile che, in ragione dell’evoluzione epidemica, in sede di conversione del D.L. possa essere indicata una data successiva, visto che non si prevede certo un ritorno alla normalità in tempi brevi e molteplici saranno gli adattamenti che le imprese dovranno assumere nei prossimi mesi.
Tre sono le forme di sostegno previste al comma 2:
- lett. a) il divieto di revoca delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti che fossero in essere alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiore, alla data della pubblicazione del D.L. n. 18/2020. In tali casi l’istituto di credito dovrà mantenere in essere l’apertura, sia che questa sia stata utilizzata dal debitore, sia che questa non abbia ancora, anche solo parzialmente, avuto utilizzo;
- lett. b) la proroga dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020 e sino a tale data, che costituirà quindi la nuova scadenza dell’obbligazione di restituzione. La norma non chiarisce se si tratti soltanto dei prestiti con scadenza successiva alla pubblicazione del decreto, ma considerando la finalità della disposizione, un’interpretazione favorevole al debitore deve ritenersi plausibile, consentendo quindi che pure prestiti che avessero scadenza anteriore al 17 marzo possano beneficiare della proroga, sempre che ovviamente non si tratti esposizioni deteriorate. E’ tuttavia evidente che l’utilità della misura è destinata a ridursi in modo proporzionale alla prossimità della originaria scadenza rispetto al 30 settembre. Se, ad esempio, l’imprenditore si fosse impegnato a restituire il prestito il 1° settembre 2020 otterrebbe una proroga di soli 30 giorni che potrebbe essere incompatibile con il ritardo o il congelamento degli introiti causati dall’emergenza epidemica. Sicché sarebbe stato forse più utile prevedere uno slittamento dei termini originari di sei mesi in modo da consentire a tutti i debitori di beneficiare della misura in modo pieno ed eguale;
- lett. c) la sospensione dei mutui e di altri finanziamenti (tra cui i leasing) a rimborso rateale e relativa a tutti i canoni e le rate scadenti sino al 30 settembre 2020. In questo caso la previsione comporta perciò uno slittamento delle obbligazioni che dovrebbe avvenire “senza alcuna formalità” e secondo modalità che assicurino “l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”. E’ ammessa per l’impresa la facoltà di ridurre l’impatto della dilazione alla sola quota capitale del rimborso, procedendo quindi alla restituzione degli interessi previsti secondo il piano di ammortamento iniziale. Non è agevole comprendere in che modo sia possibile raggiungere l’obiettivo della norma senza che vi siano maggiori o nuovi oneri per entrambe le parti. Dal versante del debitore si deve ipotizzare che il pagamento delle rate possa avvenire con una dilazione semestrale ovvero pari al periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto ed il 30 settembre senza che decorrano nuovi interessi, ma questo comporterà necessariamente un maggior onere per l’istituto di credito che vedrà posticipata ed a tasso zero la restituzione della somma oggetto di finanziamento. Non si vede quindi come possano essere evitati oneri per “entrambe le parti”. Neppure è chiaro se sia indispensabile il raggiungimento di un’intesa tra l’istituto finanziatore e l’impresa. Anche se l’esigenza di un’immediata applicazione del meccanismo e l’utilizzo della locuzione “senza alcuna formalità” inducono ad escluderlo la circostanza che le modalità di proroga degli adempimenti non siano astrattamente definite e debbano essere tali da evitare nuovi oneri potrebbe giustificare anche la conclusione opposta. Tuttavia la prima soluzione appare di certo la più convincente.
4 . L’autocertificazione e la temporanea carenza di liquidità
Le modalità di attivazione del meccanismo moratorio non sono automatiche, per quanto le formalità siano davvero ridotte al minimo.
E’, infatti, sufficiente una comunicazione dell’impresa all’istituto di credito, che dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta delle diffusione dell’epidemia da Covid 19.
Nulla dice la norma, invece, circa l’appartenenza dell’impresa al novero delle PMI, dato che non sempre il creditore ha modo di verificare agevolmente. Può quindi prevedersi che gli istituti di credito chiederanno all’impresa di autocertificare anche questa circostanza.
La necessità di svincolare quanto più possibile l’attivazione del meccanismo da formalismi che nel frangente attuale sarebbe assai difficile soddisfare (ad es. un’attestazione quale quella prevista dall’art. 182 septies L. fall.) ha indotto a ricorrere ad uno strumento certamente atipico nei rapporti civilistici.
L’autocertificazione prevista dal D.P.R. n. 445/2000, infatti, è destinata a regolare i rapporti con la pubblica amministrazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza[5].
C’è da chiedersi quindi se possano essere applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni e la conclusione potrebbe essere negativa visto che, sebbene vi sia un richiamo esplicito delle norme in materia di autocertificazione, non è agevole sostenere che le dichiarazioni siano state fatte ad un pubblico ufficiale come impone la norma sanzionatrice, a meno di adottare un’interpretazione estensiva e forse anche analogica della norma incriminatrice.
Altra questione che la norma pone è quella relativa al contenuto della dichiarazione, visto che all’impresa è chiesto di certificare una “temporanea carenza di liquidità” in conseguenza dell’epidemia. Se ne potrebbe dedurre che in presenza di conti correnti o comunque di altri depositi attivi, la dichiarazione non sarebbe veritiera. Ma è chiaro che le esigenze finanziarie dell’impresa impongono di conservare liquidità per il soddisfacimento di dipendenti e fornitori, anche considerato che gli adempimenti nei confronti di tali soggetti non sono sospesi. 
Equiparare quindi la carenza di liquidità alla sua assenza non pare possibile. Essa dovrà essere interpretata come una mera riduzione (per quanto non irrilevante) del flusso di cassa dell’impresa a causa dell’emergenza e quindi il riferimento potrà essere ai mesi immediatamente precedenti alla emergenza epidemica ovvero al medesimo periodo dell’esercizio precedente.
5 . Le garanzie collaterali alla misura di sostegno
Le garanzie che accompagnano la misura di sostegno e che quindi sono destinate ad essere fruite dagli istituti di credito sono quelle previste dal Fondo di garanzia per le PMI previsto dall’art. 2 comma 100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662, già ampiamente utilizzato e diffuso sul mercato.
A differenza peraltro di quanto usualmente avviene in caso di accesso al Fondo, non è prevista in questo caso una preliminare valutazione del merito creditizio, dovendosi quindi rimettere per intero la verifica dei presupposti di applicazione della norma alla autocertificazione dell’impresa di cui si è detto in precedenza.
L’unico aspetto che si presume dovrà essere verificato dall’operatore creditizio riguarderà l’assenza di esposizioni deteriorate che, come chiarito, costituiscono elemento ostativo di accesso alla misura. 
La garanzia prevista dalla legge non è totale e per il vero neppure simmetrica rispetto alle tre diverse misure di moratoria sopra esaminate.
E’ infatti, prevista una garanzia del 33%
- dei soli maggiori utilizzi delle aperture di credito rispetto a quanto già utilizzato alla data del 17 marzo 2020 (cfr. comma 2 lett. a),
- dei prestiti e finanziamenti con scadenza sino al 30 settembre 2020 (cfr. comma 2 lett. b),
- dei canoni o ratei con scadenza ricompresa tra il 17 marzo ed il 30 settembre 2020 (comma 2 lett. c).
Sicché, mentre per le operazioni di cui alla lettera b) la garanzia riguarderà un terzo dell’intero prestito, per le aperture di credito la percentuale riguarderà soltanto l’incremento di utilizzo ovvero la maggiore esposizione dell’impresa rispetto al 17 marzo.
Si tratta di limiti abbastanza modesti che riducono di molto l’utilità della disposizione, specie qualora garantiscano solo un indebitamento di carattere transitorio e sotto forma di incremento delle esposizioni sulle aperture di credito, incremento che l’impresa ben difficilmente è incline ad assumere in frangenti di estrema incertezza, ma che in effetti potrebbe essere imposto dalle generali condizioni del mercato. 
La garanzia ha comunque natura sussidiaria e quindi si attiverà soltanto dopo l’escussione di eventuali ulteriori garanzie (reali o di terzi) che l’impresa avesse in origine fornito al fine di ottenere il finanziamento.
Il credito di regresso del Fondo nei confronti dell’impresa in caso di attivazione della garanzia gode del privilegio di cui all’art. 9 comma 5 del D.P.R. n. 123/1998 ed è quindi preferito a ogni altro titolo prelatizio, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c. alla luce di quanto stabilito dall’art. 8 bis del D.L. n. 3/2015, convertito con L. n. 33/2015.
La particolare natura di questo privilegio è stata oggetto di numerose sentenze di legittimità[6] che hanno avuto modo di precisare che della causa di prelazione beneficia solo il credito vantato dal Fondo di garanzia, non l’istituto che eroga materialmente il credito e soprattutto che, qualora la revoca o la decadenza dall’ammissione al beneficio si verifichino dopo la dichiarazione di fallimento o l’omologazione del concordato preventivo, il privilegio sarà comunque operante ed opponibile alla massa dei creditori.
Accade quindi con una certa frequenza nell’ambito di concordati preventivi che crediti trattati in sede di proposta concordataria come chirografari, acquisiscano per effetto della revoca o della decadenza di questo tipo di garanzia una natura privilegiata, con conseguente sacrificio posizioni creditorie in apparenza potiori o di eguale grado. 
L’esito sarebbe accettabile secondo la giurisprudenza, in quanto lo scopo della norma trascende l’interesse degli altri creditori, dovendosi recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, per lo scopo di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive (Cass. n. 21841/2017, Cass. n. 9926/2018; Cass. n. 17111/2015).
Da tali affermazioni discendono almeno due importanti corollari.
Il primo è che nel caso che ci occupa quando pure la autocertificazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dell’impresa si rivelasse falsa[7], il privilegio sarebbe comunque da riconoscere, non incidendo tale irregolarità sull’operatività del meccanismo di regresso e sulla natura del credito pubblico. 
Inoltre, appare necessario che nelle proposte concordatarie e nelle attestazioni che le accompagnano l’eventualità in esame sia opportunamente segnalata ai creditori[8].
Qualora infatti un credito trattato in origine come chirografario sia suscettibile di divenire privilegiato in conseguenza del meccanismo in esame, ciò finirà con lo stravolgere la gradazione prevista e ovviamente le prospettive di soddisfacimento dei creditori. E’ perciò giusto che l’eventuale consenso venga espresso tenendo conto di tale possibilità, che non di rado viene nella prassi ignorata o sottaciuta.
6 . L’escussione della garanzia
Anche sulle modalità di escussione della garanzia, profilo che viene trattato dai commi 8 e seguenti dell’art. 56, emergono spunti che meritano qualche riflessione.
La disposizione infatti, prevede che l’escussione possa essere richiesta se siano state avviate, nel termine di diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione agli inadempimenti delle obbligazioni oggetto di proroga o sospensione di cui al comma 2.
La disposizione non brilla per chiarezza, ma il termine decorrerà verosimilmente dal 30 settembre 2020, per cui le procedure esecutive dovrebbero essere avviate entro il marzo 2022. 
Anche il fallimento o il concordato preventivo a cui dovesse essere ammessa l’impresa costituiscono presupposti sufficienti per l’escussione della garanzia,  non soltanto perché il fallimento concreta, come noto, un vincolo pignoratizio di carattere collettivo sui beni dell’imprenditore, ma anche perché con la dichiarazione di fallimento (art. 51 L. fall.) e l’ammissione al concordato preventivo (art. 168 L. fall.) viene preclusa ai creditori la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive.
Il versamento dell’importo garantito a favore dell’istituto di credito dovrà avvenire per metà entro 90 giorni dalla formulazione della relativa richiesta al Fondo e per la residua metà entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, termine questo decisamente lungo in caso di fallimento o concordato preventivo, poiché in tali casi sarà necessario attenderne la chiusura.
Quest’ultima previsione, unitamente a quella che stabilisce un termine acceleratorio di diciotto mesi per ottenere l’operatività della garanzia possono rappresentare un incentivo da parte degli istituti di credito ad attivare con celerità procedure esecutive nei confronti dell’impresa, ove questa non adempia con puntualità le obbligazioni di pagamento oggetto di moratoria.
E’ proprio in questa prospettiva quindi che si appalesa l’utilità ed il limite della disposizione che costituisce una misura tendenzialmente transitoria, al pari di quella prevista nell’art. 182 septies comma 5 L. fall. Essa dovrebbe cioè consentire all’impresa, una volta ottenuto uno spatium deliberandi adeguato (e non è detto che quello del 30 settembre 2020 lo sia), di valutare e pianificare gli impegni di finanziamento, ricorrendo se necessario ad altre più incisive misure per far fronte alle proprie future esigenze di liquidità.
Se questo non avvenisse l’accesso alla misura potrebbe accelerare la crisi ponendo l’impresa nella necessità di affrontare procedure esecutive che, come noto, rappresentano un elemento pregiudizievole sia per il merito creditizio che per la credibilità commerciale.

Note:

[1] 
Osserva Fabiani in Gli accordi di moratoria del debito nei processi di regolazione della crisi in Il Fallimento, 2014, 967 che la complessità nell’approccio della crisi e le responsabilità che ne discendono, rende giustificabile che l’impresa, prima di optare per l’uno o l’altro strumento di regolazione della crisi, cerchi di negoziare una ‘tregua’ con i maggiori creditori, di solito con i creditori finanziari, in modo da poter presentare una domanda/proposta più meditata, quando l’advisor legale e finanziario avranno potuto prendere maggior consapevolezza della situazione.
[2] 
E’ pacifico che quello congegnato dal Governo rappresenti un aiuto di Stato, tanto è vero che la previsione esordisce precisando che l’epidemia Covid 19 rappresenta un evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, alla luce dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento economico dell’UE che ammette, in quanto compatibili con il mercato interno, “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.
[3] 
 Sono considerate tali dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 di Banca d’Italia le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “Nonperforming” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni.  La compiuta descrizione delle esposizioni deteriorate è stata oggetto di modifiche da parte di Banca d’Italia mediante Comunicazione del 26 giugno 2019 in esecuzione del Regolamento Delegato (UE) N. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e degli Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Le modifiche però dovrebbero trovare applicazione solo a far tempo dal 31 dicembre 2020.
[4] 
Non è certo un caso se l’altra forma di moratoria conosciuta (quella disciplinata dall’art. 182 septies L. fall.) riguardi anch’essa esclusivamente le banche o gli intermediari finanziari. Tanto che T. M. UBERTAZZI, Accordi di moratoria, convenzioni interbancarie e bancarie nei risanamenti di imprese: profili civilistici e qualificatori, in Contratto e Impresa, 2015, II, CEDAM, p. 340, sottolinea che gli accordi con le banche rivestono, tra tutti quelli che l’impresa stipula, per superare la situazione di crisi, un ruolo principale, perché, senza l’intervento di questi istituti, l’operazione di turnaround non può riuscire.
Va peraltro sottolineato che l’art. 62 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza disciplina le convenzioni moratorie senza distinguere a seconda della tipologia di creditori interessati alla misura. 
[5] 
Sul punto si veda ad esempio Cass. S.U., 29 maggio 2014, n. 12065 , nonché da ultimo Cass., sez. VI, 10 maggio 2018, n. 11276  La giurisprudenza civile si è occupata soprattutto di ipotesi nelle quali la parte offra a dimostrazione della propria qualità di erede mediante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, ritenendola insufficiente a provare l’assunto. 
[6] 
Tra le più significative anche per la completezza con cui i vari profili del privilegio vengono affrontati si segnala Cass. Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2664. 
[7] 
Lo stesso dovrebbe affermarsi ove ricorresse un diverso vizio genetico dell’ammissione al Fondo di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. n. 662/1996, una volta che l’istituto di credito abbia beneficiato della garanzia. 
[8] 
Per tutte si veda Cass., sez. I, 28 marzo 2017, n. 7959: “il tribunale non può esprimere valutazioni in merito all’attestazione resa dal professionista nell'ambito della procedura di concordato preventivo, tuttavia, ha il potere di compiere una penetrante verifica dell'adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori, al fine di consentire a questi ultimi un’espressione libera e consapevole del voto”.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02