Loading…

Saggio

La legislazione emergenziale: il concordato preventivo*

Giovanni Battista Nardecchia, Sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione

31 Luglio 2020

*Il saggio è estratto da Il Fallimento 7/2020
Gli effetti della diffusione della pandemia da Covid-19 hanno spinto il legislatore ad intervenire sulla disciplina del concordato preventivo al fine di evitare che l’emergenza sanitaria ed economica comprometta l’esito delle procedure in corso. Modifiche dirette a concedere al debitore una dilazione temporale per la predisposizione del piano e della proposta,  per la loro successiva modifica, anche radicale, o per l’esecuzione del concordato.
Riproduzione riservata
1 . La domanda di concordato
La sospensione dei termini processuali collegata al diffondersi dell’epidemia  Covid-19   (disposta dapprima dal comma 2 dell’art.  10 del D.L.  2 marzo 2020, n. 9 per la Lombardia ed il Veneto e poi estesa a tutto il territorio nazionale dall’art. 83 D.L.  Cura Italia, così come prorogato dall’art. 36 del D.L. liquidità) è applicabile a tutti i termini previsti sia per gli atti introduttivi, sia per gli ulteriori atti d’impulso dei processi e  dei  procedimenti  in  materia  concorsuale [1]. Qualora la domanda di concordato preventivo sia formulata ai sensi dell’art. 161, comma 6, L. fall. (c.d. concordato con riserva) anche il termine assegnato per la  stesura del  piano  di  concordato beneficerà quindi della citata sospensione dei termini processuali [2]. 
Il termine, se assegnato prima del 9 marzo 2020 (o  del  2  marzo con  riferimento alla Lombardia ed al Veneto [3]), sospende il suo decorso da detta data e riprende dal 12 maggio 2020; se invece la domanda di  concordato “con riserva” sia stata depositata successivamente, il  termine  assegnato dal tribunale inizierà a decorrere dal 12 maggio. Il comma 4 dell’art. 9, D.L.  8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), convertito con modifiche con la L. 5 giugno 2020, n. 40 è intervenuto sui termini che  il  tribunale  concede in  caso di  deposito di domanda di concordato con riserva. In forza di tale disposizione il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, L. fall., termine che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. La norma intro- duce una proroga eccezionale ed ulteriore del termine originario  e  già  prorogato, previsto dall’art.  161, commi 6 e 10, L. fall., qualora le esigenze siano specificamente connesse a circostanze derivanti dall’epidemia virale in corso. Proroga che va a sommarsi agli effetti sospensivi più generalmente derivanti dall’art. 83 D.L. Cura Italia, così come esteso dall’art. 36 D.L. liquidità [4].
La prima questione problematica che si pone è quella relativa all’applicazione di tale principio anche nelle ipotesi in  cui sia contemporaneamente pendente una istanza di fallimento. E ciò in quanto, secondo la suprema corte, la riunione dei due procedimenti giustifica l’inapplicabilità della sospen- sione feriale ex L.  n.  742/1969 al  termine per il deposito della proposta di concordato “piena” [5].
Al quesito deve darsi risposta positiva sulla considerazione che la sospensione dei termini prevista dalla legislazione  emergenziale è  più  ampia  di  quella “feriale” e comprende quindi, di norma, anche le controversie in materia fallimentare con la conseguenza che anche in tal caso il termine di cui all’art. 161, comma 6,L. fall. deve ritenersi sospeso sino all’11 maggio [6].   Salvo  che,  ovviamente,  non  ricorra l’ipotesi  di “grave pregiudizio alle parti” e non sia espressamente dichiarata l’urgenza di trattazione. La seconda questione problematica, che atteneva agli eventuali effetti del comma 4 dell’art. 9, D.L.  liquidità anche sul termine ordinario, se, cioè, in presenza dell’istanza  di fallimento il  principio  di cui all’art. 161, comma 10,L. fall. fosse neutralizzato  anche per chi chiede la prima proroga è stata chiarita dal legislatore in sede di conversione. Il comma 5 ter dell’art. 9, introdotto con la L. 5 giugno 2020, n. 40, specifica che le disposizioni dell’art. 161, comma 10, L. fall., non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell’art. 161, comma 6, L. fall. depositati entro il 31 dicembre 2020.
Intervento condivisibile poiché la ratio della norma è quella di concedere più tempo alle imprese per predi- sporre la proposta ed il  piano, a prescindere dalla pendenza di una domanda di fallimento, ragion per cui sarebbe stato incongruo che tale principio valesse soltanto per la proroga finale prevista dalla norma.
Più  in  generale il  presupposto  processuale per la concessione dell’ulteriore  proroga è che il  termine originario sia già stato prorogato dal Tribunale e che l’istanza venga depositata prima della scadenza. Con la  conseguenza che  dovrebbe essere rigettata la richiesta di proroga avanzata ex art. 9, D.L.  n. 23/2020, sul presupposto che il termine originariamente concesso non  sia ancora decorso, dovendo essere preventivamente e necessariamente valutata la possibilità di una prima proroga secondo la disciplina ordinaria (in cui non potrà non rilevare comunque la situazione emergenziale come causa giustificatrice della proroga). Solo  nel  caso in  cui  sia già stata concessa una proroga per la prima volta e sussistano circostanze e sopravvenienze riconducibili specifica- mente all’emergenza Covid-19,  si potrà valutare la possibilità di concedere la proroga ulteriore e straordinaria prevista dal decreto.
2 . La modifica del piano e della proposta
La seconda misura del comma 4 dell’art.  9, D.L.  8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), convertito con modifiche con la L.  5 giugno 2020, n. 40 riguarda i procedimenti che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano stati ancora omologati a permette al debitore di presentare sino all’udienza fissata per l’omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una istanza per la  concessione di  un  termine finalizzato alla presentazione  ex novo di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.
Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 179 L. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso dallo stesso provvedimento normativo sino al 30 giugno 2020).
Il termine non è superiore a novanta giorni, non è prorogabile e decorre dalla data del provvedi- mento del tribunale. Il termine per il deposito della nuova proposta e del nuovo piano non beneficia della sospensione feriale dei termini processuali in ragione della natura eccezionale ed intrinsecamente temporanea della misura adottata con il D.L. n. 23/2020 [7]. 
Il riferimento esplicito ai procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo pendenti alla data del 23 febbraio 2020 contenuto nel D.L.  poteva far pensare che la richiesta di concessione del termine supplementare disciplinata dal comma 2 dell’art. 9 potesse essere  formulata nella  sola fase successiva all’approvazione dei creditori. Interpretazione che avrebbe vanificato la ratio della norma, che è evi- dentemente quella di fornire alle imprese in concordato uno  strumento dilatorio  che  si  saldi,  senza soluzione di continuità, a quello approntato per la fase precedente al deposito del piano e della proposta. A tal proposito è stato quindi assai opportuno l’intervento legislativo in sede di conversione che, eli- minando il riferimento all’omologazione, ha chiarito che tale richiesta può essere proposta durante tutto l’arco  della  procedura di  concordato preventivo, risolvendo, in tal modo, dubbi interpretativi insorti tra i primi commentatori. Modifica che appare in linea, come detto, con la ratio complessiva dell’intervento (che è quella, come è ben noto di salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini  del ciclo  produttivo ed economico),  ratio che verrebbe messa a rischio  ove si  creasse uno  iato temporale tra le  varie  disposizioni dell’art.  9,  un vuoto di tutela. Invero in forza del tenore letterale dell’originario testo legislativo, i debitori in concordato avrebbero potuto richiedere la proroga di cui al comma 4 prima della scadenza del termine (prorogato) per il  deposito del piano e della proposta e quella del comma 2 dopo l’approvazione del concordato da parte dei creditori, mentre sarebbero rimasti privi di tutela nella fase di mezzo, quella che va dal deposito della domanda completa all’adunanza  dei creditori.
Il chiarimento legislativo apre dei nuovi possibili scenari applicativi della norma nell’ipotesi in cui il debitore depositi l’istanza prima dell’ammissione. 
Una volta ampliato l’ambito di applicazione ai “procedimenti di concordato preventivo” non paiono esservi ostacoli alla concessione del termine anche alla fase di pre-ammissione, purché, naturalmente il debitore abbia già depositato il piano e la proposta dato che la concessione del termine è fina- lizzata  alla   modifica   e/o  sostituzione  di   quelli originari. Termine  che rimane comunque ben distinto dall’ambito di applicazione della fattispecie di cui all’art. 162, comma 1, L. fall. In altre parole una volta scaduto il termine richiesto dal debitore, depositati il nuovo piano e la nuova proposta, la procedura riprende il suo corso ordinario e quindi il tribunale può concedere al debitore un ulteriore dilazione “per apportare integrazioni  al  piano  e produrre nuovi documenti”. In  questo caso sarà opportuno che il collegio rispetti alla lettera il tenore letterale della norma che parla di un termine non superiore a quindici giorni. È evidente che il termine di cui al comma 4 dell’art. 9 può essere concesso  una sola volta per cui il debitore non potrà più usufruirne anche a fronte di fattori economici sopravvenuti  per effetto della crisi epidemica. L’assenza di presupposti per la richiesta del termine lascia intendere che la concessione dello stesso da parte del tribunale sia quasi automatica [8], potendosi, al  più, ipotizzare che esso possa essere negato soltanto in  caso di  palese utilizzo abusivo dello strumento concordatario.
Il termine è finalizzato al deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta, anche se appare evidente che si tratta di una mera facoltà e non  di  un obbligo, nel  senso che sarebbe del tutto legittimo che il debitore, alla scadenza della proroga, confermi il contenuto del piano e della proposta originari ovvero vi apporti modifiche non sostanziali. Né potrebbe attribuirsi natura abusiva al comportamento processuale del debitore che richieda il termine per una verifica della perdurante fattibilità del piano e della proposta originari, per verificare gli effetti, nel tempo, della pandemia, comportamento che apparirebbe, al contrario, ispirato da ragionevole prudenza. Né va trascurata la considera- zione che la conferma del piano e della proposta si tradurrebbe in un vantaggio per i creditori dato che è facile prevedere che la proposta “nuova” conterrà sempre trattamenti deteriori rispetto a quelli originari. Ove a seguito della concessione del termine il debitore depositi un piano ed una proposta effettiva- mente “nuovi” sarà altresì necessaria una nuova atte- stazione, secondo quanto previsto dall’art. 161, comma 3, L. fall. Si  tratterà sostanzialmente di una nuova domanda che andrà a sostituirsi automatica- mente a quella originaria anche in  assenza di una formale rinuncia alla vecchia domanda. Invero l’ulteriore  corollario  della  legittima  proposizione  -  all’interno del medesimo procedimento - di un’ulteriore domanda avente carattere di autonomia è che tale facoltà è correttamente esercitata ogni qual volta dalla medesima possa desumersi l’inequivoca volontà del proponente - pur se non espressa con formule sacramentali -  di  rinunciare  a quella precedente- mente  depositata [9].   Principio   applicabile  alla domanda fondata sul piano e sulla proposta depositati alla scadenza del termine prorogato ai sensi dell’art. 9, comma 2 in quanto la stessa istanza di proroga era finalizzata al deposito di un piano e di una proposta nuovi e quindi sostitutivi di quella originaria. 
Qualora la precedente proposta fosse già andata al voto, con esiti positivi, si determinerà la necessità di ripetere la  fase delle votazioni  sulla nuova  proposta. Fissazione di una nuova adunanza dei creditori che sarà conseguenza necessaria del deposito dell’istanza tranne che il piano, la proposta o l’attestazione, così come modificati a seguito della concessione del ter- mine, presentino profili di sopravvenuta inammissibilità. Invero deve ritenersi che il tribunale, a seguito del deposito del nuovo piano, della nuova proposta ed eventualmente dell’attestazione in epoca successiva all’emissione del decreto di ammissione di cui all’art. 163 L. fall. possa fissare o far ripetere l’adunanza dei creditori solo ove non riscontri profili di inammissibilità sopravvenuta.
In caso contrario, a seguito degli eventuali rilievi  del commissario giudiziale o anche d’ufficio,  dovrebbe disporre l’apertura  del procedimento ex art. 173 L. fall. E ciò in quanto la norma non pone limiti alla mutatio della proposta, con la conseguenza che il tribunale si troverà, in questo caso, nella situazione di dover svolgere, in sostanza, un nuovo giudizio di ammissibilità in una procedura già formalmente aperta con il decreto ex art. 163 L. fall., sulla base di un piano e di una a proposta originari non più attuali. In  caso di  esito negativo di  tale giudizio, l’unico rimedio dovrebbe  essere quello della revoca dell’ammissione ex art. 173 L. fall. A tal riguardo non paiono condivisibili quelle interpretazioni giurisprudenziali secondo le quali allorquando è concesso al debitore il termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato preventivo la procedura concorsuale regredisce sempre, anche formalmente, alla fase dell’ammissione  e il medesimo debitore è, quindi, tenuto a depositare la documentazione prescritta dall’art. 161, commi 2 e 3, L. fall. nonché   ad   assolvere  agli   obblighi   informativi periodici stabiliti ex novo dal tribunale ai sensi del- l’art. 161, comma 8, L. fall. [10].  Se è vero che il deposito di un piano e di una proposta potenzialmente del tutto diversi da quelli originari comporta, nel merito, un esame sulla loro legittimità, non può ipotizzarsi una regressione procedimentale non prevista dalla legge al di fuori di quella espressamente ipotizzata per l’adunanza  dei creditori. Regressione quest’ultima  necessitata dalla considerazione che i creditori non hanno altra possibilità, al di fuori del meccanismo del voto, per esprimere l’approvazione sulla domanda; il  tribunale, al contrario, conserva durante tutto il  corso della procedura il  potere di sindacare la legittimità sostanziale della proposta. Il che rende evidente l’inutilità di una regressione for- male alla fase dell’ammissione. 
Questione assai complessa è quella relativa all’inquadramento sistematico della domanda di concordato modificata a seguito della concessione dei termini. Posto che con riguardo allo stesso imprenditore ed alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico, e, dunque, unica la relativa procedura ed il suo esito, è necessario domandarsi se il  nuovo piano e la nuova proposta diano luogo ad una nuova procedura oppure si innestino sul tronco di quella originaria. 
La suprema corte ha più volte affrontato la questione del rapporto tra domanda nuova e/o autonoma  ed unicità del procedimento affermando la possibilità per il debitore di presentare una nuova domanda di concordato preventivo, previa rinuncia ad analoga domanda anche se già ammessa. Con la conseguenza che la fattispecie deposito di un piano e di una proposta nuovi a seguito della concessione del termine di cui all’art. 9, comma 2 va correttamente inquadrata, dal punto di vista sistematico, come una consecuzione di procedure.
Come  è ben noto secondo il  principio  affermato dall’arresto  base della  materia [11] il  fenomeno della consecuzione deve essere  inteso, e costruito, in senso sostanziale: “La consecuzione, quale fenomeno di unificazione delle procedure che, sulla base degli stessi presupposti soggettivi e oggettivi consentono  l’applicazione,  per interpretazione estensiva della   disciplina   dell’ultimo   procedimento  della serie,  alle  situazioni  anteriori,  si  fondano  sulla costanza di una correlazione logica tra le varie situazioni”. Tale costanza deve, in particolare, abbracciare sia l’identità della qualificazione imprenditoriale; sia la continuità dello stato di crisi patrimoniale; sia pure la continuatività sostanziale delle procedure (ovvero l’effettiva  consecutività  delle  medesime). Nessun dubbio sussiste sulla ricorrenza, nel caso in esame, di quest’ultimo requisito procedimentale in quanto, ferma restando l’irrilevanza della rinuncia (espressa o implicita) alla prima domanda [12], la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato la possibilità di una consecuzione fra procedure, non solo rispetto a procedure minori a cui faccia seguito il fallimento, ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori [13].
Qualche questione potrebbe sorgere con riferimento al comune elemento oggettivo, alla necessaria verifica, a posteriori, che lo stato di crisi e/o insolvenza in base al quale era stata chiesta l’ammissione al primo concordato coincida con lo stato d’insolvenza della seconda procedura basata sul nuovo piano e sulla nuova proposta. E ciò in quanto gli effetti economici derivanti dal diffondersi della pandemia potrebbero ben rappresentare  quell’elemento dimostrativo della variazione dei presupposti richiesto per predicare il venir meno del fenomeno di unificazione delle procedure concorsuali. E ciò nel caso in cui l’accesso alla prima procedura fosse basato su uno stato di crisi divenuto poi insolvenza proprio a seguito degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Dovendosi  al  contrario ritenere la  sussistenza  del comune elemento oggettivo ogni qualvolta il debitore si trovasse già in stato d’insolvenza al momento della  prima  domanda di  concordato.  
Una   volta affrontato e superato il tema della concreta configurabilità della fattispecie “consecuzione di procedure”, bisognerà interrogarsi su quel che ne consegue in termini di salvezza degli effetti verificatesi sino al deposito della nuova domanda. Così,  ad esempio, ai fini del concreto riconoscimento della prededuzione il problema che si pone è quello di individuare un criterio discretivo di selezione tra gli atti sorti in funzione o in occasione delle precedenti procedure concorsuali. Competente a pronunciarsi sull’istanza del debitore è naturalmente il Tribunale in composizione collegiale. L’art. 9, comma 2 poi dispone che la decorrenza del termine operi dalla data del provvedimento (e non dalla sua comunicazione) e che lo stesso non sia ulteriormente prorogabile; infine, allo scopo di evitare contegni abusivi o dilatori, si prevede che l’istanza di assegnazione del termine sia inammissibile se nel procedimento si è già svolta l’adunanza dei creditori e non  sono state raggiunte le maggioranze richieste per l’approvazione della pro- posta. 
La  norma così  formulata si  presta ad una duplice interpretazione: secondo alcuni tale afferma- zione, unita alla circostanza che l’udienza ex art. 174 L. fall. si conclude usualmente con l’assegnazione  del termine di  20 giorni  di  cui  all’art. 178 L. fall. per esprimere il voto, porta a ritenere che i voti negativi sopravvenuti non rendano inammissibile l’istanza già depositata [14]. Interpretazione in linea con il favor debitoris  che sottende l’intera  normativa emergenziale che non pare condivisibile alla luce del richiamo della norma alle “maggioranze stabilite dall’articolo 177” maggioranze che si formano sia sulla base dei voti espressi in adunanza, sia di quelli pervenuti nei 20  giorni  successivi. Con   la  conseguenza che  se l’istanza viene depositata dopo che si è tenuta l’adunanza dei creditori la sua ammissibilità andrà valutata all’esito anche dei voti giunti successivamente alla chiusura dell’adunanza.
3 . L’adempimento del concordato
Sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristruttura- zione ancora pendenti alla  data del  23  febbrai 2020, la norma concede la possibilità al debitore di optare per una modifica unilaterale dei termini di adempimento  originariamente  prospettati  nella proposta e nell’accordo. A tal fine quando il debitore intende modificare unicamente i  termini  di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.  Il differimento dei termini non può essere  superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.
Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del  Commissario  giudiziale.  Il Tribunale, riscontrata  la  sussistenza dei  presupposti di  cui all’art. 180 L. fall.,  procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
L’ultima misura consiste nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che  abbiano già  conseguito con successo l’omologa  da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica [15]. L’art.  9, comma 1 del D.L.  8 aprile 2020, n.  23  limitava  la proroga alle procedure con termini di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021. In sede di con- versione il legislatore ha eliminato il termine finale ed ora la norma si riferisce più correttamente ai termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di  ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.



*Il saggio è estratto da Il Fallimento 7/2020

Note:

[1] 
 Si tratta quindi di una sospensione più ampia di quella feriale, dato che l’art. 3 della L. n. 742 del 1969 sottrae alla sospensione feriale le cause previste  dall’art. 92 ord. giud.,  tra cui sono  menzionate  le  “cause relative  alla dichiarazione   ed  alla revoca  dei fallimenti”. Sul tema si veda F. De Santis, La giustizia concorsuale ai tempi della pandemia,  in questa Rivista, 2020, 609 ss.; sul tema si veda anche G. Costantino, Gli altri ricorsi, in Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari,  in C.  D’Arrigo - G. Costantino - G. Fanticini - S. Saija, Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari,  in www.inexecutivis.it, 67.  In giurisprudenza non si rinvengono decisioni contrarie alla ritenuta applicabilità della sospensione dei termini processuali da Covid-19 alle procedure  concorsuali e, in particolare, al concordato preventivo (v. Trib. Siena  15 aprile 2020;  Trib. Forlì 26 marzo 2020; Trib. Padova 12 marzo 2020, tutte in www.osservatorio-oci.org) orientamento  espresso sovente in apposite  circolari  e/o linee  guida degli uffici giudiziari (v. Trib. Catania,  linee guida, 14 aprile 2020 e Trib. Messina,circ.,9 aprile 2020, entrambe in www.osservatorio- oci.org;   Trib.  Novara,   Dir.  10  marzo  2020,   in  www.tribunale.novara.giustizia.it). Il Tribunale di Milano ha, in particolare, evidenziato che  tutta “la  normativa  sino  a qui emessa dal Governo  è indirizzata al contenimento dei rischi  pandemici, posto  che  gran parte  dell’attività giurisdizionale ed  amministrativa relativa  alle procedure  concorsuali ed  alla gestione della  controversie civili per lo più ad esse collegate, comporta  la mobilità di soggetti, la riunione di un gran numero di persone, basti pensare all’istituto del contraddittorio  incrociato,  con il pericolo  del reiterarsi  di assembramenti”  (Trib. Milano,  circ.,  15 aprile 2020,  in www.ilfallimen- tarista.it).
[2] 
 In questi termini M.A. Maiolino, Gli obblighi informativi nella domanda concordato in bianco ai tempi del Coronavirus, in www. ilcaso.it;  In giurisprudenza si veda  il Tribunale  di Forlì nelle linee guida  pubblicate  in www.fallimentiesocietà.it, Trib.  Padova  13 marzo 2020 e Trib. Milano 19 marzo 2020,  in www.ilcaso.it
[3] 
 In forza del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza  epidemiologica da COVID-19”. 
[4] 
In questi termini A. Farolfi, Procedure concorsuali e Covid-19: prime riflessioni alla luce del D.L. liquidità, in www.ilcaso.it. 
[5] 
Cfr. Cass. 13 giugno 2018, n. 15435: “allorché il concordato preventivo   con  riserva  sia  proposto   in  pendenza di  istanza  di fallimento,   i termini  concessi dal  giudice   per  il deposito   della proposta,  del piano  e della documentazione non sono  soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso  il richiamo all’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione  e revoca  di fallimenti”. 
[6] 
Per analoghe  considerazioni A. Farolfi,  Procedure concorsuali e Covid-19: prime riflessioni alla luce del D.L. liquidità, cit.
[7] 
In  questi  termini  Trib.  Pistoia  5  maggio 2020,  in  www. ilcaso.it
[8] 
Secondo S. Ambrosini, La “falsa partenza”  del codice  della crisi, le novità del decreto  liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole,  in www.ilcaso.it, 2020,  “Il meccanismo previsto  nel predetto secondo comma, a differenza  della proroga di cui al primo, presuppone un atto di impulso  del debitore,  ma non contempla alcuna  valutazione  da parte del tribunale,  che  è quindi tenuto  a concedere il termine  richiesto, salvo  il caso,  di cui si diceva,  di inammissibilità  dell’istanza”.   Per   analoghe  considerazioni D. Perna,  Effetti  del D.L. n. 23/2020  sulla  materia  concorsuale, in www.ilfallimentarista.it.
[9] 
Cfr. da ultimo Cass. 20 febbraio 2020,  n. 4342,  in corso  di pubblicazione su questa Rivista; Cass. 18 marzo 2019, n. 7577, in Pluris;  Cass. 31 marzo 2016,  n. 6277,  in Dir. fall., 2016,  3-4, 882; Cass. 14 gennaio  2015,  n. 495, in questa  Rivista, 2016,  115.
[10] 
In questi termini Trib. Pistoia  5 maggio 2020,  cit. 
[11] 
Cass. 26 giugno  1992,  n. 8013,  in questa  Rivista, 1992, 1027. 
[12] 
Cfr. da ultimo Cass. 29 maggio 2019,  n. 14713, in questa Rivista, 2019,  1011. 
[13] 
Cfr.  Cass. 11  giugno  2019,  n. 15724, in questa  Rivista, 2019,  1013; Cass. 8 aprile 2013,  n. 8534,  in Pluris.

[14] 
In questi termini A. Farolfi, Procedure concorsuali e covid-19: prime riflessioni alla luce del d.l. liquidità, cit.

[15] 
Sul punto si vedano le interessanti riflessioni di A. Pazzi, La nuova  dimensione del  giudizio  di risoluzione   del  concordato a seguito della legislazione di emergenza introdotta per la pandemia da coronavirus, in www.ilcaso.it.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02